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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 12 novembre 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022 TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
OR CH, FA CH e DE CH, APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Rizzitelli, Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4324/2022 dell'11.5.2022 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.1.2018, ha convenuto in giudizio la Controparte_1 [...]
chiedendo accertarsi l'illegittimità della sospensione dal lavoro, con totale privazione Parte_1 delle mansioni lavorative, disposta nei suoi confronti dalla parte datoriale dall'ottobre 2016 alla data del ricorso e, per l'effetto, condannarsi la società a riammetterlo in servizio, assegnandogli le mansioni per le quali era stato assunto o mansioni equivalenti, nonché a risarcirgli i danni – biologico, patrimoniale, professionale, morale ed esistenziale – da lui patiti a seguito della forzata inattività, per un ammontare complessivo di oltre € 100.000,00.
A tal fine, ha dedotto: di essere stato assunto dalla società con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell'aprile 2001, ed inquadrato quale impiegato di 4° livello del CCNL Industrie
Manifatturiere con mansioni di addetto al Visual Display, ovverosia all'allestimento e progettazione 1 delle vetrine e degli interni dei negozi a marchio i Roma, dovendo pertanto recarsi fisicamente Pt_1 presso i vari store per l'espletamento delle proprie mansioni;
di essere stato trasferito a Milano con comunicazione del 6.7.2016 a decorrere dal 1.10.2016, in ragione della asserita “necessità di riunificare in un'unica sede il dipartimento del Visual Merchandising Italia”, benché egli avesse rappresentato alla società la necessità di garantire assistenza al padre disabile e benché altri dipendenti fossero stati preavvisati della loro prossima assegnazione alle mansioni di visual display presso i punti vendita di Roma;
di aver pertanto impugnato il trasferimento e di aver ottenuto con ordinanza Pt_1
n. 88819 del 2.9.2016 dal Tribunale di Roma un provvedimento ex art. 700 c.p.c. di annullamento del trasferimento, con ordine alla società di consentirgli la prosecuzione dell'attività lavorativa presso la sede di precedente assegnazione;
di non aver ottenuto tuttavia tale riassegnazione ma di essere stato al contrario sospeso dal lavoro in ragione della presunta impossibilità di sua ricollocazione presso la sede di Roma, “a seguito della allocazione su Milano delle funzioni già svolte dal in CP_1
Roma”, benché il Tribunale di Roma in composizione collegiale, adito dalla società, avesse confermato l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 3.11.2016; di aver subito pertanto, a causa dell'inattività cui è stato costretto, danni alla professionalità, alla salute psico-fisica ed al patrimonio, come meglio quantificati in ricorso.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Parte_1
Ha precisato a tal fine che: la vecchia figura del visual display, in cui il era stato CP_1 inquadrato nel 2001, aveva subito nel tempo un'evoluzione, mutando sia la denominazione in visual merchandiser, sia le mansioni, non più limitate al mero allestimento delle vetrine ma ampliate sino a ricomprendere la diramazione di specifiche indicazioni omogenee da impartire al personale – denominato visual in store e dipendente della – addetto ai diversi punti Parte_2 vendita er l'allestimento delle vetrine e l'esposizione delle merci, di tal ché nel 2016 il visual Pt_1 in store ed il visual merchandiser avevano mansioni diverse e dipendevano da due diverse società; nel 2016 la nell'esercizio della sua libera attività d'impresa, come garantita Parte_1 dall'art. 41 Cost., aveva deciso di unificare e trasferire l'intero settore del visual merchandising a
Milano per ragioni organizzative e produttive, senza che a Roma residuassero posizioni di lavoro proficuamente assegnabili al ricorrente, essendo stata la sua posizione soppressa, di tal ché, all'esito dei provvedimenti cautelari del Tribunale di Roma, la società si era trovata nell'impossibilità di riammetterlo in servizio, pur corrispondendogli regolarmente la retribuzione;
pertanto, alcun inadempimento contrattuale o illecito extra-contrattuale era imputabile alla società, con conseguente insussistenza di un danno risarcibile in favore del lavoratore, danno che in ogni caso era stato erroneamente quantificato dal ricorrente, in violazione degli approdi giurisprudenziali più recenti, anche in tema di danno morale ed esistenziale.
2 Espletate l'istruttoria orale e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con la sentenza impugnata il Tribunale – rilevato che la fase cautelare non era stata seguita da quella di merito e che tuttavia il relativo provvedimento conclusivo conservava tuttora la sua efficacia ai sensi dell'art. 669- octies, co. 6 c.p.c., obbligando dunque la società alla sua esecuzione – ha ritenuto illegittima la perdurante mancata ottemperanza della società all'ordine giudiziale, accertando al contempo la sussistenza di un nesso causale tra la condotta datoriale e i danni professionale, biologico (inclusivo del danno morale) e patrimoniale patiti dal lavoratore. Ha pertanto accolto in parte la domanda, condannando la società al risarcimento di € 21.973,16 a titolo di danno professionale, di € 15.830 a titolo di danno biologico e di € 1.512,29 a titolo di rimborso spese mediche.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società, chiedendone la riforma integrale o quantomeno parziale, previa riduzione del quantum debeatur a titolo di danno biologico e professionale, con compensazione delle spese di lite del doppio grado.
