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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 458.2020 del ruolo generale, promossa da: in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché Parte_1
, rappresentate e difese dall'avv. Gaetano Pedone;
Parte_2
ATTORE
CONTRO
quale mandataria della in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Iannicelli;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO rappresentata da “ Controparte_3 CP_4
” (già ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] Controparte_5 difesa dall'Avv. Stefania Iannicelli;
TERZA INTERVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: - in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza in capo alla in quanto in data 30 giugno 2019 la CP_1 Controparte_6
esercitava il diritto di recesso dal contratto di servicing con essa stipulato in data
[...]
14 maggio 2018; - sempre in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla banca in quanto il credito non risulta certo liquido ed esigibile;
- nel merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c. accertare e dichiarare che il T.E.G. risulta superiore al tasso soglia usura vigente alla data del 02 ottobre 2015, data di stipula del mutuo, con riferimento alla categoria di operazioni “MUTUI IPOTECARI
A SS AR" e per l'effetto, nel dichiarare la gratuità del contratto, individuare gli importi di cui. eventualmente, l'opponente risulterebbe debitrice;
- condannare l'opposta alla refusione delle spese e compensi di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.”; per il convenuto (
[...]
): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare Controparte_2 inammissibile la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato, non sussistendo i gravi motivi ex lege richiesti;
dichiarare inammissibile l'opposizione a precetto formulata dalla signora , in qualità di terzo datore di ipoteca;
nel merito, Parte_2 rigettare integralmente l'opposizione a precetto spiegata, respingendo per l'effetto tutte le istanze proposte ex adverso, anche in via istruttoria. Con ogni più ampia riserva di meglio spiegare, aggiungere ed articolare mezzi istruttori Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per il terzo intervenuto ( Controparte_3 rappresentata da ” (già : “interviene ex art. 111 Controparte_4 Controparte_5
c.p.c. nella procedura esecutiva RGE 458/2020 pendente in danno della società
[...]
P.IVA ), in persona del suo legale rappr.te p.t., nonché Parte_1 P.IVA_1 della signora (C.F. ), riportandosi a tutte le Parte_2 CodiceFiscale_1 richieste formulate negli atti processuali e nei verbali di udienza, cui integralmente ci si riporta e che devono intendersi qui per integralmente trascritti e fatti propri”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p.t.,, nonché , quale terza datrice di ipoteca, Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 3.1.2020 con il quale la quale mandataria della , agendo sulla CP_1 Controparte_2 scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario regolato dal d.lgs.
1.9.1993 n. 385 dell'importo di € 200.000,00 assistito da ipoteca del 7.10.2015 iscritta ai nn.
Reg.Gen. 34545 Reg.Part. 4494 - per la somma di € 400.000,000, chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 171.499,56 (di cui € 142.043,86 per capitale residuo, €
25.864,79 per rate scadute ed insolute alla data dell'01.01.2019, oltre ad € 3.585,91 per interessi alla data del 7.10.2019), oltre interessi successivi di mora al tasso contrattuale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo, da contenere comunque entro i limiti del tasso soglia ex l. 108/96.
Pertanto, a fronte del persistente inadempimento della parte mutuataria agli obblighi di cui al predetto contratto di mutuo, parte mutuante, CP_2 Controparte_2 diveniva creditrice della somma summenzionata ed in data 3.1.2020 la quale CP_1 mandataria della , notificava il precetto chiedendo il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 171.499,56.
A sostegno della domanda, parte mutuataria, nonché la sig.ra Parte_1
, quale terza datrice di ipoteca, spiegavano opposizione avverso l'atto di Parte_2 precetto, chiedendo: a) accertamento violazione dell'art. 182 c.p.c-difetto di rappresentanza;
b) violazione della normativa antiusura.
Più in particolare, in via preliminare, parti opponenti eccepivano il difetto di rappresentanza della quale mandataria della in ragione CP_1 Controparte_2 del recesso esercitato dalla Banca in data 30.6.2019 dal contratto di servicing con essa stipulato in data 14.5.2019.
