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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21157 /2021 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via dell'Epomeo n. 151 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Chiaro (C.F. , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore
CONTRO in persona del Sindaco p.t. (P. IVA , AR P.IVA_1
dom.to per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura
Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Maria Teresa
Mastrangelo (C.F. ), tutti domiciliati in Napoli C.F._3
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale, giusta procura ad lites rep. 22594 – racc. 10527 del 15/09/2022, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: apoli.it Email_2 Email_3 CP_1
1 Convenuto
NONCHE'
(C.F. ), in persona AR P.IVA_2
dell'amministratore p.t. Avv. (C.F. , CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Giulio Iervolino
(C.F. ) sito in Napoli alla Via D. Fontana n. 108, che C.F._5
lo rappresenta e difende in virtù di procura conferita su foglio separato e versato in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_4
Convenuto
NONCHE'
(C.F. in Controparte_4 P.IVA_3
persona dell'amministratore p.t. Avv. Controparte_5
( ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via CodiceFiscale_6
U. Improta 7 presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Perez de Vera (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._7
alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_5
Convenuto
NONCHE'
(C.F. ) in persona Controparte_6 P.IVA_4 dell'amministratore p.t., , rappresentato e difeso, anche CP_7
congiuntamente, dall'Avv. Roberta Finizio (C.F. ), e C.F._8
dall'Avv. Luca Siniscalchi (C.F. ), ed elettivamente C.F._9
domiciliato presso lo studio del primo procuratore in Napoli, alla via
2 Belvedere n. 30, in virtù di procura rilasciata in calce su documento informatico separato e congiunto alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguenti indirizzi pec:
e Email_6
Email_7
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 20.01.2021, ha citato in giudizio il Parte_1
in persona del p.t., il AR CP_8 AR
, c.f. in persona del suo amm. p.t. Avv.
[...] P.IVA_2
il , c.f. CP_3 Controparte_9
in persona del suo amm. p.t. dott. ed il P.IVA_3 AR0
, in persona del suo amm. p.t. sig. Controparte_6
, per sentire condannarsi i convenuti, ognuno per le proprie CP_7 responsabilità, all'esecuzione degli interventi atti alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi lamentati e dei danni patiti e descritti nella ctu redatta, nell'ambito del procedimento per A.T.P., dall'Ing. CP_11
riguardanti l'immobile attoreo, nonché condannarsi i convenuti in solido tra loro, o in quella quota parte ritenuta dal Giudice, al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attore come quantificati in A.T.P., oltre successive spese, ivi compreso: a) da mancato godimento dell'immobile per cui è causa ad oggi dalla data del 25/9/2015; b) danno giornaliero per ogni giorno di inutilizzabilità dell'immobile fintantoché non verrà ripristinato;
condannarsi i convenuti in solido tra loro, od in quella quota parte ritenuta dal Giudice, ex art. 614 bis cpc, al pagamento in favore dell'istante di una penale giornaliera di euro 50,00 fintantoché non verranno eseguite le opere atte ad eliminare le infiltrazioni in essere con vittoria di spese ed onorari di lite in favore
3 dell'attore per le spese sostenute di ctu e ctp della fase di A.T.P. e Parte_1
del procuratore per gli onorari e spese del presente giudizio nonché del procedimento di A.T.P.
A sostegno delle proprie ragioni: l'attore deduceva:
- di essere proprietario di un locale di circa 200 mq., ubicato alla scala A, int.
40, piano seminterrato, del fabbricato sito in Napoli alla AR
, riportato in CE alla partita sez. Socc., foglio 5, p.lla 166 sub 25,
[...] P.IVA_5
cat. C/2;
- che il locale de quo, dal 2014, è interessato da fenomeni infiltrative diffusi, che lo rendono inutilizzabile, tanto è vero che il MIo, di cui fa parte, era oggetto di Ordinanze Sindacali ad horas;
- che ad oggi l'istante non può godere del proprio immobile, non avendo ottenuto il ripristino dei luoghi dal di cui AR
fa parte il locale per cui è causa.
Pertanto, l'odierno istante proponeva ricorso per A.T.P. dinanzi al Tribunale di Napoli, incardinato con il n.r.g.13513/19, nel quale, in contraddittorio con il , c.f. in persona del AR P.IVA_2
suo amm. p.t. Avv. e del veniva nominato CP_3 AR
quale CTU l'Ing. il quale provvedeva a depositare Persona_1
elaborato peritale ed accertava cause e natura delle lamentate infiltrazioni, individuando le opere da eseguirsi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e quantificando i danni subiti sotto diversi profili, quanto a danni all'immobile, danni ai mobili e danni da mancato godimento dello stesso;
- che alcun intervento veniva eseguito né dal né dal AR
, mentre venivano rese al mittente note Controparte_9
raccomandate inviate ai MI . AR2
4 2. Si è costituito il in persona AR3
dell'amministratore p.t. Avv. a mezzo comparsa di CP_3
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata telematicamente in data 04.01.2022, che ha impugnato e contestato il contenuto delle domande attoree proposte nei suoi confronti, chiedendone il totale rigetto, in quanto inammissibili oltre che del tutto infondate, sia in fatto che in diritto.
In particolare, il ha eccepito, AR4
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità dello stesso, nonché per violazione dei requisiti di cui all'art. 163, comma terzo, e art. 164, comma quarto, c.p.c.. Nel merito, la difesa del convenuto ha escluso la propria responsabilità in ordine alle lamentate CP_2
infiltrazioni, eccependo che la responsabilità delle conseguenze dannose patite dall'immobile di proprietà attorea debba ricadere esclusivamente in danno degli altri convenuti, uno su tutti il ovvero ad altri AR
enti condominiali.
Inoltre, la difesa del convenuto AR4
ha spiegato domanda riconvenzionale, rappresentando di essere proprietario di un immobile precedentemente adibito a casa portiere, composto di n. 4 vani utili, riportato nel catasto urbano di Napoli al Foglio SOC/5 partita 166 sub
16 con la categoria A/3 vani catastali 4 r.c., euro 506,13, e successivamente posto a rendita mediante locazione a terzi, per uso abitativo, con un canone di locazione annuo pattuito di circa €. 4.200,00 annui, immobile non più pienamente utilizzabile, infatti, a seguito delle diffide pervenute, il
è stato privato della possibilità di godere pienamente del bene e CP_2
di concederlo in locazione e, pertanto, ha subito una grave perdita economica dovuta al mancato introito dei relativi canoni, oltre ad aver subito ingenti
5 danni alle strutture e finiture interne del detto cespite. Pertanto, il
[...]
ha spiegato domanda riconvenzionale ed ha chiesto la AR
condanna del in persona del Sindaco p.t., al risarcimento AR
di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, subiti e subendi, prudenzialmente quantificati in €. 25.200,00 per i soli canoni di locazione non goduti, e in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, concludendo per il rigetto, anche nel merito di tutte le domande di cui all'atto di citazione, perché inammissibili, generiche, non provate e, in via gradata, infondate, sia nell' an che nel quantum, con condanna in ogni caso chi di diritto al pagamento delle spese e delle competenze di causa.
3. Si è costituito il sito in Napoli alla , in CP_2 Controparte_6
persona dell'amministratore p.t., , a mezzo comparsa di CP_7
costituzione, depositata telematicamente in data 29.12.2021, il quale ha, eccepito, in primo luogo, la carenza di prova della legittimazione passiva del convenuto in quanto è stato convenuto in giudizio da parte CP_2
attrice quale soggetto responsabile senza alcuna prova circa la titolarità, in capo all'Ente, della proprietà delle porzioni di condutture fognarie che avrebbero causato i danni di cui viene preteso il ristoro.
Inoltre, la difesa del sito in Napoli alla CP_2 Controparte_6
ha evidenziato una specifica responsabilità del circa AR
l'osservanza dell'obbligo di prestare la dovuta manutenzione agli impianti fognari e, di riflesso, una responsabilità di carattere oggettivo in ordine agli obblighi di risarcimento derivanti dalle violazioni.
Ancora, la difesa del sito in Napoli alla CP_2 Controparte_6
ha eccepito l'inopponibilità dell'ATP all'Ente deducente: sotto il profilo
6 istruttorio, la domanda dell'attore è, essenzialmente, fondata sui risultati probatori acquisiti mediante lo svolgimento di una ATP a cui, però, il sito in Napoli alla non è stato chiamato CP_2 Controparte_6
a partecipare, il che rende quello strumento di prova di per sé inopponibile al
stesso. CP_2
Il MIo sito in Napoli alla , pertanto, ha Controparte_6
concluso per il rigetto delle domande spiegate dall'attore perché infondate, tanto in punto di fatto, che in linea di diritto, con richiesta di condanna di parte attrice al pagamento delle competenze di giudizio, comprensive di accessori di legge e fiscali.
4. Si è costituito il in persona Controparte_4
dell'amministratore p.t. Avv. a mezzo comparsa di Controparte_5
costituzione, depositata telematicamente in data 14.04.2022, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito.
In via preliminare, il ha Controparte_4
eccepito la inopponibilità del procedimento per A.T.P., non essendo stato parte processuale negli accertamenti svolti nel corso del giudizio per A.T.P. recante RG n. 13513/2019, e, per effetto, le conclusioni alle quali giunge il consulente ufficio incaricato Ing. non possono essere assunte in CP_11
codesto giudizio sic et simpliciter.
Ancora, la difesa del nel Controparte_4
merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea nei propri confronti, escludendo che la responsabilità delle lamentate infiltrazioni possa essere ricondotta al specificando Controparte_4
che, nel 2006, a seguito di infiltrazioni, venivano effettuati lavori alla condotta fognaria, nel tratto comunale esistente su CP_6
7 A seguito di una serie di eventi verificatisi tra il 2006 ed il 2017, come si evince dall'A.T.P. (pag. 13/16), il Controparte_4
, ha incaricato un tecnico di fiducia, l'Ing. di effettuare
[...] AR5
una verifica dello stato dei luoghi ed, in particolare, di verificare se vi fossero cause infiltrative riconducibili all'impianto fognario del . CP_2
Il ha, dunque, effettuato per Controparte_4
tempo tutto quanto necessario e possibile per verificare se le infiltrazioni lamentate fossero riconducibili direttamente o indirettamente alla condotta fognaria servente, per cui, fino a marzo 2018, l'impianto fognario del condominio di era integro e, di conseguenza, non ha potuto Controparte_4
causare alcun danno tra quelli lamentati da parte attrice.
