Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Pesce e LO Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del rispettivo Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 55 del 14 agosto 2020, avente ad oggetto “Ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità per la messa in sicurezza/demolizione del guado carrabile sul Torrente Letimbro in Località Montegrosso in corrispondenza dei mappali 50 del fg 27 e 47 del fg 25 C.T.”, emessa dal Sindaco del Comune di Savona nei confronti del ricorrente -OMISSIS-, in qualità di proprietario del “mappale 47 fg C.T. 25, spalla sponda dx”;
di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale, ivi espressamente comprendendo – in quanto occorra - le Note di avvio del procedimento prot. n. 83609 del 12 dicembre 2019 e prot. n. 35394 dell'11 giugno 2020, nonché la Nota prot. n. 47856 del 29 luglio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Savona, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. LO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS- è proprietario del terreno sito in Località Montegrosso (SV), mapp. 47, fg. 25, posto sulla sponda destra di un guado carrabile presente sul torrente Letimbro. Inoltre, egli è anche proprietario di un edificio, sito nelle vicinanze, in posizione retrostante rispetto a tale terreno tangente il torrente.
Nell’anno 2019, nei pressi del manufatto in questione, si è verificato un incidente cha ha causato la morte di due persone, trascinate dalla corrente del torrente in occasione di un evento atmosferico eccezionale.
La percorrenza di cui si tratta, dopo tale tragico evento, è stata ordinariamente interrotta al transito a seguito di sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria e l’accesso impedito mediante il posizionamento di opere provvisionali.
Con nota prot. n. 35394 dell’11 giugno 2020, il Comune di Savona ha comunicato, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, l’avvio di un procedimento finalizzato all’emissione di un’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, all’odierno ricorrente e alla società Alvenola Sr.l. in liquidazione, quali “proprietari dei terreni di sponda sui quali insiste l’opera di attraversamento”, affinché «provvedano alla messa in atto di azioni volte ad assicurare la pubblica incolumità nell’area, ovvero alla realizzazione di solide opere di presidio necessarie ad impedire a chiunque l’accesso ed il transito sul manufatto».
In data 15 luglio 2020, il ricorrente ha presentato proprie osservazioni, riscontrate dal Comune con nota prot. n. 47856 del 29 luglio 2020.
Il Comune di Savona, infine, ha emesso “Ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità”, n. 55 del 14 agosto 2020, avente ad oggetto la “messa in sicurezza/demolizione del guado carrabile sul Torrente Letimbro in Località Montegrosso in corrispondenza dei mappali 50 del fg 27 e 47 del fg 25 C.T.”, a carico dell’odierno ricorrente e della società Alvenola S.r.l. in liquidazione.
Con ricorso depositato in data 9 novembre 2020, l’odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe sulla scorta dei seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe illegittimamente emesso l’ordinanza nei confronti dell’odierno ricorrente e della società Società Alvenola S.r.l. in liquidazione, in qualità di proprietari dei mappali situati sulle sponde destra e sinistra del fiume Letimbro, posto che la fonte di pericolo non origina dalle suddette proprietà private, ma dall’acqua del torrente e dalla relativa accessibilità attraverso il guado insistente sul torrente, entrambi appartenenti al demanio pubblico; l’ordinanza contestata, in tal senso, avrebbe dovuto essere rivolta al soggetto pubblico titolare (o ai soggetti pubblici titolari, vista la compresenza di competenze tra Stato e Regione, l’uno proprietario, l’altra gestore) dell’acqua pubblica e del guado in questione; non sarebbe prevista la legittimazione di soggetti in quanto meri proprietari di fondi posti sulla sponda del torrente;
2. non sussisterebbero i presupposti legittimanti l’emanazione di un’ordinanza sindacale extra ordinem ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000, posto che esisteva anzitutto un rimedio ordinario esperibile da parte della Regione Liguria, che avrebbe potuto ordinare la distruzione delle opere realizzate sul demanio idrico (art. 2, r.d. n. 523 del 1904).
