Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2025, proposto dal sig. GO Di Grazia, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
della Vpl Center S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità e conseguente annullamento del silenzio-diniego serbato dal Comune di Terracina sulla richiesta di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 avanzata il 1° agosto 2025 e mai esitata;
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Terracina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. AS LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha agito ex art. 116 del cod.proc.amm. per conseguire l’accesso al “ permesso di costruire: Scia alternativa PdC prot 31607 10/05/2023” , con tutti gli allegati e gli elaborati grafici, nonché agli altri titoli abilitativi relativi all’iniziativa edificatoria in corso sul fondo confinante; ciò in quanto in relazione all’istanza presentata il 1° agosto 2025 è maturato il silenzio-diniego previsto dall’art. 25, comma 4 della l. n. 241/1990;
- il Comune di Terracina si è costituito in resistenza al ricorso e con memoria ha rappresentato: i) di non aver inviato tempestivamente, per un mero disguido interno, il riscontro all’istanza del ricorrente teso a chiedergli la trasmissione dell’istanza ostensiva per mezzo della piattaforma telematica del Comune nonché il pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione; ii) di avergli inviato tale nota il 26 settembre 2025, invitandolo a procedere ai predetti adempimenti, così da consentire la corretta istruttoria dell’istanza;
- in vista dell’udienza, il ricorrente ha rappresentato e comprovato di aver proceduto al pagamento dei diritti di ricerca e di riproduzione il 30 settembre 2025 ma di non aver ancora ricevuto la documentazione richiesta;
- all’udienza camerale del 9 dicembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione;
Considerato introduttivamente, che:
- il Collegio, sulla base dell’esame complessivo dell’istanza ostensiva del ricorrente, è dell’avviso che essa sia stata preordinata a far valere unicamente l’accesso difensivo;
- ciò è tanto vero che – come già accennato – anche in giudizio le censure dedotte hanno preso per lo più a riferimento, in via unica ed esclusiva, tale forma di accesso;
- conseguentemente, al Giudice Amministrativo, nel giudizio sull’accesso, a fronte di un’istanza ostensiva imperniata - come nella specie - sulla disciplina ordinaria di cui alla l. n. 241/1990, è precluso di accertare la sussistenza del diritto del richiedente secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell'accesso civico generalizzato, stante l'impossibilità di convertire, in sede di ricorso giurisdizionale, il titolo dell'accesso eventualmente rappresentato all’Amministrazione sotto l’uno o l’altro profilo (cfr. ex multis cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, n.1368/2022 in base alla sent. Ad. Plen. n. 10/2020);
- a tale stregua, il Collegio procederà allo scrutinio della pretesa ostensiva fatta valere, unicamente in relazione all’accesso documentale previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990.
Considerato, sotto tale versante, che il ricorso va accolto, in quanto è fondato, ove si consideri che:
- risulta incontestato che ad oggi, a fronte dell’istanza di accesso inoltrata il 1° agosto 2025 e dei diritti di ricerca e riproduzione pagati il 30 settembre 2025, il ricorrente non ha ancora ottenuto l’ostensione dei documenti richiesti;
- dal complessivo esame della documentazione in atti emerge la sussistenza di un interesse del ricorrente qualificato, diretto e attuale ad accedere alla documentazione dallo stesso richiesta, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) e dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990;
- e ciò in considerazione: i) della posizione del ricorrente di proprietario confinante con il fondo su cui è stata intrapresa l’iniziativa edificatoria oggetto della richiesta ostensiva (cfr. ex multis , sul punto T.A.R. Campania, Salerno, II, 17/03/2022, n. 761; T.A.R. Basilicata, I, n. 768/2021; T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 9463/2021; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n.734/2021); ii) dell’allegazione, ad opera dello stesso ricorrente, di un pregiudizio specifico e concreto derivantegli in termini di luci e vedute dalla costruzione in corso di edificazione sul fondo confinante, oggetto della richiesta ostensiva (cfr. sul punto da ultimo la sentenza del Cons. St., Ad. Plen., n. 22/2022); iii) della rappresentazione puntuale delle finalità dell’accesso contenuta nella relativa istanza, che ha permesso di evidenziare il collegamento in chiave di strumentalità fra gli atti richiesti e la finalità dichiarata della richiesta ostensiva (cfr. sul punto da ultimo Cons. St., Ad. Plen., n. 4/2021);
