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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6619 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. PA NT Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. TO RO Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21 gennaio 2022 e contraddistinta dal n. 141/2022, iscritto al n. 2619/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti Parte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ; C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ) nato il [...] a [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente a[...];
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con una citazione notificata il 16 novembre 2020 conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Torre Annunziata, l' e l' Parte_1 Controparte_2
[.. , proponendo opposizione avverso l'estratto di ruolo n. 157 del 2003 recante la cartella
[...] di pagamento n. 07120030029455415000 emessa a suo carico per un importo di € 23.094,22.
A sostegno della domanda l'opponente esponeva:
- di essere venuto a conoscenza soltanto in data 16 ottobre 2020, dall'esame dell'estratto di ruolo rilasciato dall' della predetta cartella di pagamento Parte_2 asseritamente notificata in data 14 aprile 2003;
- che tale cartella aveva ad oggetto multe, ammende e spese processuali originate da un procedimento penale per contrabbando (“04/10/1993 CONTENZ.PEN. CONTRABBANDO”).
Esponeva, altresì, di avere presentato in data 16.10.2020 istanza di autotutela all'
[...]
volta alla cancellazione dell'esposizione debitoria, rimasta priva di riscontro. Parte_2
Pertanto, proponeva opposizione deducendo:
- la nullità assoluta del ruolo per mancata notifica dell'avviso bonario - che ai sensi dell'art. 212 del d.p.r. 115/2002 costituiva atto prodromico indispensabile alla successiva iscrizione a ruolo e all'avvio della riscossione coattiva;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, sia in ragione della mancata e/o irregolare notifica della citata cartella di pagamento, sia perché dalla data di presunta notifica della cartella era comunque trascorso il termine decennale di prescrizione in assenza di atti interruttivi.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- respinta ogni contraria azione, eccezione e difesa, previo accertamento di quanto riferito ed esposto, accertata la propria competenza, fatti suoi i principi e le regole espresse nel presente atto, accertare e dichiarare la mancata notifica dell'avviso bonario e per l'effetto dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 07120030029455415 000, ovvero la decadenza dell'amministrazione alla riscossione;
- accertare e dichiarare che dal 14.04.2003 alcun atto interruttivo è mai stato notificato con la conseguenza che si è concretizzata l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione anche in caso di regolare notifica;
- in ogni caso accogliere la detta domanda, per l'effetto, ordinare alla
[...]
- la cancellazione del detto debito dai ruoli, nonché tutti gli atti al detto Controparte_3 provvedimento collegati o dallo stesso discendenti anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
- con condanna dell' - e/o dell'ente creditore, anche Parte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sott.tto legale antistatario (s.p.v. Cass. civ. 23993/07)”.
In data 17.02.2021 si costituiva l' chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione. Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Giudice civile assumendo che la cognizione sulla dedotta prescrizione spettava al giudice penale in funzione di Giudice dell'Esecuzione Penale ai sensi dell'art. 676 c.p.p., in quanto la cartella di pagamento contestata era stata formata a seguito dell'iscrizione a ruolo di somme dovute in forza di una sentenza penale di condanna del Tribunale di Matera (non versata in atti), con la quale l'opponente era stato riconosciuto responsabile del reato di contrabbando “perché sottraeva al pagamento dei
2 diritti di confine e all' IVA kg 97 di t.l.e” e condannato alla multa di 26.000.000 di lire, oltre spese processuali.
Nel merito, deduceva:
- l'infondatezza della eccezione di prescrizione;
- che in luogo dell'art. 212 d.p.r. n. 115/2002, invocato dall'opponente, trovavano applicazione le novellate norme (artt. 227 bis e ss.) che avevano eliminato l'obbligo di notifica dell'invito al pagamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo;
- l'inammissibilità dell'opposizione, in assenza di uno specifico interesse ad agire in capo all'opponente.
Infine, in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'unico soggetto legittimato a contraddire in ordine alla dedotta mancata notifica della cartella di pagamento fosse esclusivamente l' . Controparte_4
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale: - Dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice civile a favore del giudice penale quanto alla richiesta dichiarazione di prescrizione delle somme costituenti sanzione penale pecuniaria;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' - In subordine, Parte_1 dichiarare inammissibile e/o infondata la proposta opposizione;
- Vittoria di spese e onorari.”
