CASS
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2024, n. 23943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23943 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIBUNALE di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 23943 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/12/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza datata 11 maggio 2023, il Tribunale di Potenza rigettava il reclamo proposto da NA RA, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., avverso il decreto con il quale era stato disposto di non inoltrare una missiva spedita dal RA a LL LE. 2. Il difensore di NA RA ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 15 Cost. e dell'art. 18-ter ord. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale non ha manifestato le ragioni in base alle quali ha adottato il provvedimento impugnato e non ha tenuto conto della memoria difensiva depositata tempestivamente il 20 aprile 2023, con la quale era stata fornita ogni spiegazione in ordine alle espressioni della missiva che erano state censurate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di "non inoltro", per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527-01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che ge-F€1-ina-laga-- in il Tribunale di Potenza non ha reso motivazione adeguata a far comprendere quali elementi concreti lo hanno indotto a dubitare circa la congruità del contenuto della missiva rispetto al suo testo apparente. 2 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Potenza che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 23943 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/12/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza datata 11 maggio 2023, il Tribunale di Potenza rigettava il reclamo proposto da NA RA, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., avverso il decreto con il quale era stato disposto di non inoltrare una missiva spedita dal RA a LL LE. 2. Il difensore di NA RA ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 15 Cost. e dell'art. 18-ter ord. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale non ha manifestato le ragioni in base alle quali ha adottato il provvedimento impugnato e non ha tenuto conto della memoria difensiva depositata tempestivamente il 20 aprile 2023, con la quale era stata fornita ogni spiegazione in ordine alle espressioni della missiva che erano state censurate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di "non inoltro", per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527-01). 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che ge-F€1-ina-laga-- in il Tribunale di Potenza non ha reso motivazione adeguata a far comprendere quali elementi concreti lo hanno indotto a dubitare circa la congruità del contenuto della missiva rispetto al suo testo apparente. 2 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Potenza che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.