A tal fine ha dedotto che: il Tribunale si sarebbe erroneamente limitato a richiamare i provvedimenti cautelari, confondendo in realtà due situazioni giuridiche soggettive e due azioni giudiziarie diverse, avendo ad oggetto – il giudizio cautelare – il presunto illegittimo trasferimento, mentre – il presente giudizio – l'inattività lavorativa cui il era stato successivamente CP_1 costretto dalla supposta colpevole condotta della società datoriale, relativamente alla quale tuttavia nel giudizio di prime cure era emersa prova contraria, alla stregua delle deposizioni testimoniali assunte, che avevano confermato l'impossibilità di adibire il lavoratore alle precedenti mansioni presso la sede di Roma;
il Tribunale, avendo omesso di tenere in considerazione le osservazioni critiche del CTP della società, avrebbe inoltre acriticamente recepito le conclusioni del CTU medico- legale, il quale a sua volta avrebbe apoditticamente riconnesso il danno biologico sofferto dal per un “disturbo dell'adattamento … di lieve grado” alle vicende lavorative, senza tenere CP_1 nel debito conto le vicende personali del lavoratore (quali l'assistenza sin dal 2014 al padre disabile poi deceduto nel 2019, la separazione dal compagno, l'assistenza all'anziana madre convivente cardiopatica); il Tribunale avrebbe altresì accertato erroneamente il danno risarcibile, senza limitarlo al cd. danno differenziale, al netto dell'importo indennizzabile dall'INAIL ai sensi dell'art. 10, d.P.R.
n. 1124/1996; il Tribunale avrebbe infine erroneamente ritenuto sussistere un danno professionale sulla base di mere presunzioni, pur in difetto di specifiche allegazioni e prove circa la natura e le caratteristiche del pregiudizio lamentato, e lo avrebbe liquidato in via equitativa nella eccessiva misura del 75% della retribuzione.
Il si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e contestando gli CP_1 avversi motivi di impugnazione.
All'udienza del 12.11.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.
3 2. Orbene, con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta dunque che il Tribunale avrebbe confuso due situazioni giuridiche soggettive e due azioni giudiziarie diverse, avendo ad oggetto – il giudizio cautelare – il presunto illegittimo trasferimento, mentre – il presente giudizio –
l'inattività lavorativa cui il era stato successivamente costretto dalla supposta colpevole CP_1 condotta della società datoriale.
La società ribadisce ancora che il , assunte ormai le mansioni di visual merchandiser CP_1 ed appartenendo pertanto ad un settore integralmente trasferito ed unificato presso la sede di Milano, non potrebbe essere ricollocato in Roma, ove le diverse mansioni – di natura esecutiva – del visual display sono ormai svolte da dipendenti della addetti ai punti vendita Parte_2 Pt_1
e denominati visual in store, come dimostrato dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado, che avrebbero confermato l'impossibilità di adibire il lavoratore alle precedenti mansioni presso la sede di Roma.
2.1. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di impugnazione non possa essere accolto, avendo la stessa parte appellante confuso l'oggetto dei due giudizi, ed articolato nel presente giudizio deduzioni e prove che avrebbe invece avuto l'onere di far valere in un eventuale giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 669-octies, ult. co. c.p.c.
Ed invero, considerato che la domanda spiegata dal con il ricorso ex art. 414 c.p.c. è CP_1 volta all'accertamento dell'“illegittimità della sospensione disposta dalla nei Parte_1 confronti del sig. e della privazione totale delle mansioni contrattuali che ne è derivata per CP_1 il periodo dall'ottobre 2016 fino ad oggi” e, per l'effetto, di condanna della società “a riammettere il sig. in servizio presso la sede di Roma, assegnandolo alle mansioni per le quali è stato CP_1 assunto o a mansioni equivalenti”, la società avrebbe dovuto, nel presente giudizio, dedurre e dimostrare l'assoluta impossibilità di adibire il lavoratore – presso la sede di Roma – non solo alle mansioni precedentemente svolte (di visual display, secondo il lavoratore, e di visual merchandiser secondo la parte datoriale) ma altresì ad ogni altra mansione ad esse equivalente.
Al contrario, la società ha incentrato la propria difesa ed articolato prove finalizzate a dimostrare lo svolgimento – da ultimo – da parte del delle diverse mansioni di visual CP_1 merchandiser, l'intervenuto integrale trasferimento del settore del visual merchandising presso la sede di Milano con conseguente impossibilità di adibire il ricorrente alle mansioni di visual merchandiser presso la sede di Roma, nonché in ogni caso l'impossibilità di adibire il ricorrente alle dedotte pregresse mansioni di visual display presso la medesima sede di Roma, in quanto – in sostanza
– esternalizzate ad altra società, la così limitandosi a deduzioni e prove Parte_2 che sarebbero valse, semmai, a dimostrare in un giudizio di merito ex art. 669-octies, ult. co. c.p.c. la legittimità del trasferimento del lavoratore a Milano, laddove invece il nel presente giudizio CP_1 ha lamentato – si ripete – l'“illegittimità della sospensione … e della privazione totale delle mansioni
4 contrattuali che ne è derivata”, chiedendo di essere riassegnato “alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti”.