Non si costituiva l , sebbene regolarmente citata. Controparte_5
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda, annullava la cartella di pagamento n. 07120030029455415000 e condannava l' e Controparte_5
l' in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
CP_1
In particolare, il Giudice di primo grado, in via preliminare, affermava la propria giurisdizione osservando che la controversia atteneva a fatti successivi alla formazione del titolo, segnatamente la prescrizione, idonei a determinare l'estinzione del diritto dell'Amministrazione ad esigere il pagamento delle somme iscritte a ruolo, senza che venisse contestato il tributo in quanto tale.
Sempre in via preliminare, rilevava la regolare instaurazione del contraddittorio nonché la propria competenza sia per territorio sia per valore. Riteneva, altresì, sussistente la legittimazione passiva delle convenute atteso che “l'amministrazione finanziaria ha spiccato la sanzione mentre Pt_1 ha emesso il ruolo e aveva la responsabilità del recupero delle somme contenute nella cartella esattoriale”.
Dichiarava l'ammissibilità dell'opposizione proposta, ritenendo sussistente in capo all'opponente uno specifico interesse ad agire in quanto “parte attrice si trova esposta ad una potenziale esecuzione ed ha agito nel momento in cui ha avuto contezza di tutto ciò”.
Nel merito, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di prescrizione, poiché sulla base della documentazione prodotta in giudizio, a decorrere dall'anno 2003, epoca di iscrizione a ruolo, non risultavano notificati atti idonei ad interrompere il decorso del termine.
3 L e l' , con una citazione Parte_1 Parte_2 notificata a l'8 giugno 2022, hanno proposto appello deducendo l'erroneità della CP_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale:
1. non ha rilevato la competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione Penale, atteso che l'opposizione aveva ad oggetto l'accertamento dell'estinzione per prescrizione delle pene pecuniarie;
2. non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_1 dovendo, invece, l'azione essere rivolta nei confronti del Ministero della
[...]
Giustizia, poiché le somme iscritte a ruolo derivavano da sanzioni pecuniarie irrogate nell'ambito di un procedimento penale;
3. non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta, nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento al contribuente.
In subordine, l'appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 546/92.
Ha, pertanto, concluso per: “1) riformare la sentenza di prime cure e dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice civile a favore del giudice dell'esecuzione penale per la parte di credito relativa a sanzioni penali;
2) riformare la sentenza di prime cure e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' 3) riformare la sentenza di prime Parte_1 cure, accertare la corretta notifica della cartella di pagamento e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'avversa azione;
4) per l'ipotesi in cui si ritenga che l'azione proposta riguardi anche la partita di credito n. D0132 1988L 2002Z27A00002, dichiarare in parte qua il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario;
5) condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Non si è costituito in giudizio l'appellato CP_1
All'udienza del 28.10. 2025 la Corte ha introiato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'estratto di ruolo prodotto in atti emergono due distinte partite ricomprese nella cartella esattoriale n. 7120030029455415000: la prima (n. D0132 1988L 2002Z27A00002, iscritta a ruolo nel 2003), riferita a sanzioni pecuniarie irrogate dall' Parte_1
e aventi origine dal procedimento penale “04/10/1993 CONTENZ.PEN.
[...]
CONTRABBANDO”; la seconda (n. RA68 1997R 020031006228000 08CAMPIONE PENALE N.86923 TRIBUNALE TARANTO), emessa dall'Amministrazione Finanziaria Controparte_6
, iscritta a ruolo nel 2002.
[...]
Ai fini del presente appello, la res controversa riguarda entrambe le partite contenute nella cartella esattoriale, non avendo l'attore in primo grado espressamente limitato la propria domanda solo alla partita con la quale l'amministrazione ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 23.094,22, afferente a somme iscritte a ruolo a titolo di pene pecuniarie.
Ciò posto, per ragioni di ordine logico va esaminato prima il terzo motivo di appello.
4 Con tale doglianza l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'opposizione, nonostante l' avesse dato prova della regolare notificazione Pt_1 della cartella esattoriale mediante la produzione in giudizio della relativa relata di notifica. Secondo l'appellante, in tal modo il Giudice di primo grado avrebbe disposto una non consentita rimessione in termini in favore dell'opponente.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ritiene che il Tribunale abbia errato nel non dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal atteso che l'azione era volta unicamente a contestare l'estratto CP_1 di ruolo, del quale egli era venuto a conoscenza in via meramente occasionale a seguito di una autonoma richiesta di informazioni all'Agente della riscossione.
