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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/07/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3205/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3205/2021 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Renzo Turri (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
– p.e.c.: vvocati.prato. ) e (c.f. C.F._3 Email_1 Parte_3 [...]
– p.e.c.: vvocati.prato.it) ed elettivamente domiciliati C.F._4 Email_3 presso il loro studio in Prato, viale della Repubblica n. 241
ATTORI contro
(c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._5
Enrico Ceccarelli (C.F. , p.e.c.: C.F._6
e Lorenzo Baldassini (C.F. Email_4
p.e.c. ed elettivamente C.F._7 Email_5 domiciliato presso il loro studio in Firenze, viale Mazzini n. 18
CONVENUTO N. 3205/2021 R.G. 2 / 12
CONCLUSIONI
ATTORI
“Nel merito e in tesi:
Affinché il Tribunale, accertato e dichiarato il diritto degli attori ad ottenere il trasferimento -nella misura indicata in citazione (22,82% ad e 10,87% a o comunque nella diversa misura che Pt_1 Pt_2 risultasse di giustizia- delle quote detenute fiduciariamente da nel capitale sociale della CP_1
YWC SRL, previo se del caso accertamento che sono venuti meno tutti i vincoli che gravavano sulle predette quote a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, voglia disporre il trasferimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. delle quote societarie per cui è causa, a favore degli attori nella misura indicata, disponendo le modalità di versamento del corrispettivo come indicato nel doc.8) prodotto dagli attori, con ordine di provvedere al deposito dell'ordine di trasferimento presso il Registro Imprese competente in funzione della sede sociale.
Voglia altresì il Tribunale condannare a rendere il conto della gestione delle quote e della CP_1 società YWC SRL di cui è amministratore, nel termine che il Tribunale vorrà assegnare, con deposito della documentazione necessaria a verificare la correttezza del predetto rendiconto, per gli esercizi dal
2009 a quello in corso alla data della sentenza.
In via istruttoria e in ipotesi
Voglia il Tribunale ammettere le prove testimoniali richieste con la memoria 183 VI co. n°2, nonché ordinare a di produrre il provvedimento della Corte dei Conti di cui ha riferito il difensore CP_1 del convenuto all'Udienza del 24/01/2022.
Vittoria di spese e onorari di causa”
CONVENUTO
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via principale e nel merito, rigettare le domande attrici perché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti.
In via subordinata, laddove fossero ritenuti sussistenti in capo al convento adempimenti relativi alla documentazione contabile della società YWC Srl, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, determinare i limiti e le modalità con cui N. 3205/2021 R.G. 3 / 12
consentire agli odierni attori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476.2 c.c., la consultazione e/o estrazione copie delle scritture contabili richieste.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto l'adempimento del patto fiduciario stipulato con e pur agendo solo nei CP_1 Controparte_2 confronti del primo, al fine di ottenere il trasferimento in loro favore delle quote della società YWC s.r.l., nonché la condanna del convenuto a rendere il conto della gestione della società portata avanti negli anni.
In particolare, gli attori hanno narrato che:
- in data 03.08.2009 è stata costituita la società YWC da parte dei soci CP_1
(socio al 95%) e (socio del restante 5%), con contestuale Controparte_2 nomina del primo anche quale a.u.;
- sarebbe stato contemporaneamente stipulato un patto fiduciario tra gli attori, CP_ unitamente a e quali fiducianti, da un lato, e e Persona_1 Persona_2 in qualità di fiduciari, dall'altro, per cui le quote della YWC CP_2 apparterrebbero in realtà ai fiducianti;
- i fiduciari sono stati poi coinvolti in diverse vicende penali e gli attori, a seguito della richiesta di informazioni sull'andamento e sulla gestione della società, avrebbero ricevuto solo generiche rassicurazioni;
CP_
- nell'aprile 2019 avrebbe chiesto loro di sottoscrivere un documento attestante la circostanza che lo stesso è un mero intestatario fiduciario delle quote della YWC per conto dei fiducianti (doc. 4 fasc. att.);
- nonostante le reiterate richieste di adempiere al negozio fiduciario e di provvedere alla re-intestazione delle quote, il convenuto avrebbe addotto la sussistenza di vincoli giudiziali di indisponibilità delle partecipazioni senza tuttavia mostrarli a controparte, rimanendo così inadempiente a quanto originariamente pattuito.
Gli attori hanno quindi agito giudizialmente al fine di ottenere:
- l'intestazione delle quote, ex art. 2932 c.c., nella percentuale concordata, così come indicata anche nell'atto di ricognizione del 2018, scrittura privata priva di N. 3205/2021 R.G. 4 / 12
sottoscrizioni ma contenente le percentuali di attribuzione fiduciaria delle partecipazioni, pari al 22,82% per ed al 10,87% per (doc. 8), Pt_1 Pt_2
- nonché il rendiconto della gestione delle quote e della società YWC sin dalla sua costituzione. CP_ Si è costituito il quale ha preliminarmente ripercorso le vicende giudiziali inerenti alle quote, al fine di rilevare la loro indisponibilità:
- 01.03.2013: il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha emesso decreto di sequestro preventivo nei confronti dei suoi beni;
- 05.04.2013: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha disposto CP_ l'esecuzione del sequestro conservativo su tutti i beni del ivi incluse le partecipazioni nella YWC;
- 15.06.2017: la sentenza emessa dal tribunale penale di Firenze ha disposto la confisca delle quote societarie;
- 03.07.2018: la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 3549/2018, ha disposto il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili e sulle CP_ partecipazioni societarie sottoposti a sequestro preventivo dell'imputato
- con sentenza n. 13382/2021 la Corte di Cassazione ha rinviato il procedimento ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame in ordine alla confisca.
Dunque, pur non negando la sussistenza del rapporto fiduciario azionato dagli attori, né CP_ nell'an né nel quanutm, sin dalla comparsa di costituzione ha chiesto il rigetto delle pretese attoree e solo all'udienza di precisazione delle conclusioni ha dichiarato che le quote sono attualmente libere, essendo intervenuto solo in data 17.01.2024 il provvedimento con cui il giudice delle esecuzioni mobiliari del tribunale di Firenze ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento della somma sequestrata il 01.03.2013; nella comparsa conclusionale ha quindi precisato che le quote sociali della YWC si sono rese disponibili a far data dal 09.04.2024, ossia a seguito dell'annotazione, trascritta dalla competente Camera di Commercio, della cancellazione della trascrizione del citato sequestro. N. 3205/2021 R.G. 5 / 12
In ordine alla richiesta di rendicontazione dell'andamento della società, il convenuto, dopo aver affermato che gli attori sarebbero stati i reali amministratori della società e che sarebbero stati aggiornati anche sugli sviluppi delle vicende penali dei fiducianti, ha sostenuto di aver comunicato loro i bilanci di esercizio e le schede contabili relative agli anni di esercizio 2019 e 2020. CP_ ha quindi insistito per il rigetto delle domande attoree nonché, in via subordinata, per il riconoscimento dell'indisponibilità delle quote sino all'aprile 2024 e, in via ulteriormente subordinata, per la determinazione delle modalità di ostensione della richiesta documentazione contabile della società.
La causa è stata istruita solo documentalmente ed il collegio, a seguito della rimessione per la decisione, ha rilevato che il decreto del giudice dell'esecuzione con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento del 2018 fa genericamente riferimento alla
“somma sequestrata” e non anche alle partecipazioni di cui si chiede la reintestazione.
Instaurato quindi il contraddittorio dul punto, il convenuto ha prodotto l'istanza a suo tempo presentata al giudice dell'esecuzione e la causa è stata di nuovo rimessa al collegio per la decisione, avendo il giudice istruttore assegnato alle parti solo il termine per le memorie conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere l'adempimento del patto fiduciario stipulato verbalmente con il convenuto e con in base al quale questi ultimi CP_2 avrebbero dovuto ottenere il trasferimento delle quote della YWC per, rispettivamente, il 22,82% e il 10,87%. Pt_1 Pt_2
Come noto, il pactum fiduciae è un negozio indiretto finalizzato a realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma mediante il collegamento fra due negozi:
- il primo, a carattere esterno, realmente voluto e destinato a spiegare i suoi effetti nei confronti dei terzi, determina il trasferimento di un diritto in capo al fiduciario in considerazione della natura reale dell'interposizione;
- il secondo, a carattere interno e di natura obbligatoria, caratterizzato dall'obbligo, per il fiduciario, di gestire la cosa secondo le istruzioni del fiduciante e, a richiesta, di N. 3205/2021 R.G. 6 / 12
trasferire il diritto attribuitogli col negozio esterno al fiduciante, ovvero ad un terzo da quest'ultimo designato.
L'intestazione fiduciaria di un bene integra quindi gli estremi della interposizione reale di persona che determina, a differenza di quella fittizia o simulata, l'acquisto della titolarità del bene in capo al fiduciario che, in virtù del rapporto interno di natura obbligatoria, è tenuto a ritrasferire a quest'ultimo o ad un terzo il bene stesso secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto (cfr. da ultimo Trib. Imprese di Roma, sent. del 10.07.2023).
Applicando i suesposti approdi giurisprudenziali al caso che ci occupa, è pacifica la circostanza che tra gli attori, in qualità di fiducianti unitamente a e Persona_1 [...]
