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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est.
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 6131/2022, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Quarta Rizzato, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Caputo, come da mandato in atti Parte_2
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2022 il esponeva di aver contratto, in data Pt_1
3.10.16, matrimonio concordatario con la resistente e di aver generato unitamente a costei una figlia, nata nel 2019; evidenziava che le parti avessero convenuto le condizioni della separazione giusta accordo di negoziazione del 5.8.21, munito di autorizzazione del PM il successivo 12.8.21; assumeva il proprio sopravvenuto stato di disoccupazione;
chiedeva,
pertanto, che il divorzio fosse pronunciato alle condizioni già convenute in relazione ad affido della figlia, collocazione ed assegnazione della casa coniugale, invocando la rideterminazione del diritto di visita e della consistenza del contributo a proprio carico per il sostentamento della medesima.
La resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
segnalava che il fosse risultato inottemperante alla condizione Pt_1
relativa alla ripartizione delle spese straordinarie e impreciso nella corresponsione del contributo per la figlia;
poneva in dubbio la storicità della paventata disoccupazione,
inferendo che il medesimo avesse sempre lavorato nel settore turistico con contratti stagionali;
instava, pertanto, per l'aumento del contributo per la minore gravante sul in ragione dell'aumento delle esigenze di costei in relazione all'età e per la Pt_1
condanna del medesimo al versamento degli oneri straordinari inevasi.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 10.1.23 veniva evidenziato che il NC fruisse del trattamento di NASPI e della quota del 50% dell' assegno unico, sicchè i rapporti tra le parti venivano regolati in ossequio alle condizioni previste in sede di separazione, con le modifiche concordate tra le parti in ordine al diritto di visita infrasettimanale e l'integrazione inerente il periodo estivo;
contestualmente venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del procedimento.
Con sentenza depositata in data 5.9.23 veniva resa la pronuncia afferente lo status;
nel prosieguo, con ordinanza emessa in data 8.1.24 le richieste istruttorie articolate dalla resistente venivano rigettate, siccome inerenti circostanze in parte non contestate ed in parte non rilevanti, sicchè la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza tenutasi in data 16.10.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, quindi il giudizio era trattenuto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.. La statuizione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è stata adottata nel corso del procedimento, sicchè devono delibarsi in questa sede unicamente le domande accessorie.
Preliminarmente, preme osservare come le parti, costituendosi, abbiano convenuto sull'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre e sull'assegnazione alla medesima dell'abitazione coniugale;
ancora, le previsioni assunte in sede presidenziale con riferimento al diritto di visita appaiono tuttora consone rispetto alle esigenze della minore ed all'organizzazione delle parti.
Con riferimento ai profili economici, il nell'atto introduttivo, aveva instato per la Pt_1
riduzione del contributo al mantenimento della figlia, prospettando il proprio stato di disoccupazione successivo all'accordo di separazione;
il medesimo, nel gennaio 2023, in sede presidenziale, ha, tuttavia, dichiarato di aver avuto un impiego sino al dicembre 2022
– data cui si riferisce anche la relazione investigativa depositata dalla resistente;
dal tenore delle comunicazioni via whataspp tra lui e la Quarta, dalla medesima versate in atti,
tuttavia, emerge che egli sia stato reiteratamente impegnato in attività lavorativa anche successivamente;
peraltro, a fronte dell'ordine di esibizione delle dichiarazioni reddituali aggiornate, lo stesso, già operante nel settore turistico e provvisto di piena capacità
lavorativa, si è limitato a depositare, in data 15.10.24 documentazione relativa all'anno
2021.
In virtù dei cennati rilievi, lo stato di assoluta carenza di introiti paventato dal – che Pt_1
percepisce anche la quota del 50% dell'assegno unico - non appare plausibile;
né, d'altro canto, sono emersi elementi che attestino un miglioramento della condizione del medesimo tale da far ritenete sostenibile un aumento del contributo per la figlia in considerazione dell'attuale età; conseguentemente, devono trovare conferma le previsioni economiche assunte in sede di separazione. Alcuna statuizione può essere emessa in questa sede in ordine alla quota delle spese straordinarie a carico del e rimasta insoluta, atteso che la Quarta è già in possesso Pt_1
di titolo esecutivo funzionale al recupero coattivo di tali oneri.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca rispetto alle domande inerenti la misura dell'apporto economico paterno alle esigenze della figlia, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
così provvede:
- Dispone l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna l'abitazione coniugale;
- Dispone che il padre possa tenerla con sé :
I) Martedì e giovedì , all'uscita di scuola alle 19 nel periodo scolastico e dalle 15 alle
19 nel periodo estivo;
II) a fine settimana alternati, dalle 9 del sabato alle 18 della domenica;
III) durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre dalle
10.00 alle 21.00; nella medesima fascia oraria, ad anni alterni il giorno di Santo
Stefano; ancora, ad anni alterni, il 31 dicembre o il 1° gennaio e la vigilia dell'Epifania o l'Epifania; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua, ovvero il lunedì dell'Angelo;
IV) nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, che in difetto di accordo si indicano nelle prime di luglio ed agosto negli anni pari e nelle seconde dei mesi medesimi negli anni dispari, con possibilità della Quarta di contattare la minore telefonicamente ogni giorno nella fascia oraria 19-
20;
- Conferma l'obbligo del ricorrente di contribuire al sostentamento della minore corrispondendo entro il 7 di ogni mese alla resistente l'importo di € 250,00 oltre rivalutazione della data dell' accordo di negoziazione e rifondendo alla medesima il 50%
delle spese straordinarie, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.6.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est.
