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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6053/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe
Marotta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a San Felice a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate entro il 23.12.2024, termine assegnato ai sensi
1 dell'art. 127ter c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 27.06.2015 in Roccarainola. Controparte_1
Evidenziava che dall'unione non erano nati figli e che con sentenza n. 1656/2023 il Tribunale di
Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva. Controparte_1
All'udienza dell'8 aprile 2024, sentita la parte, verificata l'integrità del contraddittorio, il Giudice relatore rinviava all'udienza del 12 giugno 2024 assegnando termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., onde consentire alla ricorrente di depositare in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Rinviata la causa per carico di ruolo, assegnato nuovo termine al 23 dicembre 2024, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale, pur Controparte_1 ritualmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
La ricorrente poi dichiara la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
In mancanza di ulteriori richieste, null'altro va disposto.
Il tenore della decisione relativa al solo status giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di Controparte_1
2 ➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roccarainola in data
27.06.2015 da e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Roccarainola al n. 9 parte II seria A anno 2015;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccarainola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6053/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe
Marotta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a San Felice a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate entro il 23.12.2024, termine assegnato ai sensi
1 dell'art. 127ter c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 27.06.2015 in Roccarainola. Controparte_1
Evidenziava che dall'unione non erano nati figli e che con sentenza n. 1656/2023 il Tribunale di
Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva. Controparte_1
All'udienza dell'8 aprile 2024, sentita la parte, verificata l'integrità del contraddittorio, il Giudice relatore rinviava all'udienza del 12 giugno 2024 assegnando termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., onde consentire alla ricorrente di depositare in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Rinviata la causa per carico di ruolo, assegnato nuovo termine al 23 dicembre 2024, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale, pur Controparte_1 ritualmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
La ricorrente poi dichiara la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
In mancanza di ulteriori richieste, null'altro va disposto.
Il tenore della decisione relativa al solo status giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di Controparte_1
2 ➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roccarainola in data
27.06.2015 da e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Roccarainola al n. 9 parte II seria A anno 2015;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccarainola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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