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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9028 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AF SD - Presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8249 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
) - rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ANTONIO LAURENZO, in sostituzione del precedente avvocato Alessandro
Silvestri, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
) - rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. ANTONIO LAURENZO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025, , nata a [...], il [...], Parte_1 premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli il 15/09/1990; che dal matrimonio erano nati tre figli: Alessandro, nato il [...], , nato il Per_1
07/04/1993 e , nata il [...]; Per_2
1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal giudice relatore a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 19/07/2024;
che nella sentenza della separazione era stato disposto che la casa coniugale sarebbe rimasta alla sig.ra esclusiva proprietaria, con l'obbligo da parte del sig. Parte_1 CP_1 di trasferire la propria residenza, nonché la rinuncia degli stessi ad ogni assegno di mantenimento;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma delle condizioni di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Con comparsa di costituzione del 03/07/2025 si costituiva il resistente, sig.
[...]
, nato a [...], il [...], il quale manifestava la volontà di aderire alla domanda CP_1 di divorzio e, nella medesima comparsa, la ricorrente revocava il mandato conferito al precedente difensore, come da giusta revoca depositata in atti, costituendosi con il nuovo difensore.
Le parti, pertanto, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e all'udienza cartolare del
23/09/2025 le parti confermavano di aver raggiunto un accordo che chiedevano recepirsi.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1
2 il sig. , celebrato in data 15.09.1990 in Napoli, trascritto nel Registro di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Napoli (NA), ATTO n. 415 p. II s. A sez. B, anno 1990;
- Confermare le condizioni già concordate in sede di separazione, come indicate al punto
d) e segnatamente: “1. La casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Parte_1
Napoli alla via Salvatore Trinchese n. 2, resterà alla sig.ra 2. Il sig. Parte_1 [...]
si obbliga a trasferire la propria residenza in altro luogo che comunicherà alla sig.ra CP_1
3. Entrambi i coniugi si obbligano a dare comunicazione all'altro nel caso di cambio di Pt_1 residenza;
4. Le parti, concordemente, rinunciano rispettivamente ad ogni assegno di mantenimento personale. - Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti in causa a Napoli il 15/09/1990, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 415, parte II, S. A, Sez. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Presidente rel.
AF SD
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