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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 23/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1204/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 06.03.2025 e promossa:
[...]
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONUCCI FERNANDO, pec: Email_1
-ATTORE- CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
FLORIO FLORIANA e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa
Croce di Magliano (CB) alla via del Sole n. 6, pec: Email_2
-CONVENUTO- E CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
FLORIO FLORIANA e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa
Croce di Magliano (CB) alla via del Sole n. 6, pec: Email_2
-CONVENUTA-
pagina 1 di 8 OGGETTO: servitù .
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 06.03.2025
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Larino, e chiedendo di dichiarare che CP_1 CP_2
l'istante è titolare di diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, di veduta ecc. sul suolo distinto nel catasto terreni del Comune di Santa Croce di Magliano alla p.lla 621 fl.
19, in virtù di atto di compravendita del 29.01.1968, stipulato dal nonno, suo dante causa e trasferito in capo all'attore in forza di atto di donazione del 31.03.2003 e, comunque, per intervenuta usucapione ventennale o, in subordine, decennale o del diritto d'uso pubblico. Domandava, altresì, di ordinare a e di consentire CP_1 CP_2
il libero esercizio del diritto di servitù e, per l'effetto, di disporre la rimozione dei paletti e della catena in ferro che impediscono il passaggio carrabile dei mezzi, nonché di quant'altro occupi qualsiasi parte del suolo predetto (manufatti, mezzi ed arnesi) e che limita il diritto di veduta dalle finestre delle abitazioni dell'esponente, il diritto di calpestio dell'intera area e il diritto alla normale vivibilità della zona, ordinando la rimozione dei rifiuti depositati dai convenuti nella zona sottostante la scarpata, pure facente parte della p.lla 621 di proprietà di essi coniugi ma asservita, con vittoria delle spese CP_3
di lite.
Nell'atto introduttivo del giudizio si affermava che l'istante è proprietario e possessore degli immobili siti in Santa Croce di Magliano alla via Francia n. 4 e via Svizzera n. 6, distinti al catasto fabbricati al fl. 19, p.lla 316, sub 9-4-5-6-8. Tali immobili gli sono pervenuti con atto di donazione del 31.03.2003, nello stato di fatto e di diritto con cui pervennero al nonno, suo dante causa, cioè con ogni accessione, dipendenza, pertinenza e pagina 2 di 8 servitù ad essi inerenti.
Si precisava che il dante causa dell'odierno istante aveva acquistato il terreno sul quale sorge il detto fabbricato con atto notarile del 29.01.1968, in cui veniva precisato che “tale porzione di terreno fa parte di una maggiore superficie di fondo intestato al venditore” e che “in favore della porzione acquistata da è costituita servitù di Parte_1
passaggio pedonale e carrabile, di apertura di vedute e sporti, di fognature e condotte idriche eccetera, sia sul piazzale a Sud che sulla strada a Nord che confinano con la porzione di terreno predetta”.
Si aggiungeva che, in seguito, la zona veniva urbanizzata e venivano realizzate le abitazioni attualmente esistenti, mentre il piazzale a Sud e la strada a Nord venivano denominate rispettivamente via Francia e via Svizzera, anche se quest'ultima non veniva mai espropriata e continuava ad essere identificata in catasto con la p.lla 621, RD 0,98 e
RA 0,65, di proprietà privata.
Si specificava che gli immobili di proprietà dell'attore ricevono accesso da via Francia n.
4 e via Svizzera n. 6 e hanno numerose vedute su entrambe dette strade.
Si adduceva che l'esponente, come pure il suo dante causa, nonché gli acquirenti degli altri lotti, hanno esercitato i diritti di servitù rinvenienti dagli atti di acquisto, utilizzandole liberamente, nella loro intera consistenza, sia a piedi che con i loro mezzi, e ciò sia per accedere alle loro abitazioni, e sia per tutte le altre esigenze, quali carico e scarico di merci, traslochi, ecc.
