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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3116/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est.
3) Dott. Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3116/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. BEGGI LAURA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 14/02/2019 a SAN POLO D'ENZA (RE) (atto n. 1, parte I, anno 2019). Dal matrimonio è nato Per_1
(04/11/2019). Le parti vivono separate in forza della sent
[...]
Tribunale di Reggio Emilia del 20/10/2022, che ha stabilito l'addebito della separazione al marito per violenze, che il minore fosse affidato al Servizio Sociale con collocazione presso la madre e visite paterne protette. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di versare l'importo di € 150 per il mantenimento della moglie. ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che mento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato che il marito, già condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia, si disinteressa da anni della cura e del mantenimento del figlio, rifiutando anche di collaborare con il Servizio Sociale. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento super-esclusivo del figlio e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un importo mensile di € 350, oltre al 60% delle spese straordinarie, nonché di versarle un assegno di divorzile di € 200.
non si è costituito. CP_1
IL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori del 18/02/2025, ha temporaneamente confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione e ha incaricato il Servizio Sociale di inviare una relazione aggiornata sul nucleo famigliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Il Tribunale si è già pronunciato sul vincolo con la sentenza parziale del 18/02/2025.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la domanda della ricorrente può essere accolta. La relazione depositata dal Servizio Sociale evidenzia come il minore sia inserito in un contesto famigliare attento e adeguato, in grado di prendersi cura delle sue specifiche esigenze connesse alla patologia di cui è affetto (sindrome da microcefalia progressiva). La madre ha collaborato con continuità con gli operatori sociali, gli insegnanti e i professionisti sanitari, seguendo puntualmente le indicazioni ricevute e acquisendo maggiore autonomia nella gestione del minore (“Nel corso della presa in carico, ha mantenuto un atteggiamento collaborante e disponibile ad ascoltare i suggerimenti e le indicazioni fornite dal Servizio, dai sanitari di riferimento del figlio e dalla scuola. Nei colloqui di monitoraggio si è mostrata attenta ai bisogni e alle necessità di Per_1 riuscendo a confrontarsi in modo costruttivo rispetto preoccupazioni e alle sue difficoltà […] La madre, nonostante le difficoltà legate alla sua invalidità, con il supporto dei suoi familiari ha dimostrato, in questi anni, di essere in grado di occuparsi adeguatamente del figlio” p. 6 relazione Servizio Sociale;
“La mamma e la nonna in questi anni hanno instaurato con il Servizio un rapporto di fiducia e collaborazione e si sono dimostrate sempre sensibili e attente al benessere globale del minore, accettando proposte e consigli da parte degli operatori” relazione NPIA;
“La famiglia di N. si dimostra attenta e presente nelle sue cure. Nonostante talvolta non comunichino tempestivamente le visite mediche e i controlli, hanno sempre mostrato grande interesse per il suo benessere e sviluppo. […] Partecipano attivamente alle riunioni scolastiche e ai colloqui, e condividono con noi ciò che accade a casa, mantenendo un dialogo costante per supportare il percorso di N. nel miglior modo possibile.” p. 2 relazione ASP Carlo Sartori). Al contrario, il padre è assente dalla vita del minore da quasi cinque anni, non contribuisce al suo mantenimento e si è disinteressato della presente procedura. Ha dichiarato agli assistenti sociali di voler intraprendere un percorso di riavvicinamento al figlio, ma ha contestualmente riferito di avere in programma di trasferirsi in Romania con la nuova compagna e il figlio in arrivo. Ciò posto, il Collegio ritiene vi siano gli elementi per disporre l'affido esclusivo rafforzato di lla madre, attribuendo a quest'ultima Persona_1 il potere di assumere anche le decisioni di maggior importanza relative all'educazione e alla salute del figlio. Il Servizio Sociale sarà incaricato di continuare a sostenere e monitorare il nucleo familiare e di organizzare le visite tra il figlio e il padre nelle forme e nei modi da questi ritenuti opportuni, in accordo con la madre, e con la facoltà di sospenderle in caso di pregiudizio per il minore.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (5 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quelle della ricorrente, la stessa ha dichiarato di percepire una pensione di invalidità di circa € 1.260, l'assegno di inclusione di € 400 e ha pignorato la somma di € 242 corrispondente alla metà della rendita INAIL percepita dal marito (cfr. doc. 10). Ha allegato, inoltre, di essere onerata da un canone di locazione di € 269,19 (doc. 12). Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sul suo reddito. Il ha riferito agli assistenti sociali di lavorare come agricoltore CP_1 presso l'azienda agricola Tenuta S. Vittoria con contratto a tempo determinato e di aspettare un figlio da una nuova compagna. Non disponendo di ulteriori elementi, attesa la contumacia del resistente e considerato che non è stata provata né prospettata un'effettiva modifica delle condizioni reddituali delle parti rispetto all'epoca della separazione, peraltro recente (2022), il Collegio ritiene equo aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del a € 350, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie. Tale aumento si g a a fronte della crescita del figlio rispetto all'epoca della separazione, e al venir meno dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per la moglie. La ricorrente percepirà il 100% dell'assegno unico, visto l'affidamento esclusivo.
4. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie è fondata. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Ebbene, tale onere non è stato soddisfatto. In sede di separazione, questo Tribunale aveva ricostruito le condizioni economiche delle parti rilevando una disparità reddituale tra le parti piuttosto lieve. Dal momento che la ricorrente non ha dedotto modifiche rispetto all'epoca della sentenza (in cui ella veniva riconosciuta autosufficiente), va certamente escluso che abbia diritto ad un assegno con funzione assistenziale (peraltro neppure chiaramente richiesto come tale). La non ha, poi, dedotto o documentato in modo concreto e preciso Pt_1 la sussistenza dei presupposti per ottenere un assegno con funzione perequativa. In particolare, non risultano provati né sacrifici sostenuti per il ménage familiare, né vantaggi conseguiti dal , il quale oggi svolge CP_1 un'attività lavorativa che non è riconducibile alle scelte effettuate durante la convivenza matrimoniale. La domanda va quindi rigettata.
5. Spese Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche le decisioni di maggior importanza relative all'educazione e alla salute del figlio;
-incarica il Servizio Sociale di continuare a sostenere e monitorare il nucleo famigliare e di organizzare le visite tra il figlio e il padre nelle forme e nei modi da questi ritenuti opportuni, in accordo con la madre, e con la facoltà di sospenderle in caso di pregiudizio per il minore.
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-rigetta la domanda di assegno divorzile;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 24/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est.
3) Dott. Chiara Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3116/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. BEGGI LAURA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 14/02/2019 a SAN POLO D'ENZA (RE) (atto n. 1, parte I, anno 2019). Dal matrimonio è nato Per_1
(04/11/2019). Le parti vivono separate in forza della sent
[...]
Tribunale di Reggio Emilia del 20/10/2022, che ha stabilito l'addebito della separazione al marito per violenze, che il minore fosse affidato al Servizio Sociale con collocazione presso la madre e visite paterne protette. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di versare l'importo di € 150 per il mantenimento della moglie. ha convenuto in giudizio il marito per chiedere Parte_1 che mento del loro matrimonio. A tal fine ha allegato che il marito, già condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia, si disinteressa da anni della cura e del mantenimento del figlio, rifiutando anche di collaborare con il Servizio Sociale. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento super-esclusivo del figlio e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un importo mensile di € 350, oltre al 60% delle spese straordinarie, nonché di versarle un assegno di divorzile di € 200.
non si è costituito. CP_1
IL TRIBUNALE, con provvedimenti provvisori del 18/02/2025, ha temporaneamente confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione e ha incaricato il Servizio Sociale di inviare una relazione aggiornata sul nucleo famigliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Il Tribunale si è già pronunciato sul vincolo con la sentenza parziale del 18/02/2025.
