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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2860/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IA IN Presidente dr.ssa RA Di DI Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nato a [...] il [...], residente in 38036 San NN di Parte_1
SA (TN) – Strada de Sent'Uiana n. 7 – C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dagli avv.ti Luca Talmon (C.F. – – fax C.F._2 Email_1
0462.606323) e (C.F. – Parte_2 C.F._3
– fax 0462.606323), entrambi con studio in 38032 Email_2
Canazei (TN) – Via de Pareda n. 50, ai fini della presente causa elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in virtù di procura in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83 c. 3 C.P.C.
e
, nata a [...] il [...], residente in 38036 San NN Controparte_1 di SA (TN) – Strada de Sent'Uiana n. 7 – C.F. , rappresentata e C.F._4 difesa dall'avv. Karol Pescosta (C.F. – C.F._5
, con studio in 38036 San NN di SA (TN) – Email_3
Strada Dolomites n. 66, ai fini della presente causa elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in virtù di procura in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83 c. 3 C.P.C.,
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 19 giugno 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 2 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19.06.2025. All'udienza del 02.10.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “- i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
- essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
- i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo mantenimento dall'uno a favore dell'altro; - il Signor , Parte_1 considerato l'apporto alla famiglia della IG anche con denaro Controparte_1 personale derivante dalla famiglia di origine, riconosce alla stessa la somma di € 70.000,00 (settantamila/00) una tantum, da versarsi a mezzo bonifico bancario sull'IBAN [...] alla stessa intestato. Tale pagamento avverrà entro la data dell'udienza di separazione fissata dal Tribunale o, in subordine, entro 60 giorni dal deposito del presente ricorso. - il Signor provvederà in proprio al pagamento del mutuo Parte_1 al medesimo intestato, così come a quello del fido presente sul proprio conto corrente;
- tutti i beni mobili sono già stati divisi prima d'ora dai coniugi, secondo le intese raggiunte;
- la IG riceverà in assegnazione in proprietà la vettura BMW tg. Controparte_1
GD587FP. La trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura in discorso avverrà ad opera della IG nei termini di legge e, in ogni caso, non appena Controparte_1 ottenuta l'omologa della separazione. Le eventuali spese connesse saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%; - i coniugi, dichiarano, altresì, di aver definito prima ogni rapporto patrimoniale ulteriore tra gli stessi, rinunciando, per l'effetto e reciprocamente, ad ogni ulteriore pretesa per qualsivoglia titolo o ragione;
- il cane rimarrà con la IG
In quanto ai figli: - disporre l'affidamento della figlia minorenne Controparte_1 [...]
nata il [...] a Conegliano (Treviso) ad [...] i genitori con collocazione Per_1 prevalente della stessa presso la madre , che vivrà con la medesima presso Controparte_1
l'immobile locato in Strada de Freina n. 20; - disporre l'affidamento del figlio minorenne nato il [...] a Cavalese (TN) ad [...] i genitori con collocazione Persona_2 prevalente dello stesso presso il padre , che vivrà con il medesimo e con il figlio Parte_1 maggiorenne presso la casa familiare di S. NN di SA (TN) - Strada de Persona_3
Sent'Uiana n. 7; - entrambi i genitori si impegnano affinché sia garantito e mantenuto un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascun genitore, nonché con i nonni e parenti sia materni che paterni, al fine di conservare con i medesimi rapporti significativi. Le decisioni di interesse per i minori, in particolare quelle relative all'istruzione, all'eduzione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
- i tempi di permanenza del figlio minore vista la sua età, saranno liberamente concordati dai genitori nel rispetto delle Per_2 volontà e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e degli impegni di lavoro dei genitori;
- il Signor avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_1