Si precisava che, in data 25.06.2013 e che con atto del CP_1 CP_2
09.06.1988 avevano acquistato la p.lla 62, infiggevano arbitrariamente all'imbocco della predetta via Svizzera di n. 3 paletti di acciaio, collegati tra di loro con una catena chiusa con lucchetto, impedendo l'uso della predetta strada con le automobili o altri mezzi e posizionavano alla parte opposta, verso la fine di via Svizzera, una rete metallica sorretta da pali infissi in blocchi di cemento, in prossimità della scarpata, laddove vi è un notevole dislivello. Tale rete, oltre a impedire il transito, lede il regolare esercizio delle servitù pagina 3 di 8 attive di veduta che l'esponente esercita dalle finestre delle sue abitazioni, dal momento che tale opera stabile è posta a distanza inferiore rispetto a quelle legalmente previste.
Si specificava che, in aggiunta a ciò, i convenuti limitavano ulteriormente l'uso carrabile del suolo parcheggiandovi stabilmente un trattore agricolo con rimorchio ancorato.
Si aggiungeva, ancora, che i convenuti depositavano oggetti nella zona sottostante la scarpata, come fosse una discarica, rendendo l'ambiente insalubre e non confacente al vivere civile.
Si concludeva che i coniugi convenuti utilizzavano, dunque, il suolo per cui è causa in modo pieno ed esclusivo, in dispregio dei diritti di servitù ivi gravanti ed esercitati dal dante causa dell'attore in forza dell'atto di compravendita del 29.01.1968 e fino al
31.03.2003 e da tale data in poi dall'istante.
Invitati ad eliminare tali abusi, le richieste rimanevano inevase.
Veniva esperito tentativo di mediazione, conclusosi negativamente data la mancata partecipazione dei convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio e CP_1 CP_2
chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto in fatto e in diritto, con
[...]
vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e assunzione di prove orali e trattenuta per la decisione all'udienza del 06.03.2025.
MOTIVAZIONE
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 1027 c.c., secondo il quale “la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.
pagina 4 di 8 L'atto introduttivo, infatti, fa riferimento al diritto di servitù gravante sul fondo distinto al catasto terreni di Santa Croce di Magliano alla p.lla 621 fl. 19 in forza dell'atto di compravendita per notar del 29.01.1968, stipulato dal nonno e dante Persona_1
causa dell'odierno istante e in capo ad egli pervenuto in virtù di atto di donazione del
31.03.2003.
Il suolo per cui è causa è una strada interclusa e senza uscita, che termina con un dirupo e, sullo stesso, l'attore rivendica il proprio diritto di passaggio pedonale e carrabile.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da
e verso il fondo dominante;
ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi” (Cass. Civ., sez. 2, sent. n. 19483 del 23.07.2018).
E, ancora: “L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente”. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata affermando che la sosta temporanea di veicoli costituisce modalità normale di esercizio del diritto di accesso e passaggio carrabile su un'area chiusa, per raggiungere il fondo dominante, senza potersi configurare come aggravamento della servitù (Cass. Civ, sez. II, sent. 997 del 15.01.2025).
Con sentenza n. 6762 del 04.05.2012, la Suprema Corte ha sancito, altresì, che la servitù di passaggio pedonale e carraio costituita per atto di autonomia privata su strada a fondo pagina 5 di 8 cieco comprende necessariamente il diritto di fermata, inteso come breve sosta finalizzata al rapido scarico di persone e merci, potendo eccezionalmente concretarsi in sosta più prolungata per esigenze particolari, quali operazioni di trasloco, senza che tale diritto si estenda alla sosta vera e propria caratterizzata dalla facoltà del conducente di allontanarsi dal veicolo.
La domanda attorea è fondata e può trovare accoglimento per i motivi di cui si dirà di seguito.
Nel caso di specie, trattandosi di strada a fondo cieco, il diritto di passaggio rivendicato dall'attore, ove non comprendesse anche il diritto di fermata per le attività di carico e scarico sarebbe svuotato del suo contenuto. Considerato, infatti, che la via privata è senza uscita, il diritto di servitù di passaggio include anche il diritto di fermata, da intendersi come occasionale e breve arresto atto a consentire il rapido scarico delle persone e delle merci o anche, in ipotesi eccezionali, uno stazionamento più prolungato, se giustificato da esigenze particolari e straordinarie, quale potrebbe essere la necessità di effettuare un trasloco.