CP_
, e e in qualità di fiduciari è intercorso un pactum fiduciae, in base al Per_2 CP_2 quale questi ultimi sono solo fiduciariamente intestatari delle partecipazioni di YWC in luogo dei fiduciari nelle seguenti proporzioni:
- per il 48,91%, Persona_1
- per il 22,82%, Controparte_3
- per il 10,87%, Parte_2
- per il 17,40%. Persona_2
Ciò trova altresì conferma sulla scorta dei seguenti elementi:
- gli attori hanno depositato un atto intitolato “Atto di ricognizione di diritti e regolamento di rapporti” (doc. 8 fasc. att.), privo di sottoscrizioni, che il convenuto ha solo genericamente contestato come mancante di data certa, ma il cui contenuto di fatto non ha in alcun modo smentito;
- in tale scrittura è espressamente indicato quanto segue: N. 3205/2021 R.G. 7 / 12
- il convenuto non ha disconosciuto neanche l'ulteriore dichiarazione, questa dotata CP_ sia di data che di sottoscrizione di tutte le parti, compreso il in cui i paciscenti hanno tutti riconosciuto che le quote della YWC appartengono ai CP_ fiducianti “e che il dott. è solo un mero intestatario per effetto di negozio fiduciario” (doc.
4 fasc. att.);
- lo stesso convenuto ha affermato che il trasferimento delle quote non è stato possibile in quanto oggetto di provvedimenti cautelari emessi in sede penale.
Dall'impianto difensivo del convenuto è quindi emerso un atteggiamento processuale con il quale, da un lato, egli non ha mai negato o contestato né l'esistenza né i termini del patto fiduciario così come prospettati dagli attori ma, dall'altro, ha addotto l'impossibilità di eseguire quanto ivi previsto essendo le quote state sequestrate, producendo i relativi provvedimenti giurisdizionali con la seconda memoria istruttoria, in formale ossequio alle preclusioni istruttorie ex lege previste. CP_ In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, infine, ha dichiarato di aver chiesto ed ottenuto l'inefficacia del pignoramento della somma sequestrata dal Tribunale di Firenze il 01.03.2013, con provvedimento del 17.01.2024, annotato presso la competente Camera di Commercio il successivo 09.04.2024, conseguendone la libera disponibilità delle quote solo da tale data.
Dai chiarimenti emersi a seguito dell'integrazione del contraddittorio sul punto, si può affermare che con il provvedimento del 17.01.2024, ancorché si faccia riferimento alla N. 3205/2021 R.G. 8 / 12
“somma sequestrata”, il giudice dell'esecuzione ha inteso disporre l'inefficacia dell'intero pignoramento, anche con riferimento alle partecipazioni societarie. Tale ricostruzione è evincibile dai seguenti elementi: CP_
- l'istanza presentata da ripercorre puntualmente l'intero susseguirsi dei provvedimenti che hanno interessato, tra gli altri, anche le quote in YWC s.r.l.;
- nel dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, se quando parla di confisca fa riferimento solo ai “denari”, revocando quella per equivalente, poi
“dispone il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili e sulle partecipazioni societarie sottoposti a sequestro preventivo a carico degli imputati … ” (doc. 9 fasc. CP_1 conv.);
- il convenuto è stato poi attinto dalla cartella esattoriale n. 09720200031271239001 inoltrata dall'Agenzia delle Entrate per conto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, annullata a seguito di pagamento della somma concordata nell'instaurato giudizio abbreviato ex art. 130 del codice della giustizia contabile, innanzi alla CP_ Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana;
ha quindi presentato istanza alla Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione Penale, per ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro disposto dal Tribunale di
Firenze in data 01.03.2013 ma la Corte adita si è dichiarata incompetente in favore del giudice civile;
- EL ha quindi presentato l'istanza innanzi il giudice dell'esecuzione civile, il quale ha provveduto con decreto del gennaio 2024.
Pertanto, si ritengono integrati tutti i presupposti per la richiesta pronuncia ex art. 2932
c.c.:
- è stata accertata la sussistenza di un contratto fiduciario efficace inter partes, quale titolo negoziale fondante la pretesa attorea;
- è pacifico l'inadempimento del fiduciario all'obbligazione su di lui gravante di reintestare le quote agli attori come pattuito;
- le partecipazioni di cui si chiede la reintestazione sono nella titolarità del convenuto e sono ora liberamente disponibili;
N. 3205/2021 R.G. 9 / 12
- gli attori hanno dichiarato di voler adempiere alla propria obbligazione chiedendo al tribunale stesso di determinare le modalità di versamento del corrispettivo, anche conformemente a quanto indicato nell'allegato “atto di ricognizione di diritti e regolamento di rapporti” (doc. 8 fasc. att.).
Gli attori hanno altresì chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_ sostenendo che avrebbe potuto attivarsi per chiedere la cancellazione del sequestro almeno sin dal 2020, poiché il pignoramento derivante dalla conversione del sequestro è stato disposto dalla sentenza della Corte d'Appello toscana nel luglio 2018 e non è stata mai chiesta l'assegnazione o la vendita nel termine dei quarantacinque giorni di cui all'art. 497 c.p.c.. CP_ Occorre tuttavia rilevare che, alla luce dell'iter indicato, ancorché non lo abbia prontamente rilevato nel corso del giudizio, si è tempestivamente attivato per chiedere la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ancorché al tribunale incompetente
(Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione Penale), a seguito della definizione del giudizio contabile introdotto per l'impugnazione della cartella esattoriale notificata in nome della Presidenza del Consiglio per i medesimi fatti che lo hanno visto coinvolto in sede penale.
