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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/05/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 690/ 2022 promossa da:
(CF: ) in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DI PAOLO SILVANO (CF: ), elettivamente domiciliato in Chieti alla via dell'Unità C.F._1
d'Italia n. 230, presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. ALUNNI MICHELA (CF: ) elettivamente domiciliato in PERUGIA C.F._2
Strada dei Loggi n. 22, presso il difensore
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Vendita di cose mobili – Impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 19.09.2022 del Tribunale di
Perugia pagina 1 di 4 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia per Controparte_2 Controparte_1
l'accertamento di risoluzione del contratto per grave inadempimento di degli obblighi Controparte_1
assunti verso ad emettere polizza fidejussoria , come da e.mail del 9.03.2021 Controparte_2
(doc. 1 di produzione di parte ricorrente in primo grado), con condanna della stessa alla restituzione di
€ 4.850,00 oltre interessi di mora, pagati da (doc. 2 ricorrente) e per responsabilità Controparte_2
aggravata ex art. 96 c.p.c., per aver mancato di prender parte al procedimento di mediazione senza alcun giustificato motivo. tentata la costituzione in giudizio, il 29.03.2022 chiedeva disporsi trattazione scritta CP_3
dell'udienza del 7.04.2022 e, con istanza sempre del 29.03.2022, chiedeva di essere rimessa in termini per provvedere alla costituzione in giudizio con fissazione di nuova udienza di comparizione.
Il Tribunale di Perugia, a scioglimento della riserva con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 19.10.2022 così disponeva: “Accertato l'inadempimento di nei termini di cui in motivazione la risoluzione Controparte_1
del contratto intercorso con condanna alla restituzione in favore Controparte_2 Controparte_1
della società ricorrente dell'importo di € 4.850,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna
a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_3 Controparte_2
2.500,00 per compenso professionale ed € 97,80 per spese comprese quelle inerenti il procedimento di mediazione, oltre spese generali CPA e IVA come per legge;
rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta da parte ricorrente”. impugna l'ordinanza del 19.10.2022 del Tribunale di Perugia rinviando alla “memoria nativa CP_1
digitale ” depositata in primo grado in formato pdf non nativo in allegato all'istanza di rimessione in termini, di cui riporta il contenuto delle difese, mancando di formulare conclusioni, tardivamente formulate il 16.01.2024 in sede di note scritte di trattazione dell'udienza del 18.01.2024.
costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese del Controparte_2
doppio grado di giudizio.
L'appello è inammissibile.
L'assenza di conclusioni nell'atto di appello nel caso di specie non impedisce alla Corte di evincere in modo inequivocabile la volontà di impugnazione dell'ordinanza del 19.10.2022 del Tribunale di Perugia.
pagina 2 di 4 La manifestazione di volontà, sebbene non espressa in termini formali, è chiaramente evincibile dal corpo dell'atto (Cassazione II sez. civ. sentenza n. 19235/2019) .
Tuttavia l'appellante pur descrivendo la fattispecie e argomentando difese riguardo alla attività prestata in favore di di ricerca di compagnie assicurative disponibili a fornire polizza Controparte_2
fidejussoria, nonché eccependo incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, come anche dell'organismo di mediazione adito dalla controparte, impugna l'ordinanza del Tribunale di Perugia con unico motivo di appello articolato su quattro punti (lettere a, b, c, d,) tutti univocamente riconducibili all'accertamento da parte del giudice di primo grado dell'irregolare costituzione in giudizio di CP_1
dichiarata contumace. Manca, invece, specifica impugnazione della decisione di merito.
Premesso che l'erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, quando sia rilevata dal giudice dell'appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19558 del 13/09/2006;
Sez. 1, Sentenza n. 13763 del 20/09/2002), ui l'appello non contiene alcun motivo di censura della decisione nel merito, dunque è inammissibile perché manca del tutto una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
La Corte comunque osserva che l'appellante nel presente giudizio ha allegato di aver tentato la costituzione in giudizio con deposito irregolare di atti: La pec di accettazione, come quella di consegna del deposito telematico diretto del 28.03.2022 al Tribunale di Perugia, contengono atti in formato .enc, illegibile, non conforme alle vigenti regole tecniche stabilite per il processo civile telematico con il D.M.
n. 44/2011, peraltro con allerta di rilevazione problemi sulla firma digitale (deposito telematico di parte appellante del 10.04.2024). Pertanto correttamente il Tribunale di Perugia ha disatteso la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante, perché l'inosservanza delle prescritte modalità strumentali integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cassazione sez. 1 ordinanza n.