Non è, viceversa, previsto il diritto di parcheggio o di sosta prolungata e non giustificata da particolari esigenze. Il diritto di parcheggio, con stazionamento per periodo illimitato ed abbandono del mezzo, infatti, non è compreso nel diritto di servitù di passaggio.
Dalle testimonianze assunte è emerso che nel tempo l'attore e il suo dante causa hanno esercitato un dritto di passaggio indisturbato. I testi sentiti hanno confermato, infatti, di aver percorso con dei veicoli il fondo in contestazione, indisturbatamente e per lungo tempo, cosa che consente di escludere l'ipotesi della mera tolleranza dei proprietari del suolo stesso.
In particolare, il teste , ha dichiarato che, in qualità di dipendente del Testimone_1
, ove il nonno dell'attore, invalido, riceveva cure di riabilitazione, si Parte_2
recava presso l'abitazione dello stesso, accedendo alla via Svizzera in retromarcia per prelevarlo con un pullmino. Ciò avveniva per circa un paio d'anni, dal 2009 al 2010. pagina 6 di 8 Il teste ha dichiarato che dal 1984 accedeva in via Svizzera con l'auto e Testimone_2
usciva in retromarcia, per prelevare il dante causa dell'istante e andare a fare spesa o a prendere un caffè.
L'ingegnere ha dichiarato di essersi recato sui luoghi oggetto di causa per Testimone_3
redigere una perizia dietro incarico dei convenuti. Lì ha rilevato la presenza di una catena rimovibile non attaccata ai paletti e posta lateralmente. Ha affermato, altresì, che il transito
è possibile quando la catena è tolta.
Il teste ha dichiarato che sul suolo per cui è causa gli attori possono Testimone_4
accedere anche con la macchina e hanno sempre potuto circolare, tranne nel periodo in cui c'è stata la catena, per circa un anno.
È emerso, dunque, che i convenuti hanno posto in essere la turbativa del libero esercizio di servitù di passaggio carrabile, ostacolato dalla presenza di mezzi parcheggiati e dall'apposizione di paletti e catene.
Ne deriva che gli stessi debbano consentire l'esercizio del diritto dell'attore, rimuovendo paletti, catena e lucchetto. I convenuti possono parcheggiare nell'area di loro proprietà nei limiti in cui ciò non rechi danno all'attore e non gli impedisca di esercitare il transito, anche con mezzi.
I rifiuti presenti devono esser rimossi per garantire salubrità e vivere civile.
Non risulta provata la lesione del diritto di veduta.
Le spese di lite, comprese quelle relative alla procedura di mediazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro e contro Parte_1 CP_1 CP_2
pagina 7 di 8 così dispone: CP_2
- accoglie la domanda attorea, accertata la titolarità del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, sul suolo p.lla 621 fl 19 del catasto terreni di Santa Croce di
Magliano, così come disposto dall'atto di acquisto del 29.1.68 stipulato dal dante causa dell'odierno esponente e ad egli pervenuto tramite successivo atto di donazione del
31.3.2003;
- per l'effetto, ordina a e di rimuovere gli ostacoli CP_4 CP_2
che impediscono al ricorrente di esercitare il suo diritto e dispone, dunque, la rimozione di paletti e catena in ferro che impediscono l'accesso carrabile alla p.lla 621 fl 19, nonché degli oggetti che occupano il predetto suolo impedendo l'esercizio del diritto di transito dell'attore. Ordina, altresì la rimozione dei rifiuti presenti sulla zona;
- pone le spese relative alla procedura di mediazione solidalmente a carico dei convenuti e;
CP_1 CP_2
- condanna, altresì, i convenuti e , in solido tra CP_1 CP_2
loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in Parte_1
euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e c.p.a.;
Larino, 23.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1204/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 06.03.2025 e promossa:
[...]
