TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 371 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Paola Parte_1 C.F._1
(Cs) alla via Cavour n. 3 presso lo studio dell'avv. Francesco Maselli, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi apposta in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Rosa S. Fusari giusta procura da intendersi apposta in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Milano alla via
Spartaco n. 27
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.6.2025 dinanzi al relatore i difensori chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni oggetto di accordo tra i coniugi nel corso della medesima udienza. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
21.9.2002 e premesso, altresì, che dall'unione coniugale erano nati due figli PE ( nato il [...] e nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la PE1 separazione personale sul presupposto del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la ricorrente chiedeva: disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione a sé della casa coniugale;
regolarsi il diritto di visita del genitore non collocatario;
porsi a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei due figli mediante versamento della somma complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 in favore di ciascun figlio) oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché di versare in favore della medesima ricorrente un assegno di mantenimento pari a euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status, ma CP_1 chiedendo addebitarsi alla ricorrente la determinatasi situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza e prospettando diverse conclusioni in punto di statuizioni accessorie (il resistente, infatti, chiedeva il collocamento presso di sé PE della minore e il rigetto dell'istanza della ricorrente diretta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore).
All'udienza del 23.6.2025 dinanzi al relatore i coniugi, ferma la volontà di ottenere pronuncia di separazione, raggiungevano un accordo sulle statuizioni accessorie del seguente tenore: PE a) Affido condiviso di con collocamento prevalente presso il padre;
3
b) Libero diritto di visita del genitore non collocatario, ferma restando l'alternanza nelle principali festività e quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, che la minore trascorrerà con il genitore non collocatario;
c) La sig.ra concorrerà al mantenimento della figlia minore mediante Pt_1 versamento all'altro genitore della somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% e 50% come per legge dell'assegno unico. I genitori altresì concorreranno al mantenimento di mediante versamento diretto al ragazzo PE1 della somma di euro 170,00 oltre spese straordinarie al 50%;
d) Cessata materia del contendere sulla domanda di addebito della separazione e sulla domanda di mantenimento della ricorrente, fermo l'accordo allo stato maturato tra le parti per il versamento una tantum della somma di euro 15.000,00 da parte del sig. CP_1
I difensori chiedevano, pertanto, emettersi pronuncia di separazione tra le parti alle condizioni oggetto di accordo. La causa era, dunque, rimessa al collegio per la decisione, previa adozione di provvedimenti temporanei e urgenti di tenore conforme all'accordo intervenuto tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi, proposta da e alla quale ha aderito anche va senza dubbio accolta, Parte_1 CP_1 in quanto le deduzioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e le dichiarazioni rese all'udienza dinanzi al relatore dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta obiettivamente intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2. Sulle statuizioni accessorie alla domanda sullo status.
In punto di statuizioni accessorie, i coniugi, come detto, raggiungevano in corso di causa un accordo del seguente tenore: PE a) Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre;
b) Libero diritto di visita del genitore non collocatario, ferma restando l'alternanza nelle principali festività e quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, che la minore trascorrerà con il genitore non collocatario;
c) Obbligo, per la madre non collocataria, di concorrere al mantenimento della figlia minore mediante versamento all'altro genitore della somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, concorso alle spese 4
straordinarie nella misura del 50% e 50% come per legge dell'assegno unico. I genitori altresì concorreranno al mantenimento di mediante versamento PE1 diretto al ragazzo della somma mensile di euro 170,00, oltre spese straordinarie al
50%;
d) Cessata materia del contendere sulla domanda di addebito della separazione e sulla domanda di mantenimento della ricorrente, fermo l'accordo allo stato maturato tra le parti per il versamento una tantum della somma di euro 15.000,00 da parte del sig. CP_1
L'accordo appena riassunto può essere certamente recepito in questa sede, in quanto conforme all'interesse della figlia minore (di cui le parti in maniera concorde hanno riportato la volontà di collocamento presso il padre e rispetto alla quale si è stabilito un concorso al mantenimento del genitore non collocatario congruo rispetto ai redditi di quest'ultimo e ai bisogni della minore) e adeguato anche rispetto alla posizione del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (rispetto al quale le parti hanno concordato in ordine al versamento diretto dell'assegno in suo favore). Segue la cessazione della materia del contendere sulle diverse domande delle parti (in particolare l'addebito della separazione domandato dal resistente e il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, fermo l'accordo stragiudiziale per il versamento di un assegno una tantum da parte del sig. di cui il collegio può solo prendere atto in questa sede, attenendo al rapporto CP_1 negoziale tra i coniugi).
3. Sulle spese e competenze di lite.
Gli interessi sottesi alla domanda e l'accordo raggiunto tra i coniugi in corso di causa legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattese, così provvede:
1. pronuncia la separazione tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, come compendiate in motivazione, dichiarando cessata la materia del contendere su ogni diversa domanda;
5
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3. dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma