Sentenza 26 novembre 2025
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/11/2025, n. 21143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21143 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 7684 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da UC D’IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pernazza e Sara Minervini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano in Teverina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Fraticelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AU EV, non costituita in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
in relazione
al silenzio tenuto dal Comune di Bassano in Teverina in ordine all’approvazione del PUA con richiesta di permesso di costruire in deroga presentato dal sig. UC D’IO in data 14.1.2025, successivamente alla delibera del 12.3.2025 con cui il Consiglio Comunale, pur avendo preso atto dei pareri favorevoli della Commissioni Tecniche, decideva di soprassedere alla valutazione del predetto PUA, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
nonché per il risarcimento
dei danni ingiustamente patiti e patiendi dal ricorrente a causa della mancata tempestiva approvazione del PUA e del relativo permesso di costruire;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UC D’IO il 7 ottobre 2025 :
in relazione
al punto 2 all’o.d.g. della delibera del Consiglio comunale del Comune di Bassano in Teverina, n. 18 del 25.08.2025, pubblicata sull’albo pretorio on-line del Comune in data 08.09.2025, con cui il Consiglio comunale rigettava la delibera di approvazione del PUA con richiesta di permesso di costruire in deroga presentato dal ricorrente in data 14.01.2025 (doc. 12), oltre che a tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali
nonché per il risarcimento
dei danni ingiustamente patiti e patiendi dal ricorrente per il rigetto dell’approvazione del PUA e del relativo permesso di costruire con il provvedimento ivi impugnato con motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bassano in Teverina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;
PREMESSO che:
- con istanza presentata al Comune di Bassano in Teverina in data 14 gennaio 2025 (prot. n. 349), il sig. UC D’IO, in qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, ha chiesto, ai sensi dell’art. 57 della l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38, l’approvazione del piano di utilizzazione aziendale (PUA) e il rilascio del connesso permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un capannone agricolo in Località Strada della Cenciara;
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 20 giugno 2025 e depositato il 2 luglio 2025, il sig. D’IO è insorto avverso il silenzio serbato dal Comune di Bassano in Teverina su detta istanza, chiedendo la conseguente condanna dell’ente locale a provvedere sulla stessa e formulando altresì, in via subordinata, domanda risarcitoria per la “ denegata ipotesi in cui il Comune di Bassano in Teverina non procedesse all’approvazione del PUA in tempo utile affinché l’immediata cantierabilità del progetto di cui al PUA sia valutata ai fini Bando di cui in narrativa e ciò comporti la perdita del sussidio richiesto dal ricorrente ”;
RILEVATO che:
- in data 22 settembre 2025 lo stesso ricorrente ha depositato la deliberazione consiliare n. 18 del 25 agosto 2025 con cui il Comune di Bassano in Teverina, pur a fronte del parere favorevole con prescrizioni reso dalla Commissione Agraria Comunale (verbale n. 700 del 29 gennaio 2025 e parere n. 3021 del 21 febbraio 2025), ha deliberato di respingere la proposta di approvazione del PUA in questione;
- con successiva memoria del 29 settembre 2025, il ricorrente, nel rilevare che “ il provvedimento è palesemente contrastante con le valutazioni tecniche effettuate dagli stessi Uffici dell’Amministrazione Comunale e viene motivato sulla base delle richieste di alcuni cittadini, per altro non identificati, e di poco comprensibili ragioni di carattere politico/amministrative ”, si è riservato la proposizione di motivi aggiunti avverso lo stesso;
- l’intimato Comune si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 6 ottobre 2025, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso avverso il silenzio e il rigetto della domanda risarcitoria;
CONSIDERATO che con ricorso per motivi aggiunti proposto ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., notificato il 6 ottobre 2025 e depositato il 7 ottobre 2025, il ricorrente ha impugnato detta delibera consiliare n. 18 del 2025, formulando le seguenti domande: (i) in via principale, ordinare al Comune di Bassano in Teverina, con sentenza semplificata, previo annullamento del provvedimento impugnato, di provvedere al rilascio in favore del ricorrente del provvedimento autorizzatorio richiesto; (ii) in subordine, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, ordinare al Consiglio comunale un riesame della proposta di delibera in tempi certi, ossia entro un termine non superiore ai 30 giorni dalla pubblicazione della ordinanza cautelare in camera di consiglio;
- alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025, fissata per la trattazione del ricorso avverso il silenzio, la causa è stata trattenuta in decisione;
RITENUTO che:
- vada dichiarata l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio proposta, ex artt. 31 e 117 c.p.a., con il ricorso introduttivo, avendo il Comune di Bassano in Teverina concluso il procedimento avviato su istanza di parte con la ridetta delibera consiliare n. 18 del 25 agosto 2025 (in ordine alle conseguenze sul piano processuale della sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento nel rito ex artt. 31 e 117 c.p.a., cfr. Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2022, n. 5433);
- quanto ai motivi aggiunti proposti avverso la delibera da ultimo citata, vada disposta la conversione del rito da camerale ad ordinario giusta il disposto del comma 5 dello stesso art. 117 c.p.a., con conseguente fissazione della camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare alla prima data utile nel rispetto dei termini di cui all’art. 55 c.p.a.;
- il regolamento delle spese di giudizio vada rinviato alla pronuncia definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo avverso il silenzio;
- dispone la conversione del rito da camerale a ordinario per la trattazione del ricorso per motivi aggiunti, all’uopo fissando per l’esame della domanda cautelare la prima camera di consiglio utile nel rispetto dei termini di cui all’art. 55 c.p.a.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IO | LA GI |
IL SEGRETARIO