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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/03/2024, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
III Sezione Civile in persona della Dott.ssa Ada Lucca in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza di discussione del 28.02.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10633/2022 R.G. e vertente tra
, con l'Avv. PP Buffa Parte_1
- attore -
e ora Controparte_1 [...]
con l'Avv. Antonio Salvia Controparte_2
- convenuta -
e
, con l'Avv. Antonio Salvia Controparte_3
- intervenuta volontariamente -
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. Buffa precisa come da prima memoria
L'avv. Fretta precisa come richiamate nelle note del 9.1.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore conveniva in giudizio la società per Controparte_1
ottenere statuizione di accertamento, e conseguente dichiarazione, dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Genova,
Via Evandro Ferri, int. 0 UNI.
1 Assumeva l'attore di possedere, come propria abitazione, tale immobile, catastalmente intestato alle , Controparte_1
ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente da oltre un ventennio (dall'anno 1986), immobile nel quale aveva fissato la propria dimora e, poi, la residenza anagrafica dal 13.12.1991 (doc. 2), provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si costituiva in giudizio la società convenuta Controparte_1
Cont (di seguito anche nonché, contestualmente con
[...]
unica comparsa, con intervento volontario, la società CP_3
(di seguito anche ), contestando integralmente la
[...] CP_5
domanda attorea e chiedendone il rigetto e proponendo altresì domanda riconvenzionale.
Esponevano, preliminarmente, parte convenuta ed intervenuta che,
Cont con atto a rogito notaio del 04.07.2022, aveva concesso Per_1
in affitto a il proprio ramo d'azienda che svolge, altresì, le CP_5
attività di gestione economica, amministrativa e tecnica nonché di coordinamento tecnico, di gestione delle attività manutentive e di gestione degli aspetti ambientali del patrimonio immobiliare di FSI formato anche dai beni immobili di proprietà di FSI.
Parte convenuta ed intervenuta contestavano il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto per oltre un ventennio dell'attore sull'immobile oggetto di causa, chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione di occupazione senza titolo del medesimo, con ordine di immediato rilascio dello stesso libero e sgombro da persone e cose.
Esponevano, a tal proposito, come società mandataria di CP_6
Cont
in data 15.05.2008, aveva eseguito un sopralluogo presso l'immobile per cui è causa, constatando che lo stesso era stato abusivamente occupato dall'attore (doc. 3).
A seguito di tale accertamento, inviava diffida, recapitata CP_6
all'attore in data 13.01.2009, con la quale intimava allo stesso l'immediato rilascio dell'immobile (doc. 4).
2 Successivamente, in data 05.08.2009, stante il mancato spontaneo
Cont rilascio, presentava denuncia-querela per occupazione abusiva
(doc. 5), e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova disponeva la citazione in giudizio dell'attore quale imputato del reato
Cont di cui all'art. 633 c.p. (doc. 7). Concluso il processo penale, avviava, in data 06.05.2019, una procedura di mediazione finalizzata ad ottenere il rilascio dell'immobile che si concludeva con esito negativo (doc. 10) e, con lettera del 30.06.2020 diffidava CP_6
nuovamente l'attore a rilasciare l'immobile per cui è causa.
Le parti depositavano le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Con la seconda memoria parte attrice rilevava come il possesso ventennale dell'immobile era già maturato nel 2005, e che controparte non aveva posto in atto comportamenti interruttivi del termine, a nulla valendo gli atti stragiudiziali (lettera di diffida pervenuta il 13.01.2009
e la denuncia penale dell'agosto 2009).
Ammesse le istanze istruttorie dedotte da parte attrice, non ammesse quelle di parte convenuta in quanto documentali e non contestate, si procedeva all'esame dei testimoni.
Esaurita l'istruttoria orale la causa veniva rimessa al Giudice titolare che fissava per discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del
28.02.2024, con concessione di termine per eventuale nota scritta fino al 09.01.2024.