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 6131/2022, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Quarta Rizzato, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Caputo, come da mandato in atti Parte_2
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2022 il esponeva di aver contratto, in data Pt_1
3.10.16, matrimonio concordatario con la resistente e di aver generato unitamente a costei una figlia, nata nel 2019; evidenziava che le parti avessero convenuto le condizioni della separazione giusta accordo di negoziazione del 5.8.21, munito di autorizzazione del PM il successivo 12.8.21; assumeva il proprio sopravvenuto stato di disoccupazione;
chiedeva,
pertanto, che il divorzio fosse pronunciato alle condizioni già convenute in relazione ad affido della figlia, collocazione ed assegnazione della casa coniugale, invocando la rideterminazione del diritto di visita e della consistenza del contributo a proprio carico per il sostentamento della medesima.
La resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
segnalava che il fosse risultato inottemperante alla condizione Pt_1
relativa alla ripartizione delle spese straordinarie e impreciso nella corresponsione del contributo per la figlia;
poneva in dubbio la storicità della paventata disoccupazione,
inferendo che il medesimo avesse sempre lavorato nel settore turistico con contratti stagionali;
instava, pertanto, per l'aumento del contributo per la minore gravante sul in ragione dell'aumento delle esigenze di costei in relazione all'età e per la Pt_1
condanna del medesimo al versamento degli oneri straordinari inevasi.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 10.1.23 veniva evidenziato che il NC fruisse del trattamento di NASPI e della quota del 50% dell' assegno unico, sicchè i rapporti tra le parti venivano regolati in ossequio alle condizioni previste in sede di separazione, con le modifiche concordate tra le parti in ordine al diritto di visita infrasettimanale e l'integrazione inerente il periodo estivo;
contestualmente venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del procedimento.
Con sentenza depositata in data 5.9.23 veniva resa la pronuncia afferente lo status;
nel prosieguo, con ordinanza emessa in data 8.1.24 le richieste istruttorie articolate dalla resistente venivano rigettate, siccome inerenti circostanze in parte non contestate ed in parte non rilevanti, sicchè la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza tenutasi in data 16.10.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, quindi il giudizio era trattenuto in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.. La statuizione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è stata adottata nel corso del procedimento, sicchè devono delibarsi in questa sede unicamente le domande accessorie.
Preliminarmente, preme osservare come le parti, costituendosi, abbiano convenuto sull'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre e sull'assegnazione alla medesima dell'abitazione coniugale;
ancora, le previsioni assunte in sede presidenziale con riferimento al diritto di visita appaiono tuttora consone rispetto alle esigenze della minore ed all'organizzazione delle parti.
Con riferimento ai profili economici, il nell'atto introduttivo, aveva instato per la Pt_1
riduzione del contributo al mantenimento della figlia, prospettando il proprio stato di disoccupazione successivo all'accordo di separazione;
il medesimo, nel gennaio 2023, in sede presidenziale, ha, tuttavia, dichiarato di aver avuto un impiego sino al dicembre 2022
– data cui si riferisce anche la relazione investigativa depositata dalla resistente;
dal tenore delle comunicazioni via whataspp tra lui e la Quarta, dalla medesima versate in atti,
tuttavia, emerge che egli sia stato reiteratamente impegnato in attività lavorativa anche successivamente;
peraltro, a fronte dell'ordine di esibizione delle dichiarazioni reddituali aggiornate, lo stesso, già operante nel settore turistico e provvisto di piena capacità
lavorativa, si è limitato a depositare, in data 15.10.24 documentazione relativa all'anno
2021.
In virtù dei cennati rilievi, lo stato di assoluta carenza di introiti paventato dal – che Pt_1
percepisce anche la quota del 50% dell'assegno unico - non appare plausibile;
né, d'altro canto, sono emersi elementi che attestino un miglioramento della condizione del medesimo tale da far ritenete sostenibile un aumento del contributo per la figlia in considerazione dell'attuale età; conseguentemente, devono trovare conferma le previsioni economiche assunte in sede di separazione. Alcuna statuizione può essere emessa in questa sede in ordine alla quota delle spese straordinarie a carico del e rimasta insoluta, atteso che la Quarta è già in possesso Pt_1
di titolo esecutivo funzionale al recupero coattivo di tali oneri.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca rispetto alle domande inerenti la misura dell'apporto economico paterno alle esigenze della figlia, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
così provvede:
- Dispone l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna l'abitazione coniugale;
- Dispone che il padre possa tenerla con sé :
I) Martedì e giovedì , all'uscita di scuola alle 19 nel periodo scolastico e dalle 15 alle
19 nel periodo estivo;
II) a fine settimana alternati, dalle 9 del sabato alle 18 della domenica;
III) durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre dalle
10.00 alle 21.00; nella medesima fascia oraria, ad anni alterni il giorno di Santo
Stefano; ancora, ad anni alterni, il 31 dicembre o il 1° gennaio e la vigilia dell'Epifania o l'Epifania; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua, ovvero il lunedì dell'Angelo;
IV) nel periodo estivo, per due settimane, anche non consecutive, che in difetto di accordo si indicano nelle prime di luglio ed agosto negli anni pari e nelle seconde dei mesi medesimi negli anni dispari, con possibilità della Quarta di contattare la minore telefonicamente ogni giorno nella fascia oraria 19-
20;
- Conferma l'obbligo del ricorrente di contribuire al sostentamento della minore corrispondendo entro il 7 di ogni mese alla resistente l'importo di € 250,00 oltre rivalutazione della data dell' accordo di negoziazione e rifondendo alla medesima il 50%
delle spese straordinarie, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.6.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)