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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/07/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Gianmichele Marcelli Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 471/2025 del ruolo generale e promossa
DA
di PE , in persona del direttore pro Parte_1 Pt_2
tempore, elettivamente domicilia in Ancona, Corso Mazzini n. 55, presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale di Stato che la difende ex lege;
- reclamante-
CONTRO
nato a [...] [...] (c.f. ) elettivamente Controparte_1 Pt_2 C.F._1
domiciliato in Urbania corso Vitt. Emanuele II n. 41 presso lo studio dell'avv. Emanuele Aluigi, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 Liquidazione Controllata n. 9/2025 , in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Bertini come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e giusta autorizzazione del GD del 29/5/2025;
- reclamato-
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 9 del 11-14/4/2025 pronunciata dal Tribunale di Urbino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la reclamante: Voglia la Corte di Appello di Ancona:
- in accoglimento del reclamo, riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare la liquidazione controllata disposta dal Tribunale di Urbino nei confronti di
[...]
CP_1
Con vittoria di spese.
Per : Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, respingere il Controparte_1
reclamo come proposto per sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti e, quindi, confermare la sentenza del Tribunale di Urbino.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per la procedura di liquidazione controllata: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona,
contrariis reiectis, rigettare il reclamo formulato da controparte, perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni sopra dedotte, confermando la sentenza impugnata n. 9/2025
emessa dal Tribuna-le di Urbino in data 14/04/2025, con conferma della procedura di Liquidazione
Giudiziale disposta nei confronti di . Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 L ha proposto reclamo avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale Parte_1
di Urbino ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di CP_1
ai sensi dell'art. 268 ccii, deducendo l'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito e
[...]
la mancata valutazione dei rilievi svolti.
Assume sostanzialmente l'Ufficio che il Tribunale non avrebbe indagato “sulle cause di un
indebitamento sulla effettiva situazione economica e patrimoniale del debitore e soprattutto sul
pregiudizio che l'Erario ha subìto e continuerà a subire, anche dopo l'apertura della liquidazione
controllata”. Sottolinea, infatti, che i numerosissimi procedimenti tributari (alcuni dei quali già definiti dalla Suprema Corte con sentenze favorevoli all'ufficio), oltre a quelli penali (definiti in parte con assoluzioni – cfr. sentenza Tribunale di PE n. 568/2019-, in parte con dichiarazione di prescrizione del reato -cfr. sent. Corte Appello Ancona n. 1793/2021- e in parte ancora pendenti davanti al
Tribunale di Roma), hanno evidenziato che il nella sua qualità di socio occulto o CP_1
amministratore, legale o di fatto, di una articolata “filiera” di imprese aveva posto in essere un
“fenomeno evasivo” che aveva generato un debito nei confronti dell'erario pari a € 165.916.817,50. Da
tali circostanze l'Ufficio ne deriva la non “praticabilità” della procedura liquidatoria:
“
1. per verosimile inattendibilità dell'attivo, peraltro di difficile ricostruzione, data la natura e la
gravità delle violazioni accertate in capo al quantomeno in sede tributaria;
CP_1
2. per la reiterazione nel tempo di tali violazioni;
3. per assenza di qualunque comportamento indicativo di resipiscenza;
4. per pregiudizio alle ragioni di credito erariali, molte delle quali giudizialmente accertate, atteso che
il Tribunale di Urbino non esclude – come invece avrebbe dovuto – una eventuale futura
esdebitazione”. Tali circostanze escluderebbero inoltre il requisito della meritevolezza, in quanto “se è
pur vero che l'art. 270, co. 1 prevede che il giudice verifichi i presupposti di cui agli artt. 268 e 269,
ma non anche, come invece stabiliva l'art. 14 quinquies L. 3/2012, l'assenza di atti in frode ai creditori
negli ultimi cinque anni, è altrettanto vero che l'art. 282 dettato a proposito dell'esdebitazione di
pagina 3 di 7 diritto a seguito della liquidazione controllata stabilisce espressamente che essa non opera quando il
debitore abbia determinato il proprio indebitamento con colpa grave, mala fede o frode e quindi, in
sintesi, quando il debitore non sia meritevole del beneficio dell'esdebitazione”.
Aggiunge, poi, che la accolta procedura di liquidazione controllata “non offre all'unico creditore, di
carattere pubblicistico, la migliore soddisfazione possibile, considerato che è lo stesso ad avere CP_1
affermato – anche in sede di rassegna stampa locale – di non detenere più alcun bene e di avere ceduto
tutto il suo patrimonio se non le quote societarie e qualche liquidità e quindi senza una adeguata
disclosure della sua condotta e del suo patrimonio, che dimostrino fattivamente una soluzione di
continuità nel proprio atteggiamento evasivo”. Il infatti, risulterebbe titolare di un limitato CP_1
numero di beni immobili al contrario dei familiari (tra cui la moglie) che li avrebbero ricevuti dal medesimo debitore anche per donazione. A riguardo il Tribunale avrebbe “omesso di assegnare al
Liquidatore il compito di ricercare ulteriori ricchezze eventualmente occultate, in Italia o all'estero, e
di esercitare (o, se pendenti, proseguire) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti
dal debitore in pregiudizio dei creditori (art. 274, comma 2, CCII)”.
Lamenta, infine, l'Ufficio che il Tribunale avrebbe indebitamente disciplinato anche le spese di mantenimento del proponente, sostituendosi al GD e precludendo “anche ai creditori la possibilità di
sollevare rilievi in merito, eccependo la non corretta quantificazione delle spese necessarie per il
sostentamento del debitore e della sua famiglia”.
ha resistito al reclamo, chiedendone il rigetto, così come la reclamata procedura di Controparte_1
liquidazione controllata.
Il reclamo appare meritevole di accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.
Quanto al primo profilo di doglianza occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dall' il Tribunale ha puntualmente e diffusamente dato atto delle cause Parte_1
dell'indebitamento del e dei numerosi procedimenti a suo carico, in parte definiti e in parte CP_1
ancora pendenti, precisando che le condotte contestate assumono “certamente rilievo ai fini
pagina 4 di 7 dell'esdebitazione”. Tali conclusioni devono essere qui confermate, non potendosi condividere la ricostruzione giuridica operata dalla reclamante per cui la “meritevolezza” costituirebbe Pt_1
condizione di ammissibilità per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Ed infatti, se è pur vero che il d.lgs 136/2024 ha modificato il secondo comma dell'art. 269 ccii, inserendo la previsione che la relazione dell'OCC esponga non solo “una valutazione della completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda” e “illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore”, ma verifichi anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, è anche vero che il correttivo non ha espressamente ricompreso la “meritevolezza” tra i presupposti la cui sussistenza deve essere verificata dal Tribunale per l'apertura della procedura. Né è possibile addivenire a siffatta conclusione sulla base di considerazioni ermeneutiche che fanno leva su una interpretazione sistematica degli artt. 269 e 270 ccii che valorizzi il riportato intervenuto legislativo. Ed
infatti, la domanda può essere proposta anche dal creditore, rispetto al quale gli unici presupposti che il
Tribunale è chiamato a verificare sono la soglia minima dei debiti non pagati e, nel caso di debitore persona fisica, anche la mancanza di eccezioni di quest'ultimo circa l'inesistenza di un attivo da distribuire anche a seguito dell'esercizio di azioni giudiziarie.
Inoltre, l'apertura della liquidazione controllata non esplica alcun effetto “premiale” per il debitore,
atteso che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza sent. n. 6 del 19/1/2024, la chiusura della procedura di liquidazione controllata non fa venire meno la responsabilità patrimoniale del debitore, ma consente ai creditori il libero esercizio delle azioni per il recupero della porzione di credito rimasta insoluta. Il beneficio dell'esdebitazione potrà essere concesso solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 282 ccii e in particolare (in relazione al profilo in esame) alla verifica della condotta del debitore rispetto alle cause dell'indebitamento, che non deve essere imputabile a “colpa grave, malafede o frode”. L'intervenuta modifica legislativa risulta pertanto funzionale all'ammissione del debitore a godere del beneficio dell'esdebitazione la cui pronuncia è effettuata dal Tribunale unitamente al decreto motivato che chiude la procedura a norma dell'art. 276 ccii.
Quanto al secondo profilo, il Collegio rileva innanzitutto che, come attestato dal gestore della crisi, il è titolare di un attivo patrimoniale liquidabile, ancorché inferiore al credito CP_1
pagina 5 di 7 complessivamente vantato dalla reclamante , circostanza questa che rende Parte_1
ammissibile la procedura. Il patrimonio allo stato messo a disposizione del debitore ben potrà nel corso della procedura di liquidazione essere incrementato dalle azioni che il liquidatore intenderà promuovere
(o proseguire) ai sensi dell'art. 274 ccii, prevedendo detta disposizione che il potere di autorizzazione delle azioni, tese a conseguire la disponibilità di ulteriori beni nel patrimonio del debitore, è rimesso al
Giudice Delegato e non al Tribunale in sede di dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,
sicché nessuna preclusione di ulteriori necessarie indagini o doverosi accertamenti può ritenersi implicitamente desumibile dalla impugnata sentenza.
Fondata appare invece la doglianza relativa alla violazione della procedura relativa alla determinazione della quota di reddito da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Ed infatti, l'art. 270 ccii non prevede quale contenuto della sentenza (e quindi non rimette alla competenza del Tribunale) l'accertamento del limite entro il quale “gli stipendi, le pensioni, i salari e
ciò che il debitore guadagna con la sua limita” vengono destinati al debitore, accertamento questo rimesso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268, quarto comma lett. b), e dell'art. 146 ccii al
GD. La lettera e) del secondo comma dell'art. 279 ccii per il suo tenore letterale (che non si limita a parlare di consegna e rilascio, ma specificamente prevede l'ipotesi di utilizzo) si riferisce infatti alle res in senso proprio e non ai crediti. La questione non si presenta di natura meramente formale, ma involge anche il diritto di difesa e di interlocuzione dei creditori nella procedura, atteso che il decreto emesso dal GD è comunque reclamabile ai sensi dell'art. 124 ccii ed acquista una sua stabilità sia pure rebus
sic stantibus se non impugnato nel termine ivi previsto.
In conclusione, in accoglimento del motivo in esame e in parziale modifica della sentenza reclamata deve quindi disporsi l'acquisizione di tutti i crediti ed i redditi indicati in sentenza in misura integrale,
Con rimettendo al per la determinazione delle spese di mantenimento del e della sua famiglia. CP_1
Tenuto conto del parziale accoglimento del reclamo le spese di lite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 9 del 11-14/4/2025 pronunciata dal Tribunale di Urbino, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento del reclamo e in parziale modifica della sentenza impugnata, dispone l'acquisizione di tutti i crediti ed i redditi indicati nel piano di liquidazione, così come precisati nella parte motiva della sentenza impugnata, in misura integrale, rimettendo al GD per la determinazione delle spese di mantenimento del e della sua famiglia;
CP_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15/7/2025
Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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