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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 616/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 11.45 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. POLI ELENA oggi sostituito dall'avv. Simona Tripodi Parte_1
Nessuno è comparso per la e per l'avv. BINI ALESSANDRO Controparte_1
È presente la Dott.ssa Sara Del Tredici ai fini della pratica forense
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tripodi si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. POLI ELENA, che Parte_1 C.F._1
lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. BINI ALESSANDRO che lo/a rappresenta Controparte_1 P.IVA_1
giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato il sig. in qualità di Parte_1 trasgressore, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 602/2019 del
5.12.2019, emessa dalla in Controparte_2
persona del Direttore con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.899,00.
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato era stato erroneamente emesso nei confronti del ricorrente apparendo illegittimo, eccepiva la carenza di legittimazione passiva del sig.
[...]
l'erronea individuazione del destinatario delle sanzioni e la mancata insinuazione al Parte_1
passivo pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio la contestando l'infondatezza del ricorso chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con conferma dell'ordinanza impugnata.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
All'udienza del 26.06.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sul verbale n. 3BIS/15 del 29/05/2015 elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Grosseto, con riferimento alla violazione dell'art. 18 Regolamento
CE 178/02 sanzionata ai sensi dall'art. 2 del D.lgs. 190/2006, in materia di sicurezza alimentare, “per aver commercializzato alla suddetta macelleria n. 5 carcasse di agnello senza Parte_2
fornire le informazioni relative alla rintracciabilità; in particolare è stato accertato che le carni risultavano prive di etichettatura e con bollo sanitario illeggibile, mentre il DDT che accompagnava la merce (n. 220 del 30/03/2015) presentava un lotto identificativo non corrispondente alla partita commercializzata, come specificamente indicato nel suddetto processo verbale”.
Il ricorrente deduceva che al tempo della violazione il sig. era il Parte_1
Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Toscana Produttori Zootecnici Società
Agricola Società Cooperativa A.T.P.Z. Coop, posta in liquidazione dal 12/08/2015, e svolgeva la sua attività per conto di A.T.P.Z. sosteneva che la suddetta Società Cooperativa, nella normale operatività e gestione, si è sempre accollata le eventuali sanzioni amministrative, che non sono mai ricadute nel personale patrimonio del sig. Pt_1
L'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez. L., n. 12459 del
1998, con riferimento ad un caso in cui si verte su una società in accomandita semplice, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
La persona giuridica come la società non può essere chiamata a rispondere direttamente come autore di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012). La circostanza che la persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata. pagina 3 di 5 Dato che nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la società o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012). Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
La responsabilità solidale dell'entità astratta, società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla l. n. 689 cit. all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n. 12264 del 2007).
La solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale
Si ritiene pertanto che essendo il responsabile di una violazione amministrativa solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione, nel caso di specie sia il individuato quale trasgressore della norma sopra Pt_1 richiamata e quindi autore dell'illecito.
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite stante la mancata difesa tecnica della parte resistente che non ha neanche documentato esborsi
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
pagina 4 di 5 Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 616/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 11.45 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. POLI ELENA oggi sostituito dall'avv. Simona Tripodi Parte_1
Nessuno è comparso per la e per l'avv. BINI ALESSANDRO Controparte_1
È presente la Dott.ssa Sara Del Tredici ai fini della pratica forense
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tripodi si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. POLI ELENA, che Parte_1 C.F._1
lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. BINI ALESSANDRO che lo/a rappresenta Controparte_1 P.IVA_1
giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato il sig. in qualità di Parte_1 trasgressore, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 602/2019 del
5.12.2019, emessa dalla in Controparte_2
persona del Direttore con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.899,00.
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato era stato erroneamente emesso nei confronti del ricorrente apparendo illegittimo, eccepiva la carenza di legittimazione passiva del sig.
[...]
l'erronea individuazione del destinatario delle sanzioni e la mancata insinuazione al Parte_1
passivo pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio la contestando l'infondatezza del ricorso chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con conferma dell'ordinanza impugnata.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
All'udienza del 26.06.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sul verbale n. 3BIS/15 del 29/05/2015 elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Grosseto, con riferimento alla violazione dell'art. 18 Regolamento
CE 178/02 sanzionata ai sensi dall'art. 2 del D.lgs. 190/2006, in materia di sicurezza alimentare, “per aver commercializzato alla suddetta macelleria n. 5 carcasse di agnello senza Parte_2
fornire le informazioni relative alla rintracciabilità; in particolare è stato accertato che le carni risultavano prive di etichettatura e con bollo sanitario illeggibile, mentre il DDT che accompagnava la merce (n. 220 del 30/03/2015) presentava un lotto identificativo non corrispondente alla partita commercializzata, come specificamente indicato nel suddetto processo verbale”.
Il ricorrente deduceva che al tempo della violazione il sig. era il Parte_1
Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Toscana Produttori Zootecnici Società
Agricola Società Cooperativa A.T.P.Z. Coop, posta in liquidazione dal 12/08/2015, e svolgeva la sua attività per conto di A.T.P.Z. sosteneva che la suddetta Società Cooperativa, nella normale operatività e gestione, si è sempre accollata le eventuali sanzioni amministrative, che non sono mai ricadute nel personale patrimonio del sig. Pt_1
L'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez. L., n. 12459 del
1998, con riferimento ad un caso in cui si verte su una società in accomandita semplice, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
La persona giuridica come la società non può essere chiamata a rispondere direttamente come autore di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012). La circostanza che la persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata. pagina 3 di 5 Dato che nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la società o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012). Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
La responsabilità solidale dell'entità astratta, società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla l. n. 689 cit. all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n. 12264 del 2007).
La solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale
Si ritiene pertanto che essendo il responsabile di una violazione amministrativa solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione, nel caso di specie sia il individuato quale trasgressore della norma sopra Pt_1 richiamata e quindi autore dell'illecito.
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite stante la mancata difesa tecnica della parte resistente che non ha neanche documentato esborsi
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
pagina 4 di 5 Compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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