3. un altro rimedio ordinario esperibile, di competenza comunale, avrebbe potuto essere quello previsto dall’art. 35, d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001, il Comune cioè avrebbe potuto ordinare la demolizione ovvero farsi carico direttamente della stessa, escludendo nei casi di opere su demani pubblici, l’obbligo a carico dei soggetti proprietari;
4. mancherebbero anche i presupposti per ritenere sussistente una situazione definibile di natura eccezionale ed imprevedibile, cui dover porre rimedio con urgenza posto che il fenomeno cui si intende ovviare era all’attenzione delle Autorità competenti almeno dall’aprile 2019;
5. poiché la strada da intercludere in forza dell’ordinanza impugnata consentiva una percorrenza soggetta al pubblico transito, il Comune non avrebbe dovuto omettere per anni l’adeguata manutenzione e gli opportuni controlli, per poi precluderne l’utilizzo; avrebbe piuttosto dovuto promuovere la costituzione del consorzio obbligatorio per la gestione e farsi carico di una parte degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Savona, nonché il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia, e l’Agenzia del Demanio, per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre sin d’ora anticipare che, secondo il Collegio, tenuto conto della gravità dell’evento occorso nel 2019 e della oggettiva pericolosità correlata all’utilizzo del contestato manufatto (c.d. “guado”) insistente sul torrente Letimbro, non solo si giustificava, ma addirittura si imponeva, sul piano oggettivo, un intervento di messa in sicurezza dell’area da parte delle Amministrazioni competenti.
Dall’esame della documentazione, anche fotografica, prodotta in giudizio, infatti, emerge chiaramente come il “guado” in questione, peraltro addirittura carrabile, a prescindere dalla natura – presumibilmente – abusiva, fosse del tutto privo delle garanzie di sicurezza necessarie per consentirne l’utilizzo da parte degli utenti della strada che dalle due sponde del torrente si collegavano al manufatto in questione.
Parimenti, non appare contestabile che, in ragione della predetta situazione di pericolosità, l’interclusione dell’accesso carrabile e pedonale al guado fosse la misura minima necessaria ed opportuna.
Ciò che d’altronde non appare giustificato da parte del Sindaco di Savona è l’avere adottato un’ordinanza contingibile ed urgente imponendo – soltanto – al ricorrente e alla società Alvenola srl, quali proprietari dei mappali situati sulle sponde destra e sinistra del torrente Letimbro, di:
1. provvedere, immediatamente, alla messa in sicurezza della zona interessata dal guado di località Montegrosso, mediante l'installazione di opere non rimovibili nonché di idonea cartellonistica che impediscano a chiunque l'accesso ed il transito, sia con veicoli sia a piedi, sull'opera di attraversamento del torrente Letimbro in corrispondenza dei mapp. 50 fg catastale 27 e 47 fg 25;
2. provvedere, qualora le opere di cui al punto 1 rientrino nell’allegato B o C del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, stante la sussistenza di vincolo paesaggistico nell’area in oggetto come disposto dal D.Lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c), ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del vigente Regolamento Edilizio, al deposito nei termini ivi indicati, dell'istanza di autorizzazione paesaggistica relativamente alle opere poste in essere;
3. presentare all'amministrazione Comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, dichiarazione degli interventi attuati a salvaguardia della pubblica/privata incolumità, corredata di idonea documentazione tecnica e fotografica (pre e post intervento) comprovante l'avvenuto adempimento di quanto sopra richiesto;
4. curare il mantenimento in opera e lo stato di manutenzione delle opere installate (punto 1) a salvaguardia della pubblica/privata incolumità, mediante puntuali controlli ed ispezioni, fino all'avvenuta regolarizzazione o, in difetto, alla necessaria demolizione del manufatto di attraversamento di cui trattasi.
È opportuno, quindi, sinteticamente esaminare la motivazione del suddetto provvedimento.
