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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15536 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 45145/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 45145/2021 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025, vertente
TRA
c.f. Parte_1 Pt_1 in persona dell'Amministratore p.t., come in atti rappresentato e difeso in P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Paolo Tanzi e Avv. Silvana Meliambro;
OPPONENTE
CONTRO
(già , c.f. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Samantha Luponio;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione udienza del 5 maggio 2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il in epigrafe indicato propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
9639/2021 del 21.05.201 (RG 21707/2021) emesso dal Tribunale di Roma, ottenuto da per fatture non pagate per complessivi € 15.056,65 relative Controparte_2 alla somministrazione di gas. Per quanto qui rileva, a sostegno dell'opposizione, il contestava la carenza Parte_1 di legittimazione attiva e passiva, la prescrizione parziale del credito e la carenza di prova del credito.
Parte opposta insiste nella domanda.
Alla luce delle deduzioni ed allegazioni delle parti riversate nei rispettivi scritti difensivi l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Deve preliminarmente scrutinarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ed attiva sollevata dall'opponente.
La contestazione di carenza di legittimazione passiva per essere stato ingiunto il in luogo della corretta denominazione di Controparte_3 [...]
è infondata in quanto ciò che rileva è che il Controparte_4 contratto di somministrazione (doc. 2 comparsa opposto) reca il codice fiscale appartenente al Condominio, che infatti si è costituito in giudizio sanando P.IVA_1 qualsivoglia eventuale carenza che qui comunque risulta irrilevante.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di cui all'atto di opposizione, in quanto parte opposta ha prodotto in atti la visura storica (cfr. doc. 6 comparsa) da cui emerge che la Roma Gas s.r.l. –intestataria del contratto di somministrazione nel 2006– ha mutato denominazione sociale in Controparte_2
(nel 2011) mantenendo il medesimo codice fiscale e partiva iva.
Quanto all'ulteriore eccezione -sollevata dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. a seguito della costituzione dell'opposto- per cui il decreto ingiuntivo doveva già essere proposto dalla in quanto la Controparte_1 Controparte_2 aveva già mutato la denominazione nel dicembre 2020 e quindi prima dell'iscrizione
[...] nel 2021 del ricorso monitorio, la stessa non merita accoglimento.
Sul punto deve rilevarsi che “Le modificazioni dell'atto costitutivo di una società, quali la denominazione sociale o l'oggetto sociale, non determinano l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico, comportando un mero mutamento dell'organizzazione della società'” (Cass. civ. 29.12.2004 n. 24089).
Inoltre, quando l'errata (e non omessa) indicazione della denominazione non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, nè arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese, non comporta conseguenze neppure in termini di nullità (Cass. 16.11.2007 n. 23816). Ne deriva che vi è sostanziale coincidenza delle società e Controparte_2 [...] risultando quindi irrilevante al fine del decidere l'erronea indicazione della CP_1 denominazione della società a fronte dell'identicità dei due soggetti, confermata dalla coincidenza del codice fiscale/partita iva, in mancanza di confusione con altro diverso soggetto giuridico, dell'impossibilità di identificare il soggetto ovvero della compromissione del contraddittorio.
Ciò chiarito, deve analizzarsi l'ulteriore eccezione preliminare di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente.
L'eccezione è fondata nei termini di seguito indicati.
Parte opposta chiede il pagamento di sette fatture emesse tra il marzo 2014 ed il marzo
2018, sostenendo di aver interrotto la prescrizione con la diffida ad adempiere del 30 ottobre 2020 (doc. 3 comparsa), tuttavia, tale diffida risulta indirizzata a tale CP_5
- senza peraltro alcuna specifica indicazione della sua qualità di amministratore
[...] del - che risultava deceduto dal 4.08.2018 (doc. 2 opposizione), con la Parte_1 conseguenza che, non avendo parte opposta prodotto né la ricevuta di consegna attestante la valida ricezione della predetta diffida da parte di altro soggetto abilitato alla ricezione per il nè ulteriore diffida inviata ai nuovi amministratori di cui parte Parte_1 opponente ha prodotto le delibere di nomina (cfr. docc. 3 e 4 opposizione), la decorrenza del termine prescrizionale non è stata validamente interrotta.
Neppure è da accogliere la tesi dell'opposto per cui il pagamento parziale della fattura n.
1015 del 2024 varrebbe ad interrompere la prescrizione, poichè un pagamento parziale può interrompere la prescrizione solo se è accompagnato da una precisazione inequivocabile che si tratta di un acconto su un debito maggiore (Cass. Civ. 27.09.2025 n. 26286); nel caso in esame, parte opposta non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'opposto con la causale richiesta. In assenza di tale dimostrazione il presunto pagamento non è sufficiente a vincere la presunzione di estinzione del credito.