Nel merito, le opponenti eccepivano la violazione della normativa antiusura del contratto di mutuo fondiario stipulato in quanto il TAEG ricalcolato in base alla legge 108/96 risultava pari al 16,73% per effetto dell'incidenza della penale di estinzione anticipata mentre il tasso soglia usura per la categoria di operazioni "MUTUI IPOTECARI A SS AR" rilevato dalla Banca D'Italia ai sensi della legge 108/96 (legge sull'usura) alla data del 02 ottobre 2015 (data di sottoscrizione del contratto di mutuo) era pari al 7,7125%, con conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.p.c.
Con comparsa depositata in data 24.11.2020 si costituiva la Controparte_2 che, in via preliminare chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'opposizione
[...] spiegata dal terzo datore di ipoteca, e sempre in via preliminare accertarsi la legittimazione della quale mandataria della Banca creditrice, in virtù della procura rilasciata CP_1 in data 22.5.2018 (Rep. 195382 - Racc. 12890), nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva la
[...] rappresentata da “ ” (già Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, quale cessionaria dei crediti e dei rapporti inclusi nel IO CI (a far data
[...] dall'1.12.2020, la ocietà ” o i Controparte_7 CP_8 CP_9
è scissa in la “Società Beneficiaria”-, trasferendo a quest'ultima un CP_10 compendio di attività e passività-IO ivi incluso del credito già vantato da Pt_3 nei confronti della società in persona del suo legale CP_9 Parte_1 rappr.te p.t., nonché della signora ), chiedendo il rigetto Parte_2 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 21.3.2024, il Giudice, dott.ssa RO, accogliendo la richiesta di parte opponente di nomina di un consulente contabile, nominava quale CTU, la dott.ssa
, con l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “Esaminati Persona_1 esclusivamente gli atti della causa di opposizione: 1) descriva, previa sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche, la natura e l'esatta evoluzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa in relazione alla durata, alle operazioni attive e passive documentate, al tasso di interesse applicato ed alla relativa fonte, ai criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'istituto bancario, all'eventuale superamento dei tassi soglia, nonché ad ogni ulteriore elemento del rapporto inerente alle doglianze sollevate da parte opponente;
2) per ogni voce di credito di cui al precetto opposto, accerti e dica se la somma richiesta sia conforme alla previsione contrattuale nonché a quelle legali in materia anche di anatocismo e usura applicabili ratione temporis al contratto di mutuo oggetto di causa e quale sia l'entità delle stesse voci, distinguendola per sorta, accessori contrattuali e spese, sia alla data del precetto che alla data di deposito dell'elaborato peritale;
3) dica quant'altro utile ai fini di giustizia, anche avuto specifico riguardo a quanto dedotto dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, c.6, II e III termine,
c.p.c., in atti”.
Disposta la CTU, consulente dott.ssa , con relativa integrazione in risposta alle Per_1 osservazioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Tutto quanto premesso in fatto, la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate. In via preliminare va dichiarata la legittimazione della quale mandataria della CP_1
, in quanto la società , alla data di notifica dell'atto Controparte_2 CP_1 di precetto, vale a dire in data 3.1.2020, era pienamente legittimata ad agire in nome e per conto della in virtù di procura speciale conferita con Controparte_2 atto a rogito del Notaio da del 22.5.2018 (Rep. 195382 - Racc. 12890), Parte_4 CP_2 registrato a il 24.5.2018 al n. 2969 serie 1T, mentre solo successivamente, ovvero in CP_2 data 7.5.2020, seguiva la revoca della procura speciale con atto a rogito del Notaio Per_2
(Rep. 52.551 - Racc. 28.343) per mezzo della quale
[...] Controparte_2
revocava tutti i poteri conferiti precedentemente a con effetto
[...] CP_1 immediato.
Nel merito, in relazione al contratto di mutuo fondiario, dirimente ai fini decisori è risultata la
CTU contabile depositata dalla dott.ssa , nella quale quest'ultima ha risposto in Per_1 maniera esaustiva a tutti i quesiti a lei posti, attenendosi alle indicazioni impartite dal Giudice nell'ordinanza.
