Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.463/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliato al Corso Roma n.153 presso lo studio degli avv.ti Innocenza Starace e Giovanni
Battista Starace, dai quali è congiuntamente rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 con sede in Monopoli ed ivi elettivamente domiciliata alla via Togliatti n.16 presso lo studio dell'avv. Samanta Gentile, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti pagina 1 di 13
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2840/2020, resa dal Tribunale monocratico di
Bari, in data 18/9/2020, pubblicata in data 24/9/2020, a definizione del giudizio rubricato al n.95000458/2013 del r.g.c., proposto dall'odierno appellante in danno dell'odierna appellata, dinanzi l'allora sezione distaccata di Monopoli del Tribunale di Bari, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 29/9/2023, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “in via preliminare, revocare ed annullare
l'opposto decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice incompetente per territorio, essendo, all'epoca, competente il Tribunale di Foggia-sezione distaccata di Manfredonia ed ora il Tribunale di Foggia, ai sensi degli artt.18 e 20 c.p.c.; sempre in via preliminare, revocare ed annullare il suddetto decreto per mancanza di prova scritta;
in subordine, nel merito, dichiarare nullo ed inefficace e, in conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda proposta dalla ditta opposta, odierna appellata, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi innanzi esposti;
in accoglimento della piegata domanda riconvenzionale, condannare la ditta opposta, odierna appellata, al risarcimento dei danni in favore dell'odierno appellante, nella misura di €27.771,00 di cui €17.771,00 per spese impiegate per la coltivazione delle dette piantine ed €10.000,00 salvo maggiore
o minore somma da determinarsi anche in via equitativa;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio ”; per l'appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, siccome infondato in fatto e diritto ed integrale conferma dell'impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 7/2/2009 alla sezione distaccata di Monopoli del Tribunale di
Bari, l'odierna appellata assumeva di essere creditrice dell'odierno appellante della somma di €10.518,75 per aver effettuato, presso la propria azienda agricola in Manfredonia e su commissione sottoscritta in Monopoli, la fornitura di un rilevante numero di piantine di pomodoro, con emissione della correlativa fattura per €10.518,75 a saldo della quale, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo in danno del committente predetto, Pt_1
pagina 2 di 13 odierno appellante, non avendo lo stesso, malgrado sollecito stragiudiziale, Pt_1 provveduto al versamento della somma predetta.
Concessa l'invocata ingiunzione per il ridetto importo e notificata la stessa, con la citazione introduttiva del presente giudizio dell'/1/7/2013 il proponeva formale Parte_1
e tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio.
A supporto della predetta opposizione, eccepiva il in via preliminare, Pt_1
l'incompetenza territoriale del Foro di emissione dell'opposto decreto in favore di quella della sezione distaccata di Manfredonia del Tribunale foggiano in ragione sia della residenza del debitore ingiunto e sia del luogo in cui, con la consegna della fornitura,
l'obbligazione era sorta.
Ulteriore eccezione preliminare addotta a supporto dell'opposizione era l'asserita nullità dell'opposto decreto in quanto fondato su di una fattura mai rimessa o consegnata ad esso opponente.
Quanto al merito, subordinatamente alle ridette eccezioni, contestava il preteso credito monitoriamente azionato dalla società opposta in ragione di una contestata fornitura viziata da difetti preclusivi a qualsiasi possibilità di una rilevante parte delle piante acquistate ad idonea produzione agricola.
A tale riguardo, esponeva, in fatto di aver effettivamente acquistato, in data 26/5/2011, da un rappresentante della ditta opposta ben 117300 piantine di pomodoro di una specifica qualità, in contenitori di polistirolo.
Aggiungeva che le dette piantine venivano interrate il 3-4/6/11, previa lavorazione di terreno a regola d'arte e bagnatura delle stesse con antiparassitari, seguita subito dopo da una irrigazione “leggera” di tre ore e che, malgrado tanto, dopo una settimana circa, le piantine non attecchivano ed iniziavano a seccare, con tempestiva comunicazione e contestazione alla società venditrice con nota del 13/6/2011 con richiesta di un sopralluogo congiunto.
