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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere
- Giuseppin Mastrodomenico Consigliere Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2338/2023, promossa
DA
(capitale sociale Euro 659.403.400,00 interamente Parte_1 versato - R.E.A. 370219 - codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro
Imprese - iscritta all'Albo Banche al n. 5396), con sede legale in Firenze, via P.IVA_1
JA da Diacceto 48, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.:
), in forza di procura generale alle liti rep. 84341 Fasc. 14640 del C.F._1
07.10.2015 (in atti), ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Campodoni (C.F.:
) in Firenze, Via Lamarmora n. 14 (indirizzi di PEC: C.F._2
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APPELLANTE
CONTRO
1 residente in [...]
14, C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._3
AN OC, anche in proprio, domiciliatario con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29
(pec: , per mandato in calce alla comparsa di Email_3 costituzione.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze resa in data 27/10/2023, nel procedimento avente R.G. n. 897/2023, comunicata in data 31/10/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data
27.10.2023, pubblicata il 31.10.2023, nel procedimento avente n. R.G. 897/2023, - In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. AN OC difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata
(Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs.
n.82/2005); - In via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n.
374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n.
347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della
2 riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007); -
Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. AN OC, che non aveva formulato alcuna istanza di distrazione con violazione dell'art. 93 c.p.c., alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimento Parte_1 dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 3.734,735, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00; - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita Parte_1 del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In ogni caso, condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere: a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Parte_1 meglio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione proposto da CP_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinte le eccezioni, di improcedibilità per mancata partecipazione personale del ricorrente alla procedura di mediazione obbligatoria e di difetto di interesse agire ex art.100 cpc, ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti in data
3 22.12.2007 e meglio individuato in atti, ha accertato il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, ha respinto la domanda riconvenzionale di danni. (a pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data
22.12.2007, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico ( al prezzo di euro Pt_2
497,00) presso la grande distribuzione grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il aveva concluso con un contratto per la CP_1 Parte_1 concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta revolging ( con importo massimo autorizzato di € 514,40 con rimborso minimo mensile di € 40.00), usata per la prima volta proprio per l'acquisto de quo e richiamandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, nonché dallo stesso ufficio giudiziario in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) dello stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. revolving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, l'attività del negoziante non si era limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma lo stesso aveva raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving. Né la qualifica del consumatore come “proponente” può quindi essere utilizzata per eludere norme imperative sulle attività riservate. Né appare credibile che il rivenditore abbia svolto il mero ruolo di “passacarte” tra il consumatore, che ha formulato la proposta, e in quanto la conclusione del contratto presuppone comunque attività Parte_1
4 prodromiche di promozione di quella particolare forma di finanziamento, attività svolta nel caso di specie dal rivenditore, soggetto ritenuto dal legislatore non idoneo. (cfr. sent. pag. 7)
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il contratto concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c., quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
(f) che la domanda riconvenzionale proposta ex art.1338 c.c., (responsabilità per danni derivanti da invalidità del contratto) è infondata in quanto tale disposizione presuppone che il soggetto danneggiato abbia confidato "senza sua colpa" nella validità del contratto;
non essendo tale disposizione invocabile ove la nullità derivi da violazione di legge, ossia da normativa che ciascuna parte ha l'onere di conoscere, donde il rigetto della richiesta di risarcimento del danno derivante dall'asserita condotta illecita del ricorrente, consistita nell'utilizzo della carta revolving per anni, nonostante la ritenuta nullità del relativo contratto.
Né è invocabile la convalida poiché tale rimedio non è applicabile quando il contratto è nullo per violazione di norme imperative ex art. 1423 c.c. (nel caso di specie, di natura pubblicistica, a tutela del mercato del credito).
2. ha proposto tempestivo appello, censurando l'ordinanza Parte_1 de qua
per questi motivi
:
i) Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
L'appellante assume che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere la procura alle liti allegata al ricorso soltanto nulla e non anche inesistente e a consentirne la sanatoria ex art.182 cpc. Osserva, al riguardo, che “la stampigliatura in corsivo “ che CP_1 essa reca non vale quale firma olografa (non essendo tale), né quale firma digitale, né quale firma elettronica qualificata o avanzata (di cui non possiede alcun requisito) ma neppure come “firma elettronica semplice”, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. L'art. 24 del
Regolamento UE eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n.