- “ le esigenze di standardizzazione e informatizzazione non possono tradursi in una limitazione sproporzionata del fondamentale diritto di accesso, aggravando ingiustificatamente il procedimento ai danni dell’amministrato e soprattutto qualificandosi in palese contrasto con la finalità stessa dell’istituto ” (cfr. Cons. St., IV sez., n. 4478/2023);
- anche in relazione al periodo in cui il ricorrente non aveva assolto al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione, va osservato che il mancato pagamento di tali oneri non poteva comunque giustificare il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, poiché tali provvedimenti negativi potevano essere motivati solo con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della l. n. 241/1990 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non poteva essere accolta, così come proposta: si tratta, quindi, di valutazioni attinenti a profili sostanziali e di merito dell’istanza, e non a profili meramente formali e attinenti al pagamento dei diritti di segreteria;
- la lettera dell’art. 25 della l. n. 241/1990 induce a ritenere che i diritti di segreteria, pertanto, sono connessi non all’accoglimento dell’istanza ma al rilascio delle copie dei documenti richiesti;
- a tale stregua, ove l’istante ne abbia diritto ai sensi della normativa vigente, l’istanza di accesso deve essere senz’altro accolta; in tale caso, l’esame (gratuito) dei documenti richiesti deve essere sempre garantito al richiedente; solo nel caso in cui il richiedente voglia estrarre copia dei documenti (fermo restando che l’istanza è stata accolta e che tale profilo attiene alle modalità di esercizio del diritto di accesso), l’Amministrazione può subordinare il rilascio di copia al pagamento dei diritti di segreteria (cfr. in tal senso Cons. St., III, n. 1366/2024, secondo cui “ la normativa statuisce che, sul punto in questione, il diritto di accesso consta di due momenti: quello dell'esame e quello dell'estrazione di copia degli atti. L'esame è gratuito, mentre l'estrazione di copia è subordinato alla corresponsione dei diritti di segreteria…... Gli oneri conseguenti all'esercizio di tale diritto, per la parte che eccede il mero costo di riproduzione, vanno quindi, finanziati attraverso la fiscalità, in tema di bollo e di diritti di segreteria e di visura, al pari di quanto avviene per gli altri diritti correlati al funzionamento del meccanismo democratico….È evidente che l'incremento delle attività connesse all'attuazione del principio di trasparenza abbia dei costi in termini di tempo e di risorse organizzative, in termini di politica economica; le relative conseguenze tuttavia non possono essere individuate con modalità scollegate dalla norma di principio che regola l'esercizio di un diritto, quale quello di accesso, posto a garanzia del cittadino nei confronti dell'attività autoritativa ”);
Ritenuto, alla luce di tutto quanto precede, che:
- il gravame debba essere accolto e che, per l’effetto, vada quindi accertata, alla luce della normativa di cui alla l. n. 241/1990, la sussistenza del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta e che vada ordinato al Comune di Terracina di consentire a quest’ultimo l’accesso integrale a tutta la documentazione, completa dei relativi allegati (senza alcun omissis ) relativa all’iniziativa edificatoria in discorso e ben identificata nella richiesta del 1° agosto 2025;
- l’accesso debba avvenire mediante estrazione di copia, con oneri di segreteria a carico del richiedente, in via cartacea o telematica, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Ritenuto, infine, che le spese legali debbano seguire la soccombenza e vadano liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- accerta la sussistenza del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta;
- ordina al Comune di Terracina di consentire alla ricorrente l’accesso integrale a tutti gli atti, documenti e provvedimenti, individuati al primo alinea del penultimo “Ritenuto” della motivazione nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CL VA, Presidente FF
AS LI, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LI | CL VA |
IL SEGRETARIO