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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. IN DI, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2654/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] c.f. e residente a [...]CP_1 C.F._1
Leone in Via San Calogero Fraz. Rocca rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
NN CC, e AO AR, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Brolo Via G.
D'Annunzio 1/A;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-disoccupazione agricola-ANF.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 21/07/2021, ore 15,57, annotato dalla cancelleria nello storico del fascicolo telematico in data 26/07/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che, in data 18 Dicembre 2020 l'odierna ricorrente ha ricevuto tramite raccomandata a.r provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019;
- Che, il citato provvedimento è stato impugnato, nei termini di legge, dalla Sig.ra ex art 11 Pt_1
D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato – tramite ricorso on line del 23 Dicembre 2020 alla Commissione CP_ Cisoa presso la Sede Provinciale di Messina;
- Che sui menzionati ricorsi l'autorità preposta alla decisione non si è pronunciata nei 90 giorni successivi e, che pertanto essendo decorso inutilmente detto termine, che scadeva il 23 Marzo 2021, il ricorso si è inteso respinto;
- Che, il 21 Luglio 2021 rappresenta il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, (ossequiato nel caso di specie), infatti, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel
D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso, da quel momento conosciuto - o, comunque, conoscibile dall'interessato;
Rilevava di avere regolarmente espletato attività lavorativa come bracciante agricola nell'anno 2019
e per n.102 giornate alle dipendenze della ditta Carcione.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori CP_1 agricoli del Comune di Capri Leone per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 102 giornate;
2) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad accreditare in favore CP_2 dell'odierna ricorrente il summenzionato periodo di lavoro al fine della tutela previdenziale;
3) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad ottenere il pagamento dell'Indennità CP_1 lavoratori agricoli ex art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e art. 84 c. 7 d.l. 34/2020;
4) conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a CP_2 pagare in favore dell'odierna ricorrente l'Indennità lavoratori agricoli ex art. 30, decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, e art. 84 c. 7 d.l. 34/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
5) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020 e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019 in relazione alle
102 giornate accreditabili ai fini contributivi e per l'effetto condannare l' in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore ad accreditare in favore dell'odierna ricorrente il summenzionato periodo di disoccupazione come contribuzione figurativa;
6) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare il favore CP_2 dell'odierna ricorrente la DS e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019;
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. CP_ L' si costituiva non eccependo alcuna decadenza, chiedeva la riunione del presente giudizio all'altro indicato in premessa iscritto al n. 717/21 RG, e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va rilevato che non è possibile disporre la chiesta riunione con il procedimento
RGN 717/2021, sia per quanto disposto dal Dr. con provvedimento reso all'udienza del Per_1
05/06/2025, a cui il fascicolo era stato trasmesso, sia poiché il procedimento cui si chiede la riunione, riguardano annualità e ditte diverse, e, peraltro si trovano in fasi diverse.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto il ricorso nei termini di legge, (deposito del ricorso giudiziario in data 21/07/2021, ore 15,57, CP_ annotato dalla cancelleria nello storico del fascicolo telematico in data 26/07/2021), e peraltro l' non ha eccepito alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2019, e, per 102 giornate annue, nonché per il riconoscimento delle prestazioni economiche conseguenziali. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritta-cancellata, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_2 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2019, e per 102 giornate annue.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta per l'anno 2019 e per n.102 giornate. Parte_2
Per quanto sopra, i testi, hanno specificato dove si trovavano i terreni, quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, una perizia giurata, la domanda di disoccupazione agricola, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2019, per CP_ n.102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, e possedendo pertanto il requisito contributivo (n.102 giornate nel biennio), alla stessa spettano i benefici economici richiesti, con la domanda amministrativa in atti, riguardante la disoccupazione agricola e gli ANF
2020 per l'anno di competenza 2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore degli Avv.ti NN CC e AO AR, che hanno reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_1 così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2019, e per n.102 giornate ha svolto attività lavorativa CP_1 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta ”, e, per l'effetto ordina Parte_2 all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_2 elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_
2) Condanna l' al pagamento delle prestazioni economiche conseguenziali, riguardante la disoccupazione agricola e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019. CP_
3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.ti NN CC
e AO AR, che hanno reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 12/12/2025
Il Giudice on.
IN DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. IN DI, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2654/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] c.f. e residente a [...]CP_1 C.F._1
Leone in Via San Calogero Fraz. Rocca rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
NN CC, e AO AR, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Brolo Via G.