Ancora, la difesa del ha Controparte_4 evidenziato che fino al 02/08/2018 i locali dell'attore risultavano Parte_1
avere la destinazione d'uso quale deposito e, solo successivamente a licenza in sanatoria, sono divenuti fruibili quali locali commerciali. Anche in ordine, dunque, alla quantificazione giornaliera della mancata fruizione andrà tenuto conto di tale circostanza ed andrà verificato se egli stessi siano effettivamente utilizzabili per allocazione e conformazione e destinabili a locali commerciali, concludendo, pertanto, per il rigetto delle domanda attorea nei confronti del , in quanto, di fatto, nessun Controparte_9
danno da infiltrazioni ha potuto cagionare all'odierno istante , con Parte_1
condanna alle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
5. Si è costituito tardivamente il in persona del Sindaco AR
p.t., a mezzo comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 19.03.2025, impugnando e contestando le domande attoree e concludendo per l'inammissibilità e per il conseguente rigetto di tutte le
8 domande proposte nei confronti del In particolare, la AR
difesa del ha eccepito che, già in sede di A.T.P. promosso AR
dall'odierno attore e dallo stesso richiamato nell'atto di citazione, il consulente tecnico dell'Ente Locale aveva evidenziato la carenza di atti autorizzativi delle immissioni fognarie dei privati nella fognatura pubblica.
Tali immissioni abusive ed anche le manomissioni operate dai privati - giunte sino al punto di ridurre la sezione fognaria pubblica - costituivano certamente la causa dei rigurgiti lamentati.
Inoltre, il con note PG /0182124 del 22/02/2018 e AR
PG/0505134 aveva dapprima avvisato e poi ordinato al AR
di dotarsi di licenza di fognatura privata. Detto
[...] CP_2
aveva dichiarato la propria disponibilità a farsi carico del costo integrale di progettazione ed esecuzione delle opere necessarie allo spostamento del condotto fognario, secondo un nuovo tracciato, al fine di eliminare gli inconvenienti de quibus, come già documentato in atti nella propria produzione dall' Ente Locale in sede di A.T.P.
6. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 21157/21, con ordinanza del 25.01.22, il precedente Giudice istruttore dichiarava la contumacia del successivamente all'espletamento della AR
CTU tecnica ad opera dell'Ingegnere depositata in data Persona_1
27.11.2023, il precedente Giudice istruttore rilevava che la comparsa di costituzione del , contenente domanda AR
riconvenzionale nei confronti del rimasto contumace, non AR
era stata notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e disponeva, pertanto, la rimessione in istruttoria della causa, assegnando al AR
termine sino al 25 novembre 2024 per notificare la propria
[...]
9 comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale al CP_1
ed invitando il CTU a rendere i chiarimenti richiesti.
[...]
All'udienza del 21 marzo 2025, subentrato un nuovo G.I., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7. Va, preliminarmente, evidenziato che, con ordinanza del 3.10.2024, comunicata in pari data, il GI, letto l'art. 292 cpc, ha assegna al
[...]
termine sino al 25 novembre 2024 per notificare la AR
propria comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale al
Il predetto termine non è stato rispettato, atteso che la AR
notifica è stata effettuata solamente in data 10.1.2025.
Pertanto, la domanda riconvenzionale sopra indicata risulta inammissibile.
8. L'attore ha provato di essere proprietario dell'unità immobiliare danneggiata, producendo il titolo di acquisto, risalente al 1990.
A tal proposito, preme, innanzitutto, precisare che l'oggetto del presente processo va correttamente inquadrato all'interno della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia, in ordine al quale incombe sul la qualità di custode del fabbricato e CP_2
delle cose e servizi di proprietà comune, con i conseguenti doveri di manutenzione e di conservazione.
Deve, infatti, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (Cass.
2.2.2006 n. 2284; Cass. 30.11.2005 n.
26086).
Ciò posto, giova ancora sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
10 Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez.
III, 21.10.2005, n. 20359).
Sulla scorta degli enunciati principi deve essere deve accertarsi se sussiste, nel caso di specie, il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
9.Dall'esame della documentazione prodotta e dalle risultanze della Ctu espletata in corso di causa dall'Ing nonché dal Persona_1
successivo chiarimento reso dal medesimo Ctu, può affermarsi che quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio abbia trovato conferma.
Il Ctu ha chiarito che i fenomeni dannosi al locale di circa 200 mq, piano seminterrato, di proprietà dell'istante interessano:”-un fenomeno Parte_1 di avvallamento diffuso del pavimento, evidente già dal vano scale;
− uno
11 scollamento delle tamponature e delle tramezzature interne con lesioni di distacco dalla struttura portante dovuto al cedimento del sottofondo che causa quell'avvallamento del pavimento citato al punto precedente;
− disassamento delle porte caposcala che rendono difficile lo stesso ingresso all'unità immobiliare dovuto al movimento delle tamponatura in cui sono alloggiate;
− un intenso deposito polverulento sulla pavimentazione che all'atto dei nuovi riscontri presentava anche aloni di umidità sparsi in maniera diffusa;
− presenza di umidità che ha aggravato nei vari ambienti il degrado del calcestruzzo ovvero il distacco dei copriferri dei travetti del solaio latero cementizio con sfondellamento delle pignatte e distacco dell'intonaco dal soffitto;
− rigonfiamenti e danneggiamenti degli arredi presenti, e delle finiture;
− non funzionamento dell'impianto termo-idraulico.
Si ricorda che per il piano seminterrato insiste un'ordinanza sindacale che diffida i proprietari delle unità immobiliari dal praticare gli immobili interessati da allagamento ed avvallamento del piano di calpestio fino ad eliminato pericolo, emessa in data 25/09/2015 e che rende di fatto inagibile i locali”.
Il Ctu ha individuato, nell'elaborato peritale, diverse origini e cause delle lamentate infiltrazioni. Invero, a pagina 31, 32, 33 e 34 dell'elaborato peritale il ctu ha precisato che: “si può affermare che la tipologia dei fenomeni di degrado presenti e precedentemente descritti è riconducibile ad infiltrazioni
d'acqua provenienti dalla rete fognaria, di scarico fecale e pluviale, Con sottoposta e prossima al fabbricato avente civico . In particolare, gli aloni di umidità presenti sul deposito polverulento della pavimentazione,
l'avvallamento della stessa, l'estensione del fenomeno di scollamento delle tramezzature interne e tamponatura dell'unità immobiliare di parte attrice con relative lesioni, lo sfondellamento delle pignatte del solaio con distacco
12 dei copriferri dei travetti, l'umidità persistente, confermano la sussistenza delle infiltrazioni e che le stesse sono ancora in atto... A tal fine si è resa necessaria una nuova indagine video ispettiva dei manufatti fognari, operando un approfondimento rispetto a quella condotta nel 2020, utile per comprendere le origini di tali infiltrazioni, per descrivere accuratamente la rete fognaria-pluviale a servizio non solo del fabbricato con civico 348 ma anche di quelli limitrofi, per comprendere l'evoluzione dello stato manutentivo rispetto a quanto rilevato nell'indagine precedente. Pertanto, noti i pozzetti…, per una maggiore facilità e chiarezza dell'indagine, l'intera rete fognaria è stata distinta in 7 linee… va osservato che delle 7 linee fognarie individuate solo una (la linea 7) non presenta criticità. Sono tutte, dunque, fonte di dispersione di acque nel terreno, di cui alcune dispersioni interessano direttamente l'immobile attoreo. Essendo la denunciata problematica cominciata almeno dal 2014, nel tempo l'apporto delle varie linee è cambiato: mentre quello della linea 1 comunale è andata tendenzialmente diminuendo per il minore afflusso idrico (come da progetto comunale, V. par. 3.28), quello delle linee condominiali è aumentato col degrado delle condotte conseguente alla mancanza di manutenzione”.
Il ctu ha, inoltre, precisato, a pagina 59 dell'elaborato peritale che: “tutte le criticità sopra elencate pregiudicano le condizioni statico-funzionali e le corrette caratteristiche di tenuta idraulica della rete fognaria oggetto di accertamento e sono causa di ingenti fenomeni di infiltrazione di acqua e liquami nei terreni e nei manufatti posti all'intorno, soprattutto in concomitanza con ingenti portate. In dettaglio, il dissesto riguardante l'unità immobiliare di parte attrice è causato principalmente dalla criticità emersa dal tratto fognario della , mentre a pagina 67, ha chiarito che: “in CP_16 merito alla competenza sull'obbligo di custodia e manutenzione, la questione
13 non è risolvibile in quanto non sono emersi elementi che possano far capire specificamente chi ha posato tutte o parte delle condotte, chi le manutiene, chi interviene e chi le ha modificate nel tempo. D'altronde trattasi a tutti gli effetti di una rete fognaria consortile, per cui non si riesce ad individuare una singola competenza, ma è possibile ravvisare in capo ai singoli conferenti una responsabilità. In tal senso, è possibile indicare come i danni alla proprietà siano attribuibili –in forma indicativa, tenendo conto Pt_1 dell'estensione dei danni e della loro tipologia, della localizzazione delle condotte e alla durata nel tempo delle infiltrazioni oltre che delle dimensioni delle portate– all'80% alla linea 1 comunale ed il restante 20% alle condotte
a servizio del condominio civ. n. 348, di cui fa parte lo stesso immobile attoreo… come detto, il contributo delle altre tratte a servizio degli altri
MI sono sicuramente trascurabili rispetto ai danni dell'immobile attoreo, ma questo non significa che non vadano risanate (le altre tratte), vieppiù ove il loro contributo diventa determinante invece per le condizioni statiche della strada e del muro di contenimento del civico 348 a livello seminterrato, che presenta un quadro fessurativo aumentato nel corso degli anni nonché un preoccupante principio di fenomeno di rotazione. Va comunque ricordato che tale muro di contenimento non è oggetto di doglianze, ma ciò tuttavia va doverosamente segnalato”.