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONUCCI FERNANDO, pec: Email_1
-ATTORE- CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
FLORIO FLORIANA e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa
Croce di Magliano (CB) alla via del Sole n. 6, pec: Email_2
-CONVENUTO- E CONTRO
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3
FLORIO FLORIANA e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa
Croce di Magliano (CB) alla via del Sole n. 6, pec: Email_2
-CONVENUTA-
pagina 1 di 8 OGGETTO: servitù .
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 06.03.2025
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Larino, e chiedendo di dichiarare che CP_1 CP_2
l'istante è titolare di diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, di veduta ecc. sul suolo distinto nel catasto terreni del Comune di Santa Croce di Magliano alla p.lla 621 fl.
19, in virtù di atto di compravendita del 29.01.1968, stipulato dal nonno, suo dante causa e trasferito in capo all'attore in forza di atto di donazione del 31.03.2003 e, comunque, per intervenuta usucapione ventennale o, in subordine, decennale o del diritto d'uso pubblico. Domandava, altresì, di ordinare a e di consentire CP_1 CP_2
il libero esercizio del diritto di servitù e, per l'effetto, di disporre la rimozione dei paletti e della catena in ferro che impediscono il passaggio carrabile dei mezzi, nonché di quant'altro occupi qualsiasi parte del suolo predetto (manufatti, mezzi ed arnesi) e che limita il diritto di veduta dalle finestre delle abitazioni dell'esponente, il diritto di calpestio dell'intera area e il diritto alla normale vivibilità della zona, ordinando la rimozione dei rifiuti depositati dai convenuti nella zona sottostante la scarpata, pure facente parte della p.lla 621 di proprietà di essi coniugi ma asservita, con vittoria delle spese CP_3
di lite.
Nell'atto introduttivo del giudizio si affermava che l'istante è proprietario e possessore degli immobili siti in Santa Croce di Magliano alla via Francia n. 4 e via Svizzera n. 6, distinti al catasto fabbricati al fl. 19, p.lla 316, sub 9-4-5-6-8. Tali immobili gli sono pervenuti con atto di donazione del 31.03.2003, nello stato di fatto e di diritto con cui pervennero al nonno, suo dante causa, cioè con ogni accessione, dipendenza, pertinenza e pagina 2 di 8 servitù ad essi inerenti.
Si precisava che il dante causa dell'odierno istante aveva acquistato il terreno sul quale sorge il detto fabbricato con atto notarile del 29.01.1968, in cui veniva precisato che “tale porzione di terreno fa parte di una maggiore superficie di fondo intestato al venditore” e che “in favore della porzione acquistata da è costituita servitù di Parte_1
passaggio pedonale e carrabile, di apertura di vedute e sporti, di fognature e condotte idriche eccetera, sia sul piazzale a Sud che sulla strada a Nord che confinano con la porzione di terreno predetta”.
Si aggiungeva che, in seguito, la zona veniva urbanizzata e venivano realizzate le abitazioni attualmente esistenti, mentre il piazzale a Sud e la strada a Nord venivano denominate rispettivamente via Francia e via Svizzera, anche se quest'ultima non veniva mai espropriata e continuava ad essere identificata in catasto con la p.lla 621, RD 0,98 e
RA 0,65, di proprietà privata.
Si specificava che gli immobili di proprietà dell'attore ricevono accesso da via Francia n.
4 e via Svizzera n. 6 e hanno numerose vedute su entrambe dette strade.
Si adduceva che l'esponente, come pure il suo dante causa, nonché gli acquirenti degli altri lotti, hanno esercitato i diritti di servitù rinvenienti dagli atti di acquisto, utilizzandole liberamente, nella loro intera consistenza, sia a piedi che con i loro mezzi, e ciò sia per accedere alle loro abitazioni, e sia per tutte le altre esigenze, quali carico e scarico di merci, traslochi, ecc.