Assume rilievo in proposito l'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis, comma 1 del d.l. n. 146/2021, successivamente sostituito dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110/2024, il quale esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, ammettendo l'azione giudiziale solo al ricorrere di specifiche e tassative ipotesi, la cui allegazione e dimostrazione è rimessa alla parte che intende agire in giudizio e che, nel caso di specie, non risultano né prospettate né provate dall'opponente.
In particolare, il nuovo comma 4-bis stabilisce che “l'opposizione ad estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ### dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La rilevanza della norma è stata ribadita dalla pronuncia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il citato art. 12, comma 4-bis costituisce ius superveniens applicabile anche ai giudizi pendenti, in quanto norma che specifica e delimita l'interesse ad agire rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, chiarendo che non vi è spazio per un'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo al di fuori dei casi tipizzati dal legislatore (Cass. SS.UU. sent. n. 26283/2022).
Le Sezioni Unite, nella citata sentenza, hanno chiarito che l'applicazione della norma ai processi pendenti non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi già proposti avverso l'estratto di ruolo, ma impone che il contribuente dimostri la sussistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un concreto pregiudizio, costituente condizione dell'azione, riconducibile alle specifiche ipotesi tassativamente previste dal legislatore.
Nel caso di specie, l'opposizione proposta si colloca pienamente nel perimetro applicativo della novella normativa, la quale esclude la diretta impugnabilità del ruolo o della cartella che si assume
5 non notificata, salvo che il debitore provi l'esistenza di una delle condizioni eccezionali previste dalla legge.
In particolare, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 – come modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021 – consente l'impugnazione immediata del ruolo o della cartella non notificata esclusivamente nei seguenti casi tassativi, laddove il debitore dia prova concreta del pregiudizio:
1. preclusione alla partecipazione a procedure di appalto pubblico, ai sensi dell'art. 80, comma
4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. blocchi nei pagamenti da parte di soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973;
3. perdita di un beneficio o agevolazione nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne consegue che l'onere di dimostrare la concreta ricorrenza di una di tali situazioni ricade interamente sul debitore, dovendo questi fornire prova di un pregiudizio attuale e specifico derivante dalla mera iscrizione a ruolo, non essendo più sufficiente – come in passato – la semplice conoscenza dell'esistenza del debito tramite estratto di ruolo.
Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che l'impugnazione dell'estratto di ruolo per eccepita omessa notifica delle cartelle è ammissibile solo in presenza di un concreto e attuale interesse ad agire, non potendo tale interesse identificarsi nella mera assenza di notifica.
Il profilo dirimente risiede, infatti, nella natura giuridica dell'estratto di ruolo, che non costituisce né un atto impositivo né un atto di riscossione, ma un mero documento informativo, privo di autonoma lesività (ex multis Cass. n. 26159/2025).
La giurisprudenza – consolidata dagli interventi normativi del 2021 e dalle pronunce delle Sezioni Unite – ha ribadito che il contribuente non può agire giudizialmente “in via anticipata” avverso l'estratto di ruolo per il solo fatto che le sottostanti cartelle non risultano notificate.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'azione giudiziaria richiede un interesse ad agire concreto e attuale, inteso come necessità di ottenere una pronuncia idonea a rimuovere un pregiudizio effettivo. L'opponente deve dimostrare di subire un danno attuale ovvero attendere la notifica di un atto della riscossione (pignoramento, fermo, intimazione di pagamento).
Nel caso di specie, l'interesse ad agire difetta, poiché non risulta avviata alcuna procedura esecutiva nei confronti dell'opponente, né è stata notificata alcuna cartella, intimazione o altro atto prodromico idoneo a manifestare una volontà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva dei crediti oggetto del presente giudizio.
