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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Mauro Marchesato - Via San Rocco 88831 San Mauro Marchesato KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3901020240005287 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.2025 Ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 3901020240005287 del 28.10.2024 del Comune di San Mauro Marchesato, notificato il 11.2.2025 e con il quale era stato preteso il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU per l'anno 2020, chiedendo la declaratoria di nullità e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare, la non debenza del tributo in ragione dell'esenzione spettante ex D.L. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013 e art. 1, comma 707, L. n. 147/2013 per gli immobili oggetto di imposizione in quanto aventi i requisiti dell'alloggio sociale come definiti dalla normativa nazionale (D.M. 22.04.2008) e regionale di riferimento (Legge Regione Calabria n. 32/1996).
Il Comune di San Mauro Marchesato si costituiva in giudizio con memoria depositata il 3.6.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
La questione oggetto di giudizio è stata, in più occasioni, affrontata da questa Corte in senso favorevole alla parte ricorrente (cfr. tra le altre, sentenza del 25.3.2025 resa nel procedimento iscritto al n. 547/2024 R.G.) sicchè ritiene il giudice di poter fare integrale richiamo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alle motivazioni contenute nella pronuncia ora richiamata.
In detta pronuncia è stato affermato che “[..] La legge istitutiva dell'IMU (D.L. n. 210 del 2011) dispone all'art. 13 che l'imposta municipale propria non si applica in relazione ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. delle Infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008.
La L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) contiene disposizioni riferite agli "alloggi sociali", stabilendo l'esenzione dall'imposta delle "abitazioni principali di categoria catastale A03-A04-A05”.
Il richiamato decreto ministeriale definisce l'alloggio sociale come "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie".
La L. n. 80 del 23 maggio 2014, art. 10 comma 3, di conversione del D.L. n. 47 del 2014, precisa inoltre che "si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui i nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato….".
In giurisprudenza si è precisato, con riferimento all'Imu, ma con argomentazioni estensibili per identità di ratio anche alla AS (Cass. n. 26380/2020 ) che "l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2 co.
5- bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124".
Compete pertanto al giudice di merito stabilire se ricorra il requisito della destinazione ad alloggi sociali come definiti dal D.M. del 22 aprile 2008, secondo quanto richiesto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13 comma 2 lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 co. 707.
Deve presumersi che nel caso in specie le abitazioni colpite da imposizione corrispondano ai requisiti dell'alloggio sociale come in precedenza definito.
Trattasi invero di abitazioni assegnate per legge dal Comune a nuclei familiari svantaggiati, sulla base di apposite graduatorie, locate in via permanente a canone irrisorio prestabilito dalla legge ed utilizzabili unicamente quali abitazioni principali dagli assegnatari con obbligo di fissarvi la residenza, rientranti nelle categorie catastali richiesta dalla norma.
Il Comune è sicuramente a conoscenza della destinazione ad alloggio sociale, avendo emesso i relativi decreti di assegnazione all'esito della necessaria istruttoria che tiene contro delle condizioni dei richiedenti, e non avendoli successivamente revocati.
Nella fattispecie deve dunque ritenersi che tutte le unità immobiliari oggetto di imposizione hanno i requisiti dell'alloggio sociale come in precedenza definito, essendo conformi (in mancanza di prova del contrario da parte dell'ente impositore) a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento [..]”.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite devono essere compensate stante la sussistenza di precedenti di segno contrario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
compensa le spese di lite.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Mauro Marchesato - Via San Rocco 88831 San Mauro Marchesato KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3901020240005287 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.2025 Ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 3901020240005287 del 28.10.2024 del Comune di San Mauro Marchesato, notificato il 11.2.2025 e con il quale era stato preteso il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU per l'anno 2020, chiedendo la declaratoria di nullità e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare, la non debenza del tributo in ragione dell'esenzione spettante ex D.L. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013 e art. 1, comma 707, L. n. 147/2013 per gli immobili oggetto di imposizione in quanto aventi i requisiti dell'alloggio sociale come definiti dalla normativa nazionale (D.M. 22.04.2008) e regionale di riferimento (Legge Regione Calabria n. 32/1996).
Il Comune di San Mauro Marchesato si costituiva in giudizio con memoria depositata il 3.6.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
La questione oggetto di giudizio è stata, in più occasioni, affrontata da questa Corte in senso favorevole alla parte ricorrente (cfr. tra le altre, sentenza del 25.3.2025 resa nel procedimento iscritto al n. 547/2024 R.G.) sicchè ritiene il giudice di poter fare integrale richiamo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alle motivazioni contenute nella pronuncia ora richiamata.
In detta pronuncia è stato affermato che “[..] La legge istitutiva dell'IMU (D.L. n. 210 del 2011) dispone all'art. 13 che l'imposta municipale propria non si applica in relazione ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. delle Infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008.
La L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) contiene disposizioni riferite agli "alloggi sociali", stabilendo l'esenzione dall'imposta delle "abitazioni principali di categoria catastale A03-A04-A05”.
Il richiamato decreto ministeriale definisce l'alloggio sociale come "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie".
La L. n. 80 del 23 maggio 2014, art. 10 comma 3, di conversione del D.L. n. 47 del 2014, precisa inoltre che "si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui i nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato….".
In giurisprudenza si è precisato, con riferimento all'Imu, ma con argomentazioni estensibili per identità di ratio anche alla AS (Cass. n. 26380/2020 ) che "l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2 co.
5- bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124".
Compete pertanto al giudice di merito stabilire se ricorra il requisito della destinazione ad alloggi sociali come definiti dal D.M. del 22 aprile 2008, secondo quanto richiesto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13 comma 2 lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 co. 707.
Deve presumersi che nel caso in specie le abitazioni colpite da imposizione corrispondano ai requisiti dell'alloggio sociale come in precedenza definito.
Trattasi invero di abitazioni assegnate per legge dal Comune a nuclei familiari svantaggiati, sulla base di apposite graduatorie, locate in via permanente a canone irrisorio prestabilito dalla legge ed utilizzabili unicamente quali abitazioni principali dagli assegnatari con obbligo di fissarvi la residenza, rientranti nelle categorie catastali richiesta dalla norma.
Il Comune è sicuramente a conoscenza della destinazione ad alloggio sociale, avendo emesso i relativi decreti di assegnazione all'esito della necessaria istruttoria che tiene contro delle condizioni dei richiedenti, e non avendoli successivamente revocati.
Nella fattispecie deve dunque ritenersi che tutte le unità immobiliari oggetto di imposizione hanno i requisiti dell'alloggio sociale come in precedenza definito, essendo conformi (in mancanza di prova del contrario da parte dell'ente impositore) a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento [..]”.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite devono essere compensate stante la sussistenza di precedenti di segno contrario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
compensa le spese di lite.