La società ha invece omesso del tutto, nel presente giudizio, di dedurre e dimostrare l'inesistenza, presso la sede di Roma, di “mansioni equivalenti” a quelle per le quali il lavoratore “è stato assunto”, come richiesto dal nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del presente CP_1 giudizio.
Pertanto, ritiene il Collegio che, posta l'illegittimità del trasferimento del a Milano – CP_1 come accertata dal Tribunale di Roma con ordinanze n. 88819/2016 e n. 111922/016, munite di efficacia anticipatoria ex art. 669-octies, ult. co. c.p.c. e non travolte da alcun successivo giudizio di merito – e ferma pertanto l'assegnazione del lavoratore alla sede di servizio di Roma, a prescindere dalla prova eventualmente offerta dall'odierna appellante circa l'avvenuto trasferimento dell'intero settore del visual merchandising a Milano e circa l'inesistenza di posizioni di visual display presso la sede di Roma alle dipendenze della la società ha comunque omesso di dedurre e Parte_1 dimostrare che la totale inattività in cui pacificamente ha lasciato il lavoratore presso la sede di Roma sin dalla fine del 2016, deprivandolo sia delle mansioni pregresse sia di mansioni equivalenti, non fosse ad essa colpevolmente imputabile.
Ne deriva che, il motivo di impugnazione è privo di efficacia emendativa rispetto alla sentenza impugnata.
3. Con il secondo motivo di impugnazione, articolato in 4 ulteriori specifici profili, l'appellante lamenta, tra l'altro, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente accertato “la sussistenza dei danni biologico e professionale e in ogni caso la loro rispettiva misura”; nulla invece deduce in merito al danno patrimoniale, che pertanto deve ritenersi coperto da giudicato.
In particolare, con riguardo al danno biologico, lamenta anzitutto che il Tribunale, nonostante le critiche articolate dai difensori e dal CTP della società (fondate sui criteri temporale, dell'efficienza lesiva, della esclusione di altre cause), avrebbe aderito – senza adeguata motivazione – alle conclusioni del CTU, in realtà fondate sulla sola prospettazione del lavoratore, senza alcuna considerazione delle argomentazioni dell'azienda.
Il CTU non avrebbe tenuto conto, nella specie, delle vicende familiari vissute dal lavoratore, il quale avrebbe prestato assistenza sin dal 2014 al padre disabile, poi deceduto nel 2019, si sarebbe separato dal marito ed avrebbe parimenti assistito l'anziana madre convivente cardiopatica, subendo quindi una serie di concomitanti eventi di vita avversi dotati di idonea ed autonoma efficienza causale rispetto al danno biologico diagnosticato (“disturbo dell'adattamento con stato emozionale misto di gravità lieve”, valutabile nel 6% di invalidità, con decorrenza luglio 2017); peraltro, il quadro patologico manifestato dal periziato non avrebbe consentito in realtà di rilevare alcun danno biologico permanente, essendo il disturbo di grado lieve e ben potendo regredire attraverso l'implementazione
5 di cure adeguate;
sicché, difetterebbe il nesso causale tra forzata inattività lavorativa e presunto danno biologico patito, peraltro di minima – se non inesistente – entità.
3.1. Ebbene, rileva anzitutto il Collegio che nella propria relazione peritale, il CTU ha annoverato e richiamato espressamente, al n. 22) della “documentazione medica depositata in atti”, la “relazione psichiatrica redatta dal Dott. in data 5 settembre 2018”. Persona_1
Le osservazioni e conclusioni del CTP della società, peraltro, risultano espressamente riportate anche a pagg. 11 e 12 della relazione peritale, per quanto di interesse, nei seguenti termini: “A seguito delle operazioni peritali svolte si ritiene quanto segue: a) Non dimostrato e non sussistente il nesso causale tra congedo retribuito e disturbo dell'adattamento rilevato per motivi inerenti alla nota criteriologia del nesso causale. 1) Criterio temporale: se la assistenza a genitore infermo ha avuto inizio dal 2014 (anno in cui sono richiesti benefici della Legge 104/92) e tale assistenza è annoverata dalle concause del disturbo dell'adattamento rilevato, si deduce che già prima del 2017 i sintomi psicopatologici erano presenti. La letteratura documenta ampiamente l'insorgenza di disturbi dell'adattamento nel care giver di pazienti affetti da demenza tipo Alzheimer. Ciò premesso, poco probabile risulta una diversa risposta disadattativa sviluppatasi dal dicembre 2016 e stabilizzatasi nel luglio 2017 con menomazione permanente dell'integrità psicofisica. 2) Criterio dell'efficienza lesiva: la controversia lavorativa ha comportato una sospensione della prestazione lavorativa con regolare retribuzione. Si tratta di evento con idoneità a produrre lesioni psichiche irrilevanti rispetto alla patologia paterna;
tale noxa appare anche quantitativamente più rilevante poiché si tratta purtroppo in exitus nel 2019. 3) Criterio di esclusione di altre cause: altri eventi di vita negativi sono stati elencati dal Sig. nel periodo analizzato: divorzio, l'assistenza alla anziana madre CP_1 cardiopatica. Ciò rilevato la vicenda lavorativa si configura come occasione specie in rapporto alle caratteristiche del supposto danno patito (b) come descritto dal Prof. B) Impossibilità Parte_3 di identificare un danno permanente: a fronte del quadro psicopatologico manifestato dal Sig.
