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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2024, n. 37920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37920 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO ES VO nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 29/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER AN, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37920 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 05/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha integralmente confermato quella emessa in data 1 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata nei confronti di IO SA AR la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di concorso in tentato omicidio e tentata estorsione aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.
1. cod. pen. 1.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di riesame avanzata dall'indagato, il quale aveva dedotto l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 1.2. Le imputazioni provvisorie riguardavano i seguenti delitti: 4) delitto di cui artt. 56, 100, 575, 577 n.3, 416-bis.
1. cod. pen., perché agendo in concorso con PP RO ed altri soggetti rimasti ignoti esplodendo colpi di arma da fuoco all'indirizzo di AM RA e NT RA, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte non riuscendo nell'intento per la reazione del RA. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. In Palermo il 26 febbraio 2024; 5) delitto di cui agli artt. 56, 100, 629 cpv., in relazione all'art. 628, comma 3 n.1, 416-bis.
1. cod. pen., perché agendo in concorso con persona rimasta ignota, esercitando violenza, sferrando un pugno con un oggetto contundente
contro
PI RA e minaccia tramite la manifestazione implicita della propria appartenenza a Cosa Nostra, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere PI RA a versare parte dei proventi dell'attività illecita delle scommesse clandestine e a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per il rifiuto del RA. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. In Palermo il 26 febbraio 2024 e con la recidiva specifica. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza IO SA AR, per mezzo dell'avv. Riccardo Bellotta, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 273 del codice di rito, 56, 110, 575, 577 n.3, 416-bis.1., 628, comma 3, n.1 e 629 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione;
al riguardo osserva che il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza genetica pur in assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per i delitti oggetto di 2 imputazione provvisoria essendosi basato, essenzialmente, sulle dichiarazioni di PI e AM RA, senza tenere conto della illogicità della loro versione dei fatti nonché della assenza di riscontri di natura oggettiva rispetto al loro narrato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso (che attiene unicamente il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto deve ricordarsi che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con il ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Palermo non è incorso nei lamentati vizi atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per entrambi i fatti oggetto della imputazione provvisoria. 2.3. In particolare, l'ordinanza impugnata, sulla base dell'attività investigativa svolta dalla Questura di Palermo e delle s.i.t. delle persone offese, ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. PI RA (figlio di AM RA) gestiva presso il garage/magazzino di famiglia, sito in Palermo via XXVII Maggio, un pannello on 3 line di scommesse illegali per conto, tra gli altri, dell'odierno ricorrente (soggetto vicino alla locale famiglia mafiosa di Corso dei Mille), il quale fungeva da 'banco'. Nel primo pomeriggio del 26 aprile 2024 IO SA AR, dopo avere inviato un emissario, si era presentato di persona da PI RA presso il sopra indicato locale pretendendo la corresponsione di circa 2.500,00 euro derivanti dalla raccolta delle scommesse illegali;
a fronte della richiesta di una dilazione da parte del RA -il quale a sua volta lamentava il mancato versamento, da parte dell'indagato, del denaro necessario per coprire le vincite degli scommettitori (come stabilito negli accordi tra loro intercosi) - AR aveva colpito con un pugno al volto (impugnando, probabilmente, uno strumento) PI RA facendolo quasi svenire e provocandogli una ferita profonda ed intimandogli — prima di allontanarsi a seguito dell'intervento di terze persone che li avevano divisi — di effettuare il pagamento richiesto entro quella stessa serata. Dopo avere appreso quanto accaduto al figlio PI (il quale si portava presso il più vicino ospedale per le cure del caso), AM RA assieme all'altro figlio NT si era recato presso l'agenzia di scommesse Tull Service Point' sita in Corso dei Mille n.1088, dove ingaggiava uno scontro a fuoco con l'odierno ricorrente. Dalle immagini tratte dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installato nelle vicinanze dell'agenzia di scommesse (acquisite dalla polizia giudiziaria) era possibile ricostruire i fatti;
alle ore 17:54 AM ed NT RA erano giunti a bordo di una Jeep, da cui dopo qualche minuto era sceso NT e, solo quando egli si poneva di fronte ad IO SA AR, scendeva dall'auto anche AM RA impugnando una pistola che teneva nascosta dietro la schiena e dirigendosi velocemente verso l'odierno ricorrente, il quale però a sua volta estraeva una pistola e faceva fuoco. Anche AM RA sparava ad altezza d'uomo e a distanza ravvicinata verso il AR, attingendo ad una gamba un avventore estraneo ai fatti;
i due RA quindi, continuando a sparare, si ponevano all'inseguimento del rivale che nel frattempo era fuggito verso piazza Calona proseguendo anche lui ad esplodere colpi verso i rivali. La successiva perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria presso l'agenzia di scommesse di Corso dei Mille permetteva di rilevare un foro nella vetrina del locale e di rinvenire tre bossoli cal. 7,65 all'interno di esso. 4 Deve evidenziarsi che per tali condotte AM e NT RA sono stati destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati del delitto di tentato omicidio (aggravato dal metodo mafioso) nei confronti dell'odierno ricorrente. AM RA, sebbene ferito ad una gamba, faceva rientro nel magazzino/garage di via XXVII Maggio assieme al figlio NT, il quale alle ore 17:57 provvedeva a telefonare al fratello PI (il quale si era recato presso un ospedale dotato reparto di chirurgia plastica) chiedendogli di fare immediato rientro;
alle successive ore 18:03 dalle immagini del sistema di videosorveglianza posto nei pressi della tabaccheria di AR RO (figura di spicco della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e uomo di fiducia di NT Lo RO, posto al vertice di tale sodalizio) si vedeva pervenire IO SA AR, il quale assieme al RO si era poi diretto presso il magazzino della famiglia MI sito in via XXVII Maggio, unitamente ad altri quattro soggetti (allo stato non identificati) sopraggiunti a bordo di due ciclomotori. Una volta arrivati al magazzino/garage i sei soggetti si erano arrampicati sul portone di ingresso ed avevano sparato numerosi colpi di arma da fuoco (6-8) da un varco aperto (ricavato da un rosone in ferro battuto)
contro
AM e PI MI che si trovavano all'interno. AM RA, uscito da un portoncino secondario, esplodeva a sua volta colpi di pistola che attingevano all'addome ed alla testa IO SA AR provocandogli gravi lesioni nonché AR RO, che successivamente veniva trovato esanime sul manto stradale dalla polizia giudiziaria con imbrattamento ematico in regione frontale destra, segni di perforazione all'emicostato destro e alla regione pubica (per tale fatto AM RA è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato anche per l'omicidio del RO). La perquisizione effettuata nell'immediatezza dagli operanti sul posto aveva consentito di rinvenire e sequestrare sei bossoli e, all'interno del giubbotto sequestrato all'odierno ricorrente un caricatore cal. 9x21 (contenente dieci cartucce), compatibile con la pistola Beretta cal 9x21 che AM RA aveva dichiarato di avere raccolto sotto il corpo del AR e che aveva consegnato alla polizia giudiziaria unitamente alla pistola da lui stesso utilizzata nell'occasione. 5 3. Sulla base di tali elementi il Tribunale, senza incorrere in vizi logici, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di IO SA AR per entrambi i reati oggetto di imputazione provvisoria. 3.1. Con riferimento alla tentata estorsione aggravata (capo 5) è stato dato rilievo alle dichiarazioni di PI RA ritenute precise, dettagliate e coerenti rispetto alla violenza fisica ed alle minacce poste in essere dal AR per ottenere la somma sopra indicata. Al riguardo va ricordato che la circostanza che la richiesta riguardasse il provento delle scommesse illegali non fa venire meno la configurabilità del delitto di estorsione posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell'oggetto della richiesta non esclude né l'ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa (Sez. 2, n. 40457 del 07/06/2023, Rv. 285101 - 01). 3.2. Quanto al tentato omicidio (capo 4 dell'imputazione provvisoria) il giudice del riesame, sempre in modo non contraddittorio, ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in considerazione del fatto che il AR, dopo l'iniziale aggressione posta in essere dai due RA, si era recato assieme agli altri soggetti presso il locale magazzino e non aveva esitato ad arrampicarsi sul cancello ed a sparare vari colpi di pistola in direzione di AM e NT RA, con l'intento di ucciderli o comunque di ferirli gravemente. Pertanto, è stata confermata la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo (sotto il profilo del dolo alternativo) del delitto di tentato omicidio. Invero, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di SA, Rv. 241339), rispetto all'omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'agente sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Analogamente va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, 6 un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). 4. Orbene, rispetto alle censure sollevate dal ricorrente, deve osservarsi che la conferma dell'ordinanza genetica non si è basata unicamente sulle dichiarazioni (peraltro ritenute precise ed attendibili) delle persone offese poiché è stato dato rilievo anche alla circostanza che il AR era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si recava presso il magazzino/garage alle ore 18:03 per poi allontanarsi successivamente alla sparatoria, nonché al ritrovamento del caricatore nel giubbotto dell'indagato e dei sei bossoli. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede a questa Corte una non consentita valutazione alternativa degli elementi indiziari rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 5 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER AN, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37920 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 05/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha integralmente confermato quella emessa in data 1 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata nei confronti di IO SA AR la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di concorso in tentato omicidio e tentata estorsione aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.
1. cod. pen. 1.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di riesame avanzata dall'indagato, il quale aveva dedotto l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 1.2. Le imputazioni provvisorie riguardavano i seguenti delitti: 4) delitto di cui artt. 56, 100, 575, 577 n.3, 416-bis.
1. cod. pen., perché agendo in concorso con PP RO ed altri soggetti rimasti ignoti esplodendo colpi di arma da fuoco all'indirizzo di AM RA e NT RA, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte non riuscendo nell'intento per la reazione del RA. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. In Palermo il 26 febbraio 2024; 5) delitto di cui agli artt. 56, 100, 629 cpv., in relazione all'art. 628, comma 3 n.1, 416-bis.
1. cod. pen., perché agendo in concorso con persona rimasta ignota, esercitando violenza, sferrando un pugno con un oggetto contundente
contro
PI RA e minaccia tramite la manifestazione implicita della propria appartenenza a Cosa Nostra, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere PI RA a versare parte dei proventi dell'attività illecita delle scommesse clandestine e a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per il rifiuto del RA. Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. In Palermo il 26 febbraio 2024 e con la recidiva specifica. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza IO SA AR, per mezzo dell'avv. Riccardo Bellotta, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 273 del codice di rito, 56, 110, 575, 577 n.3, 416-bis.1., 628, comma 3, n.1 e 629 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione;
al riguardo osserva che il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza genetica pur in assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per i delitti oggetto di 2 imputazione provvisoria essendosi basato, essenzialmente, sulle dichiarazioni di PI e AM RA, senza tenere conto della illogicità della loro versione dei fatti nonché della assenza di riscontri di natura oggettiva rispetto al loro narrato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso (che attiene unicamente il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto deve ricordarsi che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con il ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Palermo non è incorso nei lamentati vizi atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per entrambi i fatti oggetto della imputazione provvisoria. 2.3. In particolare, l'ordinanza impugnata, sulla base dell'attività investigativa svolta dalla Questura di Palermo e delle s.i.t. delle persone offese, ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. PI RA (figlio di AM RA) gestiva presso il garage/magazzino di famiglia, sito in Palermo via XXVII Maggio, un pannello on 3 line di scommesse illegali per conto, tra gli altri, dell'odierno ricorrente (soggetto vicino alla locale famiglia mafiosa di Corso dei Mille), il quale fungeva da 'banco'. Nel primo pomeriggio del 26 aprile 2024 IO SA AR, dopo avere inviato un emissario, si era presentato di persona da PI RA presso il sopra indicato locale pretendendo la corresponsione di circa 2.500,00 euro derivanti dalla raccolta delle scommesse illegali;
a fronte della richiesta di una dilazione da parte del RA -il quale a sua volta lamentava il mancato versamento, da parte dell'indagato, del denaro necessario per coprire le vincite degli scommettitori (come stabilito negli accordi tra loro intercosi) - AR aveva colpito con un pugno al volto (impugnando, probabilmente, uno strumento) PI RA facendolo quasi svenire e provocandogli una ferita profonda ed intimandogli — prima di allontanarsi a seguito dell'intervento di terze persone che li avevano divisi — di effettuare il pagamento richiesto entro quella stessa serata. Dopo avere appreso quanto accaduto al figlio PI (il quale si portava presso il più vicino ospedale per le cure del caso), AM RA assieme all'altro figlio NT si era recato presso l'agenzia di scommesse Tull Service Point' sita in Corso dei Mille n.1088, dove ingaggiava uno scontro a fuoco con l'odierno ricorrente. Dalle immagini tratte dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installato nelle vicinanze dell'agenzia di scommesse (acquisite dalla polizia giudiziaria) era possibile ricostruire i fatti;
alle ore 17:54 AM ed NT RA erano giunti a bordo di una Jeep, da cui dopo qualche minuto era sceso NT e, solo quando egli si poneva di fronte ad IO SA AR, scendeva dall'auto anche AM RA impugnando una pistola che teneva nascosta dietro la schiena e dirigendosi velocemente verso l'odierno ricorrente, il quale però a sua volta estraeva una pistola e faceva fuoco. Anche AM RA sparava ad altezza d'uomo e a distanza ravvicinata verso il AR, attingendo ad una gamba un avventore estraneo ai fatti;
i due RA quindi, continuando a sparare, si ponevano all'inseguimento del rivale che nel frattempo era fuggito verso piazza Calona proseguendo anche lui ad esplodere colpi verso i rivali. La successiva perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria presso l'agenzia di scommesse di Corso dei Mille permetteva di rilevare un foro nella vetrina del locale e di rinvenire tre bossoli cal. 7,65 all'interno di esso. 4 Deve evidenziarsi che per tali condotte AM e NT RA sono stati destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati del delitto di tentato omicidio (aggravato dal metodo mafioso) nei confronti dell'odierno ricorrente. AM RA, sebbene ferito ad una gamba, faceva rientro nel magazzino/garage di via XXVII Maggio assieme al figlio NT, il quale alle ore 17:57 provvedeva a telefonare al fratello PI (il quale si era recato presso un ospedale dotato reparto di chirurgia plastica) chiedendogli di fare immediato rientro;
alle successive ore 18:03 dalle immagini del sistema di videosorveglianza posto nei pressi della tabaccheria di AR RO (figura di spicco della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e uomo di fiducia di NT Lo RO, posto al vertice di tale sodalizio) si vedeva pervenire IO SA AR, il quale assieme al RO si era poi diretto presso il magazzino della famiglia MI sito in via XXVII Maggio, unitamente ad altri quattro soggetti (allo stato non identificati) sopraggiunti a bordo di due ciclomotori. Una volta arrivati al magazzino/garage i sei soggetti si erano arrampicati sul portone di ingresso ed avevano sparato numerosi colpi di arma da fuoco (6-8) da un varco aperto (ricavato da un rosone in ferro battuto)
contro
AM e PI MI che si trovavano all'interno. AM RA, uscito da un portoncino secondario, esplodeva a sua volta colpi di pistola che attingevano all'addome ed alla testa IO SA AR provocandogli gravi lesioni nonché AR RO, che successivamente veniva trovato esanime sul manto stradale dalla polizia giudiziaria con imbrattamento ematico in regione frontale destra, segni di perforazione all'emicostato destro e alla regione pubica (per tale fatto AM RA è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato anche per l'omicidio del RO). La perquisizione effettuata nell'immediatezza dagli operanti sul posto aveva consentito di rinvenire e sequestrare sei bossoli e, all'interno del giubbotto sequestrato all'odierno ricorrente un caricatore cal. 9x21 (contenente dieci cartucce), compatibile con la pistola Beretta cal 9x21 che AM RA aveva dichiarato di avere raccolto sotto il corpo del AR e che aveva consegnato alla polizia giudiziaria unitamente alla pistola da lui stesso utilizzata nell'occasione. 5 3. Sulla base di tali elementi il Tribunale, senza incorrere in vizi logici, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di IO SA AR per entrambi i reati oggetto di imputazione provvisoria. 3.1. Con riferimento alla tentata estorsione aggravata (capo 5) è stato dato rilievo alle dichiarazioni di PI RA ritenute precise, dettagliate e coerenti rispetto alla violenza fisica ed alle minacce poste in essere dal AR per ottenere la somma sopra indicata. Al riguardo va ricordato che la circostanza che la richiesta riguardasse il provento delle scommesse illegali non fa venire meno la configurabilità del delitto di estorsione posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell'oggetto della richiesta non esclude né l'ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa (Sez. 2, n. 40457 del 07/06/2023, Rv. 285101 - 01). 3.2. Quanto al tentato omicidio (capo 4 dell'imputazione provvisoria) il giudice del riesame, sempre in modo non contraddittorio, ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in considerazione del fatto che il AR, dopo l'iniziale aggressione posta in essere dai due RA, si era recato assieme agli altri soggetti presso il locale magazzino e non aveva esitato ad arrampicarsi sul cancello ed a sparare vari colpi di pistola in direzione di AM e NT RA, con l'intento di ucciderli o comunque di ferirli gravemente. Pertanto, è stata confermata la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo (sotto il profilo del dolo alternativo) del delitto di tentato omicidio. Invero, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di SA, Rv. 241339), rispetto all'omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'agente sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Analogamente va ricordato che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - non sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, 6 un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). 4. Orbene, rispetto alle censure sollevate dal ricorrente, deve osservarsi che la conferma dell'ordinanza genetica non si è basata unicamente sulle dichiarazioni (peraltro ritenute precise ed attendibili) delle persone offese poiché è stato dato rilievo anche alla circostanza che il AR era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si recava presso il magazzino/garage alle ore 18:03 per poi allontanarsi successivamente alla sparatoria, nonché al ritrovamento del caricatore nel giubbotto dell'indagato e dei sei bossoli. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede a questa Corte una non consentita valutazione alternativa degli elementi indiziari rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 5 settembre 2024.