Si ritiene quindi che, non avendo il convenuto contestato l'an della pretesa attorea ma avendo solo indugiato ad attivarsi, non si ravvedano profili di responsabilità rilevanti ai fini dell'invocato art. 96 c.p.c.
Infine, quanto alle modalità di versamento del corrispettivo da parte degli attori, trova applicazione il principio della impossibilità di scissione, nelle sentenze ex art. 2932 c.c., tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, con specifico riferimento a quelli cc.dd. sinallagmatici, le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite n. 4059/2010).
In altri termini, nelle ipotesi in cui le statuizioni condannatorie sono legate all'effetto costitutivo della pronuncia da un vero e proprio nesso sinallagmatico, ponendosi come parte corrispettiva del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna (in deroga a quanto previsto dall'art. 282 N. 3205/2021 R.G. 10 / 12
c.p.c.), altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante dalla pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo.
Gli attori devono quindi essere condannati all'adempimento del pagamento del prezzo contestualmente al trasferimento.
*
Gli attori hanno altresì chiesto la condanna del convenuto a rendere il conto sulla gestione delle quote e della stessa YWC sin dal 2009 ed hanno espressamente qualificato tale richiesta come adempimento dell'obbligo del fiduciario/mandatario di rendere il conto della gestione ex art. 1713 c.c., richiamando l'istituto del mandato come applicabile al pactum fiducae.
Sul punto, a fronte di un orientamento ondivago della giurisprudenza di merito, che ha alternativamente paragonato il negozio fiduciario talvolta al contratto preliminare, con conseguente obbligo di forma scritta ab substantiam qualora avesse ad oggetto diritti di beni immobili, talvolta al mandato senza rappresentanza, la corte di legittimità in un obiter dictum ha sostenuto che il patto fiduciario deve ritenersi, al pari del mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili, scevro da formalismi, considerando ammissibile e valido l'accordo anche orale al ri-trasferimento del bene in quanto lo stesso costituisce fonte di obbligazione e non titolo che legittima il trasferimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Sent. del 02/09/2013, n. 20051).
Ritenendo quindi, conformemente a quest'ultimo orientamento, di poter applicare per analogia al patto fiduciario la normativa dettata in tema di mandato senza rappresentanza, quale paradigma contrattuale a cui rinviare nell'individuazione della disciplina di riferimento, il fiduciario, quale mandatario, ha l'obbligo di rendere al mandante/fiduciante il conto del suo operato, ex art. 1713 c.c..
A tal fine, a nulla rileva la circostanza dichiarata dal convenuto di aver messo a disposizione degli attori la documentazione contabile ed i bilanci inerenti agli anni 2019 e
2020, giacché quello che viene richiesto non è tanto la consultazione di documenti sociali a cui i fiducianti avrebbero potuto avere accesso anche autonomamente presso i pubblici registri, o a cui potranno avere accesso ai sensi dell'art. 2476, comma 2 c.c. in qualità di soci, bensì l'ulteriore e diversa attività di rendicontazione, ossia di dettagliata descrizione N. 3205/2021 R.G. 11 / 12
delle attività poste in essere ai fini della gestione delle quote detenute per conto degli attori.
Si ritiene quindi fondata anche la domanda di rendicontazione circa la gestione delle quote dal 2009 sino al trasferimento delle stesse partecipazioni, ma non anche circa la gestione CP_ della società: sulla scorta del patto fiduciario si è sostituito agli attori nella loro qualità di soci ed è rispetto a questa che deve rendicontare, non anche nella funzione di amministratore, rispetto alla quale gli attori, nel momento in cui acquisteranno a tutti gli effetti la qualità di soci, potranno azionare gli ulteriori strumenti messi a disposizione dall'ordinamento.
Quanto alle modalità di esecuzione di tale obbligo, dunque, si ritiene che il convenuto debba provvedere entro 45 giorni dal pagamento del corrispettivo:
- dettagliando le operazioni compiute in qualità di socio,
- fornendo, ove presenti, giustificativi delle attività svolte.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare agli attori le spese di lite da questi sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando, rispetto allo scaglione della domanda di valore indeterminato – complessità media, il valore medio per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria alla quale, essendo stata solo documentale, si applica quello minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre nascente dal negozio fiduciario di cui in parte motiva, ex art. 2932 c.c., dispone il trasferimento in capo a delle Controparte_3 quote del 22,82% ed in capo a delle quote del 10,87% di YWC s.r.l., Parte_2
- condanna e a pagare il corrispettivo nella misura di € Controparte_3 Parte_2
1 per ciascuna quota contestualmente al trasferimento;
N. 3205/2021 R.G. 12 / 12
- dispone che renda il conto della gestione delle quote dalla costituzione CP_1 della YWC s.r.l. sino al trasferimento delle quote, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- condanna a rimborsare a e le spese di CP_1 Controparte_3 Parte_2 lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3205/2021 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Renzo Turri (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
– p.e.c.: vvocati.prato. ) e (c.f. C.F._3 Email_1 Parte_3 [...]