28721 del 16.12.2020 già citata dal Tribunale di Perugia).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 3 di 4 -Dichiara l'appello inammissibile;
-condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 03.05.2024.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 690/ 2022 promossa da:
(CF: ) in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DI PAOLO SILVANO (CF: ), elettivamente domiciliato in Chieti alla via dell'Unità C.F._1
d'Italia n. 230, presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. ALUNNI MICHELA (CF: ) elettivamente domiciliato in PERUGIA C.F._2
Strada dei Loggi n. 22, presso il difensore
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Vendita di cose mobili – Impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 19.09.2022 del Tribunale di
Perugia pagina 1 di 4 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia per Controparte_2 Controparte_1
l'accertamento di risoluzione del contratto per grave inadempimento di degli obblighi Controparte_1
assunti verso ad emettere polizza fidejussoria , come da e.mail del 9.03.2021 Controparte_2
(doc. 1 di produzione di parte ricorrente in primo grado), con condanna della stessa alla restituzione di
€ 4.850,00 oltre interessi di mora, pagati da (doc. 2 ricorrente) e per responsabilità Controparte_2
aggravata ex art. 96 c.p.c., per aver mancato di prender parte al procedimento di mediazione senza alcun giustificato motivo. tentata la costituzione in giudizio, il 29.03.2022 chiedeva disporsi trattazione scritta CP_3
dell'udienza del 7.04.2022 e, con istanza sempre del 29.03.2022, chiedeva di essere rimessa in termini per provvedere alla costituzione in giudizio con fissazione di nuova udienza di comparizione.
Il Tribunale di Perugia, a scioglimento della riserva con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 19.10.2022 così disponeva: “Accertato l'inadempimento di nei termini di cui in motivazione la risoluzione Controparte_1
del contratto intercorso con condanna alla restituzione in favore Controparte_2 Controparte_1
della società ricorrente dell'importo di € 4.850,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna
a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_3 Controparte_2
2.500,00 per compenso professionale ed € 97,80 per spese comprese quelle inerenti il procedimento di mediazione, oltre spese generali CPA e IVA come per legge;
rigetta la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta da parte ricorrente”. impugna l'ordinanza del 19.10.2022 del Tribunale di Perugia rinviando alla “memoria nativa CP_1
digitale ” depositata in primo grado in formato pdf non nativo in allegato all'istanza di rimessione in termini, di cui riporta il contenuto delle difese, mancando di formulare conclusioni, tardivamente formulate il 16.01.2024 in sede di note scritte di trattazione dell'udienza del 18.01.2024.
costituitasi in giudizio, chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese del Controparte_2
doppio grado di giudizio.
L'appello è inammissibile.
L'assenza di conclusioni nell'atto di appello nel caso di specie non impedisce alla Corte di evincere in modo inequivocabile la volontà di impugnazione dell'ordinanza del 19.10.2022 del Tribunale di Perugia.
pagina 2 di 4 La manifestazione di volontà, sebbene non espressa in termini formali, è chiaramente evincibile dal corpo dell'atto (Cassazione II sez. civ. sentenza n. 19235/2019) .
Tuttavia l'appellante pur descrivendo la fattispecie e argomentando difese riguardo alla attività prestata in favore di di ricerca di compagnie assicurative disponibili a fornire polizza Controparte_2
fidejussoria, nonché eccependo incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, come anche dell'organismo di mediazione adito dalla controparte, impugna l'ordinanza del Tribunale di Perugia con unico motivo di appello articolato su quattro punti (lettere a, b, c, d,) tutti univocamente riconducibili all'accertamento da parte del giudice di primo grado dell'irregolare costituzione in giudizio di CP_1
dichiarata contumace. Manca, invece, specifica impugnazione della decisione di merito.
Premesso che l'erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, quando sia rilevata dal giudice dell'appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19558 del 13/09/2006;
Sez. 1, Sentenza n. 13763 del 20/09/2002), ui l'appello non contiene alcun motivo di censura della decisione nel merito, dunque è inammissibile perché manca del tutto una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
La Corte comunque osserva che l'appellante nel presente giudizio ha allegato di aver tentato la costituzione in giudizio con deposito irregolare di atti: La pec di accettazione, come quella di consegna del deposito telematico diretto del 28.03.2022 al Tribunale di Perugia, contengono atti in formato .enc, illegibile, non conforme alle vigenti regole tecniche stabilite per il processo civile telematico con il D.M.
n. 44/2011, peraltro con allerta di rilevazione problemi sulla firma digitale (deposito telematico di parte appellante del 10.04.2024). Pertanto correttamente il Tribunale di Perugia ha disatteso la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante, perché l'inosservanza delle prescritte modalità strumentali integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cassazione sez. 1 ordinanza n.
28721 del 16.12.2020 già citata dal Tribunale di Perugia).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 3 di 4 -Dichiara l'appello inammissibile;
-condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 03.05.2024.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
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