Da quanto sopra statuito deriva che il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere rinvenuto nella notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta in data 8 giugno
2021, con la conseguenza che risultano prescritti i crediti maturati in epoca precedente al 8 giugno 2016.
In relazione al dies a quo della prescrizione deve rilevarsi che se l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione inizia a decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale non può essere fissato alla data di esigibilità del credito fatturato, atteso che tale interpretazione consentirebbe ai soggetti fornitori di posticipare, unilateralmente e discrezionalmente, la durata del diritto, astenendosi dall'emettere fattura o procrastinandone l'emissione. Più correttamente, sulla base dei principi generali dell'ordinamento, si deve ritenere che il termine prescrizionale dei crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica inizi a decorrere dal momento della registrazione dei consumi, così come accertati dal fornitore con la lettura del misuratore e indicati in fattura.
Nel caso di specie, pertanto, devono considerarsi prescritto l'importo complessivo di €
10.476,00, relativo ai crediti portati dalle seguenti fatture: fattura n. 001015/2015 del
3.03.2014 debito residuo di € 980,00 relativa ai consumi 1° Maggio - 31 Dicembre 2013
(doc. 4 fasc. monitorio); fattura n. 008329/2015 del 1.05.2015 di € 593,00 relativa ai consumi 1-30 Aprile 2015 (all.5 fasc. monitorio); fattura n. 022959/2015 del 1.12.2015 di
€ 4.424,00 relativa ai consumi 1-30 Nov. 2015 (all.6 fasc. monitorio); fattura n.
006724/2016 del 1.02.2016 di € 4.510,00 relativa ai consumi 1-31 Gen. 2016 (all.7 fasc. monitorio); fattura n. 019608/2016 di € 41,00 del 1.05.2016 relativa ai consumi 1-30 Apr.
2016 (all.8 fasc. monitorio).
Ciò posto deve considerarsi come non prescritto il residuo credito pari ad € 4.580,05, come portato dalle fatture di cui ai documenti 9-10 del fascicolo monitorio, già detratto l'importo di € 2.000,00 che risulta pagato sulla scorta dell'estratto conto depositato dall'opposta nel fasc. monitorio (doc. n. 3).
Tale importo deve essere corrisposto all'opposto in quanto le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente circa la carenza di prova del credito non è accoglibile per le ragioni di seguito rappresentate.
Come ben noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis Cass. Civ. 6091/2020).
Si rammenta inoltre che, nei contratti a prestazioni corrispettive, sul creditore (opposto) grava la prova dei fatti costitutivi del credito, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento della prestazione o della controprestazione richiesta ovvero dalla inefficacia o modificazione del diritto di credito, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c..
Peculiare è l'assetto dell'onere probatorio relativo a contratti di somministrazione che qui ci occupa, in quanto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che la rilevazione e contabilizzazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, che deve essere specificatamente contestata dal somministrato attraverso allegazioni puntuali e precise relative, esemplarmente, all'eventuale e circostanziata eccessività dei consumi, anche in comparazione ai consumi pregressi, ovvero all'eventuale malfunzionamento del contatore.
Nel caso di specie, parte opponente non ha quindi assolto a quell'onere probatorio, limitandosi a sollevare contestazioni generiche ed insufficienti, non sollevando alcuna delle contestazioni specifiche sopra richiamate né relative ai consumi, né relative alla effettiva fruizione del servizio.
Di contro ha assolto al proprio onere probatorio producendo il Controparte_1 contratto di somministrazione (doc. 1 fascicolo monitorio), le fatture emesse (doc.
2 -10 fascicolo monitorio), nonché le risultanze comunicate dal distributore Italgas Reti (doc.
12 fascicolo monitorio), neppure specificatamente contestate dall'opponente.
La pretesa creditoria di deve, quindi, essere riconosciuta seppure limitatamente CP_1 ai crediti non prescritti e pari ad € 4.580,05, con conseguente accoglimento parziale dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal DM n.
147/2022, applicando i parametri medi dello scaglione di valore a tutte le fasi del giudizio, con parziale compensazione in misura del 30% in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della consistente riduzione della pretesa creditoria dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 9639/21 in data 17 maggio 2021, RG. 21707/21, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma;
- Condanna l'opponente a pagare a l'importo di € 4.580,05 Controparte_1 iva compresa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna l'opponente al pagamento del 70% delle spese di lite del presente grado in favore che liquida in tale misura in € 3.553,90 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge, rimanendo per il resto compensate.
Così deciso in Roma, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
W. VE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 45145/2021 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025, vertente
TRA
c.f. Parte_1 Pt_1 in persona dell'Amministratore p.t., come in atti rappresentato e difeso in P.IVA_1 giudizio dall'Avv. Paolo Tanzi e Avv. Silvana Meliambro;
OPPONENTE
CONTRO
(già , c.f. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., come in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Samantha Luponio;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione udienza del 5 maggio 2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il in epigrafe indicato propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
9639/2021 del 21.05.201 (RG 21707/2021) emesso dal Tribunale di Roma, ottenuto da per fatture non pagate per complessivi € 15.056,65 relative Controparte_2 alla somministrazione di gas. Per quanto qui rileva, a sostegno dell'opposizione, il contestava la carenza Parte_1 di legittimazione attiva e passiva, la prescrizione parziale del credito e la carenza di prova del credito.
Parte opposta insiste nella domanda.
Alla luce delle deduzioni ed allegazioni delle parti riversate nei rispettivi scritti difensivi l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Deve preliminarmente scrutinarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ed attiva sollevata dall'opponente.
La contestazione di carenza di legittimazione passiva per essere stato ingiunto il in luogo della corretta denominazione di Controparte_3 [...]
è infondata in quanto ciò che rileva è che il Controparte_4 contratto di somministrazione (doc. 2 comparsa opposto) reca il codice fiscale appartenente al Condominio, che infatti si è costituito in giudizio sanando P.IVA_1 qualsivoglia eventuale carenza che qui comunque risulta irrilevante.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di cui all'atto di opposizione, in quanto parte opposta ha prodotto in atti la visura storica (cfr. doc. 6 comparsa) da cui emerge che la Roma Gas s.r.l. –intestataria del contratto di somministrazione nel 2006– ha mutato denominazione sociale in Controparte_2
(nel 2011) mantenendo il medesimo codice fiscale e partiva iva.
Quanto all'ulteriore eccezione -sollevata dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. a seguito della costituzione dell'opposto- per cui il decreto ingiuntivo doveva già essere proposto dalla in quanto la Controparte_1 Controparte_2 aveva già mutato la denominazione nel dicembre 2020 e quindi prima dell'iscrizione
[...] nel 2021 del ricorso monitorio, la stessa non merita accoglimento.
Sul punto deve rilevarsi che “Le modificazioni dell'atto costitutivo di una società, quali la denominazione sociale o l'oggetto sociale, non determinano l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico, comportando un mero mutamento dell'organizzazione della società'” (Cass. civ. 29.12.2004 n. 24089).
Inoltre, quando l'errata (e non omessa) indicazione della denominazione non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, nè arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese, non comporta conseguenze neppure in termini di nullità (Cass. 16.11.2007 n. 23816). Ne deriva che vi è sostanziale coincidenza delle società e Controparte_2 [...] risultando quindi irrilevante al fine del decidere l'erronea indicazione della CP_1 denominazione della società a fronte dell'identicità dei due soggetti, confermata dalla coincidenza del codice fiscale/partita iva, in mancanza di confusione con altro diverso soggetto giuridico, dell'impossibilità di identificare il soggetto ovvero della compromissione del contraddittorio.
Ciò chiarito, deve analizzarsi l'ulteriore eccezione preliminare di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente.
L'eccezione è fondata nei termini di seguito indicati.
Parte opposta chiede il pagamento di sette fatture emesse tra il marzo 2014 ed il marzo
2018, sostenendo di aver interrotto la prescrizione con la diffida ad adempiere del 30 ottobre 2020 (doc. 3 comparsa), tuttavia, tale diffida risulta indirizzata a tale CP_5
- senza peraltro alcuna specifica indicazione della sua qualità di amministratore
[...] del - che risultava deceduto dal 4.08.2018 (doc. 2 opposizione), con la Parte_1 conseguenza che, non avendo parte opposta prodotto né la ricevuta di consegna attestante la valida ricezione della predetta diffida da parte di altro soggetto abilitato alla ricezione per il nè ulteriore diffida inviata ai nuovi amministratori di cui parte Parte_1 opponente ha prodotto le delibere di nomina (cfr. docc. 3 e 4 opposizione), la decorrenza del termine prescrizionale non è stata validamente interrotta.
Neppure è da accogliere la tesi dell'opposto per cui il pagamento parziale della fattura n.
1015 del 2024 varrebbe ad interrompere la prescrizione, poichè un pagamento parziale può interrompere la prescrizione solo se è accompagnato da una precisazione inequivocabile che si tratta di un acconto su un debito maggiore (Cass. Civ. 27.09.2025 n. 26286); nel caso in esame, parte opposta non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'opposto con la causale richiesta. In assenza di tale dimostrazione il presunto pagamento non è sufficiente a vincere la presunzione di estinzione del credito.
