Articolo 26 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 25Articolo 27
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28 gennaio 1958
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1 dicembre 1959
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15 luglio 1962
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1 marzo 1968
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1 luglio 1973
Art. 26. (Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori) ((Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura:
sulla parte di reddito:
da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;
da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento;
da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;
da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;
oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.
Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936 ha disposto (con l'art. 1) che "La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le L. 400.000, ai sensi dell' art. 26 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293 , e' cosi' modificata:
sulla parte di reddito eccedente le L. 400.000 il canone e' dovuto nella seguente misura:
da L. 400.001 a L. 500.000 il 15%
da L. 500.001 a L. 1.000.000 il 19%
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 il 21%
da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 il 25%
oltre L. 3.000.000 il 28%
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto". ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell' art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' cosi' modificata:
da L. 400.001 a L. 500.000 il 12 %
" 500.001 " 1.000.000 " 15 %
" 1.000.001 " 2.000.000 " 19 %
" 2.000.001 " 3.000.000 " 22 %
oltre " 3.000.000.................... " 24 %
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".
Entrata in vigore il 1 luglio 1973
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