non è possibile, ad oggi, parlare di danno biologico permanente poiché il disturbo può CP_1 ancore regredire completamente essendo di grado lieve e buona prognosi, tenuto conto che, nel caso de quo, la componente ambientale sicuramente preponderante nelle cure attuate (una singola seduta psicoterapica al mese sic!) risultano minime e facilmente implementabili. Nel rispetto delle esigenze di sintesi richieste nel tempo di consegna vuole il CTU Dott. sottoporre queste note di parte Per_2
a una più ampia osservazione”.
Ebbene, esaminata la relazione peritale, non può non rilevarsi come il CTU abbia espressamente e adeguatamente risposto a tali osservazioni critiche, affermando che il criterio temporale risulta soddisfatto, in quanto “i dati documentali attestano l'insorgenza dei disturbi della sfera psichica dal novembre 2016” e, quanto al “criterio di adeguatezza qualitativa e di efficienza quantitativa”, sottolineando che “l'indagine anamnestica ha permesso di accertare anche altri eventi di vita
6 negativi fra cui il divorzio e l'assistenza all'anziana madre cardiopatica (il padre è deceduto nel
2019); pur tuttavia si reputa che i fatti lavorativi per cui è causa, che risultano tuttora in essere malgrado ben due sentenze del Tribunale di Roma, rappresentino – ad avviso del sottoscritto – elementi particolarmente significativi per poter ricondurre almeno parte dello status psichico alterato (accertato dal Prof. ai noti fatti di lavoro”. Parte_3
Con riguardo, poi, alla valutazione del danno biologico permanente – a fronte altresì delle opposte osservazioni critiche del CTP del lavoratore volte all'accertamento di un maggior danno, nella misura del 10%, “ossia ai limiti massimi della forma lieve (non complicata)” della voce
“disturbo dell'adattamento non complicato: 6-10%” delle “tabelle contenute nelle linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico (SIMLA-Giuffré Editore Milano 2016)”, contenenti anche l'ulteriore voce “disturbo dell'adattamento complicato: 11-15%” – il CTU ha chiarito di aver individuato nel 6% la misura del danno biologico patito dal , “trattandosi di CP_1 un disturbo dell'adattamento non complicato … di lieve grado, tenuto anche conto del fatto che il soggetto non pratica più alcuna terapia psicofarmacologica e che effettua terapia psicoterapica una volta al mese”; e ha altresì precisato che “tale grado di invalidità permanente può essere fatto decorrere a far data dal mese di luglio 2017, epoca in cui tale distimia veniva evidenziata e correttamente inquadrata dal punto di vista diagnostico”.
3.2. Ebbene, a fronte di tali precisazioni e considerato: che il CTU ha esaminato la documentazione clinica puntualmente elencata nella relazione peritale, ivi inclusa la relazione psichiatrica del dr. in data 5.9.2018; che ha evidenziato come “in accordo con lo stesso Dott. Per_1
e con il Dott. , CCTTPP delle due parti costituite, si è pervenuti a fare eseguire Per_1 Per_3 unicamente una visita specialistica psichiatrica … sulle condizioni cliniche del Sig. senza CP_1 ulteriori approfondimenti”, neppure sulla eventuale “presenza di tratti personologici di tipo patoplastico” ipotizzati dal dr. ; che il CTU ha correttamente tenuto conto delle risultanze di Per_1 tale visita psichiatrica;
che ha adeguatamente argomentato le conclusioni rassegnate, anche a seguito delle osservazioni critiche dei due consulenti di parte;
tutto ciò considerato, ritiene il Collegio di condividere la valutazione già operata dal giudice di prime cure in senso adesivo ai risultati cui il
CTU è pervenuto.
Ed invero, a parere del Collegio, non può tralasciarsi che, se è pur vero che contestualmente alla vicenda lavorativa per cui è causa, il ha vissuto molteplici eventi familiari avversi, pur CP_1 tuttavia è vero altresì che, da un lato, l'assistenza al padre disabile, pur iniziata nel 2014, non risulta aver cagionato ex se alcuna patologia se non a seguito del sopravvenire della vicenda lavorativa (ad ottobre 2016), di tal ché non può escludersi, né sotto il profilo cronologico né sotto il profilo dell'idoneità causale, quantomeno l'efficienza concausale che tale ultima vicenda ha sviluppato a
7 decorrere dalla fine del 2016, portando pertanto allo sviluppo della patologia diagnosticata, con decorrenza dal luglio 2017, come accertato dal CTU.