5 910/2014 e l'art. 20 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005) attribuiscono infatti valore legale alla firma digitale (o firma elettronica qualificata o avanzata) a condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco. Tale condizione non risulta qui soddisfatta. La richiamata stampigliatura si limita infatti a riportare il nome del sito “YOUSIGN” (che peraltro dichiaratamente non fornisce servizi di firma digitale/elettronica avanzata) senza alcun elemento che la possa ricondurre alla persona del ricorrente di cui nessuno ha verificato l'identità e senza che, cliccando su tale stampigliatura, sia possibile reperire alcun certificato o altra forma di attestazione dell'avvenuta identificazione né di apposizione di alcun tipo di firma da parte del signor
[…] In sostanza la stampigliatura “ che reca sotto la dizione CP_1 CP_1
“Certified by yousign” è una mera scansione, statica, che non consente alcun accesso al relativo certificato, difatti inesistente, né altra verifica: si tratta in altre parole di un mero segno grafico non riconducibile ad alcun genere di sottoscrizione neppure apparente.
ii) Secondo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M.
13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.
Secondo l'appellante, il ruolo del venditore dell'elettrodomestico non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto in nome e per conto di essa banca, essendosi limitato a identificare il cliente e raccogliere la domanda di finanziamento dallo stesso senza nulla disporre in materia di concessione del credito. In altre parole, il contratto fu concluso direttamente da con il cliente grazie alla promozione del rivenditore ma non Parte_1 tramite il rivenditore. Di conseguenza, la riserva di legge prevista dal D.M. n. 485 del 2001 non veniva in rilievo, tale riserva essendo riferita ai casi di promozione e conclusione.
Peraltro, all'epoca la distribuzione delle carte revolving, quali carte di pagamento, era esclusa dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. In senso contrario non rilevavano le caratteristiche delle carte revolving, che solo la normativa successiva aveva escluso dalla possibilità di collocamento da parte degli esercenti commerciali.
6 iii) Terzo motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art.
1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo.
Secondo l'appellante, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving va censurata anche sotto un ulteriore profilo: il primo giudice aveva comminato la sanzione della nullità ex art. 1418 c.c., la più drastica prevista dall'ordinamento civile, riscontrando una presunta violazione di “norme imperative di natura pubblicistica che regolano l'agenzia in attività finanziaria” senza tuttavia precisare quale sia tale norma pubblicistica. iv) Quarto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso
l'espediente della frammentazione dei giudizi.
L'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha escluso l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli interessi ultralegali, ritenendo che i pagamenti effettuati avessero natura ripristinatoria e non solutoria, con conseguente sussistenza dell'interesse ad agire.
Al contrario, l'appellante osserva che il diritto alla ripetizione degli interessi ultralegali risulta prescritto, atteso che le rimesse eseguite sarebbero da qualificarsi come solutorie e non ripristinatorie. Ne conseguirebbe, pertanto, una carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art.100 c.p.c., giacché la pronuncia di nullità del contratto non sarebbe idonea a procurare alcuna utilità concreta all'appellata.
In altri termini, la mancanza di interesse ad agire deriverebbe dal difetto di utilità dell'azione di nullità, dato che ogni diritto restitutorio o risarcitorio sarebbe
“irrimediabilmente prescritto”.
Inoltre, secondo l'appellante, la condotta processuale del ricorrente in primo grado concretava l'espediente di frammentare le pretese in giudizi separati, espediente che è notoriamente illecito e contrario ad ogni principio di economia processuale, sicché, anche sotto questo profilo, puntualmente eccepito in primo grado, ma trascurato dal Tribunale di
Firenze, la decisione meritava di essere riformata.
7 v) Quinto motivo subordinato: Sulla responsabilità di controparte per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
Con tale motivo l'appellante censura il capo della decisione di primo grado che ha ritenuto non sussistenti i presupposti della responsabilità precontrattuale del signor
[...]
ritenendo non sussistente la malafede del medesimo, né ravvisando un suo concorso CP_1 di colpa nell'aver eseguito il contratto. vi) Sesto motivo subordinato: Illegittima condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art. 93 c.p.c.
