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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 228 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Libertà – Vico II Baracche, n. 7, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe De Vita (PEC: che lo Email_1 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, E snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: ) ed Email_2
Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente Email_4 rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
E
in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Rende, via J. F. Kennedy 56/d, presso lo studio dell'avv.
Leopoldo Biondo (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, notificatagli il 6.12.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920160000295008 e 43920160000797915, asseritamente mai ricevuti e relativi a pretese contributive IVS per l'anno 2015.
1 Il ricorrente deduceva, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA CAUTELARE: 1) Dichiarare l'immediata sospensione, “inaudita altera parte”, dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata relativamente ai crediti vantati dall' di Vibo Valentia a titolo di CP_1 contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2015, attesi i “gravi motivi” evidenziati, ed atteso il
“grave ed irreparabile danno” che il ricorrente opponente potrebbe subire dall'espropriazione forzata;
NEL MERITO: 2) Accertare e Dichiarare l'intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione dei crediti relativi ai contributi I.V.S. e alle somme aggiuntive per l'anno 2015 vantati dall' di Vibo Valentia nei confronti dell'odierno ricorrente, posti a fondamento CP_1 dell'intimazione di pagamento impugnata;
3) Condannare le parti resistenti, in persona del loro legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano integralmente le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252
2 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n.
26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha documentato di aver notificato gli avvisi di addebito in contestazione, secondo la modalità prevista dall'art. 143 c.p.c., in ragione dell'irreperibilità assoluta del ricorrente.
5. Secondo quanto puntualizzato dal ricorrente, tuttavia, la notifica dei predetti avvisi di addebito è avvenuta presso un indirizzo errato, poiché, secondo quanto si evince dal certificato di residenza storica (allegato da parte ricorrente) dall'08.01.2013 al 18.10.2022, il ricorrente risiedeva a Tropea, via
Francesco RU (e non in viale Tondo, luogo in cui è avvenuta la notifica).
6. Pertanto, la procedura di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con successiva affissione presso la Casa Comunale di Tropea, il 10.12.2021 non è da ritenersi corretta, perché nessuna irreperibilità assoluta risulta nel caso di specie.
7. Il vizio della procedura di notifica, dunque, determina la nullità degli atti di pagamento.
8. Considerato, pertanto, che: I) il riferimento del debito in contestazione è all'anno 2015; II) il primo atto con cui il ricorrente è messo al corrente del debito imputatogli è l'intimazione di pagamento oggetto di odierna contestazione, ricevuta il 6.12.2023; III) a ritroso, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento suddetta, è decorso il quinquennio prescrizionale, senza alcuna interruzione;
il ricorso deve trovare accoglimento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 43920160000295008 e 43920160000797915, riportati dall'intimazione impugnata in via principale,
- condanna e , in solido e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno, al CP_1 CP_3 pagamento delle spese di lite, liquidati in complessivi €800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Libertà – Vico II Baracche, n. 7, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe De Vita (PEC: che lo Email_1 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, E snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: ) ed Email_2
Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente Email_4 rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
E
in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Rende, via J. F. Kennedy 56/d, presso lo studio dell'avv.
Leopoldo Biondo (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, notificatagli il 6.12.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920160000295008 e 43920160000797915, asseritamente mai ricevuti e relativi a pretese contributive IVS per l'anno 2015.
1 Il ricorrente deduceva, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA CAUTELARE: 1) Dichiarare l'immediata sospensione, “inaudita altera parte”, dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata relativamente ai crediti vantati dall' di Vibo Valentia a titolo di CP_1 contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2015, attesi i “gravi motivi” evidenziati, ed atteso il
“grave ed irreparabile danno” che il ricorrente opponente potrebbe subire dall'espropriazione forzata;
NEL MERITO: 2) Accertare e Dichiarare l'intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione dei crediti relativi ai contributi I.V.S. e alle somme aggiuntive per l'anno 2015 vantati dall' di Vibo Valentia nei confronti dell'odierno ricorrente, posti a fondamento CP_1 dell'intimazione di pagamento impugnata;
3) Condannare le parti resistenti, in persona del loro legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano integralmente le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252
2 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n.
26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha documentato di aver notificato gli avvisi di addebito in contestazione, secondo la modalità prevista dall'art. 143 c.p.c., in ragione dell'irreperibilità assoluta del ricorrente.
5. Secondo quanto puntualizzato dal ricorrente, tuttavia, la notifica dei predetti avvisi di addebito è avvenuta presso un indirizzo errato, poiché, secondo quanto si evince dal certificato di residenza storica (allegato da parte ricorrente) dall'08.01.2013 al 18.10.2022, il ricorrente risiedeva a Tropea, via
Francesco RU (e non in viale Tondo, luogo in cui è avvenuta la notifica).
6. Pertanto, la procedura di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con successiva affissione presso la Casa Comunale di Tropea, il 10.12.2021 non è da ritenersi corretta, perché nessuna irreperibilità assoluta risulta nel caso di specie.
7. Il vizio della procedura di notifica, dunque, determina la nullità degli atti di pagamento.
8. Considerato, pertanto, che: I) il riferimento del debito in contestazione è all'anno 2015; II) il primo atto con cui il ricorrente è messo al corrente del debito imputatogli è l'intimazione di pagamento oggetto di odierna contestazione, ricevuta il 6.12.2023; III) a ritroso, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento suddetta, è decorso il quinquennio prescrizionale, senza alcuna interruzione;
il ricorso deve trovare accoglimento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 43920160000295008 e 43920160000797915, riportati dall'intimazione impugnata in via principale,
- condanna e , in solido e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno, al CP_1 CP_3 pagamento delle spese di lite, liquidati in complessivi €800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 09.04.2025
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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