In particolare, il Sindaco nell’ordinanza:
- cita la nota regionale prot. n°PG/2019/207875 in data 16 luglio 2019, indirizzata non solo all’odierno ricorrente, ma anche ad altri proprietari di immobili nella zona, nonché al Sindaco del Comune di Savona, con la quale la Regione ha dettato le condizioni per l'utilizzo del guado in località Montegrosso, nelle more della definizione degli accertamenti in merito all'esistenza di tale opera in area demaniale priva di titolo concessorio;
- afferma che la Regione ha richiesto al Sindaco del Comune di Savona di adottare ogni azione cautelativa ritenuta opportuna quale ufficiale di governo preposto alla tutela dell'incolumità pubblica, ex art.54 TUEL;
- fa presente l’invio della nota prot. 83609 del 12/12/2019 con cui è stato comunicato ai soggetti predetti e alla Regione Liguria l'avvio del procedimento volto all'emanazione di ordinanza sindacale ex art.54 T.U.EE.LL. per la demolizione/messa in sicurezza e regolarizzazione del manufatto abusivo di attraversamento del torrente Letimbro in località Montegrosso, cui hanno fatto seguito le osservazioni degli interessati e della Regione;
- in particolare, la Regione Liguria, ha contestato di poter essere identificabile con il ruolo di “proprietario del suolo" su cui insiste il manufatto di cui trattasi, essendo tale attribuzione riconducibile allo Stato e, nello specifico, all'Agenzia del Demanio atteso che la Regione Liguria opera sul demanio idrico in forza del R.D. n.523/1904 e del R.R. n.3/2011 e della L.R. n.15/2015 e, pertanto, non ha alcuna competenza a porre in sicurezza e/o regolarizzare opere realizzate da terzi che risultano rivolte al mero soddisfacimento di esigenze di privati e totalmente prive di titoli legittimanti; l'art. 35, d.p.r. n. 380 del 2001, attribuisce al Comune la primaria competenza a ordinare la demolizione al soggetto responsabile dell'abuso ovvero a farsi carico dello stesso in mancanza di soggetti che possano provvedere in tal senso, escludendo nei casi di opere su demani pubblici, l'obbligo a carico dei soggetti proprietari; l'ordine di demolizione di opere realizzate su suolo di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, è validamente emesso nei confronti di chi ha la disponibilità del bene, anche se le stesse sono state realizzate da terzi.
- dà atto del fatto che, a seguito di contraddittorio con i responsabili del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti — Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia della Regione Liguria è emersa, da un lato, la competenza, ai sensi dell'art. 2 del. R.D. n.503/1904, dell'autorità amministrativa incaricata della gestione della acque pubbliche (ovvero la Regione Liguria — Settore Difesa del Suolo) ad ordinare la distruzione delle opere realizzate sul demanio idrico che siano riconosciute dannose al regime delle acque pubbliche stesse, fattispecie non applicabile al caso di specie, laddove il manufatto non costituisce intralcio al regime delle acque pubbliche; dall’altro lato, la necessità, comunque, in attesa di addivenire a provvedimenti conseguenti ad eventuali richieste di sanare l'opera di cui trattasi, di disporre a carico dei proprietari dei terreni su cui insiste la stessa, l'obbligo di messa in atto di azioni volte ad assicurare la pubblica incolumità del sito, attraverso la realizzazione di solide opere di presidio che impediscano a chiunque l'accesso ed il transito sul manufatto di cui trattasi;
- rileva che l'accesso all'opera di che trattasi, a seguito del sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito dei tragici eventi dell'aprile 2019, risulta parzialmente impedito da opere provvisionali, ma facilmente rimovibili, come accertato in occasione di diversi sopralluoghi esperiti da personale dell'Amministrazione Comunale che ha, ogni qualvolta, provveduto a riposizionare sul percorso, subito a valle e a monte del guado, il transennamento con divieto di circolazione; dal sopralluogo esperito, in data 20 giugno 2020, è emerso, oltretutto, che la struttura di attraversamento in calcestruzzo di cui trattasi, risulta ulteriormente danneggiata in quanto a tratti priva del terreno di alveo su cui poggia, terreno scalzato dall'erosione del torrente che sottopassa la struttura di attraversamento;
- quindi, passa a considerare la proprietà dei terreni spalla sx e dx del guado in esame: sponda sx, mappale 50 del foglio catastale 27, LV RL in liquidazione; sponda dx, mappale 47 del foglio catastale 25, l’odierno ricorrente;
- a tal proposito, dà conto, anche in considerazione dell'eccezionalità che caratterizza ormai spesso gli eventi meteorologici, di non poter indugiare con l'adozione di drastici provvedimenti necessari a salvaguardia della pubblica/privata incolumità relativamente all'area interessata dall'opera di attraversamento del torrente Letimbro in corrispondenza dei mappali 50 fg catastale 27 e 47 fg 25 che non può ritenersi in sicurezza, in attesa dell'eventuale regolarizzazione anche dal punto di vista idraulico di competenza regionale; in ragione della situazione emergenziale sanitaria che ha colpito tutta l'Italia, che rendeva difficile operare sia per le verifiche necessarie sia per l'esecuzione di specifici interventi, ha ritenuto necessario concedere ai destinatari della presente un congruo tempo per poter formulare eventuali osservazioni al procedimento sopra ricordato;