– p.e.c.: vvocati.prato.it) ed elettivamente domiciliati C.F._4 Email_3 presso il loro studio in Prato, viale della Repubblica n. 241
ATTORI contro
(c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._5
Enrico Ceccarelli (C.F. , p.e.c.: C.F._6
e Lorenzo Baldassini (C.F. Email_4
p.e.c. ed elettivamente C.F._7 Email_5 domiciliato presso il loro studio in Firenze, viale Mazzini n. 18
CONVENUTO N. 3205/2021 R.G. 2 / 12
CONCLUSIONI
ATTORI
“Nel merito e in tesi:
Affinché il Tribunale, accertato e dichiarato il diritto degli attori ad ottenere il trasferimento -nella misura indicata in citazione (22,82% ad e 10,87% a o comunque nella diversa misura che Pt_1 Pt_2 risultasse di giustizia- delle quote detenute fiduciariamente da nel capitale sociale della CP_1
YWC SRL, previo se del caso accertamento che sono venuti meno tutti i vincoli che gravavano sulle predette quote a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, voglia disporre il trasferimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. delle quote societarie per cui è causa, a favore degli attori nella misura indicata, disponendo le modalità di versamento del corrispettivo come indicato nel doc.8) prodotto dagli attori, con ordine di provvedere al deposito dell'ordine di trasferimento presso il Registro Imprese competente in funzione della sede sociale.
Voglia altresì il Tribunale condannare a rendere il conto della gestione delle quote e della CP_1 società YWC SRL di cui è amministratore, nel termine che il Tribunale vorrà assegnare, con deposito della documentazione necessaria a verificare la correttezza del predetto rendiconto, per gli esercizi dal
2009 a quello in corso alla data della sentenza.
In via istruttoria e in ipotesi
Voglia il Tribunale ammettere le prove testimoniali richieste con la memoria 183 VI co. n°2, nonché ordinare a di produrre il provvedimento della Corte dei Conti di cui ha riferito il difensore CP_1 del convenuto all'Udienza del 24/01/2022.
Vittoria di spese e onorari di causa”
CONVENUTO
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via principale e nel merito, rigettare le domande attrici perché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti.
In via subordinata, laddove fossero ritenuti sussistenti in capo al convento adempimenti relativi alla documentazione contabile della società YWC Srl, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, determinare i limiti e le modalità con cui N. 3205/2021 R.G. 3 / 12
consentire agli odierni attori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476.2 c.c., la consultazione e/o estrazione copie delle scritture contabili richieste.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto l'adempimento del patto fiduciario stipulato con e pur agendo solo nei CP_1 Controparte_2 confronti del primo, al fine di ottenere il trasferimento in loro favore delle quote della società YWC s.r.l., nonché la condanna del convenuto a rendere il conto della gestione della società portata avanti negli anni.
In particolare, gli attori hanno narrato che:
- in data 03.08.2009 è stata costituita la società YWC da parte dei soci CP_1
(socio al 95%) e (socio del restante 5%), con contestuale Controparte_2 nomina del primo anche quale a.u.;
- sarebbe stato contemporaneamente stipulato un patto fiduciario tra gli attori, CP_ unitamente a e quali fiducianti, da un lato, e e Persona_1 Persona_2 in qualità di fiduciari, dall'altro, per cui le quote della YWC CP_2 apparterrebbero in realtà ai fiducianti;
- i fiduciari sono stati poi coinvolti in diverse vicende penali e gli attori, a seguito della richiesta di informazioni sull'andamento e sulla gestione della società, avrebbero ricevuto solo generiche rassicurazioni;
CP_
- nell'aprile 2019 avrebbe chiesto loro di sottoscrivere un documento attestante la circostanza che lo stesso è un mero intestatario fiduciario delle quote della YWC per conto dei fiducianti (doc. 4 fasc. att.);
- nonostante le reiterate richieste di adempiere al negozio fiduciario e di provvedere alla re-intestazione delle quote, il convenuto avrebbe addotto la sussistenza di vincoli giudiziali di indisponibilità delle partecipazioni senza tuttavia mostrarli a controparte, rimanendo così inadempiente a quanto originariamente pattuito.
Gli attori hanno quindi agito giudizialmente al fine di ottenere:
- l'intestazione delle quote, ex art. 2932 c.c., nella percentuale concordata, così come indicata anche nell'atto di ricognizione del 2018, scrittura privata priva di N. 3205/2021 R.G. 4 / 12
sottoscrizioni ma contenente le percentuali di attribuzione fiduciaria delle partecipazioni, pari al 22,82% per ed al 10,87% per (doc. 8), Pt_1 Pt_2
- nonché il rendiconto della gestione delle quote e della società YWC sin dalla sua costituzione. CP_ Si è costituito il quale ha preliminarmente ripercorso le vicende giudiziali inerenti alle quote, al fine di rilevare la loro indisponibilità:
- 01.03.2013: il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha emesso decreto di sequestro preventivo nei confronti dei suoi beni;
- 05.04.2013: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha disposto CP_ l'esecuzione del sequestro conservativo su tutti i beni del ivi incluse le partecipazioni nella YWC;
- 15.06.2017: la sentenza emessa dal tribunale penale di Firenze ha disposto la confisca delle quote societarie;
- 03.07.2018: la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 3549/2018, ha disposto il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili e sulle CP_ partecipazioni societarie sottoposti a sequestro preventivo dell'imputato
- con sentenza n. 13382/2021 la Corte di Cassazione ha rinviato il procedimento ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame in ordine alla confisca.
