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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16482 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 43615/23 posta in deliberazione in data 15.9.25 e vertente
TRA
c.f. , difesa da Avv. Stella Balis Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E (P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Giuseppe Martella e Avv. Giovanni Maria Zito OPPOSTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
pagina 1 di 4 più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 11791/23 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società opposta della somma di euro 63.965,50, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso per lavori di ristrutturazione edilizia effettuati su 4 immobili di proprietà della predetta;
in particolare, l'opponente eccepiva l'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo per i lavori in questione e disconosceva la propria sottoscrizione apposta ad una scrittura privata contenente riconoscimento di debito, allegata da controparte al ricorso monitorio.
La parte opposta si è costituita, sostenendo la sussistenza del credito e chiedendo la verificazione della scrittura privata in questione, nonché prova per testi e consulenza tecnica tesa ad accertare lo svolgimento dei lavori.
Ciò premesso, va, in primo luogo, sottolineato come il disconoscimento della sottoscrizione di sul documento datato 25.11.2017, contenente il riconoscimento Pt_1 di un debito di euro 61.605,00 nei confronti della società opposta, sia stato effettuato in modo analitico e preciso;
sia nella opposizione, che nella memoria ex art. 171 ter n.1 cpc, la parte opponente ha analizzato la grafia della sottoscrizione disconosciuta, segnalando le differenze con la propria firma, apposta a documenti antecedenti la presente causa e allegati in atti (differenze che appaiono effettivamente sussistenti).
A fronte di tale specifico disconoscimento, la parte opposta non ha depositato o chiesto di depositare l'originale del documento e, va, allora, confermata la inammissibilità della istanza di verificazione richiesta.
Sul punto, infatti, è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma: “ In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di pagina 2 di 4 ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (Cass. 7267/24); tale insegnamento, anteriormente espresso nelle decisioni nn. 9202/2004, 9869/2000 e 11739/1999, è stato ribadito recentemente dalla Cassazione nella sentenza n. 33769/2019 e nella ordinanza n. 8304/24, nella quale si è correttamente specificato che: “è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di “cautele opportune per la custodia del documento” diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte”.
Eliminando, quindi, la valenza probatoria di tale documento, quello che non è stato assolto da parte opposta è l'onere probatorio relativo alla quantificazione del corrispettivo concordato con la controparte, al fine di poter valutare se i pagamenti ricevuti finora e dimostrati da parte opponente (doc. 5), siano effettivamente a saldo dei lavori, come sostenuto dalla predetta, o residui il credito vantato nel ricorso monitorio.
Infatti, in assenza di uno contratto scritto, contenente l'accordo sul corrispettivo e non potendosi utilizzare la scrittura privata di cui sopra, l'unica ulteriore prova richiesta dalla società stata la escussione di testimoni;
tuttavia, i capitoli di CP_1 prova articolati per dimostrare il quantum del credito, non sono ammissibili, in quanto privi di riferimenti temporali e, dunque, generici;
infatti, chiedere ai testi: “2) Vero o no che il saldo di tali lavori è stato concordato in € 63.965,50? 3) Vero o no che il saldo di tali lavori ammonta ad € 63.965,50?” non fa comprendere in quale momento storico tale saldo debba essere ritenuto sussistente;
sarebbe, infatti, plausibile che tale saldo sia stato pagato con uno dei bonifici di cui al doc.
5. Né ulteriore specificazione della circostanza potrebbe provenire da chiarimenti da chiedere ai testi, in quanto: “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.” (Cass. ord. 14364/18).
Infine, la quantificazione del corrispettivo non può essere neppure demandata ad un CTU, in quanto non siamo nell'ambito di applicazione dell'art. 1657 c.c., poiché la tesi di parte opposta non è che il corrispettivo non sia stato pattuito, ma che quello concordato non sia stato interamente versato.
Pertanto, risulta irrilevante stabilire quali e quanti lavori siano stati compiuti.
Ne consegue che la prova del credito non è stata fornita, con fondatezza della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie.