In riscontro a tale richiesta, la società venditrice inviava un proprio tecnico agronomo che provvedeva, previa visione diretta delle piantine, nei giorni del 17 e 24/6 successivi, a garantire una pronta ripresa delle stesse, senza peraltro alcun riscontro successivo in tal senso, atteso che il campo, malgrado le assicurazioni ricevute, andava via via peggiorando, malgrado le cure e bagnature, in quanto la zolletta con le radici evidenziava, pagina 3 di 13 ai primi controlli, carenza di vitalità, tanto da stimolare la crescita di radici avventizie dal colletto.
Assumeva che, a riprova del difetto delle piantine predette, altre piante, impiantate in altra zona del fondo, evidenziavano un ottimo risultato.
In conseguenza del danno subito proponeva specifica domanda riconvenzionale che quantificava in complessivi €17.771,00 quale danno emergente per le spese impiegate per la coltivazione delle dette piante, oltre ad un mancato guadagno stimato in
€10.000,00.
Con comparsa del 6/11/2013, in previsione della fissata udienza di prima comparizione del 27/11/13, si costituiva la società opposta contestando ogni avversa argomentazione ed eccezione.
Con riguardo alla pretesa incompetenza territoriale, confutava la proposta eccezione rilevando la correttezza del Foro prescelto per l'azione monitoria e tanto sia con riguardo al luogo di conclusione del contratto di fornitura e sia con riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria conseguente alla fornitura medesima.
In riferimento all'ulteriore eccezione di nullità del decreto per asserita omessa spedizione della fattura azionata, replicava la regolare spedizione della stessa con posta ordinaria come ammesso con la corrispondenza precedente il giudizio e con richiamo alle pattuizioni contrattuali di cui alla allegata commissione del 21/2/2011 sottoscritta dal e dai Pt_1 documenti di trasporto della stessa.
Quanto poi al merito degli asseriti difetti, rilevava che, nel corso del sopralluogo del
17/6/11 si era evidenziata, nel contradittorio delle parti, l'imputabilità delle riscontrate alterazioni alle “anomale condizioni idriche del terreno di trapianto nel periodo successivo, determinate una fisiopatia nota come “asfissia radicale” oltre alla circostanza che il preteso difetto veniva evidenziato solamente per una delle due qualità acquistate.
In punto di diritto, contestava la tardività della denuncia operata solamente con racc. del
7/4/2012.
Ribadiva, in ogni caso, la non ascrivibilità alla fornitura opposta dei vizi riscontrati e della coltivazioni addotte oltre alla tardività e pretestuosità delle opposte doglianze.
pagina 4 di 13 Evidenziava, in ogni caso, che la contestazione dell'opponente fosse solamente parziale in quanto limitata ad una sola parte della fornitura (e della fattura), derivandone che la residua parte (relativa alla fornitura di piantine di altra qualità), pari ad €5.105,10 non contestata per la cui parte l'opposto decreto ingiuntivo era da ritenersi divenuto definitivo, così avallando la correlativa richiesta di concessione di provvisoria esecutività, sia pure limitatamente alla somma predetta.
Così radicatosi il giudizio, nelle more trasferito alla sezione stralcio di , lo stesso, CP_2 previo rigetto della predetta istanza di provvisoria esecutorietà, veniva istruito con prove testimoniali addotte da entrambe le parti, all'esito delle quali perveniva all'udienza decisoria dl 20/1/2020.
Con successiva sentenza del 24/9/20, oggetto della presente impugnativa, il Tribunale di
Bari, cui era stato definitivamente trasferito il fascicolo, definiva la controversia con il rigetto della proposta opposizione e conseguenziali statuizioni di rito in ordine alla conferma integrale dell'opposto decreto ed alla condanna a carico dell'opponente alla refusione delle spese processuali.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
Disattendeva, preliminarmente, entrambe le eccezioni pregiudiziali proposte dall'opponente.
In particolare, con riguardo a quella di incompetenza territoriale confermava la correttezza del Foro di emissione del provvedimento monitorio a fronte sia del luogo in cui la commissione della fornitura fosse stata sottoscritta, corrispondendo lo stesso alla sede della fornitrice in Monopoli e sia il luogo in cui la conseguente obbligazione pecuniaria doveva essere eseguita.
Con riguardo alla eccepita nullità del decreto per mancanza di prova del credito, rilevava che oltre alla fattura contabile, già sufficiente da sola a supporta la domanda monitoria, risultava allegata ulteriore documentazione scritta a supporto della pretesa creditoria quale la stessa commissione debitamente sottoscritta dall'opponente con le correlative pattuizioni determinative della fornitura richiesta, avvalorata dai successivi documenti di consegna della merce debitamente sottoscritta dal committente.
pagina 5 di 13 In ogni modo, confermava che dalla corrispondenza pregiudiziale intercorsa si deduceva la piena conoscenza del della medesima fattura, tanto presumendo la regolare Pt_1 emissione e spedizione della stessa.