Con comparsa in data 20.02.2024 si costituiva, intervenendo volontariamente, la società deducendo Controparte_2
che, con atto del 10.01.2024, era Controparte_1
addivenuta alla sua scissione parziale per scorporo mediante costituzione della nuova società denominata Controparte_2
e che a tale società era stato assegnato il patrimonio
[...]
immobiliare di - già oggetto del Controparte_1
contratto di affitto di azienda stipulato tra la scissa e
[...]
[...] - nonché i contenziosi esistenti alla data di efficacia della CP_7 scissione. La società “ , nel costituirsi, Controparte_2
faceva proprie tutte le difese e le conclusioni svolte da
[...]
Controparte_1
All'udienza del 28.02.2024 le parti precisavano le conclusioni e, esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta a decisione.
***
Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione (vedi ad es.: Cass. Civ., n. 15927/2016; Cass. Civ. n. 20611/2017) non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere,
“ope iudicis”, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna degli immobili dei quali si vanti un diritto dominicale, atti interruttivi non risultano, per converso, né la diffida né la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.
Pertanto, non essendo idonei ad interrompere il termine per usucapire gli atti di diffida posti in essere da parte convenuta, è necessario esaminare se, parte attrice, abbia maturato un possesso, sull'immobile oggetto di causa, valido ai fini dell'usucapione richiesta.
Costituisce parimenti orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità che, ai fini dell'usucapione ex art. 1158 c.c., il possesso, pacifico, continuo ed ininterrotto per vent'anni, deve essere stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere - senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del proprietario - mentre la violenza o la
4 clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicchè la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire (Corte Appello Bari, n. 388/2022; Tribunale Palermo n.
586/2022; Cass. Civ., n. 26633/2019; Cass. Civ. n. 6997/1998; Cass.
Civ. n. 7742/1990).
Agli atti di causa risulta depositato certificato rilasciato dal Comune di
Genova attestante che l'attore era anagraficamente residente nell'immobile per cui è causa dal 13.12.1991 (doc. 2 di parte attrice). I testimoni escussi, PP e , nipoti dell'attore, hanno Tes_1
entrambi dichiarato che il possesso dell'immobile, da parte dell'attore, era iniziato qualche anno prima del 1986 (anno del matrimonio di
), e che vi aveva vissuto ininterrottamente fino Persona_2 Pt_1
a circa “sei/sette anni fa” (teste ), “due/tre anni fa” Persona_2
(teste ). Tes_1
Gli stessi hanno, altresì, confermato – circostanza che emerge anche dai documenti versati in atti (doc. 4 e 5 di parte attrice) – che l'immobile in questione si trova affacciato su una strada pubblica, ben visibile dalla strada Evandro Ferri, nonché che l'attore aveva immagazzinato nell'immobile vari oggetti che poi vendeva in un banco allestito davanti alla porta;
il teste ha Persona_2
precisato che l'attore aveva dotato l'immobile di luce e di una bombola per il gas, e che lo aveva arredato e ridipinto.
Risulterebbe, quindi, provato il possesso ultraventennale dell'immobile, acquistato ed esercitato dall'attore pubblicamente, in modo visibile e non occulto, ed in via esclusiva.
Ciò che, invece, risulta ostativo è che il possesso non è nato pacificamente ma attraverso un atto di violenza al momento dell'acquisto del possesso.
Con riferimento al primo aspetto, il teste ha Persona_2
dichiarato che (contrariamente a quanto dedotto dall'attore), quando
5 suo zio era entrato nell'immobile, le finestre e la porta di ingresso erano presenti. In particolare, con riferimento alla porta di ingresso il teste ha dichiarato: “non so se era aperta o chiusa a chiave.
L'immobile non era fatiscente”, “La porta è rimasta la stessa di quella che c'era all'inizio. So che mio zio aveva le chiavi ma non so se la porta era inizialmente priva di serratura e lui ne abbia inserita una, oppure se lui ha sostituito quella precedente”, “non so se mio zio per entrare nell'immobile per cui è causa abbia dovuto o meno forzare la serratura della porta di ingresso”. Il teste , in proposito, Tes_1 ha dichiarato: “non conosco le condizioni in cui versava l'immobile nel momento in cui mio zio è andato a viverci. Non so se era aperto o chiuso, se aveva le finestre e la porta, non so se era fatiscente”, “… non so se lo abbia dotato di porta con serratura”.
Come detto, al fine dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altri diritti reali immobiliari, il possesso ventennale non deve essere viziato da violenza esercitata al momento del suo acquisto.
Le circostanze raccolte inducono a ritenere la violenza esercitata sull'immobile (nello specifico l'avvenuta forzatura della porta di ingresso) al momento dell'acquisto del possesso,
E' risultato provato, altresì, come il possesso non sia stato affatto pacifico.
Parte convenuta e intervenuta, in comparsa costitutiva, hanno eccepito l'occupazione abusiva da parte dell'attore.
Tale occupazione abusiva non è stata espressamente contestata dall'attore nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Cont Risulta, inoltre, provato documentalmente che si sono attivate, in più riprese, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di causa, ancora oggi occupato dall'attore.
Cont In particolare, accertato, a seguito di sopralluogo del 2008 (doc.
3) come l'immobile in questione fosse occupato dall'attore, inviava a quest'ultimo lettera di diffida (doc. 4) con la quale gli intimava il suo
6 immediato rilascio. A tale diffida seguiva, nel 2009 (doc. 5), la presentazione di denuncia – querela per occupazione abusiva che dava origine al procedimento penale nel quale l'attore veniva citato in giudizio quale imputato del reato previsto e punito dall'art. 633 c.p.
(doc. 7).
Cont effettuava altri sopralluoghi nell'immobile oggetto di causa all'esito dei quali risultava come il medesimo fosse ancora occupato
(doc. 6 e 11), nonché il suo stato di degrado.
Cont Sempre nel 2019, instaurava procedura di mediazione – che dava esito negativo – al fine di ottenere dall'attore il rilascio (doc. 10) e, infine, nel 2020 inviava ulteriore lettera di diffida (doc. 12).
Cont La circostanza che abbia richiesto, in più occasioni, all'attore il rilascio dell'immobile e che il medesimo fosse consapevole dell'occupazione abusiva dello stesso, risulta confermato anche dai testimoni escussi: il teste ha dichiarato: “Lui (ndr Persona_2
l'attore) ci aveva detto che quella era casa sua, che l'aveva occupata perchè abbandonata e senza proprietario. Mio zio mi aveva detto che aveva ricevuto lettera da parte delle con Controparte_1
riferimento a questo immobile ma non so altro di preciso, neppure quando queste lettere siano arrivate”; il teste : “Mio zio Tes_1
mi aveva detto che quella era casa sua che aveva occupato perchè era priva di proprietario. Mio zio mi ha riferito di aver ricevuto delle lettere da parte delle che volevano mandarlo via Controparte_1
dall'immobile, non mi ricordo quando è successo. Mio zio mi ha detto che era lui il proprietario e che non se ne sarebbe andato”.
Tali circostanze dimostrano l'occupazione abusiva dell'immobile, avvenuta mediante violenza sulle cose, da parte dell'attore, e la piena consapevolezza di ciò in capo a quest'ultimo, considerate le ripetute richieste formulate dal proprietario volte ad ottenerne il rilascio.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda attorea non merita accoglimento e deve essere respinta.
7 Deve essere, invece, accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta ed intervenuta volta all'accertamento e alla dichiarazione di occupazione senza titolo dell'immobile con conseguente ordine di immediato rilascio del medesimo da parte dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-respinge la domanda attorea;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta e intervenuta, accerta e dichiara l'occupazione senza titolo, da parte di
, dell'immobile, di proprietà di Parte_1 [...]
sito in Genova, Via Evandro Ferri 23 int. 0 UNI, e Controparte_1
per l'effetto ordina a l'immediato rilascio del Parte_1
medesimo libero e sgombro da persone e cose;
-condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
in favore di parte convenuta ed intervenuta, che liquida complessivamente in euro 7.616,00 oltre maggiorazioni ed accessori di legge.
Così deciso in Genova, 7.3.2024
Il Giudice
Ada Lucca
Ada Lucca
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