Il CTU, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e di metodo, condivise appieno in quanto esenti da censure motivazionali e da vizi logico-giuridici da questo Giudice, oltre ad essere il frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti, ha risposto puntualmente a tutte le osservazioni eliminando qualsiasi margine di dubbio ai fini della decisione.
Invero, in risposta al quesito n.1) sopra indicato, il CTU riportava le pattuizioni contrattuali nel modo che segue:” Il contratto di mutuo di credito fondiario ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.
1/9/1993 n. 385 è stato stipulato in data 02.10.2015 per atto del notaio Persona_3
(rep. 2816 – racc. 1504) tra: - , in qualità di Controparte_2 mutuante;
- nella esclusiva qualità di amministratore unico e legale CP_11 rappresentante della società " in qualità di "Parte Parte_1 mutuataria" e "Datrice d'ipoteca"; - , in qualità di "Parte Terza Datrice Parte_2
d'ipoteca". All'art. 1 del contratto è pattuito che la Controparte_2 concede un mutuo ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 (T.U.
[...] leggi in materia bancaria e creditizia) a la somma di euro Parte_1
200.000,00 all'interesse del 5,549% nominale annuo, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'articolo 4. Tasso di interesse convenzionale All'art. 4 del contratto le
Parti contraenti convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi di preammortamento. La Parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 10 mediante pagamento di
n. 20 rate semestrali comprensive di capitale e di interessi da pagarsi in contanti presso le casse della Banca mutuante alle scadenze del 1° Gennaio e del 1° Luglio di ogni anno. Le predette rate semestrali sono soggette a variabilità per tutta la durata del mutuo e la Parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell'adeguamento che la Banca mutuante è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che sarà determinato, a partire dalla prima rata di ammortamento, aggiungendo ad una componente fissa, di 5,500 punti annui una componente variabile corrispondente a
EURIBOR 6 mesi tasso 360, rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano " " o da CP_12 altro quotidiano equipollente, il quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo.
Al contratto di mutuo è allegato il piano di ammortamento debitamente firmato dai comparenti stessi e dal Notaio, nel quale sono evidenziate, le quote del capitale stesso, comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulta, anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate semestrali comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nel piano di ammortamento allegato, gli interessi al tasso da determinare secondo
i criteri di adeguamento dello stesso come sopra previsto. L'importo di ciascuna delle dette rate semestrali risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze. L'inizio dell'ammortamento decorrerà dalla data indicata all'art. 2 dell'allegato capitolato. La parte mutuataria provvederà a corrispondere alla Banca mutuante gli interessi di preammortamento di cui ai patti n. 1 e n. 2 del capitolato allegato alla data e con le modalità ivi previste calcolati allo stesso tasso sopra pattuito all'art.
1. Penale estinzione anticipata
Nel contratto è stabilito che in caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata parziale
o totale del finanziamento, nel rispetto della normativa vigente, il mutuatario corrisponderà alla un compenso determinato nella misura omnicomprensiva dell'1% sul capitale CP_2 restituito. Tasso di mora L'art. 5 del contratto prevede che ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della Parte mutuataria e a favore della Banca mutuante. Su tali interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica. Il tasso di mora viene stabilito maggiorando di 2,1635 punti annui il tasso convenzionale come sopra pattuito
e tempo per tempo applicato… ISC L'art. 10 del contratto di mutuo prevede che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ovvero il costo totale dell'operazione a suo carico, espresso in percentuale annua del finanziamento, è del 7,460%. La Parte mutuataria prende inoltre atto che, nell'attualità, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse preso in considerazione nel presente contratto rilevato il 25 giugno 2015 è il seguente: -
Euribor 6 tasso 360 = 0,049%”.
