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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 2901 dell'anno 2022 vertente
TRA
difesa dall'Avv. FATICONI MAURIZIO, Parte_1
ricorrente
E
, difeso dall'Avv. CANTATORE RENATA GIOVANNA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.09.2022 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato carpentiere-muratore dal 01.06.1973 al 26.10.2020, conveniva l' dinanzi CP_1
all'intestato Tribunale al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia professionale “spondiloartrosi e discopatie del rachide, protrusioni discali multiple L3 e L4 con impronta midollare e sofferenza radicolare” per una percentuale di invalidità permanente in misura pari a 15% o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
1 Istruita la causa anche a mezzo testi ed espletata CTU medico legale, lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 38/2000, che trova applicazione nella fattispecie in esame,
è erogato in capitale l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6%, mentre nulla è previsto per quelle di grado inferiore.
Dalla CTU espletata non si evince la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il CTU, in particolare, chiarisce: “Sulla scorta della anamnesi lavorativa e della durata di esposizione all'attività di operaio edile e facendo riferimento ad un criterio di elevata probabilità,
l'attività lavorativa svolta si ritiene condizione necessaria, anche se non esclusiva, per la determinazione della malattia. (…) Sulla scorta della obiettività clinica rilevata in occasione della visita peritale si ritiene che il danno conseguente alla menomazione permanente dell'integrità psicofisica non possa consentire di superare la franchigia prevista prevista dalla legge (Decreto Legislativo n. 38/2000).”
Si rileva, inoltre, che non sono state inviate note critiche alla bozza inviata dal CTU alle parti in data 09.10.2024 e che solo tardivamente rispetto ai termini di cui all'art. 195
c.p.c., con le note di trattazione del 06.03.2025, sono state avanzate contestazioni con le quali il ricorrente non ha smentito il quadro clinico descritto dal consulente, ma ha ritenuto errata la sua valutazione affermando che il complesso patologico
(correttamente) descritto è stato sottovalutato nelle percentuali assegnate.
Osserva, tuttavia, il giudicante che la valutazione del consulente risulta coerente e logica per cui, una volta che il quadro patologico sia stato correttamente descritto la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
2 In merito alle contestazioni, inoltre, si evidenzia che le stesse appaiono non dimostrate sotto un profilo medico legale, ma integrano una mera diversa valutazione.
Non si ritiene, pertanto, che vi siano motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale espressa, considerato che le valutazioni svolte dal Ctu sul punto tengono conto del caso concreto e sono esplicate in modo completo e chiaro all'interno della propria relazione che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici, di talché questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è addivenuto il CTU.
Sulla scorta di tali premesse il ricorso va rigettato.
La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU devono essere poste a definitivo carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
decreto.
Latina, 17/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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