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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9650/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000691798 TARES 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava il Preavviso di Iscrizione di Fermo Amministrativo n. 2024/0000691798, notificato in data 25/11/2024 con il quale intimava alla ricorrente di pagare la somma complessiva di € 768,45, relativa all'avviso di accertamento n. 21476 del
Comune di Belpasso, per TARSU/TARES, periodo di imposta 2015, asseritamente notificato in data
31.12.2020.
La ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 21467, asseritamente notificato in data 31/12/2020, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
Pertanto la ricorrente concludeva per la nullità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.
2024/0000691798 per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. 21476 del Comune di
Belpasso, afferente alla TARI e alla TARSU 2015.
Con atto di costituzione in giudizio la SO.G.E.T. Società_1 S.P.A. , Agente della Riscossione per il Comune di Belpasso (CT), controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità/rigetto del ricorso poiché il prodromico avviso di accertamento TASI 2015 n. 21476, notificato in data 31.12.2020 dal Comune di Belpasso, sarebbe stato regolarmente notificato e divenuto definitivo per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dagli atti pregressi e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica;
-il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in riferimento alle censure relative alla pretesa creditoria che esulerebbero dalla competenza della convenuta, restando di esclusiva pertinenza dell'ente impositore.
Pertanto la SO.GE.T concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il Comune di Belpasso non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepisce la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. 21467, asseritamente notificato in data 31/12/2020, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
L'Agente della riscossione con proprio atto di costituzione in giudizio sostiene che il suddetto prodromico avviso di accertamento sarebbe stato notificato alla ricorrente ma ciò non è stato in alcun modo documentato.
Il Comune di Belpasso nella qualità di ente impositore, al quale risulta essere stato regolarmente notificato il ricorso per cui è causa, non si è costituito in giudizio e dunque nulla ha a sua volta documentato a sostegno della notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato.
Pertanto il ricorso fondato sull'eccepita nullità dell'atto opposto per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento va accolto stante l'omessa prova documentale di avvenuta notifica del citato avviso di accertamento.
Tenuto conto che nel caso di specie il tributo richiesto in pagamento deve considerarsi originariamente dovuto ed evaso, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9650/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000691798 TARES 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava il Preavviso di Iscrizione di Fermo Amministrativo n. 2024/0000691798, notificato in data 25/11/2024 con il quale intimava alla ricorrente di pagare la somma complessiva di € 768,45, relativa all'avviso di accertamento n. 21476 del
Comune di Belpasso, per TARSU/TARES, periodo di imposta 2015, asseritamente notificato in data
31.12.2020.
La ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 21467, asseritamente notificato in data 31/12/2020, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
Pertanto la ricorrente concludeva per la nullità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.
2024/0000691798 per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. 21476 del Comune di
Belpasso, afferente alla TARI e alla TARSU 2015.
Con atto di costituzione in giudizio la SO.G.E.T. Società_1 S.P.A. , Agente della Riscossione per il Comune di Belpasso (CT), controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità/rigetto del ricorso poiché il prodromico avviso di accertamento TASI 2015 n. 21476, notificato in data 31.12.2020 dal Comune di Belpasso, sarebbe stato regolarmente notificato e divenuto definitivo per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dagli atti pregressi e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica;
-il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in riferimento alle censure relative alla pretesa creditoria che esulerebbero dalla competenza della convenuta, restando di esclusiva pertinenza dell'ente impositore.
Pertanto la SO.GE.T concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il Comune di Belpasso non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con unico motivo del ricorso, eccepisce la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento n. 21467, asseritamente notificato in data 31/12/2020, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
L'Agente della riscossione con proprio atto di costituzione in giudizio sostiene che il suddetto prodromico avviso di accertamento sarebbe stato notificato alla ricorrente ma ciò non è stato in alcun modo documentato.
Il Comune di Belpasso nella qualità di ente impositore, al quale risulta essere stato regolarmente notificato il ricorso per cui è causa, non si è costituito in giudizio e dunque nulla ha a sua volta documentato a sostegno della notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato.
Pertanto il ricorso fondato sull'eccepita nullità dell'atto opposto per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento va accolto stante l'omessa prova documentale di avvenuta notifica del citato avviso di accertamento.
Tenuto conto che nel caso di specie il tributo richiesto in pagamento deve considerarsi originariamente dovuto ed evaso, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)