Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15817 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 581770 Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 12962/01 SEZIONE Cron. N. 32230 composta dai seguenti agist Rep. N. -Presidente- 1.Dott. Vincenzo -Consigliere- 2. " AR TA ID Donati $6 Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 3. " 4: Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Saverio Toffoli -Consigliere- Ud. 13.06.2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA LA IN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Arno 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rap- presenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Diri- " gente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzio- ne Centrale Prestazioni, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 241 del 18.5.200, elettivamente 3669 domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio de- gli Avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresenta- 3 no e difendono per procura per atto notaio Tuccari di Roma rep. 57276 del 18.6.2001 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 36/00 del Tribunale del Lavo- ro di Perugia del 18.2.2000/2.8.2000 nella causa iscritta al n. 2046 e al n. 209 del R. G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.6.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Luigi La Piccerella per l'INAIL, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Attilio En- nio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, MA ZO chiedeva al Pretore di Perugia il riconoscimento dell'origine professionale della malattia da cui era affetto- ipoacusia da ru- more-, per essere stato esposto a rischio per trentaquattro anni (dal 1964 al 1994) con le mansioni di operaio presso diverse ditte che producevano conglomerati bituminosi per asfalto, e la condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennità o della rendita prevista dalla legge. L'INAIL si costituiva contestando le avverse deduzioni e chie- dendo il rigetto del ricorso. All'esito l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio 3 ed escussi i testi ammessi, con sentenza del 23.4.1997 respingeva il ricorso. Tale decisione, a seguito di appello proposto da parte del Cal- zola, veniva confermata, rinnovata la consulenza tecnica di uffi- cio, dal Tribunale di Perugia con sentenza n. 36 del 2000. 11 Tribunale osservava, sulla base della consulenza tecnica di uf- ficio di secondo grado, che il livello di rumorosità, cui era stato esposto il ZO, non aveva superato la soglia degli 85 dB(A), sicché era più che probabile l'origine non professionale della malattia, di cui non era stata peraltro provata la riconducibilità a lavorazione tabellata, con la conseguente non invocabilità della presunzione di causalità tra lavorazione stessa e tecnopatia. Il ZO ricorre per cassazione deducendo unico articolato mo- tivo. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico, complesso, motivo del ricorso- il ZO denuncia: -violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR n. 1124 del 1965, dell'art. 41 Cod. Pen. e dei principi generali che regolano il rapporto di concausalità; -violazione del D.Lgs. n. 277 del 1991 e dei principi generali che definiscono il livello di rumorosità ai fini del rischio;
-vizio di motivazione. Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha correttamente ap- 4 plicato il principio di diritto desumibile dal D.Lgs. n. 277 del 1991, giacché, in mancanza nella normativa di una soglia minima di rumore ai fini di stabilire l'insorgere della ipoacusia, ha rite- nuto, basandosi esclusivamente sulle due consulenze tecniche di ufficio, che il rumore non fosse superiore agli 85 decibels. Lo stesso ricorrente osserva che le conclusioni dei due consulenti e conseguentemente quelle del Tribunale sono fondate su una in- dagine fonometrica effettuata nel 1992, mentre l'attività lavora- tiva a rischio si era svolta dal 1960 al 1994, con riferimento alle sole mansioni dell'ultimo breve periodo nella cabina di comando. Il ZO lamenta altresì che il Tribunale ha omesso di accertare, in relazione alla regola dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 Cod. Pen., se ciascuno dei fattori concorrenti (di natura profes- sionale e di natura extra professionale) assuma il carattere di causa efficiente esclusiva. Ultimo rilievo del ricorrente riguarda il fatto che i consulenti tecnici si sono espressi sulla non professionalità della malattia in termini fortemente dubitativi, non potendosi quindi escludere la riconducibilità dell'ipoacusia proprio al rumore derivante dalle attività lavorative svolte per oltre un trentennio. Da parte sua l'INAIL ha contestato l'assunto del ricorrente ec- cependo l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza del ri- corso. Le articolate censure di parte ricorrente sono prive di pregio e vanno quindi disattese. 5 Con riguardo alle critiche mosse alla consulenza tecnica di se- condo grado (e anche a quella di primo grado) va osservato che il Tribunale ha considerato complete ed accurate le indagini pe- ritali svolte, essendo fondate su esami specialistici e su indagine fonometrica. Orbene tale apprezzamento su circostanze di fatto è riservato come tale al giudice di merito e non è censurabile in sede di le- gittimità, tanto più che sono ben evidenti le ragioni del giudizio espresso. Va altresì sottolineato che il giudice di appello nel condividere le conclusioni dei consulenti tecnici di primo e secondo grado, ha esaminato le obiezioni mosse dal consulente di parte e dal difen- sore del ricorrente ed ha valutato le dichiarazioni dei testi escus- si, dalle quali era emerso che il ZO non era stato addetto a lavorazioni tabellate, tranne che per brevi periodi, sicché l'onere di provare la riconducibilità della ipoacusia al rumore derivante dall'attività lavorativa non poteva che ricadere sul lavoratore. Con riguardo all'asserita violazione del principio di equivalenza causale va sottolineato che il Tribunale, sulla base degli accerta- menti peritali, ha escluso che l'esposizione a rumore superasse la soglia di tollerabiltà prevista dal D.Lgs. n. 277 del 1991, ossia 85 decibels, e quindi la riconducibilità della patologia all'ambiente lavorativo. Sotto questo profilo quindi la censura relativa al rapporto di concausalità non assume alcun rilievo, in ragione dell'accertata inesistenza di un danno di origine lavorati- 6 889 'N 84-8-11 V O 01 .THO ISNIS IV OLLINIⱭ O VSSVL 'VSZDS INDO VIA O SIÐIN KI 07100 10 VISQANI VO Z va. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese, sussistendo i presup- posti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 13 giugno 2003 Il Presidente Vineenzo MilesGreento есе Il Consigliere relatore estensore м Alessandro De Reusis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 OTT. 2003 A M E loggi R P CANCELLIEREE de U S