L'appellante censura la parte della decisione di primo grado che ha riconosciuto il pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. AN OC, quale procuratore antistatario, rilevando che nel corso del giudizio di primo grado non è stata proposta alcuna istanza di distrazione delle spese.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 30 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è destituita di fondamento. La necessità di un intervento della Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Nella precisazione delle conclusioni, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
8 Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse
9 riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno
o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni
e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, come affermato da questa Corte nelle precedenti pronunce, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, essendo palese che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della
10 direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n),
è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
7. Il primo e il quarto motivo d'appello.
L'esame del primo e del quarto motivo d'appello è pregiudiziale in ordine logico- giuridico.
7.1. Il primo motivo è infondato e va respinto.
Nell'esaminare il motivo de quo va ricordato che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava sottoscritta digitalmente
11 dalla parte, con il software You sign, ed autenticata digitalmente dal difensore, Avv. AN
OC.
A fronte dell'eccezione di inesistenza della procura alle liti proposta dalla banca resistente, con ordinanza istruttoria del 18.4.2023, il giudice istruttore ebbe così a stabilire:
“osservato che l'art. 83 c.p.c. dispone che la procura alle liti debba essere conferita con
“atto pubblico o scrittura privata autenticata”, consentendo altresì la produzione di
“documento informatico separato sottoscritto con firma digitale” […]. Ritenuto pertanto che il documento informatico prodotto non abbia valore equipollente alla scrittura privata autenticata di cui all'art. 83 c.p.c. trattandosi di firma elettronica semplice, sia pur con livello di sicurezza maggiore per l'invio del codice OTP;
ritenuto, tuttavia, che la procura alle liti non possa ritenersi inesistente atteso che anche nell'ipotesi di firma elettronica semplice “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta
e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità” ed emergono comunque elementi idonei ad individuare il soggetto che ha rilasciato la procura;
ritenuto pertanto non configurabile il vizio più radicale della inesistenza della procura poiché non vi è una totale mancanza materiale dell'atto né si può ritenere trattarsi di un documento privo degli elementi costitutivi essenziali idonei alla riconducibilità alla nozione di “procura alle liti”, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità rispetto al modello legale nella categoria della nullità; ritenuto pertanto che non trovino applicazioni i principi di diritto affermati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 3743/2022; ritenuta pertanto applicabile l'art. 182, comma
2 c.p.c […].”
Sempre nel corso del giudizio di primo grado il difensore del ricorrente, con nota del
19.4.2023, depositava procura alle liti, già in atti, firmata anche digitalmente in formato
PADES e CADES.
Ora, il giudice di primo grado è incorso nell'omissione di pronuncia indicata dall'appellante, perché avrebbe dovuto pronunciarsi sulla eccezione posta dal resistente.
Il giudice di primo grado, nell'ordinanza istruttoria del 18.4.2023, ha fatto corretta applicazione dell'art.182 cpc, nel testo ante riforma TA (che, com'è noto, oggi consente anche la sanatoria in caso di procura inesistente), avendo ritenuto che la procura alle liti
12 allegata al ricorso introduttivo fosse soltanto nulla e non anche inesistente giuridicamente, donde la possibilità di sanatoria della stessa, come effettivamente avvenuto con il deposito di nuova procura alle liti (la cui validità non è contestata dall'appellante).
Al riguardo, va considerato che la categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza della notifica, Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle liti, Cass. civ. S.U. 37434/22).
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente. Cont Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento e IDAS.
Ad esempio, il considerando art. 49 del regolamento stabilisce che “Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regolamento prevede che “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”.
13 Cont Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
La decisione di primo grado merita di essere confermata con integrazione della motivazione sopra esposta.
7.2. Anche il quarto motivo d'appello è privo di pregio giuridico, in relazione ad entrambi i profili coltivati dall'appellante.
7.2.1. Sussiste, anzitutto, l'interesse ad agire dell'appellato in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale). Come già osservato dal Tribunale e precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado, in cui sono annotate operazione in maniera ininterrotta dal 2008 al 2022) e ciò
è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell'indebito e sarà spendibile nel relativo giudizio.
7.2.2. L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione, non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere
14 la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un.
23/11/1995, n. 12103).
