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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/04/2024, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5855/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. FAEDO DARIO del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa dall'Avv. MANERA FRANCESCA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e concorso al mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 05/03/2024, così chiedendo:
Per_
“1) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso il padre;
2) la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, ogni quindici giorni, dal sabato al lunedì mattina;
3) la signora verserà al signor , entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno CP_1 Parte_1 di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio) a far data Org_ da marzo 2024 compreso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) le parti transattivamente concordano che il sig. verserà alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimenti arretrati l'importo omnicomprensivo di € 13.500,00, dando atto che con il pagamento di tale somma vengono definiti tutti i reciproci rapporti tra le parti. Il predetto importo sarà versato in rate mensili, dell'importo di € 500,00 ciascuna, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
5) le parti s'impegnano a regolare le spese straordinarie sostenute relative al periodo da agosto 2023 fino ad oggi;
6) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2023 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale nascevano i figli in data 29/12/2006 e Controparte_1 Per_1
in data 16/05/2008; che la relazione si era interrotta nel 2017; che dal mese di settembre 2023 Per_2
i figli si trasferivano presso l'abitazione del padre a causa di incompatibilità caratteriali degli stessi con il convivente della madre. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con residenza degli stessi presso il padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre e che la resistente venisse condannata a versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda attorea di affidamento condiviso Controparte_1
dei figli ad entrambi i genitori ma, per contro, chiedeva che gli stessi venissero collocati in via prevalente presso la madre con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre e che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 250,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre al versamento della somma di € 30.000,00 e/o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia a titolo di rimborso per le spese sostenute in via esclusiva dalla madre per il mantenimento dei figli minori per il periodo decorrente da luglio 2017 e fino al mese di marzo 2022.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato, le parti chiedevano un rinvio al fine di vagliare le modalità concrete di definizione di un accordo conciliativo.
Alla successiva udienza, le parti rassegnavano, pertanto, conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe, per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti: in particolare, appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale dei figli minori il loro affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e con i previsti tempi di visita da parte della madre, nonché, tenuto conto delle documentate capacità economico-patrimoniali dei coniugi, la determinazione del contributo per il loro mantenimento nella somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico di . Controparte_1
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso il padre;
2) la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, ogni quindici giorni, dal sabato al lunedì mattina;
3) la signora verserà al signor , entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno CP_1 Parte_1 di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio) a far data Org_ da marzo 2024 compreso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) le parti transattivamente concordano che il sig. verserà alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimenti arretrati l'importo omnicomprensivo di € 13.500,00, dando atto che con il pagamento di tale somma vengono definiti tutti i reciproci rapporti tra le parti. Il predetto importo sarà versato in rate mensili, dell'importo di € 500,00 ciascuna, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
5) le parti s'impegnano a regolare le spese straordinarie sostenute relative al periodo da agosto 2023 fino ad oggi. Spese di lite compensate.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 16/04/2024.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5855/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. FAEDO DARIO del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa dall'Avv. MANERA FRANCESCA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e concorso al mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 05/03/2024, così chiedendo:
Per_
“1) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso il padre;
2) la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, ogni quindici giorni, dal sabato al lunedì mattina;
3) la signora verserà al signor , entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno CP_1 Parte_1 di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio) a far data Org_ da marzo 2024 compreso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) le parti transattivamente concordano che il sig. verserà alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimenti arretrati l'importo omnicomprensivo di € 13.500,00, dando atto che con il pagamento di tale somma vengono definiti tutti i reciproci rapporti tra le parti. Il predetto importo sarà versato in rate mensili, dell'importo di € 500,00 ciascuna, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
5) le parti s'impegnano a regolare le spese straordinarie sostenute relative al periodo da agosto 2023 fino ad oggi;
6) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2023 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale nascevano i figli in data 29/12/2006 e Controparte_1 Per_1
in data 16/05/2008; che la relazione si era interrotta nel 2017; che dal mese di settembre 2023 Per_2
i figli si trasferivano presso l'abitazione del padre a causa di incompatibilità caratteriali degli stessi con il convivente della madre. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con residenza degli stessi presso il padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre e che la resistente venisse condannata a versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda attorea di affidamento condiviso Controparte_1
dei figli ad entrambi i genitori ma, per contro, chiedeva che gli stessi venissero collocati in via prevalente presso la madre con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre e che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 250,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre al versamento della somma di € 30.000,00 e/o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia a titolo di rimborso per le spese sostenute in via esclusiva dalla madre per il mantenimento dei figli minori per il periodo decorrente da luglio 2017 e fino al mese di marzo 2022.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato, le parti chiedevano un rinvio al fine di vagliare le modalità concrete di definizione di un accordo conciliativo.
Alla successiva udienza, le parti rassegnavano, pertanto, conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe, per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti: in particolare, appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale dei figli minori il loro affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e con i previsti tempi di visita da parte della madre, nonché, tenuto conto delle documentate capacità economico-patrimoniali dei coniugi, la determinazione del contributo per il loro mantenimento nella somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico di . Controparte_1
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) i figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso il padre;
2) la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, ogni quindici giorni, dal sabato al lunedì mattina;
3) la signora verserà al signor , entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno CP_1 Parte_1 di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio) a far data Org_ da marzo 2024 compreso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) le parti transattivamente concordano che il sig. verserà alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimenti arretrati l'importo omnicomprensivo di € 13.500,00, dando atto che con il pagamento di tale somma vengono definiti tutti i reciproci rapporti tra le parti. Il predetto importo sarà versato in rate mensili, dell'importo di € 500,00 ciascuna, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
5) le parti s'impegnano a regolare le spese straordinarie sostenute relative al periodo da agosto 2023 fino ad oggi. Spese di lite compensate.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 16/04/2024.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo