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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1682/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...],
e
(c.f. )), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Iacono,
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 30/09/2024, e Parte_1 [...]
chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la modifica delle condizioni della loro Pt_2 separazione, pronunciata con sentenza n. 936/2008 del Tribunale di Ragusa, con la quale era stato disposto, nella contumacia di , l'affidamento della figlia minore alla Parte_2 Per_1 madre, “con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, quando voglia, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche della stessa”, l'assegnazione alla madre della casa familiare e l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento delle due figlie, Parte_2 Per_2
(11/10/1987) ed (24/12/1997), “corrispondendo alla ricorrente, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, la somma di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Le parti rappresentavano che, nel frattempo, entrambe le figlie avevano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, avendo costituito un proprio nucleo familiare e non convivendo più con la madre;
aggiungevano che anche si era resa economicamente Parte_1 indipendente, sicché chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale la modifica delle pagina 1 di 2 condizioni di separazione, revocando la contribuzione al mantenimento delle figlie e della moglie a carico di . Parte_2
Le parti depositavano note scritte in sostituzione d'udienza, insistendo nell'accoglimento della loro domanda congiunta, dichiarando, altresì, di voler rinunciare a comparire all'udienza all'uopo fissata.
Ciò posto, alla luce delle circostanze di fatto concordemente addotte dalle parti e considerata l'attuale età delle due figlie (rispettivamente 37 e 27 anni), appare non contrario all'interesse delle figlie stesse e, per l'effetto, può omologarsi l'accordo delle parti relativo alla cessazione – deve intendersi, a decorrere dalla data del ricorso, ossia dal 30.9.2024 – dell'obbligo di , già stabilito dalla sentenza di separazione n. 936/2008 del Parte_2
Tribunale di Ragusa, di contribuire al mantenimento delle figlie, ed versando a Per_2 Per_1 la somma mensile di € 500,00. Parte_1
Per quanto riguarda la proposta revoca dell'assegno in favore di Pace si rileva Pt_1 che la sentenza di separazione resa inter partes non statuiva alcun assegno in favore della moglie.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1682/2024 R.G.V.G., su domanda congiunta di e a modifica della sentenza di Parte_1 Parte_2 separazione n. 936/2008 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa,
Omologa l'accordo intercorso tra le parti, siccome riportato in parte motiva.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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