Ancora dalle pagine 85 e 86 dell'elaborato peritale si ricava che: “…tale manufatto è il responsabile principale dei danni all'interno della proprietà di parte attrice soprattutto nella parte centrale e settentrionale dell'appartamento ed individuato nella misura dell'80% delle aree ammalorate. I responsabili secondari sono la ed il tratto P3-P4 CP_17
della a servizio esclusivo del : esse sono a ridosso CP_18 AR9 del confine meridionale dell'immobile di parte attrice e provocano i loro
14 effetti di degrado soprattutto verso le 2 stanze adibite ad ufficio ivi ubicate.
Nel ricordare, inoltre, anche l'apporto in termini di degrado della 4, CP_16
ho ritenuto congruo assegnare a tali concause la misura del 20%, in proporzione delle aree ammalorate Ciò in quanto la tipologia di danno può ritenersi indicativamente omogenea, quanto meno per la finalità di dimensionamento dell'apporto delle causali… La rispettiva proporzione dell'80% e del 20% si ritiene congrua e riflette le proporzioni planimetriche riscontrate in rilievo, ovvero tengono conto del danno arrecato, al di là di ulteriori ragionamenti su altri elementi quali le portate”.
Dunque, quanto alla responsabilità circa le cause delle lamentate infiltrazioni, il ctu ha chiarito come la stessa vada ripartita come segue: l' 80% è attribuibile alla linea 1 comunale che fa capo al mentre il restante AR
20% alle condotte a servizio del , di cui fa parte lo AR0
stesso immobile attoreo. Inoltre, il ctu ha specificato che il contributo delle altre tratte a servizio degli altri MI sono sicuramente trascurabili rispetto ai danni complessivamente riscontrati nell'immobile attoreo, ma questo non significa che non vadano risanate (le altre tratte), vieppiù ove il loro contributo risulta determinante, invece, per le condizioni statiche della
Cont strada e del muro di contenimento del civico a livello seminterrato.
In particolare, dal chiarimento della ctu, depositato in data 20.03.2025, emerge che: “i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili alle criticità emerse sulle seguenti Linee: − Linea 1, competenza pubblica, in capo al − Linea 2, Linea 4, Linea 5, competenza privata, in AR
capo al;
ripartiti rispettivamente nella AR misura dell'80% e del 20%, come già descritto nella relazione di perizia.
L'attività ispettiva condotta sia in fase di ATP che di CTU ha rilevato anche altri danni alle parti comuni, che non sono espressamente oggetto del
15 mandato, come già descritto, riconducibili alla rete fognaria consortile di cui fanno parte la Linea 6 e la Linea 3. Si ribadisce che per tale sistema fognario non è stato possibile identificare la sua origine e di conseguenza tutti i possibili soggetti che vi si immettono e/o scaricano. Infatti giova ripetere che
“la questione non è risolvibile in quanto non sono emersi elementi che possano far capire specificamente chi ha posato tutte o parte delle condotte, chi le manutiene, chi interviene e chi le ha modificate nel tempo”.
Dallo schema contenuto a pagina 3 e 4 del chiarimento della ctu, si desume in modo chiaro che la responsabilità per i danni causati dalle lamentate infiltrazioni devono essere così ripartite:
- l'80% è attribuibile alla Linea 1 di competenza pubblica, in capo al
[...]
CP_1
- il restante 20% è attribuibile agli altri condomini convenuti: in particolare, il 10% è attribuibile al , di cui l'immobile AR
attoreo fa parte, ed il restante 10% deve essere suddiviso tra il condominio di
, il condominio di , ed AR Controparte_4 CP_4 CP_4 il . Controparte_6
Invero, dallo schema redatto dall'ausiliario a pagina 3 e 4 si ricava che: “i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili alle criticità emerse sulle seguenti Linee: − Linea 1, competenza pubblica, in capo al CP_1
− Linea 2, Linea 4, Linea 5, competenza privata, in capo al
[...]
; ripartiti rispettivamente nella misura AR
dell'80% e del 20%, come già descritto nella relazione di perizia… Linea 1
a servizio del di competenza pubblica, AR AR
la linea 2 a servizio del n. 348 di competenza privata CP_2
348; Linea 3 a servizio di un soggetto non identificabile, di CP_2
competenza privata nella rete Consortile;
linea 4 a servizio del Parte_2
16 , di competenza privata;
linea 5 di AR AR
competenza del per il solo tratto P3-P4. Non essendo nota AR
la provenienza ed il recapito, non sono identificati altri soggetti cha la potrebbero utilizzare, di competenza privata, per il tratto AR
P3-P4. Conferenti nella rete consortile per i restanti tratti;
linea 6 a servizio del Condiminio n. 348, del , e di altri MI non Controparte_4
idnetificati sul Viale privato Massimo Marra, di competenza Conferenti nella rete Consortile per i restanti tratti”.
Dunque, quanto alla responsabilità del 20% attribuibile al AR
, alla luce dello schema aggiornato contenuto nel chiarimento
[...]
della Ctu, si precisa che il 10% sarà attribuibile al AR
, mentre il restante 10% sara suddiviso in parti uguali, nella misura del
[...]
3,33% al , nella misura del 3,33% al AR
e nella misura del 3,33% Controparte_9 al . Controparte_6
Dall'accoglimento della domanda principale consegue, altresì, la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi come meglio descritti nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 27.11.2023 e nell'integrazione a Persona_1
chiarimento della Ctu del 20.03.2025.
In particolare le opere prescritte dal Ctu sono a carico del: 1) CP_1
in persona del Sindaco p.t., prescritte e previste in Ctu (pagine 39/40
[...]
per la Linea 1- collettore comunale); 2) Cond. , in persona CP_2
del suo Amm.tore p.t. prescritte e previste in Ctu (pagine 43/44 per la Linea
2; pagina 47 per la Linea 3; pagina 48 per la Linea 4; pagina 51 per la Linea
5); 3) Cond. , in persona del suo Amm.tore p.t. CP_4 CP_4
prescritte e previste in Ctu (pagina 55 per la Linea 6); 4) Cond. Via Epomeo
17 352, in persona del suo Amm.tore p.t. prescritte e previste in Ctu (pagina 47 per la Linea 3).
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu Ing. appaiono Persona_1
assolutamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate sia dal punto di vista scientifico che da quello logico, senza che peraltro le osservazioni dei tecnici di parte appaiano idonee ad inficiarne l'attendibilità.
10. Quanto ai danni patiti dall'immobile di proprietà attorea, il Ctu precisa,
a pagina 70 dell'elaborato peritale che i danni lamentati in citazione possono distinguersi in diretti ed indiretti.
10.1 Il danno diretto consiste nell'avvallamento della pavimentazione per il cedimento del suo sottofondo provocato dalle continue ed in alcuni casi abbondanti dispersioni d'acqua nel sottosuolo. I danni indiretti sono quelli che ne conseguono, ovvero: scollamento delle tramezzature e tamponature dalla struttura portante, umidità persistente con conseguente sfondellamento delle tavelle e degrado del calcestruzzo dei travetti, mancato funzionamento degli impianti, degrado degli arredi ed infissi interni. L'insieme di questi danni ha la causa principale negli allagamenti o fenomeni infiltrativi provenienti dalla linea 1, ovvero dal corsetto comunale sottoposto all'immobile di parte attrice, ma trova altri contributi, costanti ormai da anni, dalle linee a servizio del del civico 348 (linea 2, linea 4, linea 5). CP_2
Per il ripristino dell'immobile attoreo si rimanda a quanto statuito dal Ctu a pagina 70,71,72,73 e 74 dell'elaborato peritale in atti, mentre, per ciò che concerne la stima economica degli interventi, si rimanda al computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale: quest'ultimo restituisce un totale dei lavori, escluso IVA ed ogni altro onere di legge, pari a €. 159.283,90. Da questa somma occorre detrarre le lavorazioni relative alla realizzazione di un vespaio isolato in argilla espansa, alla realizzazione di una soletta armata e di
18 un massetto di sottofondo per la pavimentazione, poiché costituiscono una miglioria anche se indispensabile ad una corretta esecuzione dei lavori essendo nello stato di fatto la pavimentazione poggiata, tramite una malta cementizia, in maniera impropria, direttamente sul terreno battuto.
Dal totale, precedentemente indicato, occorre detrarre le somme corrispondenti alle voci precedentemente esposte, ovvero: a detrarre dal totale
159.283,90 € voce n°13 argilla espansa anti risalita umidità per sottofondo stabilizzato e vespaio isolato etc… 7.400,00 € voce n°14 soletta in cls dello spessore di 10cm. 2.884,52 € voce n°15 armatura per la soletta. 3.996,00 € voce n°29 fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo per la posa del pavimento. 3.148,70 € nuovo totale escluso i.v.a. ed ogni altro onere di legge
141.854,68 € A questa somma va applicata una percentuale di abbattimento per tener conto dello stato pregresso dell'immobile.
Tenuto conto, poi, dello stato pregresso dell'immobile e che i lamentati allagamenti si sono verificati dal settembre 2014 (V. par. 3.4), il ctu, con ragionamento immune da vizi logici e che si ritiene condivisibile, ha ritenuto congruo un abbattimento del 15%. Pertanto, il danno all'immobile può essere determinato in € 120.576,48.
Si sommano, infine, i danni all'arredamento stimabili in circa € 11.000,00.
Sulla base delle stesse considerazioni fatte precedentemente in merito allo stato pregresso, considerata la vetustà e la qualità della mobilia, nonché
l'entità del danno materiale e l'abbattimento di stima effettuato, la quantificazione dei danni ai mobili ammonta ad € 8.250,00.
La somma complessiva del danno (appartamento + mobilia) è quindi pari ad
€ 128.826,48.
10.2 Quanto ai danni derivati dal mancato utilizzo dell'immobile di proprietà attorea danneggiato dai fenomeni infiltrativi per cui è causa, è opportuno
19 premettere che, astrattamente, in caso di infiltrazioni nell'unità immobiliare del singolo condomino il responsabile può essere chiamato a rispondere sia del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di proprietà per il mancato pieno godimento dell'unità immobiliare, che del danno non patrimoniale, che sia connesso a una lesione del diritto alla salute obiettivamente apprezzabile.