a weekend alterni e precisamente dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino Per_1 alla domenica sera alle ore 20.00. In ogni settimana, inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia a dormire anche un giorno infrasettimanale, stabilito di volta in volta su comune accordo dei genitori, viste anche le esigenze della figlia, in cui andrà a prenderla dopo scuola e la riaccompagnerà a scuola la mattina seguente. Ad ogni buon conto, per una migliore gestione del diritto di visita, i ricorrenti si riportano al piano genitoriale dagli stessi concordato ed allegato al presente ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. (vedasi all. 5); - disporre a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della Parte_1 figlia con il versamento della somma di € 300,00 (trecento/00) al mese, da Persona_1 corrispondere in favore della IG mediante R.I.D. bancario, sul C/C Controparte_1 alla medesima intestato (IBAN [...]) in via anticipata il 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- disporre, altresì, che le spese straordinarie per i figli e siano a carico di entrambi i genitori Per_1 Per_2 nella misura del 75% per e 25% per . Per l'individuazione delle Parte_1 Controparte_1 spese straordinarie e la relativa modalità di rimborso si farà riferimento al protocollo del C.N.F. dd. 29.11.17 (all. 14). Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dai genitori per importi superiori ad € 100,00. Per quanto riguarda il consenso da esprimersi su queste spese la parte intenzionata a sostenere la spesa comunicherà per iscritto all'altro genitore la relativa richiesta (sms, messaggio WhatsApp, mail, etc.). L'eventuale dissenso dovrà essere validamente motivato sempre per iscritto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione. La mancata risposta, entro detto termine, verrà considerata come consenso tacito alla spesa straordinaria (come del resto previsto dal protocollo del C.N.F. sopra richiamato). Ai fini dell'individuazione delle spese mediche e delle spese straordinarie, i genitori si atterranno alla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, così come indicato dal C.N.F. nelle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dd. 29.11.2017 (cfr. all. 14). Qualora la spesa medica e/o straordinaria, preventivamente concordata o di importo inferiore ad € 100,00, sarà sostenuta dalla IG il Signor provvederà al CP_1 Pt_1 rimborso del 75% entro il mese successivo alla presentazione della relativa documentazione giustificativa, contestualmente al versamento dell'assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia. Nel caso in cui la spesa medica e/o straordinaria, preventivamente concordata o di importo inferiore ad € 100,00, sarà sostenuta dal Signor la IG Pt_1 provvederà al rimborso del 25%, mediante bonifico sul c/c intestato al predetto CP_1
(IBAN: [...]), entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione, previa presentazione delle relative fatture/ricevute fiscali. I Signori CP_1
e si impegneranno a consegnare l'uno all'altro copia di tutti i documenti
[...] Parte_1 comprovanti le spese mediche e straordinarie sostenute in favore dei figli, così da poter beneficiare entrambi delle connesse deduzioni/detrazioni fiscali nei termini e nei limiti di legge. Le spese straordinarie saranno infatti detratte da ciascun genitore nella misura sopra definita;
- la IG avrà diritto a richiedere in suo favore gli assegni Controparte_1 familiari (eventuali assegni P.A.T. e assegno unico familiare) ed a trattenere il relativo importo;
- entrambi i genitori si impegnano a sottoscrivere le autorizzazioni necessarie alla partecipazione dei figli minori a gite scolastiche, corsi formativi, corsi sportivi e di quant'altro necessario per l'accrescimento delle minori;
- entrambi i genitori si impegnano a sottoscrivere anche quanto necessario al rilascio e/o al rinnovo del documento di identità o del passaporto dei figli, ai fini dell'espatrio per motivi di studio e/o svago. Parimenti, essendo un obbligo di legge, ciascun genitore comunicherà, entro 30 giorni, all'altro il proprio eventuale cambio di residenza. - le spese legali del presente atto sono a carico entrambe le parti. Ciascuna parte provvederà al pagamento dei propri difensori”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 19 giugno 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 27 ottobre 2001 in Soraga (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Soraga al N. 2, P. 2, S. A, anno 2001); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Nulla sulle spese. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 02 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
IA IN RA Di DI