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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6474 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano alla via L. Murialdo n. 38, presso lo studio dell'Avv. Wanda Riccio, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata su foglio separato al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 2021/2932/GP del 21.10.2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla via Traversa Del
Melograno n. 7, presso lo studio dell'Avv. Luigi Pezzuto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 2022/2718/GP del
12.10.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
1 RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 07.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto come depositato in data 17.06.2025
Il P.M., in data 16.07.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, recependo gli accordi delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.12.2021, chiedeva Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
in Poggiomarino in data 20.03.2007, dalla cui unione erano nati due
[...] figli: , il 30.09.2006, e , il 10.11.2007. Per_1 Persona_2
La ricorrente deduceva che era separata dal marito dal 17.09.2014, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 5735/2014, a seguito della comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 17.07.2014.
Con gli accordi su citati, i figli minori venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Poggiomarino alla via Dante Alighieri n. 89 e regolamentazione del diritto di visita del padre;
il inoltre, si impegnava a versare alla la somma mensile di CP_1 Parte_1 euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La ricorrente chiedeva, dunque, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, confermando quanto stabilito in sede di separazione consensuale.
nel costituirsi in giudizio, concordava con la ricorrente Controparte_1 sullo scioglimento del matrimonio, ma chiedeva di diminuire l'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione (pari ad euro 400,00), rappresentando un peggioramento della sua condizione reddituale.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 13.04.2023, letta la concorde istanza delle parti, le quali chiedevano rinvio al fine di addivenire ad un accordo, il Presidente rinviava in prosieguo all'udienza del 12.07.2023.
2 All'udienza di comparizione dei coniugi del 12.07.2023, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, nel senso di voler confermare le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato con decreto del 17.09.2014, con aggiornamento dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 previsto per i figli
(euro 200,00 per ciascun figlio) in base alla rivalutazione ISTAT.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione e preso atto degli accordi raggiunti tra le parti, il Giudice delegato dava i provvedimenti provvisori, confermando allo stato le condizioni di cui alla sentenza di separazione e rinviava all'udienza del 30.10.2023.
All'udienza cartolare del 30.10.2023, il Giudice, preso atto che le parti costituite avevano ritualmente depositato le rispettive note insistendo nelle proprie richieste e chiedendo di confermare le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato con decreto del 17.09.2014, con aggiornamento dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 previsto per i due figli in base alla rivalutazione ISTAT e ritenuta l'opportunità di sentire le parti a chiarimenti in ordine alla regolamentazione del diritto di visita dei minori, rinviava la causa all'udienza del 21.02.2024, poi differita al 29.04.2024, per la comparizione delle parti.
All'esito della predetta udienza, sentita la ricorrente, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024, invitando le parti a depositare per la detta udienza le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
All'udienza su menzionata, rilevato che nelle more della causa il primogenito delle parti , nato il [...], era divenuto maggiorenne, Per_1 per cui i patti della separazione richiamati dalle parti nelle loro conclusioni non risultavano più attuali nulla dovendosi prevedere per l'affido, la collazione e la disciplina del diritto di visita del figlio , il G.I. rinviava la causa Per_1 all'udienza del 16.12.2024, invitando le parti ad adeguare i loro accordi a quanto rilevato in ordine al raggiungimento della maggiore età del figlio primogenito.
All'udienza su citata, preso atto della concorde richiesta delle parti, le quali chiedevano disporsi rinvio ai fini del deposito dell'accordo aggiornato, il G.I. rinviava all'udienza del 21.04.2025, invitando le parti a depositare l'accordo raggiunto dai coniugi, da essi sottoscritto.
3 All'udienza del 21.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che non appariva conforme all'interesse del minore la rinuncia da parte della madre dell'assegno di mantenimento per quest'ultimo, il
G.I. rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.06.2025, invitando le parti a contraddire in merito a quanto evidenziato sulla congruità degli accordi nell'interesse del figlio minore.
All'udienza su citata, dato atto che le parti non erano comparse ma avevano congiuntamente depositato note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nonostante l'udienza fosse fissata in presenza, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 07.07.2025.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che le parti costituite avevano ritualmente depositato le rispettive note insistendo nelle proprie richieste, chiedendo al Tribunale di recepire gli accordi raggiunti sulle condizioni della separazione depositati in data
17.06.2025, il G.I., letti gli artt. 189 e 190 c.p.c., riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 10.07.2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. – sede, affinchè renda le proprie conclusioni.
Il P.M., in data 16.07.2025, concludeva perché fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, recependo gli accordi delle parti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza comparizione delle parti (17.07.2014) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol.
5735/2014 del 17.09.2014, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e
4 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, va preliminarmente rilevato che sia il primogenito (nato il [...]) che Per_1 il secondogenito (nato il [...]) sono divenuti maggiorenni Persona_2 nelle more del giudizio, sicché nulla deve essere disposto in merito alla disciplina di affido degli stessi ed alla loro collocazione.
In ordine alle statuizioni di carattere economico, in particolare, da quanto dedotto dalle parti e dalla documentazione allegata, è emerso che la Parte_1 non lavora, ma percepisce il reddito di inclusione, pari ad euro 1.249,00 mensili circa, perché integrato con l'indennità di frequenza del figlio , Persona_2 allo stesso erogato durante il periodo di frequenza scolastica (cfr. ISEE 2025 con
ISE pari ad euro 9.977,50). La stessa ha dichiarato di avere un nuovo compagno, con il quale però non convive, e di pagare un canone di locazione pari ad euro
250,00 per l'immobile in cui vive insieme ai figli. Per quanto concerne il CP_1 la ricorrente ha dichiarato che durante il matrimonio lo stesso lavorava come benzinaio, ma senza sapere il suo guadagno effettivo;
che lo stesso attualmente vive in Poggiomarino a casa della sua nuova compagna e stava versando l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, rappresentando, altresì, che i figli avevano un regolare rapporto di frequentazione con il padre (cfr verbale di udienza del 29.04.2024).
Il ha depositato unicamente certificazione ISEE 2025 con ISE pari CP_1 ad euro 19.327,00.
I ricorrenti non hanno spiegato alcuna domanda di assegno divorzile, ed in particolare la ricorrente non ha chiesto alcun contributo per il mantenimento del primogenito , mentre le parti si sono accordate nel senso che il Per_1 CP_1 contribuirà al mantenimento del figlio fino al compimento del Persona_2 diciottesimo anno di età di quest'ultimo.
Rispetto a tale ultimo profilo l'accordo non può essere integralmente recepito, sussistendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento
5 del figlio fino al raggiungimento di autonomia economica da Persona_2 parte di quest'ultimo.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Poggiomarino in data 20.03.2007; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggiomarino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
c) continuerà ad occupare l'abitazione coniugale, sita in Parte_1
Poggiomarino alla via XXIV Maggio n. 370, unitamente ai figli e Per_1
; Persona_2
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la
[...] Persona_2 somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere alla entro il giorno 4 di ogni mese;
Parte_1
e) dispone che corrisponderà a la metà Controparte_1 Parte_1 delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, da concordare in via preventiva, salvo urgenze e da documentare in forma scritta. Le suddette spese, in caso di disaccordo tra i genitori, verranno individuate in base a quanto previsto dal protocollo d'intesa raggiunto tra il
Tribunale di Torre Annunziata ed il Consiglio dell'Ordine Forense di Torre
Annunziata sottoscritto in data 6 luglio 2021, ad esclusione di quelle assolutamente urgenti, andranno previamente concordate tra gli ex coniugi, nel rispetto, sempre, del richiamato protocollo;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 19.11.2025
6 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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