Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/03/2026, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03929/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15833/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15833 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
New Sun Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, Michela Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama 68;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota GSE del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione GSE per il tuo impianto in Conto Energia” relativamente all'impianto denominato PESARO 275 nella parte in cui dispone la sospensione ed il conguaglio degli incentivi in base al DM 5 maggio 2011 e al DM 5 luglio 2012 che prevedono il riconoscimento di una Tariffa Fissa Onnicomprensiva non dipendente dai prezzi di mercato sulla base di un algoritmo di calcolo del Corrispettivo TFOm che, in presenza di rimodulazione della tariffa, deve prevedere un “tetto” massimo al valore del PZm che non potrà superare il valore della TFO non rimodulata;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e conseguenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da New Sun Energy S.r.l. il 20/4/2023:
per l’annullamento:
- del provvedimento del GSE datato 3.3.2023, pervenuto a mezzo PEC in data 6.3.2023, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (nel seguito, TFO) rimodulata ai sensi dell'articolo 26 del Decreto- Legge 24 giugno 2014, n. 116, nonché per la rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni”;
- per quanto occorrer possa, della nota del 27 gennaio 2023, pervenuta a mezzo PEC in pari data, di comunicazione di avvio del procedimento;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e conseguenziale, anche di estremi e di contenuto non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 14 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio in esame, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e la compensazione delle spese di lite tra le parti;
Considerato tale atto reca in calce l’accettazione del resistente GSE della rinuncia e della richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti;
Considerato che la rinuncia, pur non essendo stata notificata alla controparte, può essere ritenuta ritualmente proposta dal momento che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente;
Considerato che per effetto della sottoscrizione per accettazione dell’atto di rinuncia da parte del GSE può affermarsi essere intervenuta la certa acquisizione della sua conoscenza, dovendo quindi la rinuncia ritenersi rituale;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al giudizio e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite di cui parte ricorrente chiede la compensazione, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti tenuto conto del consenso manifestato al riguardo dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza Ter
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA NI |
IL SEGRETARIO