8. Il terzo motivo d'appello.
Nell'esaminare e respingere il terzo motivo d'appello, occorre dare conto dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, a cui si è fatto cenno in precedenza.
Questa Corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in Parte_1 esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla
15 fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria
e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato.
[…] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”.
La pronuncia de qua, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
16 b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cpc, risolve le questioni di diritto poste con il terzo motivo d'appello, come sopra sintetizzato. E
l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
9. Il quinto motivo d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
Come già osservato da questa Corte, la responsabilità ex art.1338 c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e che] il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass. 03/09/2021, n.23887, ma vedi pure Cass. 26/06/2020, n.12836). Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto della non univocità
17 dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass.
05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale. Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e la conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
10. Il sesto motivo d'appello
Il motivo è privo di pregio e va respinto, mancando l'interesse ad agire dell'appellante laddove sostiene l'illegittima condanna alle spese con distrazione in favore dell'avv. AN
OC, (difensore dell'appellato) in assenza di apposita istanza di esso procuratore.
La Corte regolatrice, con granitico principio, (cfr. ord. n. 8561 del2/3/2023) ha affermato che: “La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore”.
Si consideri ad abundantiam anche quanto espresso dalla S.C. nella precedente sentenza n. 6740/2005 in cui esplicita l'esatta interpretazione dell'art. 93 c.p.c. ritenuto violato da : “In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il Parte_1 debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata (come nella specie) pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art.93 cod. proc. civ., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di tale disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua posizione processuale non può ritenersi in alcun modo aggravata dal fatto che il
18 pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anziché della parte personalmente”.
Il Tribunale nella liquidazione delle spese ha correttamente applicato il principio della soccombenza per cui il motivo va dichiarato inammissibile.
11. Conclusioni.
In conclusione, l'appello è infondato con conferma del provvedimento impugnato anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1543,50; fase 2:
1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale: 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'ordinanza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida
(al netto della disposta compensazione) in € 2.171,00 per compenso professionale, oltre al
19 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore dell'appellato, Avv. AN OC, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere ausiliario relatore – estensore
Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere
- Giuseppin Mastrodomenico Consigliere Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2338/2023, promossa
DA
(capitale sociale Euro 659.403.400,00 interamente Parte_1 versato - R.E.A. 370219 - codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro
Imprese - iscritta all'Albo Banche al n. 5396), con sede legale in Firenze, via P.IVA_1
JA da Diacceto 48, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.:
), in forza di procura generale alle liti rep. 84341 Fasc. 14640 del C.F._1
07.10.2015 (in atti), ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Campodoni (C.F.:
) in Firenze, Via Lamarmora n. 14 (indirizzi di PEC: C.F._2
Email_1
. Email_2
APPELLANTE
CONTRO
1 residente in [...]
14, C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. C.F._3
AN OC, anche in proprio, domiciliatario con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29
(pec: , per mandato in calce alla comparsa di Email_3 costituzione.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze resa in data 27/10/2023, nel procedimento avente R.G. n. 897/2023, comunicata in data 31/10/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data
27.10.2023, pubblicata il 31.10.2023, nel procedimento avente n. R.G. 897/2023, - In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. AN OC difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata
(Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs.
n.82/2005); - In via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n.
374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n.