Va rammentato, infatti, che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali occorre applicare la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (v. Cass. n. 27574/2024, la quale richiama Cass. n. 13954/2014, n. 38123/2021, n. 15852/2024)
D'altro canto, sullo sviluppo della patologia diagnosticata, non può aver invece influito in modo preponderante – come pretenderebbe il CTP della società – il decesso del padre del , CP_1 intervenuto solo nel 2019, quando ormai la patologia si era da tempo manifestata (da oltre 2 anni).
Di tal ché non è possibile pervenire – come pretenderebbe il CTP dell'odierna parte appellante
– ad una esclusione dell'efficacia causale della vicenda lavorativa, sulla base della supposta autonoma efficienza causale delle vicende familiari, dovendo più verosimilmente ritenersi che – come rilevato dal CTU – “il disturbo dell'adattamento sofferto abbia trovato senz'altro nelle note vicende lavorative un fattore causativo o comunque di concausa efficiente e determinante, nell'ambito della probabilità qualificata (“più probabile che non”), dell'insorgenza dei disturbi distimici attualmente accertati o almeno di parte degli stessi”.
Né possono assumere alcun rilievo le osservazioni articolate dal CTP della società in merito all'assenza di mobbing, considerato che il non ha mai dedotto di essere stato mobbizzato e CP_1 che, al contrario, un danno biologico ben può prodursi anche in assenza di mobbing, quale conseguenza di altra e diversa condotta datoriale lesiva degli obblighi di cui all'art. 2103 c.c. e/o di cui all'art. 2087 c.c., quale la forzosa ed illegittima deprivazione di ogni attività lavorativa in danno del lavoratore, pur retribuito.
Infine, quanto alla valutazione del danno biologico, le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono tener conto, in modo equilibrato ed argomentato, delle opposte osservazioni critiche dei due consulenti di parte, miranti le une ad escludere del tutto il danno biologico sulla supposta assenza di carattere permanente, e le altre a valutarlo in misura irragionevolmente più gravosa.
Mentre, con riguardo alla prospettazione del CTP secondo cui nella specie un danno biologico permanente mancherebbe del tutto o sarebbe al più di minima entità, essendo il disturbo patito dal di grado lieve e ben potendo regredire attraverso l'implementazione di cure adeguate, va CP_1 rilevato che una eventuale regressione della patologia, finanche con ipotetico totale recupero dell'integrità psico-fisica da parte del lavoratore, ben avrebbe potuto essere rilevata mediante
8 l'espletamento di una nuova CTU medico-legale nel presente grado di giudizio, CTU che tuttavia parte appellante si è guardata bene dal richiedere.
In conclusione, pertanto, l'an ed il quantum del danno biologico, come accertati dal giudice di prime cure, non meritano riforma.
4. Con il medesimo secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta poi che il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sull'eccezione, articolata dalla società con le note difensive del 28.10.2021, relativa all'omesso scomputo del danno indennizzabile dall'INAIL, dovendo ritenersi che ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 1124/1965 gravi sul datore di lavoro l'obbligo di risarcire il solo danno cd. differenziale.
4.1. Ebbene, in proposito rileva il Collegio che effettivamente l'appellante ha articolato l'eccezione nelle note, senza che il Tribunale si sia sul punto pronunciato.
Al contrario, l'eccezione va vagliata nel merito e deve ritenersi ammissibile, benché tardivamente proposta, in quanto eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr., ex plurimis, da ultimo Cass. n. 31355/2025).
4.2. Nel merito, deve poi ricordarsi quanto precisato dalla Suprema Corte in tema di danno cd. differenziale (Cass. n. 22021/2022), ovverosia che “a fronte di una domanda del lavoratore che … chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (sul punto v., da ultimo, Cass. n. 23146/2016 …); in tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità del decreto citato, art. 10, nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v. Cass. n. 20807/2016 cit.): prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa
e che abbiamo definito, per comodità di sintesi, complementari (per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa); indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dall'art. 10, successivi commi, più volte citato;
9 valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.); tale operazione di scomputo va effettuata, come detto, ex officio ed anche ove l'INAIL non abbia in concreto provveduto all'indennizzo; … quanto alla liquidazione del danno biologico, è stato precisato (Cass. n. 24880/2019) che la stessa, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur in presenza della stessa menomazione dell'integrità psico-fisica, non può essere effettuata con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica, in quanto in ambito previdenziale vanno obbligatoriamente osservate le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, perseguendo le due liquidazioni fini propri e diversi ed ancora
(Cass. n. 24474/2020) che, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico- fisica, alla quale fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale …”.
Più in particolare, con riguardo alle ipotesi in cui l'INAIL non abbia provveduto all'indennizzo, deve ricordarsi infatti che “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere
d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del
1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita liquidata a norma, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. n. 13819/2017).
Infine, con specifico riguardo ai presupposti della copertura assicurativa INAIL ed al rapporto con la responsabilità datoriale, deve ricordarsi quanto ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte
10 ovvero: “Orbene, questa Corte già con sentenza n. 2176 del 22-2-89/16.03.1990 ha avuto modo di affermare che ai fini della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, la cui applicabilità esclude, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, comma 1, la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che ricorra, oltre al requisito soggettivo di cui all'art. 4, dello stesso D.P.R., anche il requisito oggettivo della prestazione, da parte del lavoratore, di attività protetta ai sensi del precedente art. 1 (cfr. per altro verso anche Cass. lav. n. 20142 del 23/09/2010, secondo cui l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano causalmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato …” (Cass. n. 23146/2016).