Dunque, pur non negando la sussistenza del rapporto fiduciario azionato dagli attori, né CP_ nell'an né nel quanutm, sin dalla comparsa di costituzione ha chiesto il rigetto delle pretese attoree e solo all'udienza di precisazione delle conclusioni ha dichiarato che le quote sono attualmente libere, essendo intervenuto solo in data 17.01.2024 il provvedimento con cui il giudice delle esecuzioni mobiliari del tribunale di Firenze ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento della somma sequestrata il 01.03.2013; nella comparsa conclusionale ha quindi precisato che le quote sociali della YWC si sono rese disponibili a far data dal 09.04.2024, ossia a seguito dell'annotazione, trascritta dalla competente Camera di Commercio, della cancellazione della trascrizione del citato sequestro. N. 3205/2021 R.G. 5 / 12
In ordine alla richiesta di rendicontazione dell'andamento della società, il convenuto, dopo aver affermato che gli attori sarebbero stati i reali amministratori della società e che sarebbero stati aggiornati anche sugli sviluppi delle vicende penali dei fiducianti, ha sostenuto di aver comunicato loro i bilanci di esercizio e le schede contabili relative agli anni di esercizio 2019 e 2020. CP_ ha quindi insistito per il rigetto delle domande attoree nonché, in via subordinata, per il riconoscimento dell'indisponibilità delle quote sino all'aprile 2024 e, in via ulteriormente subordinata, per la determinazione delle modalità di ostensione della richiesta documentazione contabile della società.
La causa è stata istruita solo documentalmente ed il collegio, a seguito della rimessione per la decisione, ha rilevato che il decreto del giudice dell'esecuzione con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento del 2018 fa genericamente riferimento alla
“somma sequestrata” e non anche alle partecipazioni di cui si chiede la reintestazione.
Instaurato quindi il contraddittorio dul punto, il convenuto ha prodotto l'istanza a suo tempo presentata al giudice dell'esecuzione e la causa è stata di nuovo rimessa al collegio per la decisione, avendo il giudice istruttore assegnato alle parti solo il termine per le memorie conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere l'adempimento del patto fiduciario stipulato verbalmente con il convenuto e con in base al quale questi ultimi CP_2 avrebbero dovuto ottenere il trasferimento delle quote della YWC per, rispettivamente, il 22,82% e il 10,87%. Pt_1 Pt_2
Come noto, il pactum fiduciae è un negozio indiretto finalizzato a realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma mediante il collegamento fra due negozi:
- il primo, a carattere esterno, realmente voluto e destinato a spiegare i suoi effetti nei confronti dei terzi, determina il trasferimento di un diritto in capo al fiduciario in considerazione della natura reale dell'interposizione;
- il secondo, a carattere interno e di natura obbligatoria, caratterizzato dall'obbligo, per il fiduciario, di gestire la cosa secondo le istruzioni del fiduciante e, a richiesta, di N. 3205/2021 R.G. 6 / 12
trasferire il diritto attribuitogli col negozio esterno al fiduciante, ovvero ad un terzo da quest'ultimo designato.
L'intestazione fiduciaria di un bene integra quindi gli estremi della interposizione reale di persona che determina, a differenza di quella fittizia o simulata, l'acquisto della titolarità del bene in capo al fiduciario che, in virtù del rapporto interno di natura obbligatoria, è tenuto a ritrasferire a quest'ultimo o ad un terzo il bene stesso secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto (cfr. da ultimo Trib. Imprese di Roma, sent. del 10.07.2023).
Applicando i suesposti approdi giurisprudenziali al caso che ci occupa, è pacifica la circostanza che tra gli attori, in qualità di fiducianti unitamente a e Persona_1 [...]