347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della
2 riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007); -
Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. AN OC, che non aveva formulato alcuna istanza di distrazione con violazione dell'art. 93 c.p.c., alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimento Parte_1 dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 3.734,735, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00; - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita Parte_1 del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In ogni caso, condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere: a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Parte_1 meglio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione proposto da CP_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinte le eccezioni, di improcedibilità per mancata partecipazione personale del ricorrente alla procedura di mediazione obbligatoria e di difetto di interesse agire ex art.100 cpc, ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti in data
3 22.12.2007 e meglio individuato in atti, ha accertato il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, ha respinto la domanda riconvenzionale di danni. (a pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data
22.12.2007, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico ( al prezzo di euro Pt_2
497,00) presso la grande distribuzione grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il aveva concluso con un contratto per la CP_1 Parte_1 concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta revolging ( con importo massimo autorizzato di € 514,40 con rimborso minimo mensile di € 40.00), usata per la prima volta proprio per l'acquisto de quo e richiamandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, nonché dallo stesso ufficio giudiziario in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) dello stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. revolving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, l'attività del negoziante non si era limitata alla distribuzione di una carta di pagamento, ma lo stesso aveva raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving. Né la qualifica del consumatore come “proponente” può quindi essere utilizzata per eludere norme imperative sulle attività riservate. Né appare credibile che il rivenditore abbia svolto il mero ruolo di “passacarte” tra il consumatore, che ha formulato la proposta, e in quanto la conclusione del contratto presuppone comunque attività Parte_1
4 prodromiche di promozione di quella particolare forma di finanziamento, attività svolta nel caso di specie dal rivenditore, soggetto ritenuto dal legislatore non idoneo. (cfr. sent. pag. 7)
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il contratto concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c., quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
(f) che la domanda riconvenzionale proposta ex art.1338 c.c., (responsabilità per danni derivanti da invalidità del contratto) è infondata in quanto tale disposizione presuppone che il soggetto danneggiato abbia confidato "senza sua colpa" nella validità del contratto;
non essendo tale disposizione invocabile ove la nullità derivi da violazione di legge, ossia da normativa che ciascuna parte ha l'onere di conoscere, donde il rigetto della richiesta di risarcimento del danno derivante dall'asserita condotta illecita del ricorrente, consistita nell'utilizzo della carta revolving per anni, nonostante la ritenuta nullità del relativo contratto.
Né è invocabile la convalida poiché tale rimedio non è applicabile quando il contratto è nullo per violazione di norme imperative ex art. 1423 c.c. (nel caso di specie, di natura pubblicistica, a tutela del mercato del credito).
2. ha proposto tempestivo appello, censurando l'ordinanza Parte_1 de qua
per questi motivi
:
i) Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
L'appellante assume che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere la procura alle liti allegata al ricorso soltanto nulla e non anche inesistente e a consentirne la sanatoria ex art.182 cpc. Osserva, al riguardo, che “la stampigliatura in corsivo “ che CP_1 essa reca non vale quale firma olografa (non essendo tale), né quale firma digitale, né quale firma elettronica qualificata o avanzata (di cui non possiede alcun requisito) ma neppure come “firma elettronica semplice”, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. L'art. 24 del
Regolamento UE eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n.
5 910/2014 e l'art. 20 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005) attribuiscono infatti valore legale alla firma digitale (o firma elettronica qualificata o avanzata) a condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco. Tale condizione non risulta qui soddisfatta. La richiamata stampigliatura si limita infatti a riportare il nome del sito “YOUSIGN” (che peraltro dichiaratamente non fornisce servizi di firma digitale/elettronica avanzata) senza alcun elemento che la possa ricondurre alla persona del ricorrente di cui nessuno ha verificato l'identità e senza che, cliccando su tale stampigliatura, sia possibile reperire alcun certificato o altra forma di attestazione dell'avvenuta identificazione né di apposizione di alcun tipo di firma da parte del signor
[…] In sostanza la stampigliatura “ che reca sotto la dizione CP_1 CP_1
“Certified by yousign” è una mera scansione, statica, che non consente alcun accesso al relativo certificato, difatti inesistente, né altra verifica: si tratta in altre parole di un mero segno grafico non riconducibile ad alcun genere di sottoscrizione neppure apparente.
ii) Secondo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M.
13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.
Secondo l'appellante, il ruolo del venditore dell'elettrodomestico non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto in nome e per conto di essa banca, essendosi limitato a identificare il cliente e raccogliere la domanda di finanziamento dallo stesso senza nulla disporre in materia di concessione del credito. In altre parole, il contratto fu concluso direttamente da con il cliente grazie alla promozione del rivenditore ma non Parte_1 tramite il rivenditore. Di conseguenza, la riserva di legge prevista dal D.M. n. 485 del 2001 non veniva in rilievo, tale riserva essendo riferita ai casi di promozione e conclusione.
Peraltro, all'epoca la distribuzione delle carte revolving, quali carte di pagamento, era esclusa dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. In senso contrario non rilevavano le caratteristiche delle carte revolving, che solo la normativa successiva aveva escluso dalla possibilità di collocamento da parte degli esercenti commerciali.
6 iii) Terzo motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art.
1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo.
