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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8024/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
07/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 22/08/1969 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 20100 MONZA
e
2) Parte_2
Nata il 09/02/1959 a SAN NICOLA DELL'ALTO (KR) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20100 MILANO ITALIA
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAROLINI VALENTINA con studio in MILANO VIA
SAVARÈ 1 presso la quale sono elettivamente domiciliati con i seguenti figli: nata in data [...] e nata in data [...] Pt_3 Per_1
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 07/07/2025, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4362/2018 resa dal Tribunale di Milano in data 28.03.2028 e pubblicata il 17.04.2018, come già modificata con decreto del 10.11.2021 del Tribunale di Milano, dando atto che dopo il Per_ raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della prima figlia anche si era Pt_3 resa economicamente indipendente dal giugno 2025 e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto il contributo al mantenimento della stessa a decorrere dal mese di giugno 2025;
- anche a parziale modifica dell'ordine di pagamento diretto dell'assegno ex art. 156, comma 6, c.c. da parte di annullare sempre a partire da giugno 2025 tale ordine;
CP_1
- Spese legali compensate tra le parti.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_4 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4362/2018 resa dal Tribunale di Milano in data
28.03.2028 e pubblicata il 17.04.2018, come già modificata con decreto del 10.11.2021 del Tribunale di Milano,
1. provvede in conformità all'accordo come sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2 Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
07/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 22/08/1969 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 20100 MONZA
e
2) Parte_2
Nata il 09/02/1959 a SAN NICOLA DELL'ALTO (KR) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20100 MILANO ITALIA
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAROLINI VALENTINA con studio in MILANO VIA
SAVARÈ 1 presso la quale sono elettivamente domiciliati con i seguenti figli: nata in data [...] e nata in data [...] Pt_3 Per_1
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 07/07/2025, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4362/2018 resa dal Tribunale di Milano in data 28.03.2028 e pubblicata il 17.04.2018, come già modificata con decreto del 10.11.2021 del Tribunale di Milano, dando atto che dopo il Per_ raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della prima figlia anche si era Pt_3 resa economicamente indipendente dal giugno 2025 e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
- revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto il contributo al mantenimento della stessa a decorrere dal mese di giugno 2025;
- anche a parziale modifica dell'ordine di pagamento diretto dell'assegno ex art. 156, comma 6, c.c. da parte di annullare sempre a partire da giugno 2025 tale ordine;
CP_1
- Spese legali compensate tra le parti.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_4 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 4362/2018 resa dal Tribunale di Milano in data
28.03.2028 e pubblicata il 17.04.2018, come già modificata con decreto del 10.11.2021 del Tribunale di Milano,
1. provvede in conformità all'accordo come sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2 Pagina 3