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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 80/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Jan Palach n. 35, presso e Parte_1 nello studio dell'Avv. Maria Grazia Pianura, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Catanzaro al Vico I Piazza Roma n. 1, presso e nello Controparte_1 studio dell'Avv. Manuela De Sensi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In riforma della sentenza impugnata resa dal Tribunale di Vibo Valentia n. 661/2024 pubblicata il 06/12/2024 nell'ambito del procedimento recante RG n. 1599/2021 notificatagli il 20/12/2024 disponga:
In via preliminare accerti la nullità della memoria integrativa di controparte e comunque accerti e dichiari la decadenza del ricorrente dalla contestazione di fatti, ragioni e motivi a supporto della domanda non indicati nella stessa;
Nel merito rigetti ogni richiesta ex adverso proposta e per lo effetto:
1 - Pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. per Controparte_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- Che i figli minori vengano affidati alla madre che con gli stessi continuerà ad abitare la casa coniugale di cui si richiede l'assegnazione.
- Che il diritto di visita del padre sarà disciplinato dall' On. le Giudice adito;
- Che il marito corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di euro 700,00 (settecento/00) mensili, entro il giorno 3 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Marzo. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
- In via riconvenzionale accerti e dichiari che la separazione è causata dal comportamento del sig. che ha determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale del matrimonio Controparte_1 per cui si chiede l'addebito per colpa grave;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “In via preliminare:
- Dichiarare l'appello proposto dalla signora inammissibile a motivo dell'erronea Parte_1 applicazione del rito con conseguente nullità degli atti introduttivi del giudizio;
- Ulteriormente in via preliminare, dichiarare inammissibile il medesimo appello per violazione degli artt.
342 e 345 c.p.c., per genericità dei motivi ed aspecificità delle conclusioni;
In subordine, nel merito:
- Rigettare integralmente l'appello, con espresso rigetto di tutte le domande istruttorie, eccezioni e deduzioni ex adverso formulate dall'appellante, stante la loro manifesta strumentalità e la totale carenza di fondamento giuridico e fattuale per le argomentazioni di cui in narrativa;
- Confermare integralmente la sentenza n. 661/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, con addebito della separazione alla sig.ra , rigetto della domanda di assegno di mantenimento e conferma Parte_1 del collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, unico genitore in grado di Per_1 garantire il superiore interesse del medesimo;
- Dichiarare l'obbligo della sig.ra di concorrere, in via proporzionale, alle spese Parte_1 straordinarie dei figli;
- Condannare l'appellante alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre agli accessori di legge, in favore del
Sig. anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Controparte_1
Per il Procuratore Generale: “Rigetto dei motivi di appello”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2021, premesso: - di aver contratto Controparte_1 matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 25 giugno 2005, con Parte_2
[...] ; - che dall'unione sono nati i figli (8 maggio 2006) e (20 giugno 2009); - che da
[...] Per_2 Per_1 diverso tempo l'unione versa in uno stato di profonda crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale aveva poggiato la loro unione matrimoniale;
- che, in effetti, dopo un primo periodo felice, la convivenza è divenuta intollerabile a causa della progressiva e sempre più grave e sistematica violazione dei doveri coniugali da parte della moglie culminata nella relazione extraconiugale da questa coltivata e scoperta dal medesimo nel giugno 2018. Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con addebito della emananda separazione alla moglie ex art. 151 c.c., e condanna della medesima al risarcimento dei danni da determinarsi in sede istruttoria e/o in via equitativa;
2. assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del ricorrente, al Sig. che vi vivrà unitamente ai figli;
3. stabilire, il collocamento in via CP_1 principale dei figli presso il padre, nella casa coniugale allo stesso assegnata in Ionadi (VV) alla Via II
Trav. già Via O. Falduti s.n.c;
4. disciplinare il diritto di visita della madre Controparte_2 conformemente alle esigenza di studio e di vita dei minori e alle sue esigenze lavorative e a quelle del marito;
5. Il padre, si farà totalmente carico del mantenimento dei figli nonché delle spese straordinarie così come ha sempre fatto”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio che, pur aderendo alla Parte_1 domanda principale, chiedeva tuttavia l'addebito al marito;
l'affido condiviso e il collocamento con sé della prole e dunque l'assegnazione della casa familiare;
il mantenimento per sé in ragione di euro 700,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie per i figli.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, sentiti i figli della coppia (udienza dell'8 febbraio 2022), all'esito il Presidente del Tribunale con ordinanza depositata il 23 febbraio 2022 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso con collocamento della prole con il padre a cui, per l'effetto, assegnava la casa familiare;
poneva a carico esclusivo del ricorrente la totalità del mantenimento della prole e l'obbligo di contribuire a quello della moglie in misura di € 450,00 mensili;
indi rimetteva le parti dinanzi al GI.
Quindi, la causa, istruita documentalmente e con prove dichiarative (interrogatorio formale della resistente e per testi), è stata decisa con la sentenza n. 661/2024 resa l'11 novembre 2024 e pubblicata il 6 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha così provveduto:
“1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co 2 c.c., la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
– smg - con addebito alla resistente;
Parte_1
2) rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
3) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente
3) conferma nel resto l'Ordinanza Presidenziale del 23.2.2022
4) condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi in euro 3809,00 per onorario oltre spese e accessori come per legge.
3 5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. Stato Civile) (anno 2005; parte II, serie A n. 42)”.
§ 2. L'appello
Avverso la suddetta sentenza, notificata il 20 dicembre 2024, ha proposto Parte_1 appello con ricorso depositato, telematicamente, il 20 gennaio 2025 per i motivi che si esamineranno.
Con decreto presidenziale del 28 gennaio 2025 è stata fissata per la comparizione e trattazione l'udienza del 25 settembre 2025.
Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità e Controparte_1 improcedibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dell'appello. Ha chiesto, altresì, dichiararsi l'obbligo della di concorrere, in via proporzionale, alle spese straordinarie dei figli. Pt_1
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei motivi di appello.
L'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del 16 ottobre 2025, comunicata alle parti il 20 ottobre 2025.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 Parte appellata ha eccepito la inammissibilità e improcedibilità del ricorso in appello, dacché il procedimento di seconde cure è stato trattato in applicazione del D. Lgs. n. 149/2022 e s.m. e i.m, c.d. “
[...]
”, mentre, avrebbe dovuto continuare a trovare applicazione la disciplina previgente, ratione CP_3 temporis; il procedimento in materia di persone, minori e famiglia, infatti, disciplinato dall'art. 473 bis. 30
e ss. c.p.c. trova applicazione unicamente ai giudizi in cui il primo grado ha avuto inizio successivamente al 28 febbraio 2023 e ciò in forza del disposto dell'art. 35 del medesimo D. Lgs n. 149/2022, non costituendo l'appello in detta materia in alcuna deroga al principio generale ivi contemplato.
Orbene, in base all'art. 35, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 22 dicembre 2022, n. 197, ha disposto che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti successivamente instaurati a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Il riferimento ai “procedimenti pendenti” è, di regola, inteso al giudizio nella sua interezza;
i procedimenti già pendenti in primo grado, alla data del 28 febbraio 2023, dovrebbero, di regola, ancora essere assoggettati alla disciplina previgente, quanto alle impugnazioni. La regola conosce però diverse eccezioni, ed in particolare, in base all'art. 35, comma 4, “le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436 bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. La norma richiama espressamente le disposizioni dell'ordinario appello nel procedimento contenzioso, come pure quello del rito del lavoro, ed inoltre i provvedimenti sull'esecuzione in appello. Da tanto consegue come gli appelli
4 relativi ai procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, inseriti nl capo IV bis del Titolo II, in quanto esclusi dalla deroga di cui al comma 4 dell'art. 35, siano sottoposti alla regola generale del comma
1. Di conseguenza, gli appelli proposti avverso pronunce adottate in procedimenti già instaurati in primo grado alla data del 28 febbraio 2023 saranno ancora assoggettati al rito pregresso.
Quindi, nel caso di specie, poiché il procedimento era stato instaurato in primo grado con ricorso presentato, telematicamente, il 2 dicembre 2021, l'appello avrebbe dovuto seguire il rito camerale e non il rito delineato dagli articoli 473 bis 30 e segg. c.p.c.
Purtuttavia, deve escludersi che l'applicazione delle disposizioni in parola, si risolva in una ipotesi di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, trattandosi di “sanzione” non comminata da norma alcuna.
3.2 Va poi dichiarata la inammissibilità delle richieste istruttorie rigettate dal Tribunale e riproposte dalla ricorrente in appello.
Per insegnamento giurisprudenziale dal quale questa Corte non intende discostarsi, la parte che si è vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello, con l'ulteriore precisazione che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte;
questa interpretazione “è pur rispondente al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti e dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegarne rito del diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria per l'esplicazione della difesa della controparte (art. 111 Cost.). L'importanza della precisazione delle conclusioni sta nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti. Allora ciò che è omesso nella precisazione delle conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà
l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice, al quale l'art.
356 cod. proc. civ. assegna il compito di decidere se assumere una prova illegittimamente negata dal giudice di primo grado, determinandone le modalità con ordinanza e fissando un'udienza collegiale istruttoria” (cfr. Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9410; conf., ex multis, Cass. civ., 27 febbraio 2019, n. 5741;
Cass. civ, 3 agosto 2017, n. 19352).
Nel caso di specie, le richieste istruttorie non sono state reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2024 (cfr. note di trattazione scritta depositate dalla Difesa della Piperno), così che esse devono intendersi definitivamente rinunciate e non riproponibili in appello.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 In primo luogo l'appellante ripropone l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del primo grado e della memoria integrativa di controparte. L'impugnante, in particolare, adduce che “il ricorso è carente
5 nella parte in cui non soddisfa i requisiti ex art. 163 c.p.c. e, segnatamente, manca dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda ed in particolare manca l'esposizione dei fatti e dei motivi posti alla base della richiesta di addebito che non possono essere sanati dalle enunciazioni di stile fatte in sede di fase Presidenziale;
manca la struttura argomentativa che dovrebbe condurre all'accoglimento della domanda limitandosi ad una clausola di stile che richiamerebbe l'atto introduttivo del giudizio! L'atto introduttivo del giudizio e la memoria integrativa che si appalesano così nulli e/o comunque manchevoli delle ragioni sottese alla domanda che non potranno essere sanate” (cfr. ricorso in appello, pag. 3).
L'eccezione è infondata poiché il richiamo all'art. 163 c.p.c. è sicuramente improprio.
Ai sensi dell'art. 706, comma 1, c.p.c., la domanda di separazione personale si propone “con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”. In forza di quanto prescrive il successivo comma 4, nel ricorso “deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi”.
La laconica disposizione dell'art. 706 c.p.c. deve essere integrata seguendo le indicazioni poste in via generale dall'art. 125 c.p.c., e non già dall'art. 163 c.p.c., concernente i requisiti sostanziali e formali dell'atto di citazione.
In ogni caso, il ricorso introduttivo non appare manchevole della causa petendi, dacché illustra sufficientemente le ragioni sottese alla domanda di addebito facendo chiaro riferimento alla violazione del dovere di fedeltà perpetrata dalla sig.ra . Pt_1
4.2 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione nei confronti di ”, si duole di addebito della separazione Parte_1 personale.
Rileva che, l'addebito della separazione trova, secondo il Tribunale, fondamento nella relazione adulterina intrattenuta dall'esponente e riferita dai soli fratelli del ricorrente. In realtà, “la presunta relazione, della quale il ricorrente non tratta neanche la durata e le caratteristiche, ebbe inizio comunque in una situazione nella quale i rapporti tra i coniugi erano ormai degradati e giunti all'insofferenza reciproca” (cfr. ricorso, pag. 5). Il Tribunale, inoltre, ha omesso di valorizzare le informazioni rese dai testi indicati dalla resistente e, in particolar modo, da che ha riferito come il ricorrente non ha mai contribuito Testimone_1 CP_1 ai bisogni materiali della moglie “in quanto non le ha mai permesso di disporre di somme liquide di denaro
o di utilizzare il suo bancomat tanto che nel giudizio di prime cure veniva indicato a teste persino l'operaio CP_ della stazione di servizio di Vibo Valentia per riferire che la sig.ra era costretta a fare Pt_1 rifornimento di benzina solo dopo che il marito ne autorizzava la spesa ed a condizione che il pagamento fosse poi materialmente effettuato dallo stesso! Tale mortificazione era solo una piccola manifestazione dei soprusi morali e fisici a cui la sig.ra ha dovuto piegarsi in questi anni” (cfr. ricorso Parte_1 in appello, pag. 4). La forza prevaricatrice di si spingeva al punto che la casa coniugale Controparte_1 era invasa da telecamere che puntavano tutti gli ambienti, ad esclusione del bagno, tutte le ore del giorno tanto da togliere ogni libertà di espressione, movimento e privacy non solo alla moglie ma anche ai suoi figli. Ed ancora: “Il ricorrente non permetteva alla moglie di utilizzare la spesa da lui acquistata e teneva
6 una parte della casa, precisamente la cantina al piano seminterrato, chiusa con all'interno custodite sotto chiave pasta, biscotti, acqua, e tutta le scorte alimentari che lui comprava affinché la sig.ra non Pt_1 mangiasse nulla di tutto questo;
quando è lui a cucinare butta via gli avanzi ma non le consente di mangiarli. Ed infatti è vero che la comparente ha alcuni alimenti provenienti dal banco alimentare ma questo accade perché viene aiutata dalla parrocchia e da alcuni amici che la sostengono, si pensi che tre anni fa è arrivata a pesare 40 chili! Circostanza confermata dalla teste e non Testimone_1 considerata dal Giudice di prime cure” (cfr. ricorso in appello, pag. 5).
4.3 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Omessa dichiarazione del carattere ingiurioso della relazione adulterina”, adduce che il Tribunale non avrebbe motivato sul “perché la Parte_1 relazione adulterina dell'esponente sia stata causa diretta della richiesta di separazione da parte di
[…]Non c'è un rigo, né in sentenza che negli scritti dell'appellato dove Controparte_1 Controparte_1 si motivi e si provi che la relazione adulterina asseritamente richiamata sia stata la causa della frattura matrimoniale” (cfr. ricorso in appello, pag. 6). Piuttosto, prosegue l'appellante, il Tribunale non ha considerato il principio di diritto enunciato da Cass. 31351 del 2022, secondo cui le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per se stesse, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore.
4.4 Con il terzo motivo di appello, così rubricato: “Erronea ed omessa valutazione delle prove documentali
e violazione dell'art. 115 c.p.c.”, assume che il Giudice di primo grado non avrebbe valutato le prove documentali mai smentite in nessuno scritto depositato da “secondo cui costui aveva Controparte_1 invaso la casa di telecamere interne e registratori nonché del fatto ancora più grave che la pistola di ordinanza venisse lasciata in casa sui libri di scuola dei ragazzi per intimidirli a non denunciare i soprusi fatti alla madre (si confrontino le immagini depositate nel fascicolo di primo grado)”(cfr. ricorso in appello, pag. 7).
4.5 Il primo motivo, il secondo motivo e il terzo motivo di appello che, per la connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente, sono complessivamente infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Il primo e il secondo motivo attengono alla sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione personale.