Quanto al merito dell'opposizione, rilevava il Tribunale non essere affatto emersa, dal quadro istruttorio complessivamente acquisito, la sussistenza dei vizi della merce venduta siccome rappresentati dall'opponente.
A tale riguardo, ribadiva il primo giudice, gli stessi testi addotti dall'opponente avevano escluso che i presunti vizi riguardassero l'intera fornitura, confermandone la sussistenza solamente con riferimento alle piantine di una qualità, risultando, invece, positivo, il raccolto offerto dalle piante dell'altra qualità pure acquistata.
Rilevanti erano poi le deposizioni degli altri testi addotti dall'opposta fornitrice laddove era stato evidenziato, con chiaro rapporto causale della fisiopatologia riscontrata, la peculiare idrica del terreno in cui erano state messe a dimora le piantine, relegate a parti di terreno “depresso” con forte ristagno di acqua determinante la rilevata “asfissia radicale”.
Quanto innanzi, a parere del primo giudice, alimentava non pochi dubbi sull'effettiva esistenza di vizi della fornitura, peraltro accettata senza alcuna lamentela da parte acquirente, tanto determinando la ritenuta infondatezza, anche nel merito, della proposta opposizione.
Avverso siffatta statuizione insorgeva il proponendo il gravame che ci occupa, a Pt_1 supporto del quale, in buona sostanza, reiterava, qualificandoli quali specifici motivi d'impugnativa, le due eccezioni preliminari e la contestazione di merito, con particolare riferimento ad una prospettata errata valutazione delle risultanze testimoniali acquisite, irrilevanti, intesi, in quanto frutto di mere valutazioni personali, notoriamente precluse ai testi, reiterando, finanche la proposta istanza riconvenzionale di natura risarcitoria ed invocando la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Si costituiva la società appellata, proponendo in via preliminare una eccezione d'inammissibilità formale dell'avverso gravame per carente specificazione dei motivi d'impugnativa e, subordinatamente, nel merito, ribadendo la correttezza delle impugnate statuizioni del Tribunale sia con riferimento alle due eccezioni preliminari d'incompetenza territoriale e di nullità del decreto per carenza di prova scritta e sia con riguardo al merito, pagina 6 di 13 attesa la mancanza di alcun provato rapporto di causalità tra l'asserito vizio delle piantine di natura genetica e la mancata fruttificazione delle stesse.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 10/9/2021, disattesa la proposta e reiterata istanza d'inibitoria, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 14/4/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del
29/9/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Deve prioritariamente disattendersi la proposta eccezione d'inammissibilità formale del gravame ex art.342 c.p.c., rilevando che i motivi d'impugnativa sono chiaramente e specificamente individuati nel corpo dell'atto e con contestuale chiara indicazione delle singole parti della sentenza contenenti l'asserito vizio motivazionale, corrispondendo, tra l'altro, gli stessi, alle eccezioni difensive già proposte in primo grado e disattese dal
Tribunale.
Tanto premesso, deve il Collegio rilevare la infondatezza del gravame, tanto con riferimento alla duplice eccezione preliminare, quanto con riguardo al merito della contestata difettosa fornitura delle piante di pomodoro acquistate dalla società appellata.
In primo luogo, lo scrutinio della prima censura attinente la sollevata eccezione d'incompetenza territoriale, supportata dalla ritenuta illiquidità del preteso credito pecuniario con conseguente disapplicazione, nella fattispecie, del foro facoltativo della c.d. destinatae solutionis, si configura destituita di fondamento atteso che, in disparte la specifica indicazione del prezzo della fornitura chiaramente indicato nella commissione del 21/2/2011, debitamente sottoscritta dal committente, omette l'appellante di considerare che altro Foro facoltativo doveva intendersi quello del luogo in cui era materialmente sorta l'obbligazione con la conclusione del correlativo contratto di fornitura, risultando agevole desumersi, sempre dal documento di cui innanzi,(v.doc. sub 4 fascicolo dell'appellata di primo grado) che il negozio si concludeva con l'accettazione scritta del committente presso la sede della società fornitrice, ovvero in Monopoli, risultando la consegna della merce presso l'azienda agricola del committente in agro di Manfredonia solamente la conferma dell'esecuzione del contratto medesimo.