Non si rinvengono gli estremi per una condanna ex art. 96 cpc di parte opposta, in quanto la sua domanda creditoria è respinta per carenze probatorie e non si rinviene un abuso del diritto.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente;
3) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente, che liquida in euro 11.268,00, per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 24.11.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 4 di 4
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 43615/23 posta in deliberazione in data 15.9.25 e vertente
TRA
c.f. , difesa da Avv. Stella Balis Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E (P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Giuseppe Martella e Avv. Giovanni Maria Zito OPPOSTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
pagina 1 di 4 più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, la parte opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 11791/23 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società opposta della somma di euro 63.965,50, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso per lavori di ristrutturazione edilizia effettuati su 4 immobili di proprietà della predetta;
in particolare, l'opponente eccepiva l'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo per i lavori in questione e disconosceva la propria sottoscrizione apposta ad una scrittura privata contenente riconoscimento di debito, allegata da controparte al ricorso monitorio.
La parte opposta si è costituita, sostenendo la sussistenza del credito e chiedendo la verificazione della scrittura privata in questione, nonché prova per testi e consulenza tecnica tesa ad accertare lo svolgimento dei lavori.
Ciò premesso, va, in primo luogo, sottolineato come il disconoscimento della sottoscrizione di sul documento datato 25.11.2017, contenente il riconoscimento Pt_1 di un debito di euro 61.605,00 nei confronti della società opposta, sia stato effettuato in modo analitico e preciso;
sia nella opposizione, che nella memoria ex art. 171 ter n.1 cpc, la parte opponente ha analizzato la grafia della sottoscrizione disconosciuta, segnalando le differenze con la propria firma, apposta a documenti antecedenti la presente causa e allegati in atti (differenze che appaiono effettivamente sussistenti).
A fronte di tale specifico disconoscimento, la parte opposta non ha depositato o chiesto di depositare l'originale del documento e, va, allora, confermata la inammissibilità della istanza di verificazione richiesta.
Sul punto, infatti, è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma: “ In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di pagina 2 di 4 ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (Cass. 7267/24); tale insegnamento, anteriormente espresso nelle decisioni nn. 9202/2004, 9869/2000 e 11739/1999, è stato ribadito recentemente dalla Cassazione nella sentenza n. 33769/2019 e nella ordinanza n. 8304/24, nella quale si è correttamente specificato che: “è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di “cautele opportune per la custodia del documento” diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte”.
Eliminando, quindi, la valenza probatoria di tale documento, quello che non è stato assolto da parte opposta è l'onere probatorio relativo alla quantificazione del corrispettivo concordato con la controparte, al fine di poter valutare se i pagamenti ricevuti finora e dimostrati da parte opponente (doc. 5), siano effettivamente a saldo dei lavori, come sostenuto dalla predetta, o residui il credito vantato nel ricorso monitorio.
Infatti, in assenza di uno contratto scritto, contenente l'accordo sul corrispettivo e non potendosi utilizzare la scrittura privata di cui sopra, l'unica ulteriore prova richiesta dalla società stata la escussione di testimoni;
tuttavia, i capitoli di CP_1 prova articolati per dimostrare il quantum del credito, non sono ammissibili, in quanto privi di riferimenti temporali e, dunque, generici;
infatti, chiedere ai testi: “2) Vero o no che il saldo di tali lavori è stato concordato in € 63.965,50? 3) Vero o no che il saldo di tali lavori ammonta ad € 63.965,50?” non fa comprendere in quale momento storico tale saldo debba essere ritenuto sussistente;
sarebbe, infatti, plausibile che tale saldo sia stato pagato con uno dei bonifici di cui al doc.
5. Né ulteriore specificazione della circostanza potrebbe provenire da chiarimenti da chiedere ai testi, in quanto: “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria.” (Cass. ord. 14364/18).
Infine, la quantificazione del corrispettivo non può essere neppure demandata ad un CTU, in quanto non siamo nell'ambito di applicazione dell'art. 1657 c.c., poiché la tesi di parte opposta non è che il corrispettivo non sia stato pattuito, ma che quello concordato non sia stato interamente versato.
Pertanto, risulta irrilevante stabilire quali e quanti lavori siano stati compiuti.
Ne consegue che la prova del credito non è stata fornita, con fondatezza della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie.
Non si rinvengono gli estremi per una condanna ex art. 96 cpc di parte opposta, in quanto la sua domanda creditoria è respinta per carenze probatorie e non si rinviene un abuso del diritto.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente;
3) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente, che liquida in euro 11.268,00, per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 24.11.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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