Giova allora rammentare che, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi “consapevolmente e volontariamente contrario” ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. civ., 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., 11 giugno 2005, n. 12383). In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo,
7 invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18074; in termini anche Cass. civ.,5 agosto 2020, n. 16691).
Questo principio è stato ritenuto applicabile anche alla inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso una indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. civ., 14 agosto 2015, n. 16859; Cass. civ., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13592). In tale ottica, la Suprema Corte ha precisato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà
e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge
(Cass. civ, 7 luglio 2017, n. 21657; Cass. civ. 12 aprile 2013, n. 8929; Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15557).
Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità della infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., 14 febbraio
2012, n. 2059).
Egualmente, secondo indirizzo assolutamente univoco della giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione personale dei coniugi, le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., 7 agosto 2024, n. 22294;
Cass. civ., 18 dicembre 2023, n. 35249; Cass. civ., 24 ottobre 2022, n. 31351; 19 febbraio 2018, n. 3925).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere
8 definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. civ., 14 gennaio 2016, n. 433; Cass. civ., 14 gennaio 2011, n. 817).
Nel caso di specie, tali principi risultano pienamente osservati dal Tribunale di Vibo Valentia laddove, nel valutare le risultanze processuali (prove testimoniali e documentali) ha ritenuto provata la relazione extraconiugale della moglie, e, viceversa, prive di riscontro probatorie le violenze – fisiche e verbali – asseritamente perpetrate dal marito, ed ha, di conseguenza, ritenuto che la separazione è stata determinata dalla relazione intrattenuta dalla moglie ma non anche da aggressioni fisiche e verbali ai danni della moglie perpetrate dal marito.
Si tratta di decisione indubbiamente conforme alle evidenze istruttorie, che resiste, pertanto, alle censure della appellante.
Invero, relativamente alla domanda di addebito avanzata da il Tribunale ha Controparte_1 opportunamente valorizzato il narrato testimoniale.
Viene in rilievo in primo luogo la deposizione testimoniale resa dal fratello Testimone_2 del ricorrente, il quale è stato esaminato all'udienza del 5 dicembre 2022 sui capitoli n. 6 (“E' vero o non che la Sig.ra ha intrattenuto relazione extraconiugale con tale scoperta Parte_1 Controparte_5 dal Sig. in data 02.06.2018?”), n. 7 (“E' vero o non che la Sig.ra Controparte_1 Parte_3 ammetteva di aver intrattenuto relazione extraconiugale con tale durante il matrimonio e Controparte_5 prometteva di interrompere la stessa?” ), n. 8 ( “E' vero o non che la Sig.ra continuava Parte_1
a mantenere in vita la relazione extraconiugale con tale dopo la data del 02 giugno 2018?” Controparte_5
), n. 9 (“E' vero o non che in data 02 giugno 2018, alle ore 15.00 circa, i Sigg.ri e Parte_4 si trovavano in compagnia del signor in via Don Mellano, Vibo Parte_5 Controparte_1
Valentia dove la signora si era incontrata con il signor presso l'ufficio Parte_1 Controparte_5 di quest'ultimo?”), n. 10 (“E' vero o non che in data 02 giugno 2018, alla presenza dei Sigg.ri Parte_4
e la signora confermava di avere relazione
[...] Parte_5 Parte_1 extraconiugale con tale proferendo nell'immediatezza, rivolgendosi al marito, le seguenti Controparte_5 precise parole: “te lo sei meritato” ).
Il teste ha riferito: Testimone_3
“6) vero, però me lo ha riferito mio fratello che mi telefonò giorno 2.6.18 che aveva sorpreso la moglie e tale nell'ufficio di quest'ultimo in Don Mellano VV ciò deducendo dalle rispettive Controparte_5 macchine parcheggiate fuori il ridetto locale da cui poi vide uscire la moglie.
7) vero, la venne da me in chiesa S Maria La Nova, nell'ufficio parrocchiale, disperata e in lacrime Pt_1 mi chiese di intercedere verso mio fratello, impegnandosi e permettendo d interrompere la relazione, non riuscendo a spiegarsi cosa le fosse successo;
preciso che la signora non l'ho mai confessata
8) vero; neanche il tempo di capire come muovermi dopo tale richiesta che mio fratello mi riferì che l'aveva visti di nuovo
9 9) vero, (che aveva le chiavi dell'ufficio del ) l'ho chiamato io e ci è andato e Pt_4 CP_5 Parte_5
è stato chiamato da mio fratello che me lo riferì
10) me lo ha riferito mio fratello”.
La teste sorella del resistente ha riferito: Testimone_4
“6) inizialmente l'ho appreso da mio fratello;
poi il 4.8.2018, su richiesta di mio fratello che era stato chiamato dalla moglie ed era preoccupato che la stessa potesse aver compiuto un insano gesto, salì a casa loro;
sul tavolo vi era una boccetta di Lexotan di cui non posso affermare che le avesse prese, e alla sola presenza della lei m confidò, nella disperazione totale, che aveva avuto questa relazione, che non Pt_1 riusciva a spiegarsi cosa le fosse preso e m implorava di intercedere con mio fratello e prometteva di interrompere questa relazione
7) come sopra
8) dopo l'episodio del 2.6.2018 e nonostante la mediazione di mio fratello , la relazione è ripresa CP_2
e l'ho appreso dalla medesima Pt_1
9) me l'ha riferito mio fratello che già sospettava e quindi li ha chiamati a 'testimonio' in via Don Mellano;
anche la me lo ha confermato che aveva una relazione con il e che il 2.6.2018 era andata Pt_1 CP_5 nl suo ufficio ed ammetteva di aver sbagliato”.
Ebbene, l'esame del narrato testimoniale, consente di ritenere acclarato che, di vero, in costanza di matrimonio, la intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo;
che già nel mese di Pt_1 giugno del 2018 il marito era a conoscenza della relazione coniugale, tanto che ne parlava ai fratelli e che la stessa confermava la relazione extraconiugale ai CP_2 Testimone_4 Parte_1 cognati e implorandoli di intercedere con il fratello e prometteva di CP_2 Testimone_4 interrompere questa relazione, pur non facendolo.
Può dunque ritenersi dimostrata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della . Trattandosi, Pt_1 come sopra già detto, di una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, essa è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione alla moglie, non essendo rimasto accertato che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale.
Al contrario, il ha fornito la prova che la crisi coniugale è insorta proprio a causa delle condotte CP_1 poste in essere dalla moglie che, intrattenendo, in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale – circostanza nota in famiglia e fonte, pertanto, di litigi e discussioni familiari – ha reso intollerabile la prosecuzione dell'ulteriore convivenza, ponendosi quale causa efficiente della crisi coniugale e del fallimento della convivenza.
Il narrato testimoniale, coerente e piuttosto circostanziato, non può dirsi inficiato dal vincolo di parentela intercorrente tra il e i fratelli e . In merito, la Suprema Corte Controparte_1 CP_2 Testimone_4
(Cass. civ., 17 dicembre 2015, n. 25358 con i richiami ivi effettuati a Cass. n. 1109/2006; conf. Cass. n.
10 12365/2006; Cass. n. 4202/2011 e Cass. n. 25549/2007) ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (…), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”.
Anche di recente si è affermato – in materia di prova testimoniale – che l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247
c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità della deposizione stessa (Cass. civ., 4 gennaio 2019, n. 98).
Dunque, il giudice di merito non può limitarsi a ritenere “automaticamente” inattendibile una deposizione testimoniale solo perché proveniente da un soggetto legato da vincoli di natura familiare con una delle parti, ma deve indicare ulteriori elementi da cui emerga la mancanza di credibilità del teste, tanto più che una testimonianza diretta non necessita, a differenza di quella de relato, di riscontri esterni per affermare la sua piena valenza probatoria.
Senonché non sono emersi elementi in grado di incrinare la credibilità dei fratelli le cui CP_1 dichiarazioni, anzi, non sono state smentite da dichiarazioni di segno contrario.
Fermo l'addebito della separazione giudiziale alla , va altresì confermata la statuizione di rigetto Pt_1 dell'addebito al dovendosi escludere che siano stati dimostrati i comportamenti addebitati al marito CP_1
(plurime condotte violente fisiche e verbali nei confronti della moglie).
In effetti, la teste , sorella di ha recisamente negato di essere a conoscenza di Testimone_1 Pt_1 violenze perpetrate dal ai danni della moglie. CP_1
Esaminata all'udienza del 5 dicembre 2022, sul seguente capitolo di prova articolato dalla resistente, “A13)
Vero è che la sig.ra già nell'Aprile del 2019 ha chiesto l'intervento del centro Parte_1 antiviolenza “le foglie di Dafne” di Vibo Valentia che l'ha supportata e condotta per il tramite della sua
Presidente sig.ra e dell'Avv. Irene Rubino presso la Questura di Vibo Valentia?”, Tes_4 CP_6
ha riferito: “vero, qualche volta l'ho accompagnata io e anche io l'ho esortata a farlo, Testimone_1 stava male ed aveva bisogno di sostegno tanto stava male per i continui litigi con il marito, la mancanza di dialogo, ma non violenze fisiche” (cfr. enfasi qui aggiunta).
L'altra teste addotta dalla resistente, presidente del centro antiviolenza Le foglie di Testimone_5
Dafne con sede in Vibo Valentia, è stata esaminata all'udienza del 5 dicembre 2022 sui seguenti capitoli di prova: A13) “Vero è che la sig.ra già nell'Aprile del 2019 ha chiesto l'intervento del Parte_1 centro antiviolenza “le foglie di Dafne” di Vibo Valentia che l'ha supportata e condotta per il tramite della sua Presidente sig,ra e dell'Avv. Irene Rubino presso la Questura di Vibo Parte_6
11 Valentia?”;A14) “Vero è che la sig.ra ha intrattenuto diversi incontri alla presenza Parte_1 della Funzionaria dello sportello antiviolenza della Questura di Vibo Valentia -Dott.ssa Coccimiglio e anche del Dirigente , per notiziare le forze dell'ordine di soprusi subiti?”; A18)“Vero è Persona_3 che la sig.ra ha sofferto di un disturbo dell'alimentazione a causa dello stress Parte_1 emotivo?”; A19) “Vero è che è dovuta ricorrere all'aiuto di una psicologa per vincere lo stato ansioso in cui era caduta)”.
La teste ha riferito: Tes_5
“A13) vero, a fine marzo 2019 la lamentava violenze fisiche;
aggressione e violenza economica Pt_1 nel senso che non disponeva di denaro;
che il marito la trascurava ed era venuta meno ogni relazione di coppia
A14) sostenemmo la signora in quanto era comunque timorosa e titubante nonostante il disagio con il marito;
ci disse che non voleva più continuare nel percorso e infatti non ha mai sporto denuncia;
infatti la incontrammo solo dopo in Questura perché convocata dai funzionari Coccimiglio e;
io l'ho Per_3 accompagnata solo questa volta in Questura
A18) della Questura non so, ma certamente chiamò anche noi più volte lamentandosi di subire violenza dal marito (calci; controlli) ma non l'ho mai vista con segni che potessero evocarmi questo scenario aggressivo” (cfr. enfasi qui aggiunta)
A19) con la nostra associazione fece un percorso con una nostra associata – assistente sociale con qualifica di counselor che le offrì un supporto psicologico;
la signora era molto provata;
non so di visite con specialisti psicologi”.
Ora, dall'esame del narrato testimoniale emerge, con ogni evidenza, una situazione di sofferenza della signora manifestatasi successivamente alla scoperta da parte del marito della relazione adulterina Pt_1 da ella intrattenuta, (come è agevole desumere dal fatto che la si rivolse al centro Le foglie di Dafne Pt_1 nel 2019, quindi, in epoca successiva al giugno 2018), e, quindi, successivamente alla rottura del vincolo coniugale. La sofferenza pativa dall'appellante non muove da condotte di violenza morale poste in essere dal marito né, tantomeno, di violenza fisica – delle quali, peraltro, non vi è traccia documentale [denunce, referti] – se è vero che anche il teste ha negato di avere mai visto la con segni che Tes_5 Pt_1 potessero evocarle uno scenario aggressivo di violenza e minaccia, e, d'altra parte, se la sorella dell'appellante ha recisamente negato di violenze fisiche da parte del cognato, quanto, probabilmente, dalla constatazione della disgregazione del suo nucleo familiare a seguito della scoperta da parte del marito della relazione extraconiugale.
Queste conclusioni non sono inficiate dalla documentazione prodotta dalla e consistente in alcune Pt_1 fotografie che raffigurano un'arma da fuoco e dei registratori che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbero stati lasciati in giro per casa allo scopo di intimidire i figli a non denunciare i soprusi fatti alla madre. Si tratta di assunti francamente privi di qualsivoglia riscontro ed anzi smentiti dalle dichiarazioni rese dai due ragazzi – e – i quali, all'udienza presidenziale dell'8 marzo 2022 hanno dichiarato di Per_2 Per_1
12 avere buoni rapporti con entrambi i genitori ma di preferire vivere con il padre (cfr. Persona_4
“Vorrei che papà rimanesse a casa”; e “Io vorrei stare con entrambi i miei genitori;
Persona_5 sono più affezionato a mio papà da un punto di vista affettivo. Hanno lo stesso valore”. È evidente che i ragazzi nutrono per il padre grande affetto e non manifestano quel timore che sarebbe lecito aspettarsi dai figli di un genitore aduso a gesti intimidatori e a soprusi.
La statuizione di rigetto della domanda di addebito della separazione al va, dunque, confermata, CP_7 dovendosi rigettare anche il terzo motivo di appello.
Da tanto consegue, evidentemente, la conferma della statuizione di rigetto della domanda di mantenimento economico avanzata da , dacché, a mente dell'art. 156, comma 1, c.c., il diritto di ricevere Parte_1 dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, può essere riconosciuto a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione.
La sentenza di primo grado non è stata specificamente censurata in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e i due figli (affido condiviso;
collocamento della prole presso il padre assegnandogli la casa familiare;
calendario di visite materne;
mantenimento ordinario e straordinario della prole totalmente a carico del padre, conformemente alle sue richieste), così che essa sul punto è passata in giudicato.
Allo stesso modo era onere del proporre appello incidentale per censurare la disciplina delle spese CP_1 straordinarie delineata dal Tribunale, peraltro recependo la proposta del medesimo che, all'udienza CP_1 del 5 dicembre 2023, si era detto disponibile ad accollarsi le spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli (cfr. verbale di udienza: “Il ricorrente dichiara: “sono disponibile a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario dei ragazzi […]”).
L'appello incidentale non è stato però proposto ed anzi la Difesa del Varone ha chiesto a questa Corte di
“prendere atto che la parte appellata non ha proposto appello incidentale” (cfr. note difensive presentate, telematicamente, il 29 settembre 2025).
§ 5. Le spese di lite
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri stabiliti dai DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile – scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00), alla tariffa media, per tutte le fasi.
5.2 In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R.
115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. civ., 13055 del 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 nei confronti di Parte_1 CP_1
13 e con l'intervento del P.G., e avverso la sentenza n. 661/2024 resa l'11 novembre 2024 e CP_1 pubblicata il 6 dicembre 2024, notificata 20 dicembre 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidate in € Parte_1 Controparte_8
9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente decreto siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della camera di consiglio della sezione prima civile della
Corte di Appello di Catanzaro del 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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