pagina 7 di 13 A tale riguardo, i due distinti fori facoltativi sono ben indicati dall'art.20 c.p.c. con specifico riferimento alle cause, come quella in esame, attinente a diritti di obbligazione, individuando gli stessi, con funzione alternativa a quello generale determinato dalla residenza del persona fisica o giuridica convenuta, sia con riferimento al luogo in cui l'obbligazione è sorta e sia con riguardo al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio, nel nostro caso quella di pagamento a fronte dell'eseguita fornitura, doveva essere eseguita, così di fatto accreditando di fondatezza i rilievi operati dalla società opposta già in sede di costituzione ed integralmente recepiti nella motivazione in parte qua della gravata sentenza.
La tesi difensiva, peraltro prospettata solo in questa fase processuale e limitata al luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria, di illiquidità della ridetta prestazione, preclusiva all'applicazione del foro facoltativo predetto è sconfessata dai rilievi documentali in atti, atteso che già l'allegata commissione della fornitura conteneva l'indicazione del costo della stessa e che, in ogni caso, l'allegata diffida stragiudiziale, costitutoria in mora, indicava precisamente l'entità della prestazione pecuniaria inevasa, confermata, peraltro, dall'allegata fattura del 31/5/2011 che supportava l'azione monitoria.
Il richiamo all'autorevole pronuncia in sede di nomofiliachia finalizzata a precisare la qualifica di liquidità delle obbligazioni previste dall'art.1182 3° comma c.c.(SS.UU.
13/9/2016 n.17898) a preteso supporto della censura, si configura inconferente al caso di specie, atteso che, come innanzi evidenziato, il titolo contrattuale, ovvero la commissione della fornitura sottoscritta dall'opponente, già determinava l'ammontare della controprestazione a carico del committente acquirente “senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale”, corrispondendo la stessa al “prezzo” della fornitura indicata nel predetto documento (€0.038 + IVA A ) e specificata nella successiva diffida CP_3 stragiudiziale nel corrispondente importo complessivo, come inequivocamente evincibile anche dall'allegata fattura del 31/5/2011 (con riguardo alla qualità delle piante asseritamente difettate della specie “Auspicio”) dovendo, tra l'altro, evidenziare che “ i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art.38 ultimo comma c.p.c.”
In ogni caso, se qualche dubbio può sorgere in ordine alla prospettata illiquidità predeterminata della prestazione, alcuna perplessità è lecito avere in ordine al pagina 8 di 13 concorrente criterio alternativo del luogo genetico dell'obbligazione, non potendo lo stesso che individuarsi presso la sede della società fornitrice, irrilevante, a tale riguardo, configurandosi la semplice trattativa precontrattuale, in tesi presumibilmente avvenuta presso l'azienda agricola con un locale rappresentante della fornitrice, atteso Parte_2 che il contratto di fornitura deve considerarsi concluso con l'accettazione formale e scritta della proposta contrattuale della fornitrice accettata dal committente, alla luce dell'inderogabile criterio adottato dall'art.1326 c.c.
Nel caso di specie, trattandosi di vendita di merce da consegnare all'acquirente (come attestato dagli allegati documenti di trasporto) senza alcuna ulteriore obbligazione a carico della venditrice ne deriva pacifica l'individuazione del luogo di conclusione in quello in cui la stessa ha avuto contezza dell'accettazione da parte dell'acquirente, ovvero, nel caso di specie, in quel di Monopoli, dove aveva sede la ditta venditrice.
In fattispecie analoga è stato autorevolmente precisato che “ In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai sensi dell'art.1510, comma 2° c.c.”(cfr. Cass. ordinanza n.11811 del 15/5/2018).
La censura è quindi inconferente alla fattispecie in esame e destituita di pregio.
Parimenti inaccoglibile si rivela la seconda doglianza, quale reiterazione dell'ulteriore eccezione preliminare di nullità del decreto monitorio opposto in quanto carente della prova scritta della pretesa creditoria.
