TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG AL , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 16/06/2025 nel procedimento n. 4542 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SMIRIGLIA FAVA ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in GG AL, via Gebbione n. 9/G ;
Ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
GG AL, viale AL n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 934/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 24.11.2023 presentava all' Parte_1 CP_1
domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/ 80 e L. 508/88, altresì domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92.
La Commissione medica di GG AL, dopo aver sottoposto a visita l'interessata,
la riconosceva “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509788 L.124/98) medio-grave 67%-99%”
ed “portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di GG
AL- Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/ 80 - L. 508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 per il conseguimento di tutti i benefici economici, fiscali, sociali ed assistenziali connesse a tali status.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e confermava quanto riscontrato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, non riconoscendo alla ricorrente alcun beneficio.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase, con richiesta ex art. 149 disp. Att. Cpc volte ad evidenziare un aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorrente, hanno indotto alla integrazione istruttoria, con altro CTU. Il CTU, nominato nel giudizio di opposizione , dopo aver sottoposto la ricorrente a visita medico legale, e nell'esaminare la documentazione medica in atti, depositava l'elaborato peritale nel quale affermava che la ricorrente è “Invalido
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (difficoltà medio-gravi – 67%-99%) in merito alla CONDIZIONE DI
DISABILITA' CON NECESSITA' DI SOSTEGNO ELEVATO - Art. 3 co. 3 Legge
104/1992 – si ritiene che parte ricorrente non sia persona con disabilità e durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, tali da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e bisognevole di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, e priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici e in merito all' ART. 4 D.L. 5/12, si ritiene che la ricorrente non sia persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge
449/1997), né persona invalida con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (art. 381, dpr 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche)”.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
La ctu ,immune da vizi logici, deve essere condivisa e il ricorso deve essere respinto.
Stante la dichiarazione resa dalla ricorrente vanno compensate le spese dei due gradi di
CP_ giudizio, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG AL , in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione :
• Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c.; • Compensa le spese di lite tra le parti;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase di A.T.P. O. e di CP_1
merito, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in GG AL, 16/06/2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Gargano