Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2021, proposto da
Bagni Europa di Sacco & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Paoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Genova recante «Definizione agevolata ex art. 100 del D.L. 14.8.2020, n. 104», nonché per l'accertamento e la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi da BE per non aver potuto avvalersi del meccanismo di definizione agevolata del contenzioso di cui all'art. 100 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in l. 13 ottobre 2020, n. 126.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa AR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente chiede l’annullamento della nota della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo del Comune, prot. n. 335447 del 23 settembre 2021, con il seguente oggetto: «Definizione agevolata ex art. 100 del D.L. 14.8.2020, n. 104», nonché del successivo atto di conferma, più puntualmente indicato in epigrafe; la società domanda, inoltre, il risarcimento del danno causato dall’Amministrazione con il proprio illegittimo agere , e, in particolare, per aver precluso all’esponente la possibilità di avvalersi, nei termini richiesti, del meccanismo di definizione agevolata del contenzioso previsto all’art. 100 del d.l. 14 agosto 2020, convertito in l. 13 ottobre 2020, n. 126.
Di seguito i mezzi di censura articolati in ricorso:
1) si assume, in primo luogo, che la nota impugnata sarebbe contraria al disposto dell’art. 100 del d.l. n. 104/2020: detta norma, infatti, indica espressamente che il 30% utile ai fini della definizione agevolata deve essere calcolato sulle «somme richieste» a titolo di canone demaniale dalla P.A., e andrebbe quindi interpretata nel senso di considerare la sommatoria di tutte le voci di canone richieste dall’Amministrazione nel periodo di interesse, e cioè quello 2014/2020;
si aggiunge che la norma in considerazione non consentirebbe in nessun modo all’Amministrazione di pretendere la sommatoria del 30% della quota parte di canone per pertinenze e dell’importo integrale delle altre voci di calcolo, perché si tratterebbe di una pretesa fondata su un importo rispettivamente pari al 46% dei canoni complessivamente richiesti dal Comune a Bagni Europa nel periodo 2014/2020, o all’81% della sommatoria dei canoni asseritamente riferibili alle «pertinenze comm.li» nello stesso periodo;
2) si lamenta, inoltre, il contrasto dei provvedimenti impugnati con i principi di imparzialità e non discriminazione tra amministrati, nonché di quello di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo;
3) infine, si deduce che i provvedimenti di rigetto rivelerebbero un’istruttoria carente e approssimativa, posto che la nota citata non indicherebbe come l’Amministrazione ha determinato la parte di canone indicata quale asseritamente riferibile alle «pertinenze comm.li»: i provvedimenti con cui il Comune annualmente quantifica e richiede all’esponente il pagamento del canone concessorio fanno, infatti, riferimento a un importo unitario, non declinato nelle sue singole voci.
Si è costituito il Comune di Genova, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del TAR adito e chiedendone, nel merito, il rigetto; analoghe conclusioni sono state svolte dall’Agenzia del Demanio, pure costituitasi in giudizio.
All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia in esame ha ad oggetto la delibera con la quale l’Amministrazione procedente ha definito l’istanza della società Bagni Europa presentata in data 15.12.2020 e avente ad oggetto la definizione agevolata, ex art. 100 D.L. 14.8.2020 n. 104, dell’importo da versarsi a titolo di canone per l’occupazione del sedime demaniale ove sorge lo stabilimento balneare “Bagni Europa” gestito dalla deducente.
Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di giurisdizione del giudice adito sollevata dal Comune di Genova e dall’Agenzia del Demanio.
2. Il Collegio ritiene detta eccezione fondata, per le ragioni che si passa ad esporre.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la lite ha ad oggetto dei provvedimenti che costituirebbero il frutto dell’esercizio di una potestà discrezionale dell’Amministrazione, concernente l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 100 d.l. n. 104/2020: si tratta di una impostazione che non è possibile condividere, anche tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali formatisi sul tema, ai quali il Collegio ritiene di dover aderire, giacché fondati su argomentazioni del tutto congrue.
È stato, infatti, anche di recente, osservato che la controversia inerente alla definizione agevolata (cd. condono demaniale) di cui all'art. 100 D.L. n. 104/2022 riguarda una misura straordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attraverso il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legato agli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo. Trattandosi, dunque, di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 26/05/2025, (ud. 16/05/2025, dep. 26/05/2025), n.10037; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 9 gennaio 2023, n. 306; Corte di Cassazione, ordinanza 15 marzo 2022, n. 8475).
Infatti, diversamente da quanto la ricorrente sostiene, non è possibile ravvisare nel caso di specie alcun esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale, essendosi limitata la P.A. a quantificare l’importo di quanto dovuto a titolo di canone di occupazione aderendo a una determinata interpretazione della norma più volta citata, interpretazione che la società Bagni Europa non condivide.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso il difetto di giurisdizione del giudice adito, potendo la domanda essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
AR TT, Presidente FF, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR TT |
IL SEGRETARIO