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28 gennaio 1958
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1 dicembre 1959
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15 luglio 1962
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1 marzo 1968
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1 luglio 1973
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Art. 26. (Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori) ((Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura:
sulla parte di reddito:
da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;
da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento;
da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;
da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;
oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.
Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936 ha disposto (con l'art. 1) che "La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le L. 400.000, ai sensi dell' art. 26 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293 , e' cosi' modificata:
sulla parte di reddito eccedente le L. 400.000 il canone e' dovuto nella seguente misura:
da L. 400.001 a L. 500.000 il 15%
da L. 500.001 a L. 1.000.000 il 19%
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 il 21%
da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 il 25%
oltre L. 3.000.000 il 28%
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto". ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell' art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' cosi' modificata:
da L. 400.001 a L. 500.000 il 12 %
" 500.001 " 1.000.000 " 15 %
" 1.000.001 " 2.000.000 " 19 %
" 2.000.001 " 3.000.000 " 22 %
oltre " 3.000.000.................... " 24 %
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".
sulla parte di reddito:
da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;
da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento;
da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;
da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;
oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.
Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936 ha disposto (con l'art. 1) che "La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le L. 400.000, ai sensi dell' art. 26 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293 , e' cosi' modificata:
sulla parte di reddito eccedente le L. 400.000 il canone e' dovuto nella seguente misura:
da L. 400.001 a L. 500.000 il 15%
da L. 500.001 a L. 1.000.000 il 19%
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 il 21%
da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 il 25%
oltre L. 3.000.000 il 28%
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto". ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell' art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' cosi' modificata:
da L. 400.001 a L. 500.000 il 12 %
" 500.001 " 1.000.000 " 15 %
" 1.000.001 " 2.000.000 " 19 %
" 2.000.001 " 3.000.000 " 22 %
oltre " 3.000.000.................... " 24 %
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 24/02/1982 n. 322397 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 24 febbraio 1982 · 4.7574863
[…] istituita con la legge 6 giugno 1973, n. 312, con decorrenza 1 gennaio 1976, in sostituzione dei canoni e sopra canoni aboliti dalla stessa data. Poiche\' i suddetti canoni erano dovuti ai sensi dell\'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 solo per le rivendite di generi di monopolio ordinarie e speciali di cui alla stessa legge e non anche per gli esercizi
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/09/2025, n. 25082Provvedimento: […] per giustificare una richiesta di “extra canone”, ha richiamato l'art. 26 legge 22 dicembre 1957, n. 1293, che invece sarebbe inconferente. L'art. 26 della legge 1293/1957 – si osserva - prevede un canone o sovracanone concessorio da riconoscere ai Monopoli di Stato in sede di asta per ottenere l'aggiudicazione della licenza per la vendita dei tabacchi, mentre l'art. 11 della legge 25/1986 determina il canone di locazione da corrispondere a RR dello Stato e/o società di gestione del patrimonio ferroviario, per ottenere la disponibilità dell'immobile da adibirsi a tabaccheria di stazione. […]Leggi di più...
- sfratto per morosità·
- art. 1575 c.c.·
- locazione commerciale·
- art. 1576 c.c.·
- abuso di dipendenza economica·
- art. 11 legge 25/1986·
- risarcimento danni·
- canone massimo locazione·
- art. 447-bis c.p.c.·
- rivendite speciali tabacchi·
- inadempimento contrattuale