- dà conto di aver comunicato, ai sensi dell'art.7, l. n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 54 TUEELL a carico dei proprietari dei terreni di sponda sui quali insiste l'opera di guado per la definitiva messa in sicurezza dell'area attraverso la realizzazione di solide opere di presidio che impediscano a chiunque l'accesso ed il transito sul manufatto in attesa di addivenire a provvedimenti conseguenti ad eventuali richieste di sanare l'infrastruttura;
- dà conto dell'esistenza di una convenzione riguardante le proprietà immobiliari della Tenuta Isola Castel Sant'Agata, stipulata tra il Comune di Savona e la COSIT Sas dell’ing. AS RI & C. in data 13 dicembre 1982, a rogito notaio Motta di Savona, Repertorio n°35332, registrato a Savona il 23 dicembre 1982 al n°1787, trascritto a Savona il 30 dicembre 1982 Reg. Part. 6113, dalla quale risulterebbe che, tra gli impegni che AS RI, in qualità di legale rappresentante della Società, si è assunto nei confronti del Comune di Savona, unilateralmente ed irrevocabilmente, vi era anche quello di mantenere l'attraversamento dell'alveo dei rii e torrenti con semplici guadi per il transito veicolare e con passerelle in tronchi d'albero per il transito pedonale e di non modificare lo stato dei luoghi se non previa comunicazione al Comune e autorizzazione di rito; nel medesimo atto si costituiva l'impegno a carico dell'Ing. AS RI di trasferire vincoli ed impegni previsti nella convenzione in tutti gli atti di locazione e di alienazione a qualsiasi titolo interessanti anche parzialmente le aree comprese nella tenuta e dando comunicazione di ciascun atto al Comune di Savona;
- quindi, dà conto di aver verificato che l'area oggetto del procedimento è compresa nella Tenuta Isola Castel Sant'Agata e, in particolare visionata la nota di trascrizione dell'atto di compravendita del terreno fg 28 m 47, in capo al signor CA IC, rogito notaio Gioglio Michela di Savona, Rep. N°1632/1036 stipulato il 10/6/2008, trascritto e registrato a Savona Reg. Gen. 6942 e Reg. Part. 4696 il 25/6/2008, ha potuto riscontrare l'esplicito richiamo delle clausole, obblighi e condizioni di cui alla sopraesposta convenzione legati all'immobile oggetto della compravendita.
Ne è conseguita quindi l’ordinanza ex art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, in contestazione, attesa l'urgenza che riveste l'emanazione del provvedimento sindacale perché il perdurare della situazione sovraesposta può rivestire carattere di grave pericolo, stante che ad oggi nessuna solida opera di presidio è stata posta in essere per assicurare la pubblica/privata incolumità nell'area in argomento.
Ciò premesso, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Si tratta di una disposizione che copre ipotesi residuali e che attribuisce al Sindaco il potere di emanare atti extra ordinem in tutti quei casi in cui non risulti apprestato uno strumento specifico.
Non si tratta di provvedimenti sanzionatori, ma precauzionalmente tesi ad evitare anche solo il pericolo potenziale a compromettere gli interessi individuati e tutelati dalla norma.
In questo senso, il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è il pericolo per l’incolumità pubblica, dotato di carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile l’adozione di interventi immediati e indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi specifici.
A tal proposito, nel caso di specie, la situazione di pericolo, come anticipato, non può essere disconosciuta, tenuto conto del fatto che per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato n. 5150 del 2019), il fatto che la situazione di degrado fosse già esistente da tempo non inficia la legittimità degli atti impugnati: l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile va interpretata nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2025, n. 3137).
La pericolosità del “guado” in correlazione con i sempre più devastanti, ma comunque imprevedibili eventi atmosferici, dei quali ha dato conto ragionevolmente l’ordinanza sindacale, giustificano in tal senso l’intervento pubblico, anche perché, come statuito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, n.1983 del 2018), il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l’inveramento di un evento dannoso.
La tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l’eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l’adozione delle opportune misure di prevenzione.
Risulta in tale senso motivato sufficientemente e quindi deve ritenersi sussistente il requisito della contingibilità e dell’urgenza, non essendo dirimenti le censure dedotte da parte ricorrente relativamente all’omissione, da parte del Comune, di adeguata manutenzione sulla strada di accesso al guado e degli opportuni controlli, nonché all’omessa costituzione di un consorzio obbligatorio per la gestione della stessa.
Parimenti sul piano oggettivo non risulta fondata la contestazione relativa alla mancanza di residualità dell’ordinanza impugnata.
Infatti, per un verso, non appare perspicuo il riferimento all’esercizio del potere di cui all’art. 2 del R.D. n. 523 del 1904, da parte della Regione Liguria, atteso che il Comune non ha alcuna disponibilità sull’esercizio dello stesso e la stessa Regione, come sopra evidenziato, ha ritenuto, a torto o ragione, di non poterlo esercitare in assenza dei presupposti concreti.