CP_
, e e in qualità di fiduciari è intercorso un pactum fiduciae, in base al Per_2 CP_2 quale questi ultimi sono solo fiduciariamente intestatari delle partecipazioni di YWC in luogo dei fiduciari nelle seguenti proporzioni:
- per il 48,91%, Persona_1
- per il 22,82%, Controparte_3
- per il 10,87%, Parte_2
- per il 17,40%. Persona_2
Ciò trova altresì conferma sulla scorta dei seguenti elementi:
- gli attori hanno depositato un atto intitolato “Atto di ricognizione di diritti e regolamento di rapporti” (doc. 8 fasc. att.), privo di sottoscrizioni, che il convenuto ha solo genericamente contestato come mancante di data certa, ma il cui contenuto di fatto non ha in alcun modo smentito;
- in tale scrittura è espressamente indicato quanto segue: N. 3205/2021 R.G. 7 / 12
- il convenuto non ha disconosciuto neanche l'ulteriore dichiarazione, questa dotata CP_ sia di data che di sottoscrizione di tutte le parti, compreso il in cui i paciscenti hanno tutti riconosciuto che le quote della YWC appartengono ai CP_ fiducianti “e che il dott. è solo un mero intestatario per effetto di negozio fiduciario” (doc.
4 fasc. att.);
- lo stesso convenuto ha affermato che il trasferimento delle quote non è stato possibile in quanto oggetto di provvedimenti cautelari emessi in sede penale.
Dall'impianto difensivo del convenuto è quindi emerso un atteggiamento processuale con il quale, da un lato, egli non ha mai negato o contestato né l'esistenza né i termini del patto fiduciario così come prospettati dagli attori ma, dall'altro, ha addotto l'impossibilità di eseguire quanto ivi previsto essendo le quote state sequestrate, producendo i relativi provvedimenti giurisdizionali con la seconda memoria istruttoria, in formale ossequio alle preclusioni istruttorie ex lege previste. CP_ In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, infine, ha dichiarato di aver chiesto ed ottenuto l'inefficacia del pignoramento della somma sequestrata dal Tribunale di Firenze il 01.03.2013, con provvedimento del 17.01.2024, annotato presso la competente Camera di Commercio il successivo 09.04.2024, conseguendone la libera disponibilità delle quote solo da tale data.
Dai chiarimenti emersi a seguito dell'integrazione del contraddittorio sul punto, si può affermare che con il provvedimento del 17.01.2024, ancorché si faccia riferimento alla N. 3205/2021 R.G. 8 / 12
“somma sequestrata”, il giudice dell'esecuzione ha inteso disporre l'inefficacia dell'intero pignoramento, anche con riferimento alle partecipazioni societarie. Tale ricostruzione è evincibile dai seguenti elementi: CP_
- l'istanza presentata da ripercorre puntualmente l'intero susseguirsi dei provvedimenti che hanno interessato, tra gli altri, anche le quote in YWC s.r.l.;
- nel dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, se quando parla di confisca fa riferimento solo ai “denari”, revocando quella per equivalente, poi
“dispone il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili e sulle partecipazioni societarie sottoposti a sequestro preventivo a carico degli imputati … ” (doc. 9 fasc. CP_1 conv.);
- il convenuto è stato poi attinto dalla cartella esattoriale n. 09720200031271239001 inoltrata dall'Agenzia delle Entrate per conto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, annullata a seguito di pagamento della somma concordata nell'instaurato giudizio abbreviato ex art. 130 del codice della giustizia contabile, innanzi alla CP_ Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana;
ha quindi presentato istanza alla Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione Penale, per ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro disposto dal Tribunale di
Firenze in data 01.03.2013 ma la Corte adita si è dichiarata incompetente in favore del giudice civile;
- EL ha quindi presentato l'istanza innanzi il giudice dell'esecuzione civile, il quale ha provveduto con decreto del gennaio 2024.
Pertanto, si ritengono integrati tutti i presupposti per la richiesta pronuncia ex art. 2932
c.c.:
- è stata accertata la sussistenza di un contratto fiduciario efficace inter partes, quale titolo negoziale fondante la pretesa attorea;
- è pacifico l'inadempimento del fiduciario all'obbligazione su di lui gravante di reintestare le quote agli attori come pattuito;
- le partecipazioni di cui si chiede la reintestazione sono nella titolarità del convenuto e sono ora liberamente disponibili;
N. 3205/2021 R.G. 9 / 12
- gli attori hanno dichiarato di voler adempiere alla propria obbligazione chiedendo al tribunale stesso di determinare le modalità di versamento del corrispettivo, anche conformemente a quanto indicato nell'allegato “atto di ricognizione di diritti e regolamento di rapporti” (doc. 8 fasc. att.).
Gli attori hanno altresì chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_ sostenendo che avrebbe potuto attivarsi per chiedere la cancellazione del sequestro almeno sin dal 2020, poiché il pignoramento derivante dalla conversione del sequestro è stato disposto dalla sentenza della Corte d'Appello toscana nel luglio 2018 e non è stata mai chiesta l'assegnazione o la vendita nel termine dei quarantacinque giorni di cui all'art. 497 c.p.c.. CP_ Occorre tuttavia rilevare che, alla luce dell'iter indicato, ancorché non lo abbia prontamente rilevato nel corso del giudizio, si è tempestivamente attivato per chiedere la cancellazione della trascrizione del pignoramento, ancorché al tribunale incompetente
(Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione Penale), a seguito della definizione del giudizio contabile introdotto per l'impugnazione della cartella esattoriale notificata in nome della Presidenza del Consiglio per i medesimi fatti che lo hanno visto coinvolto in sede penale.