A tale riguardo, invero, deve ribadirsi che la produzione in fase monitoria della fattura fiscale doveva considerarsi sufficiente per la richiesta del decreto, rilevandosi la necessità di integrare la documentazione solamente nella successiva fase di opposizione allo stesso,
a nulla rilevando la contestata conoscenza, da parte del debitore ingiunto, della circostanza dell'emissione della fattura, da intendersi, peraltro, nel caso di specie, con l'azione monitoria preceduta da una formale diffida stragiudiziale pure riscontrata dal pagina 9 di 13 debitore, presumibilmente conosciuta, avendo il omesso di provvedere al Pt_1 pagamento integrale della merce fornitagli su sua precisa commissione.
In ogni caso, la fattura in esame, veniva debitamente integrata, a seguito dell'opposizione, con incontestata documentazione scritta e sottoscritta dal Pt_1 attestante il titolo contrattuale di supporto e l'avvenuta consegna della merce fatturata, proprio come richiesto ed enunciato dalla massima riportata a preteso avallo della doglianza.
La terza doglianza reintroduce la questione attinente il merito della proposta opposizione, ovvero il contestato inesatto adempimento dell'obbligazione a carico della fornitrice per aver la stessa consegnato la merce parzialmente viziata ed inidonea all'utilizzo previsto.
Disattesa, preliminarmente, una contestata tardività della denuncia, attesa la prodotta documentazione successiva di pochi giorni alla materiale apprensione del paventato difetto genetico delle piantine “Auspicio”, tempestività avvalorata dal riscontrato sopralluogo personale dei luoghi immediatamente successivo alla denuncia del vizio, il primo giudice ha ritenuto, alla stregua del complessivo quadro istruttorio e documentale, infondata la contestata difettosa qualità del prodotto avendo la società opposta comprovato l'imputabilità del cattivo esito delle piantine “Auspicio” alla inidonea qualità della parte di terreno utilizzato per la messa a dimora delle piantine, richiamando, a supporto, le evidenze istruttorie desumibili dalle valorizzate prove testimoniali.
Orbene, ritiene il Collegio di poter integralmente condividere il procedimento logico- deduttivo adoperato dal primo giudice a supporto della ritenuta insussistenza di un chiaro rapporto causale tra l'esito negativo della coltivazione con un difetto originario delle piantine fornite dall'opposta, rivelandosi, di contro, determinante la riscontrata “anomalia idrica” del terreno utilizzato dalla società opponente per la materiale piantagione.
Depone, invero, in tal senso, finanche la deposizione dei due testi addotti dalla stessa opponente ( e ) i quali univocamente ammettevano che Testimone_1 Testimone_2 la parte della fornitura di diversa qualità, impiantata in altra parte del fondo, aveva esito positivo, tanto confermando, in disparte una contestata inidoneità solo parziale della fornitura che non giustificava il mancato pagamento anche della fornitura esente da vizi, la circostanza della scelta di impiantare il prodotto di qualità “Auspicio” in una parte di fondo presumibilmente inidoneo alla coltivazione specifica, in quanto eccessivamente pagina 10 di 13 impregnato di acqua, determinane la mancata idonea ossigenazione delle medesime piantine, tanto da provocare la rilevata fisiopatia della c.d. “asfissia radicale”, come tempestivamente relazionato dall'agronomo della società venditrice all'esito del sopralluogo effettuato e dell'accurata disamina in laboratorio delle piantine medesime prelevate “ a campione”.
La ragione causale corretta della sopravvenuta asfissia delle radici delle piantine in esame, infondatamente imputata ad un vizio genetico delle stesse, era quindi da individuarsi nella inidoneità del terreno prescelto per la piantagione, tanto supportato dalla circostanza di una inidoneità integrale della predetta piantagione di piantine “Auspicio”, ovvero, di oltre
117.300 piantine, plausibilmente imputabile al terreno di impiantazione e non certamente al difetto originario delle stesse, sconfessato sia dalla preventiva verifica a campione da parte della società venditrice e sia dalla omessa di qualsiasi contestazione da parte dell'opponente all'esito dell'avvenuta consegna delle piante stesse, con presumibile successiva verifica a campione delle stesse, come agevolmente evincibile dalla incontestata accettazione delle piantine medesime, consegnate dal vettore al Pt_1 il 26/5/2011 (V. DDT allegato con specifica conferma del costo pattuito
[...] debitamente sottoscritto per accettazione dello stesso ). Parte_1
In sostanza, le piantine “Docet”, consegnate l'11/5 ed il 12/5, impiantate in distinta parte del fondo, evidenziavano un risultato positivo, mentre quelle “Auspicio” messe a dimora in una zona altimetrica più depressa, (contraddistinta da frequenti allagamenti) con unilaterale determinazione topografica da parte del medesimo, decadevano e si Pt_1 seccavano totalmente, avvalorando quindi la prospettata causa efficiente del fenomeno lamentato nella eccessiva presenza di acqua del terreno, ostativa ad una necessaria e naturale ossigenazione delle radici delle piante.