Per altro verso, appare inconferente il mancato utilizzo dei poteri di cui all’art. 35, commi 1 e 2, d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001, relativamente alla possibilità per il Comune di ordinare al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di procedere alla demolizione a cura del Comune medesimo ed a spese del responsabile dell'abuso.
Infatti, l’esercizio del potere in questione impone un accertamento di responsabilità gravoso e complesso, sul piano istruttorio e motivazionale, non compatibile con la situazione di pericolo che il Comune ha ritenuto correttamente di voler fronteggiare.
Quindi, sul piano oggettivo, l’ordinanza contingibile ed urgente non è contestabile.
Sul piano soggettivo della legittimazione passiva, d’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le ordinanze extra ordinem , proprio per il contenuto atipico, possono rivolgersi a chiunque abbia, con il bene che minaccia la pubblica incolumità, una relazione tale da consentirli di disporne e quindi effettuare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza.
In particolare, va rammentato l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale « il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell'esigenza di tutela della pubblica ed immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell'area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (impregiudicato, in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario: cfr. Cons. Stato, Sez. II 22 gennaio 2020, n. 536). Nondimeno, ciò non toglie che nella misura extra ordinem vada sempre indicato con precisione il presupposto per il quale l'Amministrazione, in base ai dati a disposizione e ai fatti diligentemente accertati, ritenga sussistente la legittimazione passiva nei confronti del destinatario » (Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2723).
Nel caso di specie nel provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato il profilo della “disponibilità materiale dei luoghi” in capo ai soggetti destinatari delle prescrizioni e, in particolare, dell’odierno ricorrente.
Anzitutto, va sottolineato come, dall’esame della motivazione dell’ordinanza, sopra riportata, si evinca che, nonostante l’elemento effettivamente pericoloso sia, a ben vedere, il guado e il suo utilizzo, il Sindaco consideri necessaria, ai fini della salvaguardia della pubblica/privata incolumità, la messa in sicurezza dell’« area interessata dall'opera di attraversamento del torrente Letimbro in corrispondenza dei mappali 50 fg catastale 27 e 47 fg 25 », mediante la realizzazione di solide opere di presidio che impedissero a chiunque l'accesso ed il transito sul manufatto in attesa di addivenire a provvedimenti conseguenti ad eventuali richieste di sanare l'infrastruttura.
In nessun passo della motivazione il Sindaco ha dato conto degli elementi istruttori sulla scorta dei quali sarebbe possibile evincere che l’area in questione si trovi nella specifica disponibilità materiale dei due specifici soggetti destinatari del provvedimento sindacale.
Il Sindaco, infatti, si è limitato a dar conto del fatto che il ricorrente è proprietario di un terreno mappale 47 del foglio catastale 25 sulla sponda dx del torrente e la società LV RL in liquidazione sulla sponda sinistra: ciò d’altronde, non è sufficiente a motivare di per sé la disponibilità dell’area la quale è meramente “in corrispondenza” dei suddetti mappali.
Nella comunicazione di avvio del procedimento l’Amministrazione ha affermato, senza motivare al riguardo, che l’ordinanza sindacale era indirizzata a carico “dei proprietari dei terreni di sponda del torrente Letimbro sui quali insiste l’opera di attraversamento”.
D’altronde, tale affermazione meramente richiamata, ma parimenti non motivata, nell’ordinanza sindacale, non risulta nemmeno chiaramente dimostrata dagli elementi in atti, posto che ciò che il guado mette direttamente in comunicazione sembrerebbe essere la “strada di accesso” della quale fa menzione la Regione nella nota del 16 luglio 2019, ma che non considera il Comune nell’ordinanza, e della cui natura, privata o pubblica, non vi è tutt’ora certezza: nemmeno in ordine alla disponibilità materiale in capo all’odierno ricorrente di tale strada di accesso (e ai relativi elementi a comprova) viene dato conto nella motivazione dell’ordinanza.
Peraltro, posto che si tratta di una strada che, secondo quanto indicato dalla Regione e dallo stesso Sindaco nell’ordinanza, sembrerebbe mettere in comunicazione più proprietari, nell’eventualità avrebbero dovuto essere coinvolti tutti dall’ordinanza posto che se si fa corrispondere la disponibilità dell’area all’utilizzazione potenziale della strada di accesso non dovrebbero essere coinvolti solo i due proprietari dei terreni “di sponda”, ma anche tutti i proprietari limitrofi potenzialmente interessati all’accesso al guado.