D'Annunzio 1/A;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-disoccupazione agricola-ANF.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 21/07/2021, ore 15,57, annotato dalla cancelleria nello storico del fascicolo telematico in data 26/07/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che, in data 18 Dicembre 2020 l'odierna ricorrente ha ricevuto tramite raccomandata a.r provvedimento di cancellazione delle giornate in agricoltura per l'anno 2019;
- Che, il citato provvedimento è stato impugnato, nei termini di legge, dalla Sig.ra ex art 11 Pt_1
D.Lgs. n. 375 del 1993, notificato – tramite ricorso on line del 23 Dicembre 2020 alla Commissione CP_ Cisoa presso la Sede Provinciale di Messina;
- Che sui menzionati ricorsi l'autorità preposta alla decisione non si è pronunciata nei 90 giorni successivi e, che pertanto essendo decorso inutilmente detto termine, che scadeva il 23 Marzo 2021, il ricorso si è inteso respinto;
- Che, il 21 Luglio 2021 rappresenta il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, (ossequiato nel caso di specie), infatti, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel
D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che va fatta coincidere con la notifica della decisione, se pronunziata nei termini previsti dal citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, equiparando la legge una tale evenienza a un provvedimento tacito di rigetto del ricorso, da quel momento conosciuto - o, comunque, conoscibile dall'interessato;
Rilevava di avere regolarmente espletato attività lavorativa come bracciante agricola nell'anno 2019
e per n.102 giornate alle dipendenze della ditta Carcione.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori CP_1 agricoli del Comune di Capri Leone per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 102 giornate;
2) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad accreditare in favore CP_2 dell'odierna ricorrente il summenzionato periodo di lavoro al fine della tutela previdenziale;
3) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad ottenere il pagamento dell'Indennità CP_1 lavoratori agricoli ex art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e art. 84 c. 7 d.l. 34/2020;
4) conseguentemente condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a CP_2 pagare in favore dell'odierna ricorrente l'Indennità lavoratori agricoli ex art. 30, decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, e art. 84 c. 7 d.l. 34/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
5) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020 e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019 in relazione alle
102 giornate accreditabili ai fini contributivi e per l'effetto condannare l' in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore ad accreditare in favore dell'odierna ricorrente il summenzionato periodo di disoccupazione come contribuzione figurativa;
6) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare il favore CP_2 dell'odierna ricorrente la DS e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019;
7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. CP_ L' si costituiva non eccependo alcuna decadenza, chiedeva la riunione del presente giudizio all'altro indicato in premessa iscritto al n. 717/21 RG, e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va rilevato che non è possibile disporre la chiesta riunione con il procedimento
RGN 717/2021, sia per quanto disposto dal Dr. con provvedimento reso all'udienza del Per_1
05/06/2025, a cui il fascicolo era stato trasmesso, sia poiché il procedimento cui si chiede la riunione, riguardano annualità e ditte diverse, e, peraltro si trovano in fasi diverse.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto il ricorso nei termini di legge, (deposito del ricorso giudiziario in data 21/07/2021, ore 15,57, CP_ annotato dalla cancelleria nello storico del fascicolo telematico in data 26/07/2021), e peraltro l' non ha eccepito alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2019, e, per 102 giornate annue, nonché per il riconoscimento delle prestazioni economiche conseguenziali. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritta-cancellata, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_2 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2019, e per 102 giornate annue.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta per l'anno 2019 e per n.102 giornate. Parte_2
Per quanto sopra, i testi, hanno specificato dove si trovavano i terreni, quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, una perizia giurata, la domanda di disoccupazione agricola, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2019, per CP_ n.102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, e possedendo pertanto il requisito contributivo (n.102 giornate nel biennio), alla stessa spettano i benefici economici richiesti, con la domanda amministrativa in atti, riguardante la disoccupazione agricola e gli ANF
2020 per l'anno di competenza 2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore degli Avv.ti NN CC e AO AR, che hanno reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_1 così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2019, e per n.102 giornate ha svolto attività lavorativa CP_1 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta ”, e, per l'effetto ordina Parte_2 all' , in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli CP_2 elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_
2) Condanna l' al pagamento delle prestazioni economiche conseguenziali, riguardante la disoccupazione agricola e gli ANF 2020 per l'anno di competenza 2019. CP_
3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.ti NN CC
e AO AR, che hanno reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 12/12/2025
Il Giudice on.
IN DI