4.3. Ebbene, posti tali principi, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la prestazione lavorativa subordinata del – sia che fosse di natura meramente esecutiva, quale quella del CP_1 visual display, sia che fosse di natura intellettuale e di coordinamento del lavoro altrui, quale quella del visual merchandiser – ricada nella copertura assicurativa di cui all'art. 4, co. 1, nn. 1) e 2), d.P.R.
n. 1124/1965, come interpretati e via via ampliati dalle sentenze della Corte Costituzionale, di tal ché sussiste senz'altro il requisito soggettivo.
Parimenti, non v'è dubbio che ricorra nella specie il requisito oggettivo “della prestazione, da parte del lavoratore, di attività protetta” di cui all'art. 1, co. 1, 2 e/o 4, d.P.R. cit. (si vedano, per la figura del “vetrinista”, analoga al visual display, Cass. n. 4044/1981, n. 3649/1983 e n. 4195/1985, e si consideri, per il visual merchandiser, il presumibile utilizzo quantomeno di apparecchiature elettroniche quali terminali video e personal computer, per l'elaborazione e la diramazione delle indicazioni da impartire al personale addetto – presso i diversi punti vendita – all'allestimento delle vetrine e all'esposizione delle merci).
Risultano dunque integrati, nella specie, i presupposti di cui all'art. 10, d.P.R. cit., per l'esonero da responsabilità datoriale nei limiti del danno biologico indennizzabile ai sensi dell'art. 13, d. lgs. n.
38/2000, mentre la responsabilità civile del datore di lavoro permane per il danno civilistico eccedente
(cd. danno differenziale e danni complementari), risultando integrato nella specie un reato perseguibile d'ufficio, quale il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582, co. 1 c.p., giacché il CTU ha accertato che la malattia cagionata al dal comportamento datoriale inadempiente, sorretto CP_1 quantomeno da colpevole negligenza, ha avuto una durata superiore a 20 gg. (avendo cagionato, nella
11 specie, una inabilità temporanea parziale di 8 mesi al 25% e un danno biologico permanente pari al
6%).
4.4. Ne discende che dal risarcimento del danno civilistico di natura biologica, come liquidato dal giudice di prime cure, andrà detratto l'importo indennizzabile dall'INAIL a titolo di danno biologico, da determinarsi e liquidarsi alla stregua delle tabelle di cui al d.m. 12.7.2000, secondo quanto disposto dall'art. 13, d. lgs. n. 38/2000.
Infine, stante la domanda di restituzione all'uopo espressamente spiegata dalla società con l'atto di appello, il dovrà restituire alla parte datoriale l'importo indennizzabile dall'INAIL, CP_1 pagato dalla società unitamente al risarcimento del danno civilistico con la retribuzione del mese di giugno 2022, come da busta-paga prodotta da parte appellante all'udienza del 12.11.2025.
5. Sempre con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta ancora che erroneamente il Tribunale avrebbe riconosciuto in favore del il danno professionale, CP_1 violando i “i consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, alla stregua dei quali, in tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato”.
Nella specie, al contrario, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe accolto la domanda benché il ricorrente non avesse dedotto né provato alcun pregiudizio alla professionalità, sotto il profilo del danno patrimoniale riconducibile alla perdita di chance e di progressione di carriera, né alcun nesso causale tra tale presunto danno ed il presunto inadempimento datoriale.
5.1. Orbene, osserva il Collegio anzitutto che, nella specie, il danno professionale prospettato dal lavoratore, lungi dal derivare da mera dequalificazione professionale, è stato invece imputato alla totale forzosa inattività cui il medesimo è stato lasciato dal datore di lavoro per un periodo – all'epoca della proposizione del ricorso di primo grado (gennaio 2018) – di oltre 1 anno (a decorrere da fine
2016).
Ciò posto, va rammentato che, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 10267/2024),
“Il danno alla professionalità - per sua natura plurioffensivo - … è … legato appunto alla perdita della professionalità, dell'immagine professionale e della dignità lavorativa.
… ai fini della dell'esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità (anche da demansionamento e dequalificazione professionale), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n.
25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008) …
12 Con riguardo, più in particolare, al danno alla professionalità derivante da totale inattività, la
Corte ha inoltre osservato: “… in caso di inattività prolungata o sostanziale svuotamento delle mansioni, è ius receptum (tra le tante, Cass. nn. 10-2002, 2763-2003, 7693-2012, 10267-2024) che sussista un'evidente lesione dell'articolo 2103 c.c., sussistendo il diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
e che la fattispecie costituisce, al tempo stesso, danno alla professionalità da inattività forzata, poiché il fatto di non aver potuto esercitare la propria prestazione professionale, per un apprezzabile periodo di tempo, oltre all'immagine, lede la vita professionale e di relazione, cagionando il depauperamento del patrimonio professionale;
e conseguentemente incide sulla ricollocabilità sul mercato del lavoro, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione, anche in via equitativa” (Cass. n. 21363/2024).