D’altronde, non avendo il Comune valorizzato la predetta corrispondenza tra utilizzo della strada di accesso e disponibilità dell’area da mettere in sicurezza, deve ritenersi che non sia questa la motivazione sulla scorta della quale l’Ente ha inteso indirizzare l’ordinanza nei confronti del ricorrente e della società LV RL.
Il Comune, invece, si sofferma, come visto, nella motivazione dell’ordinanza, sulla convenzione del 13 dicembre 1982 richiamata anche negli atti di acquisto del ricorrente, in particolare, laddove viene previsto l’obbligo «a mantenere l’attraversamento dell’alveo dei rii e torrenti con semplici guadi per il transito veicolare e con passerelle in tronchi d’albero per il transito pedonale».
Nemmeno questo elemento, d’altronde, risulta essere idoneo a dimostrare il requisito della disponibilità materiale.
A ben vedere, infatti, l’obbligo in questione non si risolvere in un obbligo di “facere”, ma in un obbligo di “non facere”: mantenere l’attraversamento con semplici guadi e passerelle significa esclusivamente non modificare la tipologia di guado, non implica, invece, un obbligo di “manutenzione” dell’attraversamento in senso positivo.
Si tratta, quindi, di un mero impegno a “non fare” che non fornisce, di per sé, la prova di una situazione di fatto, qual è la dimostrazione della disponibilità materiale dell’area.
In tal senso, quindi, il provvedimento sindacale deve ritenersi illegittimo sotto lo specifico profilo sopra descritto.
D’altronde, la legittimità sul piano oggettivo del provvedimento impugnato e il fatto che l’unico profilo critico sia solo quello della legittimazione passiva dell’odierno ricorrente CA IC, in relazione ad un difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato, fanno propendere il Collegio per un annullamento del provvedimento impugnato i cui effetti siano adeguatamente modulati in modo da non ledere gli interessi legati alla tutela della sicurezza e incolumità pubbliche.
Si intende fare applicazione, in tal senso, dell’orientamento del Consiglio di Stato (inaugurato dalla sentenza del C.d.S., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755) che ha riconosciuto la possibilità, per il Giudice amministrativo, di modulare gli effetti delle sue decisioni, finanche derogando alla regola della retroattività degli effetti dell’annullamento dell’atto impugnato e, in particolare: (a) limitando parzialmente la retroattività di detti effetti; (b) stabilendone una decorrenza ex nunc; (c) escludendone del tutto la produzione (si veda in tal senso anche Tar Veneto, sez. IV, n. 353 del 2025).
Pertanto, deve ritenersi conforme al principio di effettività della tutela e, dall’altra parte, alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, disporre l’annullamento del provvedimento limitatamente alla sola parte in cui individua il ricorrente -OMISSIS- quale legittimato passivo dell’ordinanza impugnata, in assenza di un sufficientemente motivato accertamento della disponibilità materiale dell’area oggetto della messa in sicurezza.
La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 4/2015) ha evidenziato che il giudice amministrativo può “determinare, in relazione ai motivi sollevati e riscontrati e all’interesse del ricorrente, la portata dell’annullamento, con formule ben note alla prassi giurisprudenziale, come l’annullamento parziale, <<nella parte in cui prevede>> o <<non prevede>>, oppure <<nei limiti di interesse del ricorrente>> e così via”. Nell’ambito di una pronuncia che ha precluso al giudice la possibilità di sostituire officiosamente le forme di tutela richieste dalla parte ricorrente (risarcimento al posto dell’annullamento), il Supremo Consesso Amministrativo ha quindi precisato che tale preclusione non si estende alla possibilità, invece pacificamente riconosciuta, di modulare gli effetti caducatori delle pronunce di annullamento, con la quale il giudice amministrativo assicura una protezione effettiva alle pretese dedotte in giudizio, senza travalicare i limiti imposti dall’oggetto e dalle ragioni della domanda (così, Tar Lazio, sez. III, 17 gennaio 2024, n. 863).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata limitatamente alla parte in cui individua il ricorrente -OMISSIS- quale legittimato passivo dell’ordinanza medesima, in assenza di un sufficientemente motivato accertamento della disponibilità materiale in capo allo stesso dell’area oggetto della messa in sicurezza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
RE PP ET, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
LO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NA | RE PP ET |
IL SEGRETARIO