In assenza di un pregiudizio attuale e concreto, l'opposizione proposta da avverso il CP_1 mero estratto di ruolo doveva, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Del resto, ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare
6 la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione delle incertezze interpretative che hanno caratterizzato, negli anni, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nella giurisprudenza di legittimità e del mutamento di indirizzo giurisprudenziale avvenuto nel corso del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' e dall' nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 141/2022, CP_1 respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TO RO PA NT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. PA NT Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. TO RO Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21 gennaio 2022 e contraddistinta dal n. 141/2022, iscritto al n. 2619/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti Parte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ; C.F._1
APPELLANTI
E
(C.F. ) nato il [...] a [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente a[...];
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con una citazione notificata il 16 novembre 2020 conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Torre Annunziata, l' e l' Parte_1 Controparte_2
[.. , proponendo opposizione avverso l'estratto di ruolo n. 157 del 2003 recante la cartella
[...] di pagamento n. 07120030029455415000 emessa a suo carico per un importo di € 23.094,22.
A sostegno della domanda l'opponente esponeva:
- di essere venuto a conoscenza soltanto in data 16 ottobre 2020, dall'esame dell'estratto di ruolo rilasciato dall' della predetta cartella di pagamento Parte_2 asseritamente notificata in data 14 aprile 2003;
- che tale cartella aveva ad oggetto multe, ammende e spese processuali originate da un procedimento penale per contrabbando (“04/10/1993 CONTENZ.PEN. CONTRABBANDO”).
Esponeva, altresì, di avere presentato in data 16.10.2020 istanza di autotutela all'
[...]
volta alla cancellazione dell'esposizione debitoria, rimasta priva di riscontro. Parte_2
Pertanto, proponeva opposizione deducendo:
- la nullità assoluta del ruolo per mancata notifica dell'avviso bonario - che ai sensi dell'art. 212 del d.p.r. 115/2002 costituiva atto prodromico indispensabile alla successiva iscrizione a ruolo e all'avvio della riscossione coattiva;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, sia in ragione della mancata e/o irregolare notifica della citata cartella di pagamento, sia perché dalla data di presunta notifica della cartella era comunque trascorso il termine decennale di prescrizione in assenza di atti interruttivi.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- respinta ogni contraria azione, eccezione e difesa, previo accertamento di quanto riferito ed esposto, accertata la propria competenza, fatti suoi i principi e le regole espresse nel presente atto, accertare e dichiarare la mancata notifica dell'avviso bonario e per l'effetto dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 07120030029455415 000, ovvero la decadenza dell'amministrazione alla riscossione;
- accertare e dichiarare che dal 14.04.2003 alcun atto interruttivo è mai stato notificato con la conseguenza che si è concretizzata l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione anche in caso di regolare notifica;
- in ogni caso accogliere la detta domanda, per l'effetto, ordinare alla
[...]
- la cancellazione del detto debito dai ruoli, nonché tutti gli atti al detto Controparte_3 provvedimento collegati o dallo stesso discendenti anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
- con condanna dell' - e/o dell'ente creditore, anche Parte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sott.tto legale antistatario (s.p.v. Cass. civ. 23993/07)”.
In data 17.02.2021 si costituiva l' chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione. Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Giudice civile assumendo che la cognizione sulla dedotta prescrizione spettava al giudice penale in funzione di Giudice dell'Esecuzione Penale ai sensi dell'art. 676 c.p.p., in quanto la cartella di pagamento contestata era stata formata a seguito dell'iscrizione a ruolo di somme dovute in forza di una sentenza penale di condanna del Tribunale di Matera (non versata in atti), con la quale l'opponente era stato riconosciuto responsabile del reato di contrabbando “perché sottraeva al pagamento dei
2 diritti di confine e all' IVA kg 97 di t.l.e” e condannato alla multa di 26.000.000 di lire, oltre spese processuali.
Nel merito, deduceva:
- l'infondatezza della eccezione di prescrizione;
- che in luogo dell'art. 212 d.p.r. n. 115/2002, invocato dall'opponente, trovavano applicazione le novellate norme (artt. 227 bis e ss.) che avevano eliminato l'obbligo di notifica dell'invito al pagamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo;
- l'inammissibilità dell'opposizione, in assenza di uno specifico interesse ad agire in capo all'opponente.
Infine, in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'unico soggetto legittimato a contraddire in ordine alla dedotta mancata notifica della cartella di pagamento fosse esclusivamente l' . Controparte_4
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale: - Dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice civile a favore del giudice penale quanto alla richiesta dichiarazione di prescrizione delle somme costituenti sanzione penale pecuniaria;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' - In subordine, Parte_1 dichiarare inammissibile e/o infondata la proposta opposizione;
- Vittoria di spese e onorari.”
Non si costituiva l , sebbene regolarmente citata. Controparte_5
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda, annullava la cartella di pagamento n. 07120030029455415000 e condannava l' e Controparte_5
l' in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
CP_1
In particolare, il Giudice di primo grado, in via preliminare, affermava la propria giurisdizione osservando che la controversia atteneva a fatti successivi alla formazione del titolo, segnatamente la prescrizione, idonei a determinare l'estinzione del diritto dell'Amministrazione ad esigere il pagamento delle somme iscritte a ruolo, senza che venisse contestato il tributo in quanto tale.
Sempre in via preliminare, rilevava la regolare instaurazione del contraddittorio nonché la propria competenza sia per territorio sia per valore. Riteneva, altresì, sussistente la legittimazione passiva delle convenute atteso che “l'amministrazione finanziaria ha spiccato la sanzione mentre Pt_1 ha emesso il ruolo e aveva la responsabilità del recupero delle somme contenute nella cartella esattoriale”.
Dichiarava l'ammissibilità dell'opposizione proposta, ritenendo sussistente in capo all'opponente uno specifico interesse ad agire in quanto “parte attrice si trova esposta ad una potenziale esecuzione ed ha agito nel momento in cui ha avuto contezza di tutto ciò”.
Nel merito, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di prescrizione, poiché sulla base della documentazione prodotta in giudizio, a decorrere dall'anno 2003, epoca di iscrizione a ruolo, non risultavano notificati atti idonei ad interrompere il decorso del termine.
3 L e l' , con una citazione Parte_1 Parte_2 notificata a l'8 giugno 2022, hanno proposto appello deducendo l'erroneità della CP_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale:
1. non ha rilevato la competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione Penale, atteso che l'opposizione aveva ad oggetto l'accertamento dell'estinzione per prescrizione delle pene pecuniarie;
2. non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_1 dovendo, invece, l'azione essere rivolta nei confronti del Ministero della
[...]
Giustizia, poiché le somme iscritte a ruolo derivavano da sanzioni pecuniarie irrogate nell'ambito di un procedimento penale;
3. non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta, nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento al contribuente.
In subordine, l'appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 546/92.
Ha, pertanto, concluso per: “1) riformare la sentenza di prime cure e dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice civile a favore del giudice dell'esecuzione penale per la parte di credito relativa a sanzioni penali;
2) riformare la sentenza di prime cure e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' 3) riformare la sentenza di prime Parte_1 cure, accertare la corretta notifica della cartella di pagamento e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'avversa azione;
4) per l'ipotesi in cui si ritenga che l'azione proposta riguardi anche la partita di credito n. D0132 1988L 2002Z27A00002, dichiarare in parte qua il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario;
5) condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Non si è costituito in giudizio l'appellato CP_1
All'udienza del 28.10. 2025 la Corte ha introiato il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'estratto di ruolo prodotto in atti emergono due distinte partite ricomprese nella cartella esattoriale n. 7120030029455415000: la prima (n. D0132 1988L 2002Z27A00002, iscritta a ruolo nel 2003), riferita a sanzioni pecuniarie irrogate dall' Parte_1
e aventi origine dal procedimento penale “04/10/1993 CONTENZ.PEN.
[...]
CONTRABBANDO”; la seconda (n. RA68 1997R 020031006228000 08CAMPIONE PENALE N.86923 TRIBUNALE TARANTO), emessa dall'Amministrazione Finanziaria Controparte_6
, iscritta a ruolo nel 2002.
[...]
Ai fini del presente appello, la res controversa riguarda entrambe le partite contenute nella cartella esattoriale, non avendo l'attore in primo grado espressamente limitato la propria domanda solo alla partita con la quale l'amministrazione ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 23.094,22, afferente a somme iscritte a ruolo a titolo di pene pecuniarie.
Ciò posto, per ragioni di ordine logico va esaminato prima il terzo motivo di appello.
4 Con tale doglianza l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'opposizione, nonostante l' avesse dato prova della regolare notificazione Pt_1 della cartella esattoriale mediante la produzione in giudizio della relativa relata di notifica. Secondo l'appellante, in tal modo il Giudice di primo grado avrebbe disposto una non consentita rimessione in termini in favore dell'opponente.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ritiene che il Tribunale abbia errato nel non dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal atteso che l'azione era volta unicamente a contestare l'estratto CP_1 di ruolo, del quale egli era venuto a conoscenza in via meramente occasionale a seguito di una autonoma richiesta di informazioni all'Agente della riscossione.