Nel caso di specie, esclusa l'ipotesi del danno non patrimoniale, che non è stato fatto valere da parte attrice, con riferimento al danno patrimoniale, il pregiudizio che l'attore assume di aver subito per effetto della mancata fruizione dell'immobile, può ritenersi in re ipsa per la diffusività delle infiltrazioni, che hanno procurato danni persino agli arredamenti.
Pertanto, la valutazione di tale voce di danno può essere ancorata al valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene.
Il Ctu, a pagina 77 e seguenti dell'elaborato peritale, ha così precisato: “i danni derivanti dal mancato utilizzo dell'unità immobiliare vanno quindi calcolati a partire dal 25/09/2015, giorno dell'ordinanza sindacale che diffida dal praticare i luoghi (v. par. 3.5), poiché sussiste la perdita della disponibilità del bene. La stima dell'entità dei danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile verrà effettuata basandosi sul raffronto coi valori di fitto per immobili similari e in zona. Per il calcolo di tale Valore di
Locazione Unitario (VLU) normalmente si fa riferimento alle c.d. “fonti indirette”, ovvero pubblicazioni periodiche (in genere semestrali) estrapolate dalle banche dati curate da enti terzi come l'Agenzia delle Entrate, con il suo Co Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), o la Camera Commercio di
Napoli, tramite la Borsa immobiliare di Napoli (BIN). In alternativa, si può anche fare affidamento alle c.d. “fonti dirette”, ovvero ai valori pubblicati
20 da agenti del settore, ovvero, in ultima analisi, direttamente dagli annunci pubblicati sul web (anni fa venivano stampati specifici giornali). Nel caso del cespite in esame, occorre fare delle precisazioni. Come emerso durante
l'attività peritale di accertamento tecnico preventivo, l'immobile veniva acquisito dal Sig. nell'ottobre del 1990 (V. par. 3.2) come Parte_1
cantinato ad uso magazzino o locale di deposito (cat. C/2). Approfittando della L. 724/1994, nel luglio 1995 il Sig. chiedeva il cambio di Parte_1 destinazione d'uso in sanatoria, concessione che però veniva rilasciata non prima dell'agosto 2018. Dunque, il cespite è da valutare come deposito dall'ottobre 2015 fino al luglio 2018 (compresi) e come ufficio a partire dall'agosto 2018 all'attualità, ma facendo dei distinguo. Infatti, sia dalla domanda in sanatoria, sia per quanto rilevato in accesso, l'ampia area centrale (in blu nella pianta seguente) –non dotata di finestrature nè tanto meno del rapporto aero-illuminante occorrente per essere definito ufficio– va considerata come deposito. Analogamente va osservato che alcuni altri vani, difatti già indicati come ripostigli, risultano essere in pratica dei cavedi (vano
a sud-ovest), o sono risultati murati alla data del mio accesso e quindi oggi non accessibili (vano a sud-est), per tali ultime condizioni verrà applicato un coefficiente di deprezzamento in percentuale”.
In conclusione, il Ctu a pagina 82 dell'elaborato peritale ha così calcolato tale voce di danno: “considerato che da agosto 2018 a settembre 2023 (inclusi) sono 61 mesi, indicando il “Valore del Mancato Godimento dal 08/2018 al
09/2023” con “MG2”, si ha: MG2 = 1.159,10 x 61 = € 70.705,10€ (4), in definitiva, la stima del mancato godimento dell'immobile di proprietà attorea dal 25/09/2015 a tutto il 30/09/2023 è pari ad € 83.285,10 così calcolato MG1
+ MG2 = € 12.580,00 + € 70.705,10 = € 83.285,10”.
21 In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso per A.T.P. (03.05.2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici
Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, il in persona del Sindaco p.t., ed i MI AR convenuti: (C.F. , in AR P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t. Avv. del CP_3 [...]
(C.F. in persona Controparte_4 P.IVA_3 dell'amministratore p.t. Avv. del Controparte_5 AR1
[...]
[...] (C.F. in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_4
, devono essere condannati ad eseguire i lavori necessari CP_7 finalizzati ad eliminare i fenomeni infiltrativi, come descritti nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 27.11.2023 e nel successivo Persona_1
chiarimento della ctu del 20.03.2025 nonché al risarcimento dei danni, nella misura del 80% a carico del nella misura del 13,33% a AR
carico del , nella misura del 3,33% a carico AR
del , e nella misura del 3,33% a carico del Controparte_6
, al risarcimento dei danni Controparte_4 in favore dell'istante nella misura di €. 128.826,48. + € 83.285,10, Parte_1
per un totale complessivo di €. 212.111,58 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
11. Parte attrice ha chiesto, infine, condannarsi i convenuti in solido tra loro, od in quella quota parte ritenuta dal Giudice, ex art. 614 bis cpc, al pagamento di una penale giornaliera di euro 50,00 fintantoché non verranno eseguite le opere atte ad eliminare le infiltrazioni in essere.
Va accolta la domanda ex art.614 bis c.p.c. sicché le parti convenute vanno condannate, ciascuna pro quota, in base al contributo percentuale in punto di responsabilità sopra indicato, al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, a decorrere dal
180esimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento.
12. Quanto al regime delle spese si osserva quanto segue.
Dall'esito complessivo del giudizio emerge la responsabilità del CP_1 in persona del Sindaco p.t. nella misura dell'80% nella causazione dei
[...]
danni lamentati in citazione. Si ritiene opportuno, pertanto, compensare le spese di lite tra parte attrice e in persona del Sindaco p.t. AR
nella misura del 20%.
23 Di conseguenza, nei rapporti tra parte attrice ed il avendo AR
come parametro di riferimento il valore compreso tra euro 260.0001,00 e
520.000,00 (dovendosi tener conto non solo del valore del danno da risarcire ma anche dell'ammontare dei lavori da eseguire), il va AR
condannato al pagamento di euro 400,00 per spese vive ed euro 18.037,60 per compenso, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al presente giudizio nonché al pagamento di euro 400,00 per spese vive ed euro 4.732,80 per compenso, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al procedimento per ATP.
Per quanto concerne, invece, i MI convenuti è stata ravvisata la responsabilità complessiva di tutti i MI, unitariamente considerati nella misura del 20%: pertanto, si compensano le spese di lite nei confronti dei singoli MI convenuti nella misura dell'80%.
Di conseguenza, nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti, CP_4
avendo come parametro di riferimento il valore compreso tra euro
260.0001,00 e 520.000,00 (dovendosi tener conto non solo del valore del danno da risarcire ma anche dell'ammontare dei lavori da eseguire), i convenuti vanno condannati, trattandosi di più parti, ciascuna CP_4
delle quali ha svolto attività difensiva ed ha, conseguentemente, comportato ulteriore attività difensiva per parte attrice, al pagamento di euro 200,00 per spese vive ed euro 4.509,40 per ciascun condominio costituito, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al presente giudizio nonché al pagamento di euro 200,00 per spese vive ed euro 1.183,20 per compenso, per ciascun condominio costituito (si ricorda che nel procedimento per ATP non tutti i condomini risultavano costituiti), oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al procedimento per ATP.
24 Le spese di ctu tecnica, così come liquidate con separato ed apposito decreto nel presente giudizio nonché quelle svolte nel procedimento per ATP, vanno poste a carico di tutte le parti soccombenti, in solido tra loro, fermo restando, nei rapporti interni, l'indicazione percentuale indicata in parte motiva.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal AR
nei confronti del stante l'inammissibilità
[...] AR
della stessa, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione della spese di lite nei rapporti tra il predetto condominio ed il
AR
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 AR
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t.
[...] P.IVA_2
Avv. del CP_3 Controparte_4
(C.F. in persona dell'amministratore p.t. Avv. P.IVA_3 CP_5
del (C.F. in
[...] Controparte_6 P.IVA_4
persona dell'amministratore p.t., , del in CP_7 AR
persona del Sindaco p.t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di e, per l'effetto: Parte_1
a) condanna il in persona del Sindaco p.t., ed i AR
MI convenuti: (C.F. AR
, in persona dell'amministratore p.t. Avv. del P.IVA_2 CP_3
(C.F. in Controparte_4 P.IVA_3
persona dell'amministratore p.t. Avv. del Controparte_5 [...]
(C.F. in persona dell'amministratore Controparte_6 P.IVA_4
25 p.t., , nella misura come in parte motiva precisata, ad eseguire i CP_7
lavori necessari finalizzati ad eliminare i fenomeni infiltrativi, come descritti nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 27.11.2023 e nel Persona_1
successivo chiarimento della ctu del 20.03.2025;
b) condanna i convenuti nonché il convenuto CP_4 AR
in persona del Sindaco p.t., nella misura come in parte motiva precisata, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante e quantificati Parte_1 complessivamente in € 212.111,58 oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
c) Condanna i convenuti onché il convenuto CP_4 AR
in persona del Sindaco p.t., nella misura come in parte motiva precisata, a versare in favore dell'istante la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
2) compensa nella misura del 20% le spese di lite del presente giudizio tra parte attrice e in persona del Sindaco p.t. e, per l'effetto, AR
condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in AR
euro 400,00 per spese vive ed euro 18.037,60 per compenso, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al presente giudizio nonché al pagamento di euro 400,00 per spese vive ed euro 4.732,80 per compenso, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al procedimento per ATP, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Chiaro, dichiaratosi anticipatario;
3) compensa nella misura del 80% le spese di lite tra parte attrice e tutti i
MI convenuti e, per l'effetto, al pagamento di euro 200,00 per spese vive ed euro 4.509,40 per ciascun condominio costituito, oltre rimborso del
15% ed accessori per le spese di lite relative al presente giudizio nonché al
26 pagamento di euro 200,00 per spese vive ed euro 1.183,20 per compenso, per ciascun condominio costituito (si ricorda che nel procedimento per ATP non tutti i condomini risultavano costituiti), oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al procedimento per ATP, con attribuzione all'Avv.
Giuseppe Chiaro, dichiaratosi anticipatario;
4) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti del AR AR
5) Compensa le spese di lite tra il ed il AR
AR
6) pone definitivamente le spese di Ctu tecnica, espletata nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di tutte le parti, in solido tra loro, ferma restando, nei rapporti interni, l'indicazione percentuale indicata in parte motiva.