Secondo l'appellante, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving va censurata anche sotto un ulteriore profilo: il primo giudice aveva comminato la sanzione della nullità ex art. 1418 c.c., la più drastica prevista dall'ordinamento civile, riscontrando una presunta violazione di “norme imperative di natura pubblicistica che regolano l'agenzia in attività finanziaria” senza tuttavia precisare quale sia tale norma pubblicistica. iv) Quarto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso
l'espediente della frammentazione dei giudizi.
L'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha escluso l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli interessi ultralegali, ritenendo che i pagamenti effettuati avessero natura ripristinatoria e non solutoria, con conseguente sussistenza dell'interesse ad agire.
Al contrario, l'appellante osserva che il diritto alla ripetizione degli interessi ultralegali risulta prescritto, atteso che le rimesse eseguite sarebbero da qualificarsi come solutorie e non ripristinatorie. Ne conseguirebbe, pertanto, una carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art.100 c.p.c., giacché la pronuncia di nullità del contratto non sarebbe idonea a procurare alcuna utilità concreta all'appellata.
In altri termini, la mancanza di interesse ad agire deriverebbe dal difetto di utilità dell'azione di nullità, dato che ogni diritto restitutorio o risarcitorio sarebbe
“irrimediabilmente prescritto”.
Inoltre, secondo l'appellante, la condotta processuale del ricorrente in primo grado concretava l'espediente di frammentare le pretese in giudizi separati, espediente che è notoriamente illecito e contrario ad ogni principio di economia processuale, sicché, anche sotto questo profilo, puntualmente eccepito in primo grado, ma trascurato dal Tribunale di
Firenze, la decisione meritava di essere riformata.
7 v) Quinto motivo subordinato: Sulla responsabilità di controparte per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
Con tale motivo l'appellante censura il capo della decisione di primo grado che ha ritenuto non sussistenti i presupposti della responsabilità precontrattuale del signor
[...]
ritenendo non sussistente la malafede del medesimo, né ravvisando un suo concorso CP_1 di colpa nell'aver eseguito il contratto. vi) Sesto motivo subordinato: Illegittima condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art. 93 c.p.c.
L'appellante censura la parte della decisione di primo grado che ha riconosciuto il pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. AN OC, quale procuratore antistatario, rilevando che nel corso del giudizio di primo grado non è stata proposta alcuna istanza di distrazione delle spese.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 30 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è destituita di fondamento. La necessità di un intervento della Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Nella precisazione delle conclusioni, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
8 Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse
9 riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno
o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni
e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, come affermato da questa Corte nelle precedenti pronunce, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, essendo palese che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della
10 direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n),
è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
7. Il primo e il quarto motivo d'appello.
L'esame del primo e del quarto motivo d'appello è pregiudiziale in ordine logico- giuridico.
7.1. Il primo motivo è infondato e va respinto.
Nell'esaminare il motivo de quo va ricordato che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava sottoscritta digitalmente
11 dalla parte, con il software You sign, ed autenticata digitalmente dal difensore, Avv. AN
OC.
A fronte dell'eccezione di inesistenza della procura alle liti proposta dalla banca resistente, con ordinanza istruttoria del 18.4.2023, il giudice istruttore ebbe così a stabilire:
“osservato che l'art. 83 c.p.c. dispone che la procura alle liti debba essere conferita con
“atto pubblico o scrittura privata autenticata”, consentendo altresì la produzione di
“documento informatico separato sottoscritto con firma digitale” […]. Ritenuto pertanto che il documento informatico prodotto non abbia valore equipollente alla scrittura privata autenticata di cui all'art. 83 c.p.c. trattandosi di firma elettronica semplice, sia pur con livello di sicurezza maggiore per l'invio del codice OTP;
ritenuto, tuttavia, che la procura alle liti non possa ritenersi inesistente atteso che anche nell'ipotesi di firma elettronica semplice “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta
e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità” ed emergono comunque elementi idonei ad individuare il soggetto che ha rilasciato la procura;
ritenuto pertanto non configurabile il vizio più radicale della inesistenza della procura poiché non vi è una totale mancanza materiale dell'atto né si può ritenere trattarsi di un documento privo degli elementi costitutivi essenziali idonei alla riconducibilità alla nozione di “procura alle liti”, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità rispetto al modello legale nella categoria della nullità; ritenuto pertanto che non trovino applicazioni i principi di diritto affermati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 3743/2022; ritenuta pertanto applicabile l'art. 182, comma
2 c.p.c […].”