Si precisava che, in data 25.06.2013 e che con atto del CP_1 CP_2
09.06.1988 avevano acquistato la p.lla 62, infiggevano arbitrariamente all'imbocco della predetta via Svizzera di n. 3 paletti di acciaio, collegati tra di loro con una catena chiusa con lucchetto, impedendo l'uso della predetta strada con le automobili o altri mezzi e posizionavano alla parte opposta, verso la fine di via Svizzera, una rete metallica sorretta da pali infissi in blocchi di cemento, in prossimità della scarpata, laddove vi è un notevole dislivello. Tale rete, oltre a impedire il transito, lede il regolare esercizio delle servitù pagina 3 di 8 attive di veduta che l'esponente esercita dalle finestre delle sue abitazioni, dal momento che tale opera stabile è posta a distanza inferiore rispetto a quelle legalmente previste.
Si specificava che, in aggiunta a ciò, i convenuti limitavano ulteriormente l'uso carrabile del suolo parcheggiandovi stabilmente un trattore agricolo con rimorchio ancorato.
Si aggiungeva, ancora, che i convenuti depositavano oggetti nella zona sottostante la scarpata, come fosse una discarica, rendendo l'ambiente insalubre e non confacente al vivere civile.
Si concludeva che i coniugi convenuti utilizzavano, dunque, il suolo per cui è causa in modo pieno ed esclusivo, in dispregio dei diritti di servitù ivi gravanti ed esercitati dal dante causa dell'attore in forza dell'atto di compravendita del 29.01.1968 e fino al
31.03.2003 e da tale data in poi dall'istante.
Invitati ad eliminare tali abusi, le richieste rimanevano inevase.
Veniva esperito tentativo di mediazione, conclusosi negativamente data la mancata partecipazione dei convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio e CP_1 CP_2
chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto in fatto e in diritto, con
[...]
vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e assunzione di prove orali e trattenuta per la decisione all'udienza del 06.03.2025.
MOTIVAZIONE
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 1027 c.c., secondo il quale “la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.
pagina 4 di 8 L'atto introduttivo, infatti, fa riferimento al diritto di servitù gravante sul fondo distinto al catasto terreni di Santa Croce di Magliano alla p.lla 621 fl. 19 in forza dell'atto di compravendita per notar del 29.01.1968, stipulato dal nonno e dante Persona_1
causa dell'odierno istante e in capo ad egli pervenuto in virtù di atto di donazione del
31.03.2003.
Il suolo per cui è causa è una strada interclusa e senza uscita, che termina con un dirupo e, sullo stesso, l'attore rivendica il proprio diritto di passaggio pedonale e carrabile.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da
e verso il fondo dominante;
ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi” (Cass. Civ., sez. 2, sent. n. 19483 del 23.07.2018).
E, ancora: “L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente”. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata affermando che la sosta temporanea di veicoli costituisce modalità normale di esercizio del diritto di accesso e passaggio carrabile su un'area chiusa, per raggiungere il fondo dominante, senza potersi configurare come aggravamento della servitù (Cass. Civ, sez. II, sent. 997 del 15.01.2025).
Con sentenza n. 6762 del 04.05.2012, la Suprema Corte ha sancito, altresì, che la servitù di passaggio pedonale e carraio costituita per atto di autonomia privata su strada a fondo pagina 5 di 8 cieco comprende necessariamente il diritto di fermata, inteso come breve sosta finalizzata al rapido scarico di persone e merci, potendo eccezionalmente concretarsi in sosta più prolungata per esigenze particolari, quali operazioni di trasloco, senza che tale diritto si estenda alla sosta vera e propria caratterizzata dalla facoltà del conducente di allontanarsi dal veicolo.
La domanda attorea è fondata e può trovare accoglimento per i motivi di cui si dirà di seguito.
Nel caso di specie, trattandosi di strada a fondo cieco, il diritto di passaggio rivendicato dall'attore, ove non comprendesse anche il diritto di fermata per le attività di carico e scarico sarebbe svuotato del suo contenuto. Considerato, infatti, che la via privata è senza uscita, il diritto di servitù di passaggio include anche il diritto di fermata, da intendersi come occasionale e breve arresto atto a consentire il rapido scarico delle persone e delle merci o anche, in ipotesi eccezionali, uno stazionamento più prolungato, se giustificato da esigenze particolari e straordinarie, quale potrebbe essere la necessità di effettuare un trasloco.
