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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/08/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
FA LO a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 30.05.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 5322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ferrante e Rita Parte_1
Mastrangeli giusta delega in atti - ATTRICE
E in persona del l.r.p.t. rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Simona Rendina, giusta delega in atti – CONVENUTA
, e - CONVENUTI Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONTUMACI
GG : PROPRIETA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi il Tribunale Civile di Tivoli per l'udienza del 20/3/2018 la e i i Sigg..ri , Controparte_5 Controparte_3
e per ivi sentire: “1) accertare e dichiarare Controparte_4 Controparte_2
che la Sig.ra risulta unitamente ai Sigg.ri , Parte_1 Controparte_3
e comproprietaria dell'immobile sito in Controparte_4 Controparte_2
AR IN e distinto in Catasto al Fg. 49, Part. n. 298 Sub 502, originariamente individuato al Sub 5, Int. E, Cat. C/1, Cl. 7, Cons. 68 mq.,
Sup. Cat. 77 mq., Rendita E. 927,14; 2) ordinare alla Controparte_5 [...] in persona del Suo legale rapp.te pro-tempore, il Controparte_5
rilascio dell'immobile in comproprietà dell'attrice unitamente ai Sigg.ri
, e sito in AR Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
IN e distinto in Catasto Urbano al Fg. 49, Part. 298, Sub 502, per averlo occupato e a tutt'oggi detenendolo ed utilizzandolo in maniera del tutto illegittima;
3) condannare la in Controparte_5
persona del Suo legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione in favore dell'attrice di tutti i frutti civili derivanti dall'utilizzo illegittimo dello stesso da parte della società convenuta nonché per il mancato godimento da parte della Sig.ra dell'immobile in contestazione per tutto il periodo Parte_1
di illegittima occupazione, da determinarsi in corso di causa mediante apposita CTU tecnica;
4) condannare la Soc CP_5 CP_5
OM in persona del Suo legale rapp.te pro-tempore, al CP_5
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi all'immobile in contestazione, danni che sin da ora si quantificano in complessivi Euro 10.000,00 e/o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
A fondamento della domanda, deduceva di essere proprietaria, unitamente ai fratelli , ed , dell'immobile sito in Controparte_3 CP_4 CP_2
AR IN distinto in Catasto Urbano al Fg. 49, Part. n. 298, Sub 502 originariamente individuato al Sub 5, Int. E, Cat. C/1, Cl. 7, Cons. 68 mq,
Sup. Cat. 77 mq., Rendita Euro 927,14, in virtù di Successione Legittima del padre del 5/8/1997 e Successione Legittima della Pt_2 Persona_1
madre del 7/5/2014, n. 716, Vol 9990. Individuava il Pt_2 Persona_2
predetto immobile posizionato nella parte retrostante e in adiacenza con altro immobile di proprietà della individuato in CP_5 Controparte_5
Catasto al Fg. 49, Part. 498 Sub. 501, acquistato dalla convenuta società in virtù di Decreto di Trasferimento del 2002 emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma. Nel proseguire, evidenziava che l'intero complesso immobiliare in cui si trovano ubicati gli immobili predetti, era stato oggetto presso il Catasto Edilizio Urbano di Denuncia di Variazione
n. 498/B del 5/12/1985 con frazionamento delle varie unità immobiliari tanto che, a seguito di ciò, l'immobile della veniva distinto nel Sub. 501 CP_5
mentre l'immobile di proprietà nel Sub. 502. Infine che da tempo la CP_3
aveva illegittimamente ed arbitrariamente occupato l'immobile di CP_5
proprietà sostituendo la serratura del locale ed impedendo agli stessi CP_3
il legittimo godimento con danni derivanti dal mancato godimento ed utilizzo del bene.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la CP_5 [...]
per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza in CP_5
fatto ed in diritto;
in subordine, eccepiva l'intervenuta usucapione decennale ex art. 1159 c.c.; restavano invece contumaci i sigg.ri , Controparte_2 [...]
e . CP_3 Controparte_4
Nel corso del giudizio, previa concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
, veniva ammessa CTU.
La causa dopo essere stata rimessa sul ruolo con ordinanza assunta in data
22.04.2024 ai fini dell'espletamento delle prove orali, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 30.05.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante ex art. 2697
c.c. con riferimento alla dimostrazione della proprietà del bene in contestazione.
Nel particolare, per quanto la CTU non sia un mezzo di prova ai fini della dimostrazione del diritto di proprietà, la stessa è stata ammessa sul presupposto che anche l'individuazione del bene formava oggetto di differente identificazione. Nel particolare, pur risultando da entrambe le parti individuato nel locale sito in AR IN con accesso da Via Spunticchia n. 10 (retrostante il locale commerciale con accesso su via Rieti 2), l'attrice ne ha rivendicato la proprietà identificandolo con quello distinto in catasto al foglio 49, p.lla 298 sub 502, mentre la convenuta lo ha individuato quale parte di quello distinto in catasto al foglio 49, part.lla 298 sub 501, dalla stessa acquistato all'esito della procedura esecutiva promossa in danno di r.g. 76909) Persona_3
esitata nel decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Roma in data
19.12.2002 allegato in atti (cfr. all. A).