A fronte della relazione aqrotecnica di cui innanzi, debitamente comunicata all'opponente con racc.r.r. del 29/8/2011 (ricevuta dal il 2/9/11) alcuna idonea relazione veniva Pt_1
a supportare la prospettata causa efficiente della mancata produzione agricola.
D'altronde, ben avrebbe potuto il a supporto della sua eccezione di Pt_1 inadempimento contrattuale, prima ancora di assumere la suddetta determinazione volitiva di un mancato pagamento integrale della fornitura (già di per se ingiustificato per quanto innanzi evidenziato) verificare con proprio tecnico di fiducia la effettiva causa efficiente del decadimento delle piantine o richiedere, un accertamento tecnico preventivo pagina 11 di 13 al fine di accertare le contestate responsabilità immotivatamente contestate alla società venditrice.
In tema di riparto degli oneri probatori in materia di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fattura commerciale, l'onere gravante a carico della opposta, attrice sostanziale, risultava correttamente assolto con la produzione documentale integrativa della prova dell'avvenuta esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, dovendo l'opponente, convenuto sostanziale, addure validi riscontri probatori alla ventilata causa estintiva della predetta obbligazione, ovvero al paventato inesatto adempimento contrattuale ascrivibile all'opposta.
D'altronde, con riferimento, al quadro probatorio complessivo, posto dal Tribunale a supporto della ritenuta infondatezza dell'opposizione, non può condividersi la contestata irrilevanza delle deposizioni dei due testi addotti dall'opposta, dequalificando quanto dagli stessi dichiarato alla stregua di mere “valutazioni soggettive”, risultando, invero, le deposizioni basate su circostanze materiali oggettive relative allo stato dei luoghi, ovvero, in particolare, sulla peculiare natura del terreno utilizzato per la piantagione contestata, bagnato, argilloso ed in alcuni punti “stagnante” (v.dep. all'esito del Persona_1 sopralluogo del 17/6/2011), situazione “notoriamente” inidonea alla coltivazione delle piantine di pomodoro, soprattutto per il fatto, anch'esso oggettivo, che le piantine risultavano “relegate a parti di terreno più depresso, dove facilmente si verificava il ristagno di acqua che crea la sindrome dell'asfissia radicale”.
Inidoneità naturale confermata anche dal teste , il quale, sempre all'esito Testimone_3 del predetto sopralluogo in contradittorio con il precisava che la “condizione Pt_3 idrica del suolo anomala per acque meteoriche cadute nel periodo del trapianto” fosse tipica della zona del terreno in contrada “Beccarini”, tanto sapendo in quanto “di fronte ai terreni del abbiamo anche altri clienti che hanno riscontrato allagamenti nei loro Pt_3 terreni”.
Ben conoscendo la peculiare natura del proprio fondo, è lecito presumere che il Pt_1 coltivatore diretto, non avrebbe dovuto impiantare le piantine proprio in quella parte di terreno maggiormente propenso ad allagarsi, optando, più correttamente, per la piantagione nella stessa zona interessata alle altre piantine di pomodoro pure acquistate con la medesima fornitura, dovendo quindi, ascriversi il risultato negativo, infondatamente imputato alla venditrice, ad una propria unilaterale e negligente pagina 12 di 13 individuazione di quella parte del proprio fondo, naturalmente inadeguata alla specifica coltivazione del pomodoro.
Conclusivamente, sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, il proposto gravame è destinato ad un integrale rigetto siccome inadeguatamente supportato a fronte di un procedimento motivazionale adoperato dal Tribunale corretto, in quanto supportato da incontestabili riscontri istruttori.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.2840/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 18/9/2020, pubblicata il successivo 24/9/2020, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive del grado, liquidate le stesse in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante, Pt_1
tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del
[...] contributo unificato già versato.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 25/2/2025.
Il Presidente
Il Giudice Ausiliario estensore (dott. Filippo Labellarte)
(avv. Leonardo Nota)
pagina 13 di 13