Sempre nel corso del giudizio di primo grado il difensore del ricorrente, con nota del
19.4.2023, depositava procura alle liti, già in atti, firmata anche digitalmente in formato
PADES e CADES.
Ora, il giudice di primo grado è incorso nell'omissione di pronuncia indicata dall'appellante, perché avrebbe dovuto pronunciarsi sulla eccezione posta dal resistente.
Il giudice di primo grado, nell'ordinanza istruttoria del 18.4.2023, ha fatto corretta applicazione dell'art.182 cpc, nel testo ante riforma TA (che, com'è noto, oggi consente anche la sanatoria in caso di procura inesistente), avendo ritenuto che la procura alle liti
12 allegata al ricorso introduttivo fosse soltanto nulla e non anche inesistente giuridicamente, donde la possibilità di sanatoria della stessa, come effettivamente avvenuto con il deposito di nuova procura alle liti (la cui validità non è contestata dall'appellante).
Al riguardo, va considerato che la categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza della notifica, Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle liti, Cass. civ. S.U. 37434/22).
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente. Cont Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento e IDAS.
Ad esempio, il considerando art. 49 del regolamento stabilisce che “Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regolamento prevede che “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”.
13 Cont Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
La decisione di primo grado merita di essere confermata con integrazione della motivazione sopra esposta.
7.2. Anche il quarto motivo d'appello è privo di pregio giuridico, in relazione ad entrambi i profili coltivati dall'appellante.
7.2.1. Sussiste, anzitutto, l'interesse ad agire dell'appellato in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale). Come già osservato dal Tribunale e precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado, in cui sono annotate operazione in maniera ininterrotta dal 2008 al 2022) e ciò
è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazione dell'indebito e sarà spendibile nel relativo giudizio.
7.2.2. L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione, non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi al medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere
14 la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un.
23/11/1995, n. 12103).
8. Il terzo motivo d'appello.
Nell'esaminare e respingere il terzo motivo d'appello, occorre dare conto dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, a cui si è fatto cenno in precedenza.
Questa Corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in Parte_1 esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso
l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla
15 fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria
e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato.
[…] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”.
La pronuncia de qua, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
16 b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cpc, risolve le questioni di diritto poste con il terzo motivo d'appello, come sopra sintetizzato. E
l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
9. Il quinto motivo d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
Come già osservato da questa Corte, la responsabilità ex art.1338 c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e che] il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass. 03/09/2021, n.23887, ma vedi pure Cass. 26/06/2020, n.12836). Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto della non univocità
17 dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass.
05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale. Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e la conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
10. Il sesto motivo d'appello
Il motivo è privo di pregio e va respinto, mancando l'interesse ad agire dell'appellante laddove sostiene l'illegittima condanna alle spese con distrazione in favore dell'avv. AN
OC, (difensore dell'appellato) in assenza di apposita istanza di esso procuratore.
La Corte regolatrice, con granitico principio, (cfr. ord. n. 8561 del2/3/2023) ha affermato che: “La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore”.
Si consideri ad abundantiam anche quanto espresso dalla S.C. nella precedente sentenza n. 6740/2005 in cui esplicita l'esatta interpretazione dell'art. 93 c.p.c. ritenuto violato da : “In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il Parte_1 debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata (come nella specie) pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art.93 cod. proc. civ., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di tale disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua posizione processuale non può ritenersi in alcun modo aggravata dal fatto che il
18 pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anziché della parte personalmente”.
Il Tribunale nella liquidazione delle spese ha correttamente applicato il principio della soccombenza per cui il motivo va dichiarato inammissibile.
11. Conclusioni.
In conclusione, l'appello è infondato con conferma del provvedimento impugnato anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1543,50; fase 2:
1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale: 4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'ordinanza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida
(al netto della disposta compensazione) in € 2.171,00 per compenso professionale, oltre al
19 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore dell'appellato, Avv. AN OC, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere ausiliario relatore – estensore
Dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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