Da quanto sopra statuito deriva che il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere rinvenuto nella notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta in data 8 giugno
2021, con la conseguenza che risultano prescritti i crediti maturati in epoca precedente al 8 giugno 2016.
In relazione al dies a quo della prescrizione deve rilevarsi che se l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione inizia a decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale non può essere fissato alla data di esigibilità del credito fatturato, atteso che tale interpretazione consentirebbe ai soggetti fornitori di posticipare, unilateralmente e discrezionalmente, la durata del diritto, astenendosi dall'emettere fattura o procrastinandone l'emissione. Più correttamente, sulla base dei principi generali dell'ordinamento, si deve ritenere che il termine prescrizionale dei crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica inizi a decorrere dal momento della registrazione dei consumi, così come accertati dal fornitore con la lettura del misuratore e indicati in fattura.
Nel caso di specie, pertanto, devono considerarsi prescritto l'importo complessivo di €
10.476,00, relativo ai crediti portati dalle seguenti fatture: fattura n. 001015/2015 del
3.03.2014 debito residuo di € 980,00 relativa ai consumi 1° Maggio - 31 Dicembre 2013
(doc. 4 fasc. monitorio); fattura n. 008329/2015 del 1.05.2015 di € 593,00 relativa ai consumi 1-30 Aprile 2015 (all.5 fasc. monitorio); fattura n. 022959/2015 del 1.12.2015 di
€ 4.424,00 relativa ai consumi 1-30 Nov. 2015 (all.6 fasc. monitorio); fattura n.
006724/2016 del 1.02.2016 di € 4.510,00 relativa ai consumi 1-31 Gen. 2016 (all.7 fasc. monitorio); fattura n. 019608/2016 di € 41,00 del 1.05.2016 relativa ai consumi 1-30 Apr.
2016 (all.8 fasc. monitorio).
Ciò posto deve considerarsi come non prescritto il residuo credito pari ad € 4.580,05, come portato dalle fatture di cui ai documenti 9-10 del fascicolo monitorio, già detratto l'importo di € 2.000,00 che risulta pagato sulla scorta dell'estratto conto depositato dall'opposta nel fasc. monitorio (doc. n. 3).
Tale importo deve essere corrisposto all'opposto in quanto le ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente circa la carenza di prova del credito non è accoglibile per le ragioni di seguito rappresentate.
Come ben noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis Cass. Civ. 6091/2020).
Si rammenta inoltre che, nei contratti a prestazioni corrispettive, sul creditore (opposto) grava la prova dei fatti costitutivi del credito, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento della prestazione o della controprestazione richiesta ovvero dalla inefficacia o modificazione del diritto di credito, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c..
Peculiare è l'assetto dell'onere probatorio relativo a contratti di somministrazione che qui ci occupa, in quanto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che la rilevazione e contabilizzazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, che deve essere specificatamente contestata dal somministrato attraverso allegazioni puntuali e precise relative, esemplarmente, all'eventuale e circostanziata eccessività dei consumi, anche in comparazione ai consumi pregressi, ovvero all'eventuale malfunzionamento del contatore.
Nel caso di specie, parte opponente non ha quindi assolto a quell'onere probatorio, limitandosi a sollevare contestazioni generiche ed insufficienti, non sollevando alcuna delle contestazioni specifiche sopra richiamate né relative ai consumi, né relative alla effettiva fruizione del servizio.
Di contro ha assolto al proprio onere probatorio producendo il Controparte_1 contratto di somministrazione (doc. 1 fascicolo monitorio), le fatture emesse (doc.
2 -10 fascicolo monitorio), nonché le risultanze comunicate dal distributore Italgas Reti (doc.
12 fascicolo monitorio), neppure specificatamente contestate dall'opponente.
La pretesa creditoria di deve, quindi, essere riconosciuta seppure limitatamente CP_1 ai crediti non prescritti e pari ad € 4.580,05, con conseguente accoglimento parziale dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal DM n.
147/2022, applicando i parametri medi dello scaglione di valore a tutte le fasi del giudizio, con parziale compensazione in misura del 30% in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della consistente riduzione della pretesa creditoria dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 9639/21 in data 17 maggio 2021, RG. 21707/21, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma;
- Condanna l'opponente a pagare a l'importo di € 4.580,05 Controparte_1 iva compresa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna l'opponente al pagamento del 70% delle spese di lite del presente grado in favore che liquida in tale misura in € 3.553,90 per Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge, rimanendo per il resto compensate.
Così deciso in Roma, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
W. VE