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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5942/2015 promossa da:
in persona del socio accomandatario Parte_1
e legale rappresentante pro tempore , con sede in Castel San Giorgio alla Parte_1 via Della Monica nr. 55. P. Iva rapp.to e difeso dall'avv. Aniello Capuano P.IVA_1 come da mandato ed elezione di domicilio in atti OPPONENTE contro
(già e ancor prima Controparte_1 Controparte_2
- società del gruppo con unico Controparte_3 Controparte_4 socio, incorporante per fusione la (già Controparte_5 Controparte_6
, con sede legale in Ivrea (Torino), Via Jervis n. 13, P.IVA in
[...] P.IVA_2 persona del suo procuratore speciale, dott. (Direttore Credito e Rischio), CP_7 giusta procura per atto notaio di Milano rep. n. 23606/13401 del 23 febbraio Per_1
2011, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi giusta mandato ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 1 ottobre 2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
[...]
, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sig.ra , conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1037/2015 eccependo che, il
[...] rapporto con venne risolto alla fine dell'estate 2013, allorquando i servizi CP_1 relativi alla telefonia fissa e mobile vennero trasferiti ad altra società e gestiti da altro operatore telefonico. Alcun importo, quindi, ritiene parte opponente può essere riconosciuto in favore della società di telecomunicazioni in relazione all'intervenuto recesso, quest'ultimo giustificato dal mancato riscontro dei servizi garantiti dagli agenti che operavano per conto di o, in subordine, chiedeva la rideterminazione da CP_1 parte del Tribunale, del dovuto in considerazione degli effettivi consumi, riferiti ai parametri contrattuali pattiziamente determinati. Parte opponente instava, inoltre, per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con condanna della CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...]
, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non, della somma di € 5.000,00 ovvero della somma da liquidare in via equitativa con compensazione con le somme eventualmente riconosciute in favore di controparte e vittoria delle spese di lite. Con comparsa depositata il 13.04.2016 si costituiva la rilevando l'assoluta infondatezza dell'avversa Controparte_1 opposizione con richiesta di rigetto della stessa perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall' opponente in quanto infondata in fatto e diritto. In via subordinata condannare l'opponente al pagamento delle somme da accertare come dovute a in corso di causa, vinte le spese di lite. Depositate dalle parti le CP_1 memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 20.04.2018, ammetteva la prova testi con reiezione della richiesta di CTU e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni. A seguito di vari rinvii, all'udienza del 1.10.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione all'esito dell'istruttoria espletata è risultata parzialmente fondata nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle pagina 2 di 5 questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5 -
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).Ciò posto, è ben noto che in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito delle controversie di cui trattasi, l'inadempimento va solo allegato da chi intende farlo valere mentre spetterà alla controparte provare di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte: Cassazione civile, SS.UU., sentenza 30/10/2001 n° 13533). Allo stesso tempo tuttavia, la parte che intende ottenere il riconoscimento di un proprio credito ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso, sia nell' an che nel quantum, tenuto conto che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto a rivestire la qualità di attore sostanziale. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura l'introduzione di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Fatte queste brevi precisazioni giova evidenziare che, nel caso che ci occupa, l'opponente, riconoscendo il contratto relativo all'utenza allo stesso intestato, contesta le somme richieste dalla con il monitorio opposto per la parte in cui vengono CP_1 addebitati costi relativi alla rescissione contrattuale anticipata eccependo, in particolare, la violazione contrattuale da parte della dovuta alla attivazione di una seconda CP_1 linea della V.R.U., nonché l'inserimento di 23 numerazioni associate alla linea telefonica riferita alla società opponente ed ubicata nella sede della stessa, non richiesti.
invece, si è limitata a richiedere il pagamento in virtù della semplice CP_1 fattura commerciale, la quale, di per sé, non può considerarsi idonea a fornire idonea prova del credito vantato.
Ed invero!
L'onere di dimostrare comunque la corrispondenza degli importi addebitati nelle fatture azionate con decreto ingiuntivo con le condizioni pattuite in contratto spetta all' operatore telefonico convenuto in opposizione -attore sostanziale-. Grava, infatti, sull'opposta l'onere di dimostrare la fondatezza del proprio credito, il che equivale alla positiva dimostrazione di aver effettivamente posto in essere l'attività di cui ai contratti conclusi con la società opponente e di cui ha chiesto il pagamento. L'unico elemento probatorio fornito nel presente giudizio dall'opposta, quindi, ossia le fatture emesse dalla stessa creditrice, non sono sufficienti a tale scopo. In merito alla fattura commerciale, è ben noto che, in quanto documento a contenuto partecipativo e di formazione unilaterale, la stessa non è idonea – ex se – a fondare la domanda nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo tali documenti essere suffragati da prove ulteriori, specie a fonte della contestazione ad opera dalla controparte. null'altro ha prodotto in giudizio, né ha articolato Controparte_1 specifiche richieste istruttorie ulteriori che potessero dimostrare l'effettiva esecuzione pagina 3 di 5 della prestazione in favore della società . Parte_1
Sulla base di quanto precede dunque, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo 1037/2015, reso dall'intestato Tribunale, va revocato.
E' comunque emerso nel presente giudizio, la presenza di obbligazioni non contestate in base al contratto sottoscritto tra le parti.
Il credito deve pertanto essere rideterminato sulla scorta delle chiare pattuizioni delle parti in ordine alle obbligazioni non contestate che, in assenza di prova circa il loro preciso ammontare e/o pattuizione, va determinata nella somma non contestata e riconosciuta come dovuta da parte opponente pari ad euro 3000,00 ( cfr in atti lettera inviata alla del 12.07.2013). CP_1
In definitiva il credito spettante a per i titoli di cui è causa è pari ad euro CP_1
3000,00, somma cui vanno aggiunti gli interessi dalle scadenze delle fatture al saldo effettivo.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e la ED condannata a Parte_1 versare in favore di la somma come sopra determinata. CP_1
Va infine completamente reietta la domanda riconvenzionale come proposta da parte opponente.
Si ritiene, infatti, non fondata la domanda riconvenzionale come proposta in conseguenza della mancata prova del pregiudizio effettivamente subito nonché della sua quantificazione. Ebbene, è principio pacifico ed incontestato che gravi sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. In particolare, in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento, il danneggiato dovrà soltanto allegare l'inadempimento ma dovrà rigorosamente dimostrare il titolo della pretesa ed il danno subito, sotto il profilo dell'an e del quantum. Nel caso specifico la società opponente non ha soddisfatto tale onere. Quest'ultima si è infatti limitata ad allegare – invero molto genericamente – di aver subito un danno dal mancato funzionamento della linea fax ma non ha dimostrato specificamente in cosa sia consistito il danno né ha dimostrato l'ammontare del danno suddetto. In altre parole, la avrebbe dovuto indicare quali e Parte_1 quante attività non aveva potuto espletare e che incidenza ciò aveva avuto sui propri introiti. Evidentemente, solo in tal modo sarebbe stato possibile la configurazione di un pregiudizio suscettibile di risarcimento. La prova orale è stata eccessivamente generica su tale nevralgico punto. I testi hanno riferito del disservizio in maniera assolutamente vaga. Nessuna specificazione sulle problematiche specifiche, nessuna identificazione precisa in merito a mancati contatti, nessun chiaro riferimento temporale, nessuna specificazione in merito alla natura dei contatti che non si sarebbero potuti avere, nessun riferimento alla natura dell'affare che si sarebbero dovuti concludere ed in ultimo nessuna specificazione circa la fonte – se diretta o meno – della conoscenza delle pur vaghe circostanze riferite. Insomma, non v'è chi non veda che tali risultanze istruttorie non sono idonee a fondare la domanda risarcitoria proposta dalla opponente. Né si pagina 4 di 5 potrebbe in alcun modo invocare il potere equitativo del Giudice il quale non può mai sopperire al difetto di prova imputabile alla parte. Sulla base di quanto precede dunque la domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese della presente fase a cognizione piena seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il credito spettante a per i titoli di cui è causa è Controparte_1 pari ad euro 3000,00 oltre interessi legali dalla scadenze delle fatture all'effettivo soddisfo e per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto mai dichiarato esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale come proposta da parte opponente;
- condanna eredi a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in euro 2552,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Nocera Inferiore, 23 aprile 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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