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la domanda della ricorrente può essere accolta. La relazione depositata dal Servizio Sociale evidenzia come il minore sia inserito in un contesto famigliare attento e adeguato, in grado di prendersi cura delle sue specifiche esigenze connesse alla patologia di cui è affetto (sindrome da microcefalia progressiva). La madre ha collaborato con continuità con gli operatori sociali, gli insegnanti e i professionisti sanitari, seguendo puntualmente le indicazioni ricevute e acquisendo maggiore autonomia nella gestione del minore (“Nel corso della presa in carico, ha mantenuto un atteggiamento collaborante e disponibile ad ascoltare i suggerimenti e le indicazioni fornite dal Servizio, dai sanitari di riferimento del figlio e dalla scuola. Nei colloqui di monitoraggio si è mostrata attenta ai bisogni e alle necessità di Per_1 riuscendo a confrontarsi in modo costruttivo rispetto preoccupazioni e alle sue difficoltà […] La madre, nonostante le difficoltà legate alla sua invalidità, con il supporto dei suoi familiari ha dimostrato, in questi anni, di essere in grado di occuparsi adeguatamente del figlio” p. 6 relazione Servizio Sociale;
“La mamma e la nonna in questi anni hanno instaurato con il Servizio un rapporto di fiducia e collaborazione e si sono dimostrate sempre sensibili e attente al benessere globale del minore, accettando proposte e consigli da parte degli operatori” relazione NPIA;
“La famiglia di N. si dimostra attenta e presente nelle sue cure. Nonostante talvolta non comunichino tempestivamente le visite mediche e i controlli, hanno sempre mostrato grande interesse per il suo benessere e sviluppo. […] Partecipano attivamente alle riunioni scolastiche e ai colloqui, e condividono con noi ciò che accade a casa, mantenendo un dialogo costante per supportare il percorso di N. nel miglior modo possibile.” p. 2 relazione ASP Carlo Sartori). Al contrario, il padre è assente dalla vita del minore da quasi cinque anni, non contribuisce al suo mantenimento e si è disinteressato della presente procedura. Ha dichiarato agli assistenti sociali di voler intraprendere un percorso di riavvicinamento al figlio, ma ha contestualmente riferito di avere in programma di trasferirsi in Romania con la nuova compagna e il figlio in arrivo. Ciò posto, il Collegio ritiene vi siano gli elementi per disporre l'affido esclusivo rafforzato di lla madre, attribuendo a quest'ultima Persona_1 il potere di assumere anche le decisioni di maggior importanza relative all'educazione e alla salute del figlio. Il Servizio Sociale sarà incaricato di continuare a sostenere e monitorare il nucleo familiare e di organizzare le visite tra il figlio e il padre nelle forme e nei modi da questi ritenuti opportuni, in accordo con la madre, e con la facoltà di sospenderle in caso di pregiudizio per il minore.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (5 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quelle della ricorrente, la stessa ha dichiarato di percepire una pensione di invalidità di circa € 1.260, l'assegno di inclusione di € 400 e ha pignorato la somma di € 242 corrispondente alla metà della rendita INAIL percepita dal marito (cfr. doc. 10). Ha allegato, inoltre, di essere onerata da un canone di locazione di € 269,19 (doc. 12). Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sul suo reddito. Il ha riferito agli assistenti sociali di lavorare come agricoltore CP_1 presso l'azienda agricola Tenuta S. Vittoria con contratto a tempo determinato e di aspettare un figlio da una nuova compagna. Non disponendo di ulteriori elementi, attesa la contumacia del resistente e considerato che non è stata provata né prospettata un'effettiva modifica delle condizioni reddituali delle parti rispetto all'epoca della separazione, peraltro recente (2022), il Collegio ritiene equo aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del a € 350, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie. Tale aumento si g a a fronte della crescita del figlio rispetto all'epoca della separazione, e al venir meno dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per la moglie. La ricorrente percepirà il 100% dell'assegno unico, visto l'affidamento esclusivo.
4. Assegno divorzile La domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie è fondata. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. 898/1970, «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Come noto, l'istituto dell'assegno divorzile è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio). In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di cassazione ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17). In un secondo momento, la stessa Corte si è pronunciata a Sezioni Unite, modificando in parte l'orientamento appena esposto e specificando che il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. Cass. S.U. 18287/2018). Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative. In entrambi i casi, comunque, l'onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze grava sul coniuge che richiede l'assegno. Ebbene, tale onere non è stato soddisfatto. In sede di separazione, questo Tribunale aveva ricostruito le condizioni economiche delle parti rilevando una disparità reddituale tra le parti piuttosto lieve. Dal momento che la ricorrente non ha dedotto modifiche rispetto all'epoca della sentenza (in cui ella veniva riconosciuta autosufficiente), va certamente escluso che abbia diritto ad un assegno con funzione assistenziale (peraltro neppure chiaramente richiesto come tale). La non ha, poi, dedotto o documentato in modo concreto e preciso Pt_1 la sussistenza dei presupposti per ottenere un assegno con funzione perequativa. In particolare, non risultano provati né sacrifici sostenuti per il ménage familiare, né vantaggi conseguiti dal , il quale oggi svolge CP_1 un'attività lavorativa che non è riconducibile alle scelte effettuate durante la convivenza matrimoniale. La domanda va quindi rigettata.
5. Spese Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre attribuendo a quest'ultima il potere di assumere anche le decisioni di maggior importanza relative all'educazione e alla salute del figlio;
-incarica il Servizio Sociale di continuare a sostenere e monitorare il nucleo famigliare e di organizzare le visite tra il figlio e il padre nelle forme e nei modi da questi ritenuti opportuni, in accordo con la madre, e con la facoltà di sospenderle in caso di pregiudizio per il minore.
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-rigetta la domanda di assegno divorzile;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 24/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli