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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1797/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCISCA Parte_1 C.F._1
OB e domicilio eletto presso il suo studio in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, esponeva di essere stato Parte_1 assunto dalla società in data 6.11.2023 con la qualifica di operaio di Controparte_1 primo livello CCNL Industrie Edili;
di aver iniziato a sollecitare il pagamento delle retribuzioni a partire da quella del mese di dicembre 2023, quindi quella di gennaio 2024; di aver costituito in mora la società per il pagamento delle retribuzioni di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024; di aver rassegnato le dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c. in data 2.3.2024; di aver quindi maturato un credito nei confronti della società convenuta pari € 8.116,22 di cui 30,74 per retribuzione residua del mese di novembre 2023, € 2.113,31 per retribuzioni del mese di dicembre 2023, € 2.415,28 per retribuzione gennaio 2024, € 2.113,37 per retribuzione del mese di febbraio 2024; € 81,52 per retribuzione residua mese di marzo 2024, € 676,21 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 15,08 per cassa edile, € 4,04 per maggiorazione riposo annui, € 666,61 per TFR. Chiedeva, quindi, la condanna di al pagamento della somma di € Controparte_1 8.116,22, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
1 Malgrado la regolare notificazione degli atti introduttivi, la società convenuta non si costituiva, e veniva dichiarata contumace. Senza necessità di attività istruttoria, la causa era discussa e decisa all'udienza del 29.7.2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e durata indeterminata con inizio in data 6.11.2023 e cessazione, per effetto delle dimissioni volontarie, in data 2.3.2024. Ciò è quanto risulta dal modulo Recesso Rapporto di Lavoro e dalle buste paga in possesso del lavoratore. Non vi è ragione di dubitare dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, come evincibile dalle buste paga emesse dal datore di lavoro, e assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario non altrimenti desumibile. Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, parimenti prodotto in atti, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento richiesto di operaio di primo livello del CCNL Industria Edile, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta. Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento della domanda di condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 8.116,22 di cui € 666,61 per TFR, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
condanna a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di € Controparte_1 8.116,22 di cui € 666,61 per TFR, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2 condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate Controparte_1 in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1797/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCISCA Parte_1 C.F._1
OB e domicilio eletto presso il suo studio in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, esponeva di essere stato Parte_1 assunto dalla società in data 6.11.2023 con la qualifica di operaio di Controparte_1 primo livello CCNL Industrie Edili;
di aver iniziato a sollecitare il pagamento delle retribuzioni a partire da quella del mese di dicembre 2023, quindi quella di gennaio 2024; di aver costituito in mora la società per il pagamento delle retribuzioni di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024; di aver rassegnato le dimissioni ai sensi dell'art. 2119 c.c. in data 2.3.2024; di aver quindi maturato un credito nei confronti della società convenuta pari € 8.116,22 di cui 30,74 per retribuzione residua del mese di novembre 2023, € 2.113,31 per retribuzioni del mese di dicembre 2023, € 2.415,28 per retribuzione gennaio 2024, € 2.113,37 per retribuzione del mese di febbraio 2024; € 81,52 per retribuzione residua mese di marzo 2024, € 676,21 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 15,08 per cassa edile, € 4,04 per maggiorazione riposo annui, € 666,61 per TFR. Chiedeva, quindi, la condanna di al pagamento della somma di € Controparte_1 8.116,22, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
1 Malgrado la regolare notificazione degli atti introduttivi, la società convenuta non si costituiva, e veniva dichiarata contumace. Senza necessità di attività istruttoria, la causa era discussa e decisa all'udienza del 29.7.2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e durata indeterminata con inizio in data 6.11.2023 e cessazione, per effetto delle dimissioni volontarie, in data 2.3.2024. Ciò è quanto risulta dal modulo Recesso Rapporto di Lavoro e dalle buste paga in possesso del lavoratore. Non vi è ragione di dubitare dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, come evincibile dalle buste paga emesse dal datore di lavoro, e assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario non altrimenti desumibile. Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, parimenti prodotto in atti, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento richiesto di operaio di primo livello del CCNL Industria Edile, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta. Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento della domanda di condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 8.116,22 di cui € 666,61 per TFR, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
condanna a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di € Controparte_1 8.116,22 di cui € 666,61 per TFR, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2 condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate Controparte_1 in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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