Napoli, così deciso il 26/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21157 /2021 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via dell'Epomeo n. 151 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Chiaro (C.F. , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore
CONTRO in persona del Sindaco p.t. (P. IVA , AR P.IVA_1
dom.to per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura
Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Maria Teresa
Mastrangelo (C.F. ), tutti domiciliati in Napoli C.F._3
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale, giusta procura ad lites rep. 22594 – racc. 10527 del 15/09/2022, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: apoli.it Email_2 Email_3 CP_1
1 Convenuto
NONCHE'
(C.F. ), in persona AR P.IVA_2
dell'amministratore p.t. Avv. (C.F. , CP_3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Giulio Iervolino
(C.F. ) sito in Napoli alla Via D. Fontana n. 108, che C.F._5
lo rappresenta e difende in virtù di procura conferita su foglio separato e versato in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_4
Convenuto
NONCHE'
(C.F. in Controparte_4 P.IVA_3
persona dell'amministratore p.t. Avv. Controparte_5
( ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via CodiceFiscale_6
U. Improta 7 presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Perez de Vera (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._7
alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_5
Convenuto
NONCHE'
(C.F. ) in persona Controparte_6 P.IVA_4 dell'amministratore p.t., , rappresentato e difeso, anche CP_7
congiuntamente, dall'Avv. Roberta Finizio (C.F. ), e C.F._8
dall'Avv. Luca Siniscalchi (C.F. ), ed elettivamente C.F._9
domiciliato presso lo studio del primo procuratore in Napoli, alla via
2 Belvedere n. 30, in virtù di procura rilasciata in calce su documento informatico separato e congiunto alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguenti indirizzi pec:
e Email_6
Email_7
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 20.01.2021, ha citato in giudizio il Parte_1
in persona del p.t., il AR CP_8 AR
, c.f. in persona del suo amm. p.t. Avv.
[...] P.IVA_2
il , c.f. CP_3 Controparte_9
in persona del suo amm. p.t. dott. ed il P.IVA_3 AR0
, in persona del suo amm. p.t. sig. Controparte_6
, per sentire condannarsi i convenuti, ognuno per le proprie CP_7 responsabilità, all'esecuzione degli interventi atti alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi lamentati e dei danni patiti e descritti nella ctu redatta, nell'ambito del procedimento per A.T.P., dall'Ing. CP_11
riguardanti l'immobile attoreo, nonché condannarsi i convenuti in solido tra loro, o in quella quota parte ritenuta dal Giudice, al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attore come quantificati in A.T.P., oltre successive spese, ivi compreso: a) da mancato godimento dell'immobile per cui è causa ad oggi dalla data del 25/9/2015; b) danno giornaliero per ogni giorno di inutilizzabilità dell'immobile fintantoché non verrà ripristinato;
condannarsi i convenuti in solido tra loro, od in quella quota parte ritenuta dal Giudice, ex art. 614 bis cpc, al pagamento in favore dell'istante di una penale giornaliera di euro 50,00 fintantoché non verranno eseguite le opere atte ad eliminare le infiltrazioni in essere con vittoria di spese ed onorari di lite in favore
3 dell'attore per le spese sostenute di ctu e ctp della fase di A.T.P. e Parte_1
del procuratore per gli onorari e spese del presente giudizio nonché del procedimento di A.T.P.
A sostegno delle proprie ragioni: l'attore deduceva:
- di essere proprietario di un locale di circa 200 mq., ubicato alla scala A, int.
40, piano seminterrato, del fabbricato sito in Napoli alla AR
, riportato in CE alla partita sez. Socc., foglio 5, p.lla 166 sub 25,
[...] P.IVA_5
cat. C/2;
- che il locale de quo, dal 2014, è interessato da fenomeni infiltrative diffusi, che lo rendono inutilizzabile, tanto è vero che il MIo, di cui fa parte, era oggetto di Ordinanze Sindacali ad horas;
- che ad oggi l'istante non può godere del proprio immobile, non avendo ottenuto il ripristino dei luoghi dal di cui AR
fa parte il locale per cui è causa.
Pertanto, l'odierno istante proponeva ricorso per A.T.P. dinanzi al Tribunale di Napoli, incardinato con il n.r.g.13513/19, nel quale, in contraddittorio con il , c.f. in persona del AR P.IVA_2
suo amm. p.t. Avv. e del veniva nominato CP_3 AR
quale CTU l'Ing. il quale provvedeva a depositare Persona_1
elaborato peritale ed accertava cause e natura delle lamentate infiltrazioni, individuando le opere da eseguirsi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e quantificando i danni subiti sotto diversi profili, quanto a danni all'immobile, danni ai mobili e danni da mancato godimento dello stesso;
- che alcun intervento veniva eseguito né dal né dal AR
, mentre venivano rese al mittente note Controparte_9
raccomandate inviate ai MI . AR2
4 2. Si è costituito il in persona AR3
dell'amministratore p.t. Avv. a mezzo comparsa di CP_3
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata telematicamente in data 04.01.2022, che ha impugnato e contestato il contenuto delle domande attoree proposte nei suoi confronti, chiedendone il totale rigetto, in quanto inammissibili oltre che del tutto infondate, sia in fatto che in diritto.
In particolare, il ha eccepito, AR4
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità dello stesso, nonché per violazione dei requisiti di cui all'art. 163, comma terzo, e art. 164, comma quarto, c.p.c.. Nel merito, la difesa del convenuto ha escluso la propria responsabilità in ordine alle lamentate CP_2
infiltrazioni, eccependo che la responsabilità delle conseguenze dannose patite dall'immobile di proprietà attorea debba ricadere esclusivamente in danno degli altri convenuti, uno su tutti il ovvero ad altri AR
enti condominiali.
Inoltre, la difesa del convenuto AR4
ha spiegato domanda riconvenzionale, rappresentando di essere proprietario di un immobile precedentemente adibito a casa portiere, composto di n. 4 vani utili, riportato nel catasto urbano di Napoli al Foglio SOC/5 partita 166 sub
16 con la categoria A/3 vani catastali 4 r.c., euro 506,13, e successivamente posto a rendita mediante locazione a terzi, per uso abitativo, con un canone di locazione annuo pattuito di circa €. 4.200,00 annui, immobile non più pienamente utilizzabile, infatti, a seguito delle diffide pervenute, il
è stato privato della possibilità di godere pienamente del bene e CP_2
di concederlo in locazione e, pertanto, ha subito una grave perdita economica dovuta al mancato introito dei relativi canoni, oltre ad aver subito ingenti
5 danni alle strutture e finiture interne del detto cespite. Pertanto, il
[...]
ha spiegato domanda riconvenzionale ed ha chiesto la AR
condanna del in persona del Sindaco p.t., al risarcimento AR
di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, subiti e subendi, prudenzialmente quantificati in €. 25.200,00 per i soli canoni di locazione non goduti, e in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, concludendo per il rigetto, anche nel merito di tutte le domande di cui all'atto di citazione, perché inammissibili, generiche, non provate e, in via gradata, infondate, sia nell' an che nel quantum, con condanna in ogni caso chi di diritto al pagamento delle spese e delle competenze di causa.
3. Si è costituito il sito in Napoli alla , in CP_2 Controparte_6
persona dell'amministratore p.t., , a mezzo comparsa di CP_7
costituzione, depositata telematicamente in data 29.12.2021, il quale ha, eccepito, in primo luogo, la carenza di prova della legittimazione passiva del convenuto in quanto è stato convenuto in giudizio da parte CP_2
attrice quale soggetto responsabile senza alcuna prova circa la titolarità, in capo all'Ente, della proprietà delle porzioni di condutture fognarie che avrebbero causato i danni di cui viene preteso il ristoro.
Inoltre, la difesa del sito in Napoli alla CP_2 Controparte_6
ha evidenziato una specifica responsabilità del circa AR
l'osservanza dell'obbligo di prestare la dovuta manutenzione agli impianti fognari e, di riflesso, una responsabilità di carattere oggettivo in ordine agli obblighi di risarcimento derivanti dalle violazioni.
Ancora, la difesa del sito in Napoli alla CP_2 Controparte_6
ha eccepito l'inopponibilità dell'ATP all'Ente deducente: sotto il profilo
6 istruttorio, la domanda dell'attore è, essenzialmente, fondata sui risultati probatori acquisiti mediante lo svolgimento di una ATP a cui, però, il sito in Napoli alla non è stato chiamato CP_2 Controparte_6
a partecipare, il che rende quello strumento di prova di per sé inopponibile al
stesso. CP_2
Il MIo sito in Napoli alla , pertanto, ha Controparte_6
concluso per il rigetto delle domande spiegate dall'attore perché infondate, tanto in punto di fatto, che in linea di diritto, con richiesta di condanna di parte attrice al pagamento delle competenze di giudizio, comprensive di accessori di legge e fiscali.
4. Si è costituito il in persona Controparte_4
dell'amministratore p.t. Avv. a mezzo comparsa di Controparte_5
costituzione, depositata telematicamente in data 14.04.2022, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito.
In via preliminare, il ha Controparte_4
eccepito la inopponibilità del procedimento per A.T.P., non essendo stato parte processuale negli accertamenti svolti nel corso del giudizio per A.T.P. recante RG n. 13513/2019, e, per effetto, le conclusioni alle quali giunge il consulente ufficio incaricato Ing. non possono essere assunte in CP_11
codesto giudizio sic et simpliciter.
Ancora, la difesa del nel Controparte_4
merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea nei propri confronti, escludendo che la responsabilità delle lamentate infiltrazioni possa essere ricondotta al specificando Controparte_4
che, nel 2006, a seguito di infiltrazioni, venivano effettuati lavori alla condotta fognaria, nel tratto comunale esistente su CP_6
7 A seguito di una serie di eventi verificatisi tra il 2006 ed il 2017, come si evince dall'A.T.P. (pag. 13/16), il Controparte_4
, ha incaricato un tecnico di fiducia, l'Ing. di effettuare
[...] AR5
una verifica dello stato dei luoghi ed, in particolare, di verificare se vi fossero cause infiltrative riconducibili all'impianto fognario del . CP_2
Il ha, dunque, effettuato per Controparte_4
tempo tutto quanto necessario e possibile per verificare se le infiltrazioni lamentate fossero riconducibili direttamente o indirettamente alla condotta fognaria servente, per cui, fino a marzo 2018, l'impianto fognario del condominio di era integro e, di conseguenza, non ha potuto Controparte_4
causare alcun danno tra quelli lamentati da parte attrice.
