Articolo 44 della Legge 27 febbraio 1973, n. 26
Articolo 43Articolo 45
Versione
29 marzo 1973
Art. 44.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971, risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1971 (articolo 40)..... L. 6.822.478 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 42)..... L. 207.301 Somme riscosse e non versate (colonna p
del riepilogo dell'entrata)................. " 269
-------------- Residui attivi al 31 dicembre 1971... L. 7.030.048
--------------
Entrata in vigore il 29 marzo 1973
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