TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9567 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 3532/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 23.10.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3532/2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
AVV. , C.F. ); AVV. Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. elett.te dom.ti in Portici Parte_2 C.F._2
(NA) alla Via A. Diaz n. 3/D presso lo studio dell'avv. Claudio Farenga che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Giuseppe Di Gennaro e dall'avv. Adriana Di Gennaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, in CP_1 alla Via Giordano Bruno n. 156, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 19.2.2025 e notificato il 25.2.2025, i ricorrenti citavano il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di €
4.750,51 per ciascuno, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
A fondamento delle proprie pretese deducevano di aver svolto attività giudiziale in favore del Condominio, dinanzi al sopra intestato
Tribunale, in un giudizio di risarcimento danni (RGN 5097/2023), proposto da un conduttore di un immobile, conclusosi con il rigetto delle domande con sentenza n. 5023 del 14.7.2020.
L'attività era poi proseguita con la notifica del precetto, per quanto concerneva le spese di lite liquidate dal giudice a quo, avvenuta nel marzo 2021.
3. Il , costituendosi, eccepiva la prescrizione presuntiva del CP_1 credito, il mancato espletamento dell'attività esecutiva, l'erroneità dell'importo domandato, con riferimento sia alla chiesta fase istruttoria che allo scaglione indicato, oltre che al quantum.
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 3 4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come preannunciato con decreto del
24.2.2025, notificato alla resistente).
5. La domanda è fondata e va accolta.
5.1. Nessun dubbio sussiste circa l'attività svolta dal ricorrente: essa è ampiamente provata in forza della documentazione depositata sub doc.
1,6,7,8.
Del resto parte resistente, a fronte della suddetta documentazione che comprova l'attività svolta dal ricorrente, nulla ha replicato.
5.2. L'eccezione di prescrizione presuntiva è infondata.
Essa, innanzitutto, proprio perché “presuntiva”, presuppone la deduzione di aver pagato.
Il non solo non ha dichiarato di aver pagato ma ha anche CP_1 contestato il quantum richiesto, con ciò ammettendo in giudizio di non aver adempiuto, ex art. 2959 c.c. .
E' noto, difatti, che per giurisprudenza consolidata “In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta” (cfr. Cass. nn. 12271/2012; 3105/2002;
2124/1994)”.
Peraltro, a tutto voler concedere, l'attività dei professionisti si sarebbe conclusa nel marzo 2021, al momento della notifica del precetto. Nel
2023 è seguita una messa in mora interruttiva della prescrizione (doc. 2 prod. parte ricorrente) e nel 2025 è stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
6. Con riferimento alla generica deduzione di mancato espletamento dell'incarico in fase di esecuzione, è agevole rilevare che nessun compenso è stato chiesto per tale attività e non si comprende la ragione n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 4 per la quale il Condominio avrebbe perso la possibilità di ottenere quelle somme, ben potendo nominare un nuovo difensore.
7. Sulla pluralità dei compensi richiesti dai due difensori, il mandato è stato rilasciato (doc. 5 prod. parte ricorrente) a tutti e due i legali (e non, genericamente, allo studio ); entrambi risultano aver sottoscritto Pt_1 tutti gli atti e, di conseguenza, entrambi hanno diritto al proprio specifico compenso.
8. E' corretto lo scaglione richiesto (valore indeterminato-complessità bassa, valori minimi): dall'atto di citazione e dalla comparsa, dalle note, dalla sentenza e da tutti gli atti del giudizio non si evince il valore del giudizio che, pertanto, è indeterminabile- di complessità bassa.
9. Infondata infine è l'eccezione di non debenza della fase istruttoria, per avere le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Come ribadito anche di recente dalla S.C. (n. 25711 del 19 settembre
2025), la voce “fase istruttoria e/o di trattazione” include tutte le attività che si collocano tra la fase introduttiva e quella decisionale, indipendentemente dal fatto che siano state assunte prove orali o tecniche.
In tal senso, l'attività di trattazione – come la partecipazione alle udienze, il deposito di memorie o l'esame della documentazione prodotta – integra a pieno titolo la fase istruttoria e giustifica il riconoscimento del compenso corrispondente.
Nel caso di specie è stata celebrata la prima udienza e poi si è avuto il rinvio per conclusioni: la fase di trattazione/istruttoria è dunque dovuta
(e, correttamente, chiesta al valore minimo).
10. In definitiva, avendo i ricorrenti individuato lo scaglione corretto e chiesto i valori minimi secondo i parametri illo tempore vigenti, la domanda va integralmente accolta:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.384,00
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 5 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.972,00
Compenso tabellare € 3.972,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 595,80
SA VV ( 4% ) € 182,71
Totale: € 4.750,51, in favore di ciascun avvocato, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 19.2.2025 e fino al soddisfo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (essendosi il giudizio esauritosi in un'unica udienza;
scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di e , della somma di € 4.750,51 per Parte_1 Parte_2 ciascuno, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal
19.2.2025 e fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di e , delle spese di giudizio che Parte_1 Parte_2 liquida in € 1.700,00 per compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Claudio Farenga.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 3532/2025 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 23.10.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3532/2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
AVV. , C.F. ); AVV. Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. elett.te dom.ti in Portici Parte_2 C.F._2
(NA) alla Via A. Diaz n. 3/D presso lo studio dell'avv. Claudio Farenga che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Giuseppe Di Gennaro e dall'avv. Adriana Di Gennaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi, in CP_1 alla Via Giordano Bruno n. 156, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c, depositato il 19.2.2025 e notificato il 25.2.2025, i ricorrenti citavano il resistente, dinanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di €
4.750,51 per ciascuno, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
A fondamento delle proprie pretese deducevano di aver svolto attività giudiziale in favore del Condominio, dinanzi al sopra intestato
Tribunale, in un giudizio di risarcimento danni (RGN 5097/2023), proposto da un conduttore di un immobile, conclusosi con il rigetto delle domande con sentenza n. 5023 del 14.7.2020.
L'attività era poi proseguita con la notifica del precetto, per quanto concerneva le spese di lite liquidate dal giudice a quo, avvenuta nel marzo 2021.
3. Il , costituendosi, eccepiva la prescrizione presuntiva del CP_1 credito, il mancato espletamento dell'attività esecutiva, l'erroneità dell'importo domandato, con riferimento sia alla chiesta fase istruttoria che allo scaglione indicato, oltre che al quantum.
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 3 4. In data odierna, precisate le conclusioni, sostituita l'udienza con il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come preannunciato con decreto del
24.2.2025, notificato alla resistente).
5. La domanda è fondata e va accolta.
5.1. Nessun dubbio sussiste circa l'attività svolta dal ricorrente: essa è ampiamente provata in forza della documentazione depositata sub doc.
1,6,7,8.
Del resto parte resistente, a fronte della suddetta documentazione che comprova l'attività svolta dal ricorrente, nulla ha replicato.
5.2. L'eccezione di prescrizione presuntiva è infondata.
Essa, innanzitutto, proprio perché “presuntiva”, presuppone la deduzione di aver pagato.
Il non solo non ha dichiarato di aver pagato ma ha anche CP_1 contestato il quantum richiesto, con ciò ammettendo in giudizio di non aver adempiuto, ex art. 2959 c.c. .
E' noto, difatti, che per giurisprudenza consolidata “In tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta” (cfr. Cass. nn. 12271/2012; 3105/2002;
2124/1994)”.
Peraltro, a tutto voler concedere, l'attività dei professionisti si sarebbe conclusa nel marzo 2021, al momento della notifica del precetto. Nel
2023 è seguita una messa in mora interruttiva della prescrizione (doc. 2 prod. parte ricorrente) e nel 2025 è stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
6. Con riferimento alla generica deduzione di mancato espletamento dell'incarico in fase di esecuzione, è agevole rilevare che nessun compenso è stato chiesto per tale attività e non si comprende la ragione n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 4 per la quale il Condominio avrebbe perso la possibilità di ottenere quelle somme, ben potendo nominare un nuovo difensore.
7. Sulla pluralità dei compensi richiesti dai due difensori, il mandato è stato rilasciato (doc. 5 prod. parte ricorrente) a tutti e due i legali (e non, genericamente, allo studio ); entrambi risultano aver sottoscritto Pt_1 tutti gli atti e, di conseguenza, entrambi hanno diritto al proprio specifico compenso.
8. E' corretto lo scaglione richiesto (valore indeterminato-complessità bassa, valori minimi): dall'atto di citazione e dalla comparsa, dalle note, dalla sentenza e da tutti gli atti del giudizio non si evince il valore del giudizio che, pertanto, è indeterminabile- di complessità bassa.
9. Infondata infine è l'eccezione di non debenza della fase istruttoria, per avere le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Come ribadito anche di recente dalla S.C. (n. 25711 del 19 settembre
2025), la voce “fase istruttoria e/o di trattazione” include tutte le attività che si collocano tra la fase introduttiva e quella decisionale, indipendentemente dal fatto che siano state assunte prove orali o tecniche.
In tal senso, l'attività di trattazione – come la partecipazione alle udienze, il deposito di memorie o l'esame della documentazione prodotta – integra a pieno titolo la fase istruttoria e giustifica il riconoscimento del compenso corrispondente.
Nel caso di specie è stata celebrata la prima udienza e poi si è avuto il rinvio per conclusioni: la fase di trattazione/istruttoria è dunque dovuta
(e, correttamente, chiesta al valore minimo).
10. In definitiva, avendo i ricorrenti individuato lo scaglione corretto e chiesto i valori minimi secondo i parametri illo tempore vigenti, la domanda va integralmente accolta:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.384,00
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 5 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.972,00
Compenso tabellare € 3.972,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 595,80
SA VV ( 4% ) € 182,71
Totale: € 4.750,51, in favore di ciascun avvocato, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 19.2.2025 e fino al soddisfo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria, non espletata (essendosi il giudizio esauritosi in un'unica udienza;
scaglione fino ad € 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di e , della somma di € 4.750,51 per Parte_1 Parte_2 ciascuno, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal
19.2.2025 e fino al soddisfo;
b) condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di e , delle spese di giudizio che Parte_1 Parte_2 liquida in € 1.700,00 per compensi professionali ed € 264,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Claudio Farenga.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 3532/2025 r.g.a.c. Pag. 6