Quanto poi agli oneri di allegazione e prova del danno alla professionalità derivante da totale inattività, la Suprema Corte ha infine osservato che “27. … l'onere del lavoratore di specifica allegazione dei fatti che il giudice può valutare al fine di ritenere integrata la prova presuntiva, nella specie del danno non patrimoniale, risult[a] necessariamente alleggerito laddove, a causa dell'inadempimento datoriale, il dipendente sia stato lasciato in condizione di totale inattività, senza attribuzione di mansioni e assegnazione di compiti;
specie ove tale condizione di inattività, in assoluto contrasto con l'art. 2103 c.c., si sia protratta, come nel caso in esame, per molto tempo;
28. inoltre, risponde ai canoni di legittimità della prova presuntiva, come ampiamente delineati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6899 del 2004; n. 12802 del 2006; n. 16993 del
2007), desumere l'esistenza del danno non patrimoniale dal fatto noto e accertato del demansionamento ove quest'ultimo sia consistito nel lasciare nella totale inattività il dipendente divenuto inidoneo alle mansioni, senza coinvolgerlo in programmi di formazione e riqualificazione professionale, senza adibirlo a mansioni anche inferiori, senza metterlo in qualche modo in condizione di poter esercitare il proprio diritto-dovere di lavoratore;
difatti, il danno sofferto dal lavoratore costituisce, in ipotesi di totale inattività, specie ove protratta per un lungo periodo, conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità;
29. al riguardo, si è rilevato come (Cass. n. 7963 del 2012) il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual
è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità
e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non
13 economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. A tal fine, il giudice deve tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, (cfr. anche Cass. n. 8709 del 2016; n.
9901 del 2018)”.
5.2. Ebbene, alla luce di tali principi, rileva il Collegio, anzitutto, che il lavoratore ha offerto sufficiente allegazione del danno professionale e della ricorrenza del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. si legge infatti: “Dall'inattività forzata cui è stato illegittimamente costretto il sig. è derivato anche un danno di natura professionale. CP_1
Tale danno possiede carattere patrimoniale e consiste nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità da spendere nell'ambito della propria carriera professionale
(v. Cass., SS. UU., n. 6572/2006; nonché, nel medesimo senso, Cass. n. 12253/2015, Cass. n.
14199/2009; Cass. N. 11045/2004).
Con riferimento al caso del sig. , le mansioni da lui continuativamente svolte per oltre CP_1
15 anni alle dipendenze di consistono in attività di natura creativa, strettamente Parte_1 connesse ad un aggiornamento continuo e costante, da acquisire necessariamente “sul campo”, cioè nella pratica quotidiana della prestazione lavorativa.
In ragione delle mansioni contrattualmente assegnategli, il ricorrente era solito frequentare convention di moda, meeting commerciali, esposizioni promozionali dove entrava in contatto con le esperienze professionali di altri colleghi dipendenti di aziende di moda concorrenti o partner di
e con i quali confrontava, testava ed incrementava il proprio know how lavorativo. Pt_1
L'inattività forzata cui è stato costretto il sig. , prolungatasi per oltre un anno, ha CP_1 dunque impoverito il complesso delle sue attitudini ed abilità e lo ha privato di importanti opportunità di crescita ed evoluzione professionale. Per tali ragioni, il ricorrente ha diritto a che gli venga risarcito il danno patrimoniale scaturente dalla lesione alla sua professionalità, prodotta dalla privazione illegittima delle sue mansioni da parte della Società convenuta”.
5.3. Quanto alle prove circa il danno professionale così dedotto, va rilevato che la teste Tes_1
(responsabile di reparto già alle dipendenze della sin dal 2003)
[...] Parte_2 ha confermato la partecipazione del ricorrente, così come di tutti i dipendenti del gruppo, alla
14 presentazione delle nuove collezioni aziendali due volte l'anno, riferendo altresì di non aver più avuto rapporti con il ricorrente dopo il 2016.
Analogamente, il teste (dipendente – anche all'epoca della deposizione – della Tes_2 medesima presso il punto vendita di via Condotti in Roma, dove anche il Parte_2
svolgeva in parte le proprie mansioni) ha riferito di non avere avuto più contatti con il CP_1 ricorrente a seguito del suo trasferimento.
Risulta pertanto acquisito agli atti un principio di prova in ordine alla periodica partecipazione del ad eventi aziendali in occasione dei quali egli aveva contatti con i colleghi ed CP_1 incrementava il proprio know how lavorativo, nonché in ordine al suo allontanamento da tali eventi e dall'ambiente lavorativo, a seguito della forzosa inattività.