Assume rilievo in proposito l'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis, comma 1 del d.l. n. 146/2021, successivamente sostituito dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110/2024, il quale esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, ammettendo l'azione giudiziale solo al ricorrere di specifiche e tassative ipotesi, la cui allegazione e dimostrazione è rimessa alla parte che intende agire in giudizio e che, nel caso di specie, non risultano né prospettate né provate dall'opponente.
In particolare, il nuovo comma 4-bis stabilisce che “l'opposizione ad estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ### dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La rilevanza della norma è stata ribadita dalla pronuncia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il citato art. 12, comma 4-bis costituisce ius superveniens applicabile anche ai giudizi pendenti, in quanto norma che specifica e delimita l'interesse ad agire rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, chiarendo che non vi è spazio per un'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo al di fuori dei casi tipizzati dal legislatore (Cass. SS.UU. sent. n. 26283/2022).
Le Sezioni Unite, nella citata sentenza, hanno chiarito che l'applicazione della norma ai processi pendenti non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi già proposti avverso l'estratto di ruolo, ma impone che il contribuente dimostri la sussistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un concreto pregiudizio, costituente condizione dell'azione, riconducibile alle specifiche ipotesi tassativamente previste dal legislatore.
Nel caso di specie, l'opposizione proposta si colloca pienamente nel perimetro applicativo della novella normativa, la quale esclude la diretta impugnabilità del ruolo o della cartella che si assume
5 non notificata, salvo che il debitore provi l'esistenza di una delle condizioni eccezionali previste dalla legge.
In particolare, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 – come modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021 – consente l'impugnazione immediata del ruolo o della cartella non notificata esclusivamente nei seguenti casi tassativi, laddove il debitore dia prova concreta del pregiudizio:
1. preclusione alla partecipazione a procedure di appalto pubblico, ai sensi dell'art. 80, comma
4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. blocchi nei pagamenti da parte di soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973;
3. perdita di un beneficio o agevolazione nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne consegue che l'onere di dimostrare la concreta ricorrenza di una di tali situazioni ricade interamente sul debitore, dovendo questi fornire prova di un pregiudizio attuale e specifico derivante dalla mera iscrizione a ruolo, non essendo più sufficiente – come in passato – la semplice conoscenza dell'esistenza del debito tramite estratto di ruolo.
Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che l'impugnazione dell'estratto di ruolo per eccepita omessa notifica delle cartelle è ammissibile solo in presenza di un concreto e attuale interesse ad agire, non potendo tale interesse identificarsi nella mera assenza di notifica.
Il profilo dirimente risiede, infatti, nella natura giuridica dell'estratto di ruolo, che non costituisce né un atto impositivo né un atto di riscossione, ma un mero documento informativo, privo di autonoma lesività (ex multis Cass. n. 26159/2025).
La giurisprudenza – consolidata dagli interventi normativi del 2021 e dalle pronunce delle Sezioni Unite – ha ribadito che il contribuente non può agire giudizialmente “in via anticipata” avverso l'estratto di ruolo per il solo fatto che le sottostanti cartelle non risultano notificate.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'azione giudiziaria richiede un interesse ad agire concreto e attuale, inteso come necessità di ottenere una pronuncia idonea a rimuovere un pregiudizio effettivo. L'opponente deve dimostrare di subire un danno attuale ovvero attendere la notifica di un atto della riscossione (pignoramento, fermo, intimazione di pagamento).
Nel caso di specie, l'interesse ad agire difetta, poiché non risulta avviata alcuna procedura esecutiva nei confronti dell'opponente, né è stata notificata alcuna cartella, intimazione o altro atto prodromico idoneo a manifestare una volontà dell'Amministrazione di procedere alla riscossione coattiva dei crediti oggetto del presente giudizio.
In assenza di un pregiudizio attuale e concreto, l'opposizione proposta da avverso il CP_1 mero estratto di ruolo doveva, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Del resto, ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare
6 la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione delle incertezze interpretative che hanno caratterizzato, negli anni, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nella giurisprudenza di legittimità e del mutamento di indirizzo giurisprudenziale avvenuto nel corso del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' e dall' nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 141/2022, CP_1 respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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