Si ritiene quindi che, non avendo il convenuto contestato l'an della pretesa attorea ma avendo solo indugiato ad attivarsi, non si ravvedano profili di responsabilità rilevanti ai fini dell'invocato art. 96 c.p.c.
Infine, quanto alle modalità di versamento del corrispettivo da parte degli attori, trova applicazione il principio della impossibilità di scissione, nelle sentenze ex art. 2932 c.c., tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, con specifico riferimento a quelli cc.dd. sinallagmatici, le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite n. 4059/2010).
In altri termini, nelle ipotesi in cui le statuizioni condannatorie sono legate all'effetto costitutivo della pronuncia da un vero e proprio nesso sinallagmatico, ponendosi come parte corrispettiva del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna (in deroga a quanto previsto dall'art. 282 N. 3205/2021 R.G. 10 / 12
c.p.c.), altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante dalla pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo.
Gli attori devono quindi essere condannati all'adempimento del pagamento del prezzo contestualmente al trasferimento.
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Gli attori hanno altresì chiesto la condanna del convenuto a rendere il conto sulla gestione delle quote e della stessa YWC sin dal 2009 ed hanno espressamente qualificato tale richiesta come adempimento dell'obbligo del fiduciario/mandatario di rendere il conto della gestione ex art. 1713 c.c., richiamando l'istituto del mandato come applicabile al pactum fiducae.
Sul punto, a fronte di un orientamento ondivago della giurisprudenza di merito, che ha alternativamente paragonato il negozio fiduciario talvolta al contratto preliminare, con conseguente obbligo di forma scritta ab substantiam qualora avesse ad oggetto diritti di beni immobili, talvolta al mandato senza rappresentanza, la corte di legittimità in un obiter dictum ha sostenuto che il patto fiduciario deve ritenersi, al pari del mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili, scevro da formalismi, considerando ammissibile e valido l'accordo anche orale al ri-trasferimento del bene in quanto lo stesso costituisce fonte di obbligazione e non titolo che legittima il trasferimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Sent. del 02/09/2013, n. 20051).
Ritenendo quindi, conformemente a quest'ultimo orientamento, di poter applicare per analogia al patto fiduciario la normativa dettata in tema di mandato senza rappresentanza, quale paradigma contrattuale a cui rinviare nell'individuazione della disciplina di riferimento, il fiduciario, quale mandatario, ha l'obbligo di rendere al mandante/fiduciante il conto del suo operato, ex art. 1713 c.c..
A tal fine, a nulla rileva la circostanza dichiarata dal convenuto di aver messo a disposizione degli attori la documentazione contabile ed i bilanci inerenti agli anni 2019 e
2020, giacché quello che viene richiesto non è tanto la consultazione di documenti sociali a cui i fiducianti avrebbero potuto avere accesso anche autonomamente presso i pubblici registri, o a cui potranno avere accesso ai sensi dell'art. 2476, comma 2 c.c. in qualità di soci, bensì l'ulteriore e diversa attività di rendicontazione, ossia di dettagliata descrizione N. 3205/2021 R.G. 11 / 12
delle attività poste in essere ai fini della gestione delle quote detenute per conto degli attori.
Si ritiene quindi fondata anche la domanda di rendicontazione circa la gestione delle quote dal 2009 sino al trasferimento delle stesse partecipazioni, ma non anche circa la gestione CP_ della società: sulla scorta del patto fiduciario si è sostituito agli attori nella loro qualità di soci ed è rispetto a questa che deve rendicontare, non anche nella funzione di amministratore, rispetto alla quale gli attori, nel momento in cui acquisteranno a tutti gli effetti la qualità di soci, potranno azionare gli ulteriori strumenti messi a disposizione dall'ordinamento.
Quanto alle modalità di esecuzione di tale obbligo, dunque, si ritiene che il convenuto debba provvedere entro 45 giorni dal pagamento del corrispettivo:
- dettagliando le operazioni compiute in qualità di socio,
- fornendo, ove presenti, giustificativi delle attività svolte.
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Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare agli attori le spese di lite da questi sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando, rispetto allo scaglione della domanda di valore indeterminato – complessità media, il valore medio per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria alla quale, essendo stata solo documentale, si applica quello minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre nascente dal negozio fiduciario di cui in parte motiva, ex art. 2932 c.c., dispone il trasferimento in capo a delle Controparte_3 quote del 22,82% ed in capo a delle quote del 10,87% di YWC s.r.l., Parte_2
- condanna e a pagare il corrispettivo nella misura di € Controparte_3 Parte_2
1 per ciascuna quota contestualmente al trasferimento;
N. 3205/2021 R.G. 12 / 12
- dispone che renda il conto della gestione delle quote dalla costituzione CP_1 della YWC s.r.l. sino al trasferimento delle quote, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- condanna a rimborsare a e le spese di CP_1 Controparte_3 Parte_2 lite, che liquida in € 545,00 per spese ed € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani