TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5434 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14514/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14514/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 01/07/25 alle ore 13.02, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: Parte_1 personalmente, assistita dall'avv. BARBARO NICOLA.
[...]
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'avv. Barbaro precisa le conclusioni come da foglio già trasmesso telematicamente e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza dell'1.7.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 14514/24, promossa con citazione notificata in data 29.4.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano via San Senatore n.10 presso l'avv. Simone Luca Ronzoni e l'avv. Nicola
Barbaro, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]sul Naviglio Controparte_1 C.F._2
via Donatello n.16,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: mutuo tra privati
All'udienza dell'1.7.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale: pagina 2 di 8 “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il sig. è obbligato Controparte_1
alla restituzione in favore della sig.ra della somma capitale ricevuta a titolo di Parte_1
prestito di 80.000,00; accertando l'immediata esigibilità della restituzione ovvero, in subordine,
fissando ai sensi dell'art. 1817 cod. civ. un termine per la restituzione contestuale alla pronuncia di
condanna o – in ulteriore subordine – di non oltre 15 giorni successivo alla pronuncia di condanna, o
altro termine che il Tribunale riterrà adeguato alla restituzione dell'anzidetto importo e, per l'effetto,
condannare al pagamento nel termine stabilito o assegnato dell'importo di Controparte_1
80.000,00 oltre ad interessi di legge, decorrenti dallo spirare del termine di restituzione sino al saldo
effettivo;
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'inesistenza di causa della corresponsione del
complessivo importo di 80.000,00 da parte della sig.ra al sig. Parte_1 CP_1
a, condannare il sig. ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al pagamento a
[...] Controparte_1
favore della sig.ra dell'importo di euro 80.000,00 maggiorato di interessi di Parte_1
legge dal giorno dei rispettivi pagamenti sino al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA (GRADATAMENTE)
- nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'inesistenza di causa della corresponsione del
complessivo importo di euro 80.000,00 dalla sig.ra al sig. Parte_1 Controparte_1
condannare il sig. , ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. al pagamento a favore della Controparte_1
sig.ra dell'indennizzo per arricchimento senza causa pari alla somma capitale Parte_1
di 80.000,00 ricevuta dal convenuto o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa,
oltre ad interessi di legge dal giorno dei singoli versamenti al saldo effettivo.
pagina 3 di 8 - accertare e dichiarare la nullità della donazione della somma di euro 80.000,00 disposta dalla
signora a favore del signor e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo alla restituzione della somma di euro 80.000,00.
IN OGNI CASO
condannare il signor al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre Controparte_1
accessori come per legge ed alle successive spese occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo che: Controparte_1
-ha intrattenuto una relazione sentimentale con durata circa due anni e Controparte_1
conclusasi all'inizio dell'anno 2023;
-all'epoca della relazione non svolgeva una attività lavorativa stabile Controparte_1
e, sempre nel corso della relazione, aveva rappresentato all'attrice che aveva la possibilità di ottenere un reddito stabile investendo in una società che si occupava (e si occupa) di gestione di strutture sportive e, in particolare, di campi da tennis e padel;
la società in questione era denominata “Società Tennis & DE EZ sul Naviglio sas di IO NT & C.”;
-secondo la ricostruzione illustrata dallo all'attrice la “Società Tennis & DE CP_1
EZ sul Naviglio sas di IO NT & C.” avrebbe dovuto ristrutturare due campi da tennis esistenti (per un esborso di euro 80.000,00) e installare tre campi da padel (per un importo di euro 30.000,00 cadauno); per la realizzazione intendeva ottenere un finanziamento di euro 110.000,00 dalla Banca di Credito Cooperativo di Binasco la cui erogazione avrebbe dovuto essere garantita per pari importo dallo stesso odierno convenuto il quale, a tal fine, avrebbe dovuto versare alla banca erogatrice una somma pari all'importo del mutuo stesso;
a fronte di ciò, sarebbe entrato, a Controparte_1
determinate condizioni, nella compagine sociale della “Società Tennis & DE EZ pagina 4 di 8 sul Naviglio sas di IO NT & C.” e avrebbe ricevuto un compenso mensile dalla stessa per tutta la durata del finanziamento;
-lo le consegnava, altresì, un testo di scrittura privata che riepilogava nel CP_1
dettaglio l'operazione sopra descritta;
operazione che appare quantomeno anomala con riferimento alla richiesta della banca finanziatrice di essere garantita da una persona fisica con una somma liquida del medesimo importo del finanziamento;
-a fronte di ciò, ha consegnato allo un'ingente somma di danaro (euro CP_1
108.000,00) mediante due bonifici bancari, a titolo di prestito, effettuati rispettivamente in data 31 marzo 2022 quanto ad euro 60.000,00 ed in data 21 aprile 2022 quanto ad euro 20.000,00 nonché mediante il versamento della somma di euro 28.000,00 in data 27 aprile 2022 a titolo di compravendita di due orologi Rolex di proprietà di CP_1
(somma quest'ultima non oggetto del presente procedimento ed al vaglio
[...]
dell'Autorità Giudiziaria penale a seguito di denuncia-querela proposta in data 30 marzo
2023);
-in merito alla complessiva somma di euro 80.000,00 erogata a titolo di prestito lo si era obbligato a restituire detta somma nel mese di gennaio 2024; CP_1
ovviamente, ciò non è avvenuto nonostante le ripetute richieste formulate per iscritto al convenuto;
-per completezza, da una visura camerale della “Società Tennis & DE EZ sul
Naviglio sas di IO NT & C.”, emerge come quest'ultima risulti oggi denominata
IS e DE EZ sul Naviglio s.a.s. di ”, il Parte_2
quale ha assunto la veste di socio accomandatario della stessa.
Deduce, pertanto, l'obbligo di restituzione della somma di euro 80.000,00 da parte di del mutuo, erogato mediante i due bonifici bancari di cui sopra le cui Controparte_1
causali recano indiscutibilmente proprio la dicitura “prestito”.
Chiede, al tal fine, di accertare e dichiarare che è obbligato alla Controparte_1
restituzione della somma capitale ricevuta a titolo di prestito di euro 80.000,00; di accertare l'immediata esigibilità della restituzione ovvero, in subordine, fissando ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 1817 c.c. un termine per la restituzione e per l'effetto di condannare CP_1
al pagamento dell'importo di euro 80.000,00 oltre ad interessi di legge,
[...]
decorrenti dallo spirare del termine di restituzione sino al saldo effettivo;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata l'inesistenza di causa della corresponsione, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento Controparte_1
dell'importo di euro 80.000,00 maggiorato di interessi di legge dal giorno dei rispettivi pagamenti sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata l'inesistenza di causa della corresponsione, condannare CP_1
ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza
[...]
causa dell'importo di euro 80.000,00 ricevuta dal convenuto o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, oltre ad interessi di legge dal giorno dei singoli versamenti al saldo effettivo;
di accertare e dichiarare la nullità della donazione della somma di euro 80.000,00 disposta a favore di e, per l'effetto, Controparte_1
condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di euro 80.000,00.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e con decreto in data 24.6.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea svolta in via principale sia fondata.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. 1321/95, Cass. n.
9541/10, Cass. n. 30944/18), la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
pagina 6 di 8 Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Dagli atti di causa emerge che l'attrice ha consegnato la complessiva somma di euro
80.000,00 mediante due bonifici bancari effettuati rispettivamente in data 31 marzo
2022 quanto ad euro 60.000,00 (v. doc. n. 2) ed in data 21 aprile 2022 quanto ad euro
20.000,00 (v. doc. n. 3), entrambi recanti la causale “prestito”.
A seguito dall'escussione testimoniale resa in data 27.2.2025 da Testimone_1
e da emerge la prova che lo avrebbe dovuto restituire
[...] Testimone_2 CP_1
la somma all'attrice e in particolare i predetti hanno affermato che -durante una cena svoltasi nella loro abitazione nel gennaio 2023, in cui era presente anche l'attrice- lo ha affermato che, nel più breve tempo possibile non appena avesse aperto il CP_1
Centro padel, avrebbe restituito all'attrice la somma ricevuta a prestito di euro
80.000,00, in più rate.
D'altro canto, risulta che lo è diventato socio accomandatario della società CP_1
IS e DE EZ sul Naviglio s.a.s. di ” già in Parte_2
data 25.5.2023 (v. doc. n. 9). Ritiene il Tribunale che il termine per la restituzione concesso con la missiva di messa in mora in data 1.3.2024 (v. doc. n. 8) sia congruo.
Avendo l'attrice adempiuto all'onere probatorio con riferimento sia all'effettiva erogazione delle somme sia in relazione al titolo di mutuo in base alle quali tali somme sono state erogate, spettava al convenuto dedurre e provare che l'obbligazione di restituzione era stata adempiuta o estinta per altro motivo.
Il convenuto è rimasto contumace e non ha fornito alcun elemento al fine di una diversa ricostruzione della vicenda.
Ne consegue che, accertata la stipulazione dei due contratti di mutuo nelle diverse date di consegna delle predette somme, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 80.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1
pagina 7 di 8 c.c. dall'1.3.2024, data di messa in mora (v. doc. n. 8), e agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Non vengono, pertanto, esaminate e decise le domande svolte solo in via subordinata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 80.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'1.3.2024 e agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 9.928,00, di cui euro 9.142,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 1.7.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14514/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 01/07/25 alle ore 13.02, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: Parte_1 personalmente, assistita dall'avv. BARBARO NICOLA.
[...]
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'avv. Barbaro precisa le conclusioni come da foglio già trasmesso telematicamente e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza dell'1.7.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 14514/24, promossa con citazione notificata in data 29.4.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano via San Senatore n.10 presso l'avv. Simone Luca Ronzoni e l'avv. Nicola
Barbaro, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]sul Naviglio Controparte_1 C.F._2
via Donatello n.16,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: mutuo tra privati
All'udienza dell'1.7.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale: pagina 2 di 8 “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il sig. è obbligato Controparte_1
alla restituzione in favore della sig.ra della somma capitale ricevuta a titolo di Parte_1
prestito di 80.000,00; accertando l'immediata esigibilità della restituzione ovvero, in subordine,
fissando ai sensi dell'art. 1817 cod. civ. un termine per la restituzione contestuale alla pronuncia di
condanna o – in ulteriore subordine – di non oltre 15 giorni successivo alla pronuncia di condanna, o
altro termine che il Tribunale riterrà adeguato alla restituzione dell'anzidetto importo e, per l'effetto,
condannare al pagamento nel termine stabilito o assegnato dell'importo di Controparte_1
80.000,00 oltre ad interessi di legge, decorrenti dallo spirare del termine di restituzione sino al saldo
effettivo;
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'inesistenza di causa della corresponsione del
complessivo importo di 80.000,00 da parte della sig.ra al sig. Parte_1 CP_1
a, condannare il sig. ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al pagamento a
[...] Controparte_1
favore della sig.ra dell'importo di euro 80.000,00 maggiorato di interessi di Parte_1
legge dal giorno dei rispettivi pagamenti sino al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA (GRADATAMENTE)
- nella denegata ipotesi in cui fosse accertata l'inesistenza di causa della corresponsione del
complessivo importo di euro 80.000,00 dalla sig.ra al sig. Parte_1 Controparte_1
condannare il sig. , ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. al pagamento a favore della Controparte_1
sig.ra dell'indennizzo per arricchimento senza causa pari alla somma capitale Parte_1
di 80.000,00 ricevuta dal convenuto o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa,
oltre ad interessi di legge dal giorno dei singoli versamenti al saldo effettivo.
pagina 3 di 8 - accertare e dichiarare la nullità della donazione della somma di euro 80.000,00 disposta dalla
signora a favore del signor e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo alla restituzione della somma di euro 80.000,00.
IN OGNI CASO
condannare il signor al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre Controparte_1
accessori come per legge ed alle successive spese occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo che: Controparte_1
-ha intrattenuto una relazione sentimentale con durata circa due anni e Controparte_1
conclusasi all'inizio dell'anno 2023;
-all'epoca della relazione non svolgeva una attività lavorativa stabile Controparte_1
e, sempre nel corso della relazione, aveva rappresentato all'attrice che aveva la possibilità di ottenere un reddito stabile investendo in una società che si occupava (e si occupa) di gestione di strutture sportive e, in particolare, di campi da tennis e padel;
la società in questione era denominata “Società Tennis & DE EZ sul Naviglio sas di IO NT & C.”;
-secondo la ricostruzione illustrata dallo all'attrice la “Società Tennis & DE CP_1
EZ sul Naviglio sas di IO NT & C.” avrebbe dovuto ristrutturare due campi da tennis esistenti (per un esborso di euro 80.000,00) e installare tre campi da padel (per un importo di euro 30.000,00 cadauno); per la realizzazione intendeva ottenere un finanziamento di euro 110.000,00 dalla Banca di Credito Cooperativo di Binasco la cui erogazione avrebbe dovuto essere garantita per pari importo dallo stesso odierno convenuto il quale, a tal fine, avrebbe dovuto versare alla banca erogatrice una somma pari all'importo del mutuo stesso;
a fronte di ciò, sarebbe entrato, a Controparte_1
determinate condizioni, nella compagine sociale della “Società Tennis & DE EZ pagina 4 di 8 sul Naviglio sas di IO NT & C.” e avrebbe ricevuto un compenso mensile dalla stessa per tutta la durata del finanziamento;
-lo le consegnava, altresì, un testo di scrittura privata che riepilogava nel CP_1
dettaglio l'operazione sopra descritta;
operazione che appare quantomeno anomala con riferimento alla richiesta della banca finanziatrice di essere garantita da una persona fisica con una somma liquida del medesimo importo del finanziamento;
-a fronte di ciò, ha consegnato allo un'ingente somma di danaro (euro CP_1
108.000,00) mediante due bonifici bancari, a titolo di prestito, effettuati rispettivamente in data 31 marzo 2022 quanto ad euro 60.000,00 ed in data 21 aprile 2022 quanto ad euro 20.000,00 nonché mediante il versamento della somma di euro 28.000,00 in data 27 aprile 2022 a titolo di compravendita di due orologi Rolex di proprietà di CP_1
(somma quest'ultima non oggetto del presente procedimento ed al vaglio
[...]
dell'Autorità Giudiziaria penale a seguito di denuncia-querela proposta in data 30 marzo
2023);
-in merito alla complessiva somma di euro 80.000,00 erogata a titolo di prestito lo si era obbligato a restituire detta somma nel mese di gennaio 2024; CP_1
ovviamente, ciò non è avvenuto nonostante le ripetute richieste formulate per iscritto al convenuto;
-per completezza, da una visura camerale della “Società Tennis & DE EZ sul
Naviglio sas di IO NT & C.”, emerge come quest'ultima risulti oggi denominata
IS e DE EZ sul Naviglio s.a.s. di ”, il Parte_2
quale ha assunto la veste di socio accomandatario della stessa.
Deduce, pertanto, l'obbligo di restituzione della somma di euro 80.000,00 da parte di del mutuo, erogato mediante i due bonifici bancari di cui sopra le cui Controparte_1
causali recano indiscutibilmente proprio la dicitura “prestito”.
Chiede, al tal fine, di accertare e dichiarare che è obbligato alla Controparte_1
restituzione della somma capitale ricevuta a titolo di prestito di euro 80.000,00; di accertare l'immediata esigibilità della restituzione ovvero, in subordine, fissando ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 1817 c.c. un termine per la restituzione e per l'effetto di condannare CP_1
al pagamento dell'importo di euro 80.000,00 oltre ad interessi di legge,
[...]
decorrenti dallo spirare del termine di restituzione sino al saldo effettivo;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata l'inesistenza di causa della corresponsione, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento Controparte_1
dell'importo di euro 80.000,00 maggiorato di interessi di legge dal giorno dei rispettivi pagamenti sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui fosse accertata l'inesistenza di causa della corresponsione, condannare CP_1
ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza
[...]
causa dell'importo di euro 80.000,00 ricevuta dal convenuto o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, oltre ad interessi di legge dal giorno dei singoli versamenti al saldo effettivo;
di accertare e dichiarare la nullità della donazione della somma di euro 80.000,00 disposta a favore di e, per l'effetto, Controparte_1
condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di euro 80.000,00.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e con decreto in data 24.6.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea svolta in via principale sia fondata.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. 1321/95, Cass. n.
9541/10, Cass. n. 30944/18), la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
pagina 6 di 8 Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Dagli atti di causa emerge che l'attrice ha consegnato la complessiva somma di euro
80.000,00 mediante due bonifici bancari effettuati rispettivamente in data 31 marzo
2022 quanto ad euro 60.000,00 (v. doc. n. 2) ed in data 21 aprile 2022 quanto ad euro
20.000,00 (v. doc. n. 3), entrambi recanti la causale “prestito”.
A seguito dall'escussione testimoniale resa in data 27.2.2025 da Testimone_1
e da emerge la prova che lo avrebbe dovuto restituire
[...] Testimone_2 CP_1
la somma all'attrice e in particolare i predetti hanno affermato che -durante una cena svoltasi nella loro abitazione nel gennaio 2023, in cui era presente anche l'attrice- lo ha affermato che, nel più breve tempo possibile non appena avesse aperto il CP_1
Centro padel, avrebbe restituito all'attrice la somma ricevuta a prestito di euro
80.000,00, in più rate.
D'altro canto, risulta che lo è diventato socio accomandatario della società CP_1
IS e DE EZ sul Naviglio s.a.s. di ” già in Parte_2
data 25.5.2023 (v. doc. n. 9). Ritiene il Tribunale che il termine per la restituzione concesso con la missiva di messa in mora in data 1.3.2024 (v. doc. n. 8) sia congruo.
Avendo l'attrice adempiuto all'onere probatorio con riferimento sia all'effettiva erogazione delle somme sia in relazione al titolo di mutuo in base alle quali tali somme sono state erogate, spettava al convenuto dedurre e provare che l'obbligazione di restituzione era stata adempiuta o estinta per altro motivo.
Il convenuto è rimasto contumace e non ha fornito alcun elemento al fine di una diversa ricostruzione della vicenda.
Ne consegue che, accertata la stipulazione dei due contratti di mutuo nelle diverse date di consegna delle predette somme, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di euro 80.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1
pagina 7 di 8 c.c. dall'1.3.2024, data di messa in mora (v. doc. n. 8), e agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Non vengono, pertanto, esaminate e decise le domande svolte solo in via subordinata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna a pagare a la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 80.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'1.3.2024 e agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 9.928,00, di cui euro 9.142,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 1.7.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8