Ancora, la difesa del ha Controparte_4 evidenziato che fino al 02/08/2018 i locali dell'attore risultavano Parte_1
avere la destinazione d'uso quale deposito e, solo successivamente a licenza in sanatoria, sono divenuti fruibili quali locali commerciali. Anche in ordine, dunque, alla quantificazione giornaliera della mancata fruizione andrà tenuto conto di tale circostanza ed andrà verificato se egli stessi siano effettivamente utilizzabili per allocazione e conformazione e destinabili a locali commerciali, concludendo, pertanto, per il rigetto delle domanda attorea nei confronti del , in quanto, di fatto, nessun Controparte_9
danno da infiltrazioni ha potuto cagionare all'odierno istante , con Parte_1
condanna alle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
5. Si è costituito tardivamente il in persona del Sindaco AR
p.t., a mezzo comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 19.03.2025, impugnando e contestando le domande attoree e concludendo per l'inammissibilità e per il conseguente rigetto di tutte le
8 domande proposte nei confronti del In particolare, la AR
difesa del ha eccepito che, già in sede di A.T.P. promosso AR
dall'odierno attore e dallo stesso richiamato nell'atto di citazione, il consulente tecnico dell'Ente Locale aveva evidenziato la carenza di atti autorizzativi delle immissioni fognarie dei privati nella fognatura pubblica.
Tali immissioni abusive ed anche le manomissioni operate dai privati - giunte sino al punto di ridurre la sezione fognaria pubblica - costituivano certamente la causa dei rigurgiti lamentati.
Inoltre, il con note PG /0182124 del 22/02/2018 e AR
PG/0505134 aveva dapprima avvisato e poi ordinato al AR
di dotarsi di licenza di fognatura privata. Detto
[...] CP_2
aveva dichiarato la propria disponibilità a farsi carico del costo integrale di progettazione ed esecuzione delle opere necessarie allo spostamento del condotto fognario, secondo un nuovo tracciato, al fine di eliminare gli inconvenienti de quibus, come già documentato in atti nella propria produzione dall' Ente Locale in sede di A.T.P.
6. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 21157/21, con ordinanza del 25.01.22, il precedente Giudice istruttore dichiarava la contumacia del successivamente all'espletamento della AR
CTU tecnica ad opera dell'Ingegnere depositata in data Persona_1
27.11.2023, il precedente Giudice istruttore rilevava che la comparsa di costituzione del , contenente domanda AR
riconvenzionale nei confronti del rimasto contumace, non AR
era stata notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e disponeva, pertanto, la rimessione in istruttoria della causa, assegnando al AR
termine sino al 25 novembre 2024 per notificare la propria
[...]
9 comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale al CP_1
ed invitando il CTU a rendere i chiarimenti richiesti.
[...]
All'udienza del 21 marzo 2025, subentrato un nuovo G.I., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7. Va, preliminarmente, evidenziato che, con ordinanza del 3.10.2024, comunicata in pari data, il GI, letto l'art. 292 cpc, ha assegna al
[...]
termine sino al 25 novembre 2024 per notificare la AR
propria comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale al
Il predetto termine non è stato rispettato, atteso che la AR
notifica è stata effettuata solamente in data 10.1.2025.
Pertanto, la domanda riconvenzionale sopra indicata risulta inammissibile.
8. L'attore ha provato di essere proprietario dell'unità immobiliare danneggiata, producendo il titolo di acquisto, risalente al 1990.
A tal proposito, preme, innanzitutto, precisare che l'oggetto del presente processo va correttamente inquadrato all'interno della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia, in ordine al quale incombe sul la qualità di custode del fabbricato e CP_2
delle cose e servizi di proprietà comune, con i conseguenti doveri di manutenzione e di conservazione.
Deve, infatti, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (Cass.
2.2.2006 n. 2284; Cass. 30.11.2005 n.
26086).
Ciò posto, giova ancora sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
10 Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez.
III, 21.10.2005, n. 20359).
Sulla scorta degli enunciati principi deve essere deve accertarsi se sussiste, nel caso di specie, il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
9.Dall'esame della documentazione prodotta e dalle risultanze della Ctu espletata in corso di causa dall'Ing nonché dal Persona_1
successivo chiarimento reso dal medesimo Ctu, può affermarsi che quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio abbia trovato conferma.
Il Ctu ha chiarito che i fenomeni dannosi al locale di circa 200 mq, piano seminterrato, di proprietà dell'istante interessano:”-un fenomeno Parte_1 di avvallamento diffuso del pavimento, evidente già dal vano scale;
− uno
11 scollamento delle tamponature e delle tramezzature interne con lesioni di distacco dalla struttura portante dovuto al cedimento del sottofondo che causa quell'avvallamento del pavimento citato al punto precedente;
− disassamento delle porte caposcala che rendono difficile lo stesso ingresso all'unità immobiliare dovuto al movimento delle tamponatura in cui sono alloggiate;
− un intenso deposito polverulento sulla pavimentazione che all'atto dei nuovi riscontri presentava anche aloni di umidità sparsi in maniera diffusa;
− presenza di umidità che ha aggravato nei vari ambienti il degrado del calcestruzzo ovvero il distacco dei copriferri dei travetti del solaio latero cementizio con sfondellamento delle pignatte e distacco dell'intonaco dal soffitto;
− rigonfiamenti e danneggiamenti degli arredi presenti, e delle finiture;
− non funzionamento dell'impianto termo-idraulico.
Si ricorda che per il piano seminterrato insiste un'ordinanza sindacale che diffida i proprietari delle unità immobiliari dal praticare gli immobili interessati da allagamento ed avvallamento del piano di calpestio fino ad eliminato pericolo, emessa in data 25/09/2015 e che rende di fatto inagibile i locali”.
Il Ctu ha individuato, nell'elaborato peritale, diverse origini e cause delle lamentate infiltrazioni. Invero, a pagina 31, 32, 33 e 34 dell'elaborato peritale il ctu ha precisato che: “si può affermare che la tipologia dei fenomeni di degrado presenti e precedentemente descritti è riconducibile ad infiltrazioni
d'acqua provenienti dalla rete fognaria, di scarico fecale e pluviale, Con sottoposta e prossima al fabbricato avente civico . In particolare, gli aloni di umidità presenti sul deposito polverulento della pavimentazione,
l'avvallamento della stessa, l'estensione del fenomeno di scollamento delle tramezzature interne e tamponatura dell'unità immobiliare di parte attrice con relative lesioni, lo sfondellamento delle pignatte del solaio con distacco
12 dei copriferri dei travetti, l'umidità persistente, confermano la sussistenza delle infiltrazioni e che le stesse sono ancora in atto... A tal fine si è resa necessaria una nuova indagine video ispettiva dei manufatti fognari, operando un approfondimento rispetto a quella condotta nel 2020, utile per comprendere le origini di tali infiltrazioni, per descrivere accuratamente la rete fognaria-pluviale a servizio non solo del fabbricato con civico 348 ma anche di quelli limitrofi, per comprendere l'evoluzione dello stato manutentivo rispetto a quanto rilevato nell'indagine precedente. Pertanto, noti i pozzetti…, per una maggiore facilità e chiarezza dell'indagine, l'intera rete fognaria è stata distinta in 7 linee… va osservato che delle 7 linee fognarie individuate solo una (la linea 7) non presenta criticità. Sono tutte, dunque, fonte di dispersione di acque nel terreno, di cui alcune dispersioni interessano direttamente l'immobile attoreo. Essendo la denunciata problematica cominciata almeno dal 2014, nel tempo l'apporto delle varie linee è cambiato: mentre quello della linea 1 comunale è andata tendenzialmente diminuendo per il minore afflusso idrico (come da progetto comunale, V. par. 3.28), quello delle linee condominiali è aumentato col degrado delle condotte conseguente alla mancanza di manutenzione”.
Il ctu ha, inoltre, precisato, a pagina 59 dell'elaborato peritale che: “tutte le criticità sopra elencate pregiudicano le condizioni statico-funzionali e le corrette caratteristiche di tenuta idraulica della rete fognaria oggetto di accertamento e sono causa di ingenti fenomeni di infiltrazione di acqua e liquami nei terreni e nei manufatti posti all'intorno, soprattutto in concomitanza con ingenti portate. In dettaglio, il dissesto riguardante l'unità immobiliare di parte attrice è causato principalmente dalla criticità emersa dal tratto fognario della , mentre a pagina 67, ha chiarito che: “in CP_16 merito alla competenza sull'obbligo di custodia e manutenzione, la questione
13 non è risolvibile in quanto non sono emersi elementi che possano far capire specificamente chi ha posato tutte o parte delle condotte, chi le manutiene, chi interviene e chi le ha modificate nel tempo. D'altronde trattasi a tutti gli effetti di una rete fognaria consortile, per cui non si riesce ad individuare una singola competenza, ma è possibile ravvisare in capo ai singoli conferenti una responsabilità. In tal senso, è possibile indicare come i danni alla proprietà siano attribuibili –in forma indicativa, tenendo conto Pt_1 dell'estensione dei danni e della loro tipologia, della localizzazione delle condotte e alla durata nel tempo delle infiltrazioni oltre che delle dimensioni delle portate– all'80% alla linea 1 comunale ed il restante 20% alle condotte
a servizio del condominio civ. n. 348, di cui fa parte lo stesso immobile attoreo… come detto, il contributo delle altre tratte a servizio degli altri
MI sono sicuramente trascurabili rispetto ai danni dell'immobile attoreo, ma questo non significa che non vadano risanate (le altre tratte), vieppiù ove il loro contributo diventa determinante invece per le condizioni statiche della strada e del muro di contenimento del civico 348 a livello seminterrato, che presenta un quadro fessurativo aumentato nel corso degli anni nonché un preoccupante principio di fenomeno di rotazione. Va comunque ricordato che tale muro di contenimento non è oggetto di doglianze, ma ciò tuttavia va doverosamente segnalato”.
