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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO MA EVA TO GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: TU AN (CUI 01HINB0), nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugia;
sentita la relazione del Consigliere Antonino AN Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo di AN TU, detenuto in regime speciale ex art. 41 bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 21 ottobre 2024, con cui è stato disposto, in ragione della ricorrenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza, il trattenimento di corrispondenza in entrata proveniente dalla sorella EL TU, contenente un biglietto di auguri e due fogli manoscritti, nonché due fotografie, una delle quali ritraente un soggetto sconosciuto alla direzione dell’istituto penitenziario, del quale era allegata la fotocopia della carta d’identità. Il Tribunale di sorveglianza, dato atto che in sede di reclamo AN TU aveva indicato il soggetto raffigurato nel cognato NU Di RO, ha confermato il provvedimento impugnato, argomentando che Di RO era comunque estraneo «alla cerchia degli stretti familiari» del TU ed evocando il rischio che la missiva manoscritta si prestasse a veicolare informazioni criptiche a causa della presenza di simboli del tipo “emoji” e di un periodo non comprensibile.
2. Avverso la decisione il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto generica rispetto alle allegazioni del reclamante, incentrata sul rinvio ad atti non ostensibili, assente in relazione al biglietto di auguri. Ha dedotto che NU Di RO non può ritenersi soggetto estraneo alla cerchia familiare del detenuto, in quanto convivente da circa trenta anni con la sorella EL TU, mittente della corrispondenza, evidenziando che pochi giorni dopo il trattenimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 3216 Anno 2026 Presidente: CI GI Relatore: EN AN NC Data Udienza: 18/12/2025 AN TU aveva chiesto un colloquio straordinario col nominato Di RO. Si è doluto che il Tribunale di sorveglianza non abbia esplicitato le ragioni per cui la lettera manoscritta, a causa della presenza degli emoji e di frasi considerate non comprensibili, potesse veicolare informazioni occulte, rilevando che una precedente lettera con analoghi simboli era stata consegnata al detenuto e segnalando che la Corte di appello di Messina aveva autorizzato l’inoltro della medesima corrispondenza trattenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. L’art. 18-ter Ord. pen., in tema di limitazioni e controlli sulla corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale, stabilisce che le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste, regolati dai commi da 1 a 4, nonché i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 5 del medesimo articolo, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto. Tali restrizioni, incidendo su un diritto fondamentale della persona, possono essere disposte, ai sensi dell’art. 15 Cost., con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.
3. In ossequio ai dettami normativi l’ordinanza impugnata risulta congruamente motivata nella parte in cui ha confermato il trattenimento della missiva manoscritta, ravvisando il plausibile rischio che siano veicolati messaggi criptici per la presenza di emoji e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto ha offerto spiegazioni vaghe. La decisione si conforma all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01). A conclusioni diverse deve pervenirsi riguardo agli allegati alla missiva. Il Tribunale di sorveglianza non ha chiarito perché l’evocato rischio sia configurabile in relazione al biglietto di auguri, mentre risulta insufficiente e manifestamente illogica la motivazione in ordine al trattenimento delle fotografie e della copia del documento d’identità di NU Di RO, convivente di EL TU, in ragione della ritenuta estraneità del Di RO alla «cerchia degli stretti familiari del condannato», sebbene lo stesso provvedimento dia atto del legame con la sorella del detenuto.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto limitatamente al trattenimento degli allegati alla missiva, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia affinché espliciti i dati fattuali che giustificano l’esistenza di situazioni di pericolo concreto per le ritenute esigenze di ordine e di sicurezza in caso di inoltro al detenuto, mentre va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattenimento degli allegati alla missiva trattenuta con provvedimento del 21 ottobre 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Perugia. 2 Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN NC EN GI CI 3
sentita la relazione del Consigliere Antonino AN Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo di AN TU, detenuto in regime speciale ex art. 41 bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 21 ottobre 2024, con cui è stato disposto, in ragione della ricorrenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza, il trattenimento di corrispondenza in entrata proveniente dalla sorella EL TU, contenente un biglietto di auguri e due fogli manoscritti, nonché due fotografie, una delle quali ritraente un soggetto sconosciuto alla direzione dell’istituto penitenziario, del quale era allegata la fotocopia della carta d’identità. Il Tribunale di sorveglianza, dato atto che in sede di reclamo AN TU aveva indicato il soggetto raffigurato nel cognato NU Di RO, ha confermato il provvedimento impugnato, argomentando che Di RO era comunque estraneo «alla cerchia degli stretti familiari» del TU ed evocando il rischio che la missiva manoscritta si prestasse a veicolare informazioni criptiche a causa della presenza di simboli del tipo “emoji” e di un periodo non comprensibile.
2. Avverso la decisione il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto generica rispetto alle allegazioni del reclamante, incentrata sul rinvio ad atti non ostensibili, assente in relazione al biglietto di auguri. Ha dedotto che NU Di RO non può ritenersi soggetto estraneo alla cerchia familiare del detenuto, in quanto convivente da circa trenta anni con la sorella EL TU, mittente della corrispondenza, evidenziando che pochi giorni dopo il trattenimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 3216 Anno 2026 Presidente: CI GI Relatore: EN AN NC Data Udienza: 18/12/2025 AN TU aveva chiesto un colloquio straordinario col nominato Di RO. Si è doluto che il Tribunale di sorveglianza non abbia esplicitato le ragioni per cui la lettera manoscritta, a causa della presenza degli emoji e di frasi considerate non comprensibili, potesse veicolare informazioni occulte, rilevando che una precedente lettera con analoghi simboli era stata consegnata al detenuto e segnalando che la Corte di appello di Messina aveva autorizzato l’inoltro della medesima corrispondenza trattenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. L’art. 18-ter Ord. pen., in tema di limitazioni e controlli sulla corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale, stabilisce che le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste, regolati dai commi da 1 a 4, nonché i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 5 del medesimo articolo, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto. Tali restrizioni, incidendo su un diritto fondamentale della persona, possono essere disposte, ai sensi dell’art. 15 Cost., con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.
3. In ossequio ai dettami normativi l’ordinanza impugnata risulta congruamente motivata nella parte in cui ha confermato il trattenimento della missiva manoscritta, ravvisando il plausibile rischio che siano veicolati messaggi criptici per la presenza di emoji e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto ha offerto spiegazioni vaghe. La decisione si conforma all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479 – 01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01). A conclusioni diverse deve pervenirsi riguardo agli allegati alla missiva. Il Tribunale di sorveglianza non ha chiarito perché l’evocato rischio sia configurabile in relazione al biglietto di auguri, mentre risulta insufficiente e manifestamente illogica la motivazione in ordine al trattenimento delle fotografie e della copia del documento d’identità di NU Di RO, convivente di EL TU, in ragione della ritenuta estraneità del Di RO alla «cerchia degli stretti familiari del condannato», sebbene lo stesso provvedimento dia atto del legame con la sorella del detenuto.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto limitatamente al trattenimento degli allegati alla missiva, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia affinché espliciti i dati fattuali che giustificano l’esistenza di situazioni di pericolo concreto per le ritenute esigenze di ordine e di sicurezza in caso di inoltro al detenuto, mentre va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattenimento degli allegati alla missiva trattenuta con provvedimento del 21 ottobre 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Perugia. 2 Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN NC EN GI CI 3