Non è, viceversa, previsto il diritto di parcheggio o di sosta prolungata e non giustificata da particolari esigenze. Il diritto di parcheggio, con stazionamento per periodo illimitato ed abbandono del mezzo, infatti, non è compreso nel diritto di servitù di passaggio.
Dalle testimonianze assunte è emerso che nel tempo l'attore e il suo dante causa hanno esercitato un dritto di passaggio indisturbato. I testi sentiti hanno confermato, infatti, di aver percorso con dei veicoli il fondo in contestazione, indisturbatamente e per lungo tempo, cosa che consente di escludere l'ipotesi della mera tolleranza dei proprietari del suolo stesso.
In particolare, il teste , ha dichiarato che, in qualità di dipendente del Testimone_1
, ove il nonno dell'attore, invalido, riceveva cure di riabilitazione, si Parte_2
recava presso l'abitazione dello stesso, accedendo alla via Svizzera in retromarcia per prelevarlo con un pullmino. Ciò avveniva per circa un paio d'anni, dal 2009 al 2010. pagina 6 di 8 Il teste ha dichiarato che dal 1984 accedeva in via Svizzera con l'auto e Testimone_2
usciva in retromarcia, per prelevare il dante causa dell'istante e andare a fare spesa o a prendere un caffè.
L'ingegnere ha dichiarato di essersi recato sui luoghi oggetto di causa per Testimone_3
redigere una perizia dietro incarico dei convenuti. Lì ha rilevato la presenza di una catena rimovibile non attaccata ai paletti e posta lateralmente. Ha affermato, altresì, che il transito
è possibile quando la catena è tolta.
Il teste ha dichiarato che sul suolo per cui è causa gli attori possono Testimone_4
accedere anche con la macchina e hanno sempre potuto circolare, tranne nel periodo in cui c'è stata la catena, per circa un anno.
È emerso, dunque, che i convenuti hanno posto in essere la turbativa del libero esercizio di servitù di passaggio carrabile, ostacolato dalla presenza di mezzi parcheggiati e dall'apposizione di paletti e catene.
Ne deriva che gli stessi debbano consentire l'esercizio del diritto dell'attore, rimuovendo paletti, catena e lucchetto. I convenuti possono parcheggiare nell'area di loro proprietà nei limiti in cui ciò non rechi danno all'attore e non gli impedisca di esercitare il transito, anche con mezzi.
I rifiuti presenti devono esser rimossi per garantire salubrità e vivere civile.
Non risulta provata la lesione del diritto di veduta.
Le spese di lite, comprese quelle relative alla procedura di mediazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro e contro Parte_1 CP_1 CP_2
pagina 7 di 8 così dispone: CP_2
- accoglie la domanda attorea, accertata la titolarità del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, sul suolo p.lla 621 fl 19 del catasto terreni di Santa Croce di
Magliano, così come disposto dall'atto di acquisto del 29.1.68 stipulato dal dante causa dell'odierno esponente e ad egli pervenuto tramite successivo atto di donazione del
31.3.2003;
- per l'effetto, ordina a e di rimuovere gli ostacoli CP_4 CP_2
che impediscono al ricorrente di esercitare il suo diritto e dispone, dunque, la rimozione di paletti e catena in ferro che impediscono l'accesso carrabile alla p.lla 621 fl 19, nonché degli oggetti che occupano il predetto suolo impedendo l'esercizio del diritto di transito dell'attore. Ordina, altresì la rimozione dei rifiuti presenti sulla zona;
- pone le spese relative alla procedura di mediazione solidalmente a carico dei convenuti e;
CP_1 CP_2
- condanna, altresì, i convenuti e , in solido tra CP_1 CP_2
loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in Parte_1
euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e c.p.a.;
Larino, 23.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 8 di 8