Pertanto, la consulente contabile, procedeva al calcolo del TAEG al fine di verificare se gli interessi applicati fossero usurari, e giungeva alla seguente conclusione: “Calcolo del
TAEG e confronto con il tasso soglia La metodologia di calcolo del Tasso Effettivo
Globale varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare, per le categorie “MUTUI IPOTECARI A SS AR” la formula per il calcolo del tasso effettivo globale è la seguente: dove: i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
K è il numero d'ordine di un
"prestito"; K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"; Ak è l'importo del "prestito" numero K;
A'k' è l'importo della "rata di rimborso" numero K'; m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"; m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"; tk è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori
"prestiti" da 2 a m;
tk' è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito"
n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'. Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri da includere nel calcolo (spese di assicurazione, commissioni di incasso periodiche delle rate, spese di istruttoria, etc.). Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto. Tasso di interesse convenzionale - confronto con il tasso soglia La scrivente ha effettuato i conteggi considerando: - il tasso di interesse convenzionale di cui al contratto di mutuo pari a 5,549%; - Commissione di istruttoria € 3.000,00. La scrivente c.t.u. ha considerato, ai fini del confronto con il tasso soglia, la categoria “MUTUI IPOTECARI A SS AR”. Dai conteggi effettuati non è risultato nessun sforamento del tasso soglia: TAEG 5,5813% TEG MEDIO
MUTUI IPOTECARI A SS AR 2,9700% SS LI MUTUI IPOTECARI
A SS AR 7,7100% SFORAMENTO NO”
Inoltre, in considerazione del fatto che la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti (ipotesi n. 2 formulata dal CTU e tenuta in considerazione da questo Giudicante) per poi determinare la soglia del tasso di mora su tale importo (la Circolare della Banca
d'Italia del 03/07/2013 ha disposto che i TEG medi pubblicati vanno aumentati del 2,1% in caso di confronto con i tassi di mora), la c.t.u. ha effettuato un ulteriore conteggio confrontando il tasso di mora con il tasso soglia determinato aumentando di 2,10 punti il
TEG relativo alla classe di operazione, giungendo alla conclusione:” In questo caso, non
è risultato nessun sforamento del tasso soglia. SS INTERESSE DI MORA 7,7125%
TEG MEDIO MUTUI IPOTECARI A SS AR MAGGIORATO DI 2,10 PUNTI
5,0700% SS LI MUTUI IPOTECARI A SS AR 10,3375%
SFORAMENTO NO”.
E' bene precisare che la recente sentenza della Cassazione n. 7352 del 7 marzo 2022 ha ribadito che: a) non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi); b) la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
c) la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; d) la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
e) non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
La CTU, dott.ssa , inoltre, in risposta al quesito n. 2 precisava che nel documento Per_1 di sintesi allegato al contratto era pattuita la modalità di ammortamento alla “francese” e faceva presente che il piano di ammortamento alla francese rappresenta una metodologia di rimborso dei contratti di finanziamento, per mezzo della quale mutuante e mutuatario convengono che il capitale mutuato verrà restituito mediante rate costanti di importo fisso e predeterminato, inclusive sia di una quota capitale sia di una quota interessi, calcolati al tasso (TAN) convenzionalmente pattuito con la stipula del finanziamento. In conclusione: - nel contratto di mutuo è pattuito il metodo di ammortamento alla francese;
- il piano di ammortamento alla francese non implica l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta né, tantomeno, la produzione di interessi su interessi e quindi di anatocismo, in violazione dell'art. 1283 c.c. Quanto alle somme dovute, considerata l'ipotesi n.2 sopra dettagliatamente specificata, secondo cui il tasso soglia del tasso di mora debba essere calcolato con l'aumento di 2,1 punti percentuali (caso in cui non si verifica alcuno sforamento), le somme dovute sono le seguenti: • capitale residuo: € 142.043,87 • rate scadute ed insolute alla data dell'1.01.2019:
€ 25.861,40 • interessi di mora alla data del precetto (03.01.2020): € 6.347,16• interessi di mora alla data del deposito dell'elaborato peritale (30.06.2024) € 59.593,82.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte la domanda va rigettata nella sua interezza, essendo stata correttamente intimata la somma nell'atto di precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA RO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di
[...] elle spese processuali che liquida in € 7.800,00 Controparte_3 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
20.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa MA RO