Nel rispondere ai quesiti posti (“1. Presa visione degli atti di causa, effettuato se necessario accesso alla documentazione detenuta presso gli
Uffici del Catasto, dica il CTU quali siano i dati identificativi catastali dell'immobile sito in AR IN, via Spunticchia 10; 2. Identifichi il
CTU, producendo le relative planimetrie, i beni distinti in Catasto al Fg. 49,
Part. N. 298 rispettivamente alle particelle sub. 501 e 502, e chiarisca se tali beni abbiano acquisito l'attuale consistenza a seguito di frazionamenti;
3.
Individui il CTU, attraverso l'esame della documentazione in atti, il bene oggetto del trasferimento avvenuto con decreto di trasferimento del
Tribunale di Roma del 13.11.2002.”.), il consulente ha evidenziato che:
- i beni distinti in Catasto al Foglio 49, Part. 298 e rispettivamente ai sub. 501 e 502, hanno acquisito l'attuale consistenza a seguito di frazionamento, come da Variazione apportata durante la procedura esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma R.G.E. 76909, con giusto protocollo n. G07479.1/1999 del giorno 30/11/1999, dell
[...]
, già ; CP_6 Controparte_7
- l'immobile oggetto di trasferimento è riferibile al cespite n. 1 – distinto al N.C.E.U. del Comune di AR IN al Foglio 49 –
Particella 298 – Subalterno 501 a seguito di Variazione apportata durante la procedura esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma R.G.E. 76909, con giusto protocollo n. G07479.1/1999 del giorno
30/11/1999, dell , già . Controparte_6 Controparte_7
Si ricava dalla lettura della perizia:
“Dalla presa visione della documentazione in atti, con particolare riferimento alla documentazione depositata in “Comparsa di Costituzione e Risposta” all'Allegato 2 – Decreto di trasferimento si evince che: “Esecuzione R.G.E.
n. 76909 – Il Giudice dell'Esecuzione … Rilevato che in data 13.11.2002 è stato aggiudicato alla SO , … il lotto Controparte_5
unico … Trasferisce … il seguente bene: - Locale sito in Comune di
AR IN, via Rieti, posto al piano terreno, esteso mq. 435 circa, confinante con proprietà , Viale Rieti, strada privata, salvo Persona_4
altri, distinto al foglio n. 49 particella n. 298, sub. 501.”
Così identificato il bene oggetto del decreto di trasferimento, si osserva però che in occasione della CTU redatta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare il perito riceveva “l'ulteriore incarico di accatastare e produrre la sola planimetria del supermercato necessaria per la vendita dei locali.”.
All'espletamento dell'incombente procedeva però effettuando i seguenti passaggi: 1) Un FRAZIONAMENTO di tutti i locali al P.T.; 2)
[...]
del locale sito a fianco del Supermercato occupato dal CP_8
corniciaio dai locali del supermercato;
3) La FUSIONE E
ACCORPAMENTO con variazione toponomastica dei locali del
aventi ingresso da Via Spunticchia … che nella grande Parte_3
planimetria figuravano invece come allegato E.
In buona sostanza, il locale contraddistinto con la lettera “E” riconducibile al sub. 5 (il locale di cui è causa), veniva ANNESSO alla restante porzione immobiliare riconducibile al sub. 8 “Lettera D (immobile oggetto di decreto di trasferimento)”.
Consegue da quanto sopra che illegittimamente si è provveduto all'accorpamento dei locali, mancando l'idoneo titolo costituito dal diritto di proprietà in capo alla parte esecutata sul bene distinto in catasto al foglio 49,
p.lla 298 sub 502 posto che il cespite trasferito all'odierna convenuta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avrebbe dovuto essere solo quello distinto al Foglio 49 – Particella 298 – Subalterno 501.
In definitiva:
- il nuovo sub 501 è stato originato dalla soppressione del vecchio 502 di proprietà della sig.ra CP_3
- il bene di proprietà della sig.ra è stato accorpato al cespite CP_3
oggetto del decreto di trasferimento creando una nuova particella 501.
Tuttavia la convenuta non può rivendicare anche la proprietà del cespite oggetto di accorpamento, posto che il titolo di provenienza non ne faceva cenno;
in base ad esso si è provveduto al trasferimento della sola part.lla distinta al foglio n. 49 particella n. 298, sub. 501.
Relativamente invece alla svolta domanda riconvenzionale di usucapione del cespite, parte convenuta ha dedotto la sussistenza dei presupposti per l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., in considerazione della buona fede al momento dell'acquisto, dell'esistenza di un titolo idoneo al trasferimento del diritto e del possesso continuato per la durata di dieci anni.
Rileva tuttavia in contrario il Tribunale che secondo la giurisprudenza della
S.C., “titolo idoneo al trasferimento della proprietà, al fine dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., è l'atto annullabile, in quanto operante fino a quando non venga annullato, ma non l'atto nullo, perché il vizio di nullità, rilevabile da chiunque vi abbia interesse, investe la giuridica esistenza dell'atto medesimo” (cfr. Cass. 1813/1982).
Nel caso di specie, il decreto di trasferimento reso in data 13.11.2002 deve ritenersi nullo nella parte in cui ha trasferito alla società aggiudicataria un bene che l'esecutata non possedeva;
difetta dunque in radice la sussistenza di un atto qualificabile come titolo idoneo al trasferimento del cespite perché
l'usucapione abbreviata presuppone la coincidenza tra il bene posseduto e quello oggetto del titolo di acquisto, ipotesi che non sussiste nel caso di specie.
Deve pertanto essere accolta la domanda di restituzione avanzata dall'attrice, senza riconoscimento di danni, essendo rimasta la domanda risarcitoria del tutto indimostrata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara che la Sig.ra è comproprietaria, Parte_1
unitamente ai Sigg.ri , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
dell'immobile sito in AR IN e distinto in Catasto al
[...]
Fg. 49, Part. 298 Sub 502, originariamente individuato al Sub 5, Int.
E, Cat. C/2, Cl. 8, Cons. 48 mq., Rendita E. 99,16;
2) Ordina alla società di , in persona del l.r.p.t. CP_5 CP_5
il rilascio dell'immobile individuato al capo che precede;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
4) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Tivoli, lì 20.08.2025
Il Giudice O.P.
Dott. FA LO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
FA LO a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 30.05.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 5322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ferrante e Rita Parte_1
Mastrangeli giusta delega in atti - ATTRICE
E in persona del l.r.p.t. rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Simona Rendina, giusta delega in atti – CONVENUTA
, e - CONVENUTI Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONTUMACI
GG : PROPRIETA'
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi il Tribunale Civile di Tivoli per l'udienza del 20/3/2018 la e i i Sigg..ri , Controparte_5 Controparte_3
e per ivi sentire: “1) accertare e dichiarare Controparte_4 Controparte_2
che la Sig.ra risulta unitamente ai Sigg.ri , Parte_1 Controparte_3
e comproprietaria dell'immobile sito in Controparte_4 Controparte_2
AR IN e distinto in Catasto al Fg. 49, Part. n. 298 Sub 502, originariamente individuato al Sub 5, Int. E, Cat. C/1, Cl. 7, Cons. 68 mq.,
Sup. Cat. 77 mq., Rendita E. 927,14; 2) ordinare alla Controparte_5 [...] in persona del Suo legale rapp.te pro-tempore, il Controparte_5
rilascio dell'immobile in comproprietà dell'attrice unitamente ai Sigg.ri
, e sito in AR Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
IN e distinto in Catasto Urbano al Fg. 49, Part. 298, Sub 502, per averlo occupato e a tutt'oggi detenendolo ed utilizzandolo in maniera del tutto illegittima;
3) condannare la in Controparte_5
persona del Suo legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione in favore dell'attrice di tutti i frutti civili derivanti dall'utilizzo illegittimo dello stesso da parte della società convenuta nonché per il mancato godimento da parte della Sig.ra dell'immobile in contestazione per tutto il periodo Parte_1
di illegittima occupazione, da determinarsi in corso di causa mediante apposita CTU tecnica;
4) condannare la Soc CP_5 CP_5
OM in persona del Suo legale rapp.te pro-tempore, al CP_5
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi all'immobile in contestazione, danni che sin da ora si quantificano in complessivi Euro 10.000,00 e/o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
A fondamento della domanda, deduceva di essere proprietaria, unitamente ai fratelli , ed , dell'immobile sito in Controparte_3 CP_4 CP_2
AR IN distinto in Catasto Urbano al Fg. 49, Part. n. 298, Sub 502 originariamente individuato al Sub 5, Int. E, Cat. C/1, Cl. 7, Cons. 68 mq,
Sup. Cat. 77 mq., Rendita Euro 927,14, in virtù di Successione Legittima del padre del 5/8/1997 e Successione Legittima della Pt_2 Persona_1
madre del 7/5/2014, n. 716, Vol 9990. Individuava il Pt_2 Persona_2
predetto immobile posizionato nella parte retrostante e in adiacenza con altro immobile di proprietà della individuato in CP_5 Controparte_5