Ancora dalle pagine 85 e 86 dell'elaborato peritale si ricava che: “…tale manufatto è il responsabile principale dei danni all'interno della proprietà di parte attrice soprattutto nella parte centrale e settentrionale dell'appartamento ed individuato nella misura dell'80% delle aree ammalorate. I responsabili secondari sono la ed il tratto P3-P4 CP_17
della a servizio esclusivo del : esse sono a ridosso CP_18 AR9 del confine meridionale dell'immobile di parte attrice e provocano i loro
14 effetti di degrado soprattutto verso le 2 stanze adibite ad ufficio ivi ubicate.
Nel ricordare, inoltre, anche l'apporto in termini di degrado della 4, CP_16
ho ritenuto congruo assegnare a tali concause la misura del 20%, in proporzione delle aree ammalorate Ciò in quanto la tipologia di danno può ritenersi indicativamente omogenea, quanto meno per la finalità di dimensionamento dell'apporto delle causali… La rispettiva proporzione dell'80% e del 20% si ritiene congrua e riflette le proporzioni planimetriche riscontrate in rilievo, ovvero tengono conto del danno arrecato, al di là di ulteriori ragionamenti su altri elementi quali le portate”.
Dunque, quanto alla responsabilità circa le cause delle lamentate infiltrazioni, il ctu ha chiarito come la stessa vada ripartita come segue: l' 80% è attribuibile alla linea 1 comunale che fa capo al mentre il restante AR
20% alle condotte a servizio del , di cui fa parte lo AR0
stesso immobile attoreo. Inoltre, il ctu ha specificato che il contributo delle altre tratte a servizio degli altri MI sono sicuramente trascurabili rispetto ai danni complessivamente riscontrati nell'immobile attoreo, ma questo non significa che non vadano risanate (le altre tratte), vieppiù ove il loro contributo risulta determinante, invece, per le condizioni statiche della
Cont strada e del muro di contenimento del civico a livello seminterrato.
In particolare, dal chiarimento della ctu, depositato in data 20.03.2025, emerge che: “i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili alle criticità emerse sulle seguenti Linee: − Linea 1, competenza pubblica, in capo al − Linea 2, Linea 4, Linea 5, competenza privata, in AR
capo al;
ripartiti rispettivamente nella AR misura dell'80% e del 20%, come già descritto nella relazione di perizia.
L'attività ispettiva condotta sia in fase di ATP che di CTU ha rilevato anche altri danni alle parti comuni, che non sono espressamente oggetto del
15 mandato, come già descritto, riconducibili alla rete fognaria consortile di cui fanno parte la Linea 6 e la Linea 3. Si ribadisce che per tale sistema fognario non è stato possibile identificare la sua origine e di conseguenza tutti i possibili soggetti che vi si immettono e/o scaricano. Infatti giova ripetere che
“la questione non è risolvibile in quanto non sono emersi elementi che possano far capire specificamente chi ha posato tutte o parte delle condotte, chi le manutiene, chi interviene e chi le ha modificate nel tempo”.
Dallo schema contenuto a pagina 3 e 4 del chiarimento della ctu, si desume in modo chiaro che la responsabilità per i danni causati dalle lamentate infiltrazioni devono essere così ripartite:
- l'80% è attribuibile alla Linea 1 di competenza pubblica, in capo al
[...]
CP_1
- il restante 20% è attribuibile agli altri condomini convenuti: in particolare, il 10% è attribuibile al , di cui l'immobile AR
attoreo fa parte, ed il restante 10% deve essere suddiviso tra il condominio di
, il condominio di , ed AR Controparte_4 CP_4 CP_4 il . Controparte_6
Invero, dallo schema redatto dall'ausiliario a pagina 3 e 4 si ricava che: “i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili alle criticità emerse sulle seguenti Linee: − Linea 1, competenza pubblica, in capo al CP_1
− Linea 2, Linea 4, Linea 5, competenza privata, in capo al
[...]
; ripartiti rispettivamente nella misura AR
dell'80% e del 20%, come già descritto nella relazione di perizia… Linea 1
a servizio del di competenza pubblica, AR AR
la linea 2 a servizio del n. 348 di competenza privata CP_2
348; Linea 3 a servizio di un soggetto non identificabile, di CP_2
competenza privata nella rete Consortile;
linea 4 a servizio del Parte_2
16 , di competenza privata;
linea 5 di AR AR
competenza del per il solo tratto P3-P4. Non essendo nota AR
la provenienza ed il recapito, non sono identificati altri soggetti cha la potrebbero utilizzare, di competenza privata, per il tratto AR
P3-P4. Conferenti nella rete consortile per i restanti tratti;
linea 6 a servizio del Condiminio n. 348, del , e di altri MI non Controparte_4
idnetificati sul Viale privato Massimo Marra, di competenza Conferenti nella rete Consortile per i restanti tratti”.
Dunque, quanto alla responsabilità del 20% attribuibile al AR
, alla luce dello schema aggiornato contenuto nel chiarimento
[...]
della Ctu, si precisa che il 10% sarà attribuibile al AR
, mentre il restante 10% sara suddiviso in parti uguali, nella misura del
[...]
3,33% al , nella misura del 3,33% al AR
e nella misura del 3,33% Controparte_9 al . Controparte_6
Dall'accoglimento della domanda principale consegue, altresì, la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi come meglio descritti nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 27.11.2023 e nell'integrazione a Persona_1
chiarimento della Ctu del 20.03.2025.
In particolare le opere prescritte dal Ctu sono a carico del: 1) CP_1
in persona del Sindaco p.t., prescritte e previste in Ctu (pagine 39/40
[...]
per la Linea 1- collettore comunale); 2) Cond. , in persona CP_2
del suo Amm.tore p.t. prescritte e previste in Ctu (pagine 43/44 per la Linea
2; pagina 47 per la Linea 3; pagina 48 per la Linea 4; pagina 51 per la Linea
5); 3) Cond. , in persona del suo Amm.tore p.t. CP_4 CP_4
prescritte e previste in Ctu (pagina 55 per la Linea 6); 4) Cond. Via Epomeo
17 352, in persona del suo Amm.tore p.t. prescritte e previste in Ctu (pagina 47 per la Linea 3).
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu Ing. appaiono Persona_1
assolutamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate sia dal punto di vista scientifico che da quello logico, senza che peraltro le osservazioni dei tecnici di parte appaiano idonee ad inficiarne l'attendibilità.
10. Quanto ai danni patiti dall'immobile di proprietà attorea, il Ctu precisa,
a pagina 70 dell'elaborato peritale che i danni lamentati in citazione possono distinguersi in diretti ed indiretti.
10.1 Il danno diretto consiste nell'avvallamento della pavimentazione per il cedimento del suo sottofondo provocato dalle continue ed in alcuni casi abbondanti dispersioni d'acqua nel sottosuolo. I danni indiretti sono quelli che ne conseguono, ovvero: scollamento delle tramezzature e tamponature dalla struttura portante, umidità persistente con conseguente sfondellamento delle tavelle e degrado del calcestruzzo dei travetti, mancato funzionamento degli impianti, degrado degli arredi ed infissi interni. L'insieme di questi danni ha la causa principale negli allagamenti o fenomeni infiltrativi provenienti dalla linea 1, ovvero dal corsetto comunale sottoposto all'immobile di parte attrice, ma trova altri contributi, costanti ormai da anni, dalle linee a servizio del del civico 348 (linea 2, linea 4, linea 5). CP_2
Per il ripristino dell'immobile attoreo si rimanda a quanto statuito dal Ctu a pagina 70,71,72,73 e 74 dell'elaborato peritale in atti, mentre, per ciò che concerne la stima economica degli interventi, si rimanda al computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale: quest'ultimo restituisce un totale dei lavori, escluso IVA ed ogni altro onere di legge, pari a €. 159.283,90. Da questa somma occorre detrarre le lavorazioni relative alla realizzazione di un vespaio isolato in argilla espansa, alla realizzazione di una soletta armata e di
18 un massetto di sottofondo per la pavimentazione, poiché costituiscono una miglioria anche se indispensabile ad una corretta esecuzione dei lavori essendo nello stato di fatto la pavimentazione poggiata, tramite una malta cementizia, in maniera impropria, direttamente sul terreno battuto.
Dal totale, precedentemente indicato, occorre detrarre le somme corrispondenti alle voci precedentemente esposte, ovvero: a detrarre dal totale
159.283,90 € voce n°13 argilla espansa anti risalita umidità per sottofondo stabilizzato e vespaio isolato etc… 7.400,00 € voce n°14 soletta in cls dello spessore di 10cm. 2.884,52 € voce n°15 armatura per la soletta. 3.996,00 € voce n°29 fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo per la posa del pavimento. 3.148,70 € nuovo totale escluso i.v.a. ed ogni altro onere di legge
141.854,68 € A questa somma va applicata una percentuale di abbattimento per tener conto dello stato pregresso dell'immobile.
Tenuto conto, poi, dello stato pregresso dell'immobile e che i lamentati allagamenti si sono verificati dal settembre 2014 (V. par. 3.4), il ctu, con ragionamento immune da vizi logici e che si ritiene condivisibile, ha ritenuto congruo un abbattimento del 15%. Pertanto, il danno all'immobile può essere determinato in € 120.576,48.
Si sommano, infine, i danni all'arredamento stimabili in circa € 11.000,00.
Sulla base delle stesse considerazioni fatte precedentemente in merito allo stato pregresso, considerata la vetustà e la qualità della mobilia, nonché
l'entità del danno materiale e l'abbattimento di stima effettuato, la quantificazione dei danni ai mobili ammonta ad € 8.250,00.
La somma complessiva del danno (appartamento + mobilia) è quindi pari ad
€ 128.826,48.
10.2 Quanto ai danni derivati dal mancato utilizzo dell'immobile di proprietà attorea danneggiato dai fenomeni infiltrativi per cui è causa, è opportuno
19 premettere che, astrattamente, in caso di infiltrazioni nell'unità immobiliare del singolo condomino il responsabile può essere chiamato a rispondere sia del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto di proprietà per il mancato pieno godimento dell'unità immobiliare, che del danno non patrimoniale, che sia connesso a una lesione del diritto alla salute obiettivamente apprezzabile.
Nel caso di specie, esclusa l'ipotesi del danno non patrimoniale, che non è stato fatto valere da parte attrice, con riferimento al danno patrimoniale, il pregiudizio che l'attore assume di aver subito per effetto della mancata fruizione dell'immobile, può ritenersi in re ipsa per la diffusività delle infiltrazioni, che hanno procurato danni persino agli arredamenti.
Pertanto, la valutazione di tale voce di danno può essere ancorata al valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene.
Il Ctu, a pagina 77 e seguenti dell'elaborato peritale, ha così precisato: “i danni derivanti dal mancato utilizzo dell'unità immobiliare vanno quindi calcolati a partire dal 25/09/2015, giorno dell'ordinanza sindacale che diffida dal praticare i luoghi (v. par. 3.5), poiché sussiste la perdita della disponibilità del bene. La stima dell'entità dei danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile verrà effettuata basandosi sul raffronto coi valori di fitto per immobili similari e in zona. Per il calcolo di tale Valore di
Locazione Unitario (VLU) normalmente si fa riferimento alle c.d. “fonti indirette”, ovvero pubblicazioni periodiche (in genere semestrali) estrapolate dalle banche dati curate da enti terzi come l'Agenzia delle Entrate, con il suo Co Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), o la Camera Commercio di
Napoli, tramite la Borsa immobiliare di Napoli (BIN). In alternativa, si può anche fare affidamento alle c.d. “fonti dirette”, ovvero ai valori pubblicati
20 da agenti del settore, ovvero, in ultima analisi, direttamente dagli annunci pubblicati sul web (anni fa venivano stampati specifici giornali). Nel caso del cespite in esame, occorre fare delle precisazioni. Come emerso durante
l'attività peritale di accertamento tecnico preventivo, l'immobile veniva acquisito dal Sig. nell'ottobre del 1990 (V. par. 3.2) come Parte_1
cantinato ad uso magazzino o locale di deposito (cat. C/2). Approfittando della L. 724/1994, nel luglio 1995 il Sig. chiedeva il cambio di Parte_1 destinazione d'uso in sanatoria, concessione che però veniva rilasciata non prima dell'agosto 2018. Dunque, il cespite è da valutare come deposito dall'ottobre 2015 fino al luglio 2018 (compresi) e come ufficio a partire dall'agosto 2018 all'attualità, ma facendo dei distinguo. Infatti, sia dalla domanda in sanatoria, sia per quanto rilevato in accesso, l'ampia area centrale (in blu nella pianta seguente) –non dotata di finestrature nè tanto meno del rapporto aero-illuminante occorrente per essere definito ufficio– va considerata come deposito. Analogamente va osservato che alcuni altri vani, difatti già indicati come ripostigli, risultano essere in pratica dei cavedi (vano
a sud-ovest), o sono risultati murati alla data del mio accesso e quindi oggi non accessibili (vano a sud-est), per tali ultime condizioni verrà applicato un coefficiente di deprezzamento in percentuale”.
In conclusione, il Ctu a pagina 82 dell'elaborato peritale ha così calcolato tale voce di danno: “considerato che da agosto 2018 a settembre 2023 (inclusi) sono 61 mesi, indicando il “Valore del Mancato Godimento dal 08/2018 al
09/2023” con “MG2”, si ha: MG2 = 1.159,10 x 61 = € 70.705,10€ (4), in definitiva, la stima del mancato godimento dell'immobile di proprietà attorea dal 25/09/2015 a tutto il 30/09/2023 è pari ad € 83.285,10 così calcolato MG1
+ MG2 = € 12.580,00 + € 70.705,10 = € 83.285,10”.
21 In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso per A.T.P. (03.05.2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici
Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, il in persona del Sindaco p.t., ed i MI AR convenuti: (C.F. , in AR P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t. Avv. del CP_3 [...]
(C.F. in persona Controparte_4 P.IVA_3 dell'amministratore p.t. Avv. del Controparte_5 AR1
[...]
[...] (C.F. in persona dell'amministratore p.t.,
[...] P.IVA_4
, devono essere condannati ad eseguire i lavori necessari CP_7 finalizzati ad eliminare i fenomeni infiltrativi, come descritti nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 27.11.2023 e nel successivo Persona_1
chiarimento della ctu del 20.03.2025 nonché al risarcimento dei danni, nella misura del 80% a carico del nella misura del 13,33% a AR
carico del , nella misura del 3,33% a carico AR
del , e nella misura del 3,33% a carico del Controparte_6
, al risarcimento dei danni Controparte_4 in favore dell'istante nella misura di €. 128.826,48. + € 83.285,10, Parte_1
per un totale complessivo di €. 212.111,58 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
11. Parte attrice ha chiesto, infine, condannarsi i convenuti in solido tra loro, od in quella quota parte ritenuta dal Giudice, ex art. 614 bis cpc, al pagamento di una penale giornaliera di euro 50,00 fintantoché non verranno eseguite le opere atte ad eliminare le infiltrazioni in essere.
Va accolta la domanda ex art.614 bis c.p.c. sicché le parti convenute vanno condannate, ciascuna pro quota, in base al contributo percentuale in punto di responsabilità sopra indicato, al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, a decorrere dal
180esimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento.
12. Quanto al regime delle spese si osserva quanto segue.
Dall'esito complessivo del giudizio emerge la responsabilità del CP_1 in persona del Sindaco p.t. nella misura dell'80% nella causazione dei
[...]
danni lamentati in citazione. Si ritiene opportuno, pertanto, compensare le spese di lite tra parte attrice e in persona del Sindaco p.t. AR
nella misura del 20%.
23 Di conseguenza, nei rapporti tra parte attrice ed il avendo AR
come parametro di riferimento il valore compreso tra euro 260.0001,00 e
520.000,00 (dovendosi tener conto non solo del valore del danno da risarcire ma anche dell'ammontare dei lavori da eseguire), il va AR
condannato al pagamento di euro 400,00 per spese vive ed euro 18.037,60 per compenso, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al presente giudizio nonché al pagamento di euro 400,00 per spese vive ed euro 4.732,80 per compenso, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al procedimento per ATP.
Per quanto concerne, invece, i MI convenuti è stata ravvisata la responsabilità complessiva di tutti i MI, unitariamente considerati nella misura del 20%: pertanto, si compensano le spese di lite nei confronti dei singoli MI convenuti nella misura dell'80%.
Di conseguenza, nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti, CP_4
avendo come parametro di riferimento il valore compreso tra euro
260.0001,00 e 520.000,00 (dovendosi tener conto non solo del valore del danno da risarcire ma anche dell'ammontare dei lavori da eseguire), i convenuti vanno condannati, trattandosi di più parti, ciascuna CP_4
delle quali ha svolto attività difensiva ed ha, conseguentemente, comportato ulteriore attività difensiva per parte attrice, al pagamento di euro 200,00 per spese vive ed euro 4.509,40 per ciascun condominio costituito, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al presente giudizio nonché al pagamento di euro 200,00 per spese vive ed euro 1.183,20 per compenso, per ciascun condominio costituito (si ricorda che nel procedimento per ATP non tutti i condomini risultavano costituiti), oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al procedimento per ATP.
24 Le spese di ctu tecnica, così come liquidate con separato ed apposito decreto nel presente giudizio nonché quelle svolte nel procedimento per ATP, vanno poste a carico di tutte le parti soccombenti, in solido tra loro, fermo restando, nei rapporti interni, l'indicazione percentuale indicata in parte motiva.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal AR
nei confronti del stante l'inammissibilità
[...] AR
della stessa, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione della spese di lite nei rapporti tra il predetto condominio ed il
AR
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 AR
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t.
[...] P.IVA_2
Avv. del CP_3 Controparte_4
(C.F. in persona dell'amministratore p.t. Avv. P.IVA_3 CP_5
del (C.F. in
[...] Controparte_6 P.IVA_4
persona dell'amministratore p.t., , del in CP_7 AR
persona del Sindaco p.t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di e, per l'effetto: Parte_1
a) condanna il in persona del Sindaco p.t., ed i AR
MI convenuti: (C.F. AR
, in persona dell'amministratore p.t. Avv. del P.IVA_2 CP_3
(C.F. in Controparte_4 P.IVA_3
persona dell'amministratore p.t. Avv. del Controparte_5 [...]
(C.F. in persona dell'amministratore Controparte_6 P.IVA_4
25 p.t., , nella misura come in parte motiva precisata, ad eseguire i CP_7
lavori necessari finalizzati ad eliminare i fenomeni infiltrativi, come descritti nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 27.11.2023 e nel Persona_1
successivo chiarimento della ctu del 20.03.2025;
b) condanna i convenuti nonché il convenuto CP_4 AR
in persona del Sindaco p.t., nella misura come in parte motiva precisata, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante e quantificati Parte_1 complessivamente in € 212.111,58 oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
c) Condanna i convenuti onché il convenuto CP_4 AR
in persona del Sindaco p.t., nella misura come in parte motiva precisata, a versare in favore dell'istante la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento;
2) compensa nella misura del 20% le spese di lite del presente giudizio tra parte attrice e in persona del Sindaco p.t. e, per l'effetto, AR
condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in AR
euro 400,00 per spese vive ed euro 18.037,60 per compenso, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al presente giudizio nonché al pagamento di euro 400,00 per spese vive ed euro 4.732,80 per compenso, oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al procedimento per ATP, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Chiaro, dichiaratosi anticipatario;
3) compensa nella misura del 80% le spese di lite tra parte attrice e tutti i
MI convenuti e, per l'effetto, al pagamento di euro 200,00 per spese vive ed euro 4.509,40 per ciascun condominio costituito, oltre rimborso del
15% ed accessori per le spese di lite relative al presente giudizio nonché al
26 pagamento di euro 200,00 per spese vive ed euro 1.183,20 per compenso, per ciascun condominio costituito (si ricorda che nel procedimento per ATP non tutti i condomini risultavano costituiti), oltre rimborso del 15% ed accessori per le spese di lite relative al procedimento per ATP, con attribuzione all'Avv.
Giuseppe Chiaro, dichiaratosi anticipatario;
4) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti del AR AR
5) Compensa le spese di lite tra il ed il AR
AR
6) pone definitivamente le spese di Ctu tecnica, espletata nel presente giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di tutte le parti, in solido tra loro, ferma restando, nei rapporti interni, l'indicazione percentuale indicata in parte motiva.
Napoli, così deciso il 26/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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