Deve poi riconoscersi, quale fatto notorio e di esperienza comune, che il profilo professionale di un addetto all'allestimento di vetrine ed esposizione delle merci nei punti vendita di un marchio di alta moda, qual è – sia che l'addetto abbia mansioni meramente esecutive, sia, ed ancor più, Pt_1 che abbia la mansione di elaborare direttive standard da diramare ad altri dipendenti addetti ad eseguirle – implica necessariamente un'attività di natura senz'altro creativa, volta a richiamare clientela ed invogliarla all'acquisto di capi ed accessori d'abbigliamento attraverso un'attività di scelta, abbinamento e disposizione in vetrina e sugli scaffali delle merci più rappresentative della linea e dell'ultima collezione aziendale, nonché più rispondenti alle generali tendenze estetiche e funzionali del momento, ciò che richiede necessariamente un continuo aggiornamento in merito alle ultime tendenze dell'intero settore della moda nonché in merito alla linea ed alle politiche aziendali, necessitando altresì di un costante adeguamento delle tecniche espositive agli strumenti più innovativi
(si pensi, ad esempio, all'uso delle luci o alla scelta di materiali e strumenti di esposizione) e richiedendo l'ideazione di immagini e rimandi pertinenti all'attualità del contesto socio-economico- culturale di riferimento della clientela che si intende richiamare.
Infine, può farsi ricorso alle presunzioni relative ai danni derivanti alla dignità professionale dalla totale inattività lavorativa, come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (v. supra al punto
5.1)
Tanto considerato, il Collegio non può che condividere quanto ritenuto dal giudice di prime cure, secondo il quale le mansioni svolte dal alle dipendenze della società “consistevano in CP_1 attività creativa, connessa ad un costante aggiornamento, da svolgere necessariamente “sul campo”, con la pratica quotidiana, e mediante la partecipazione a convention di moda, meeting commerciali, esposizioni professionali. Laddove il protrarsi della forzata attività non gli ha consentito di preservare ed accrescere il proprio bagaglio professionale, comportando ciò uno svuotamento della propria professionalità. La fondatezza di tali allegazioni si può facilmente desumere dalla circostanza che il ricorrente, ormai da un lungo periodo di tempo, non sia stato adibito alle mansioni
15 precedentemente svolte, il che non solo non gli ha consentito di arricchire il bagaglio professionale precedentemente acquisito né di sviluppare ulteriori conoscenze, ma addirittura gli ha inevitabilmente comportato un depauperamento della professionalità posseduta, la quale necessita di una continua presenza sul campo, trattandosi di attività che implica il dover stare sempre al passo ed essere in linea con le nuove tendenze”.
Se ne deve concludere che il danno alla professionalità risulta sufficientemente allegato e provato, come già ritenuto dal Tribunale.
6. Infine, sempre con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante si duole dell'erroneo accertamento della misura del danno professionale, asseritamente liquidato dal giudice di prime cure senza adeguata motivazione nella misura del 75% della retribuzione mensile percepita.
6.1. Ebbene, il Tribunale ha in realtà motivato la relativa statuizione avuto riguardo “alla quantità ed alla qualità della esperienza lavorativa pregressa (oltre 15 anni), al tipo di professionalità colpita, alla durata dell'inattività (oltre un anno). La somma a tal fine spettante al ricorrente è dunque pari ad € 21.973,16 (€ 1.910,71x75% = 1.433,03 x15 mesi e 10 giorni)”.
6.2. Sul punto, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia sostanzialmente tenuto conto dei parametri cui la giurisprudenza di legittimità ancora la liquidazione del danno patrimoniale, ovverosia, come sopra rilevato, “la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014;
n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008)”.
Pertanto, tenendo conto di tali indici, considerata l'anzianità di servizio (15 anni) e la qualifica professionale del (4° e poi 5° livello del CCNL applicato), la natura creativa dell'attività CP_1 lavorativa dal medesimo svolta e la necessità di costante aggiornamento come sopra evidenziata, il periodo trascorso di oltre un anno continuativo di totale inattività alla data del ricorso, l'assenza – per quanto risulti – di alcuna nuova e diversa collocazione lavorativa, ritiene il Collegio che la liquidazione del danno professionale nella misura del 75% della retribuzione mensile sia congrua (si veda, per un'ipotesi di liquidazione del danno parametrato alla integrale retribuzione in caso di pressoché totale inattività, Cass. n. 20742/2025).
7. In conclusione, l'appello può essere solo parzialmente accolto giacché, ferma l'illiceità della condotta aziendale consistita nel lasciare il in situazione di forzosa totale inattività per oltre CP_1 un anno, è risultato provato – in parte in via presuntiva – che dall'illecito contrattuale siano derivati il danno biologico ed il danno alla professionalità come lamentati dal lavoratore nonché riconosciuti e liquidati dal giudice di prime cure, salva tuttavia la doverosa detrazione dell'importo indennizzabile dall'INAIL a titolo di danno biologico.
16 Stante la riforma parziale della sentenza, le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione di 1/3 e, per il residuo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. dichiara che dal risarcimento del danno biologico dovuto dall'appellante all'appellato va detratto il danno indennizzabile dall'INAIL e, per l'effetto, condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma corrispondente, oltre interessi dalla data del pagamento;
2. compensa le spese di lite del doppio grado in ragione di 1/3 e, per il residuo, condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato di € 4.575,00 per il primo grado e di €
4.500,00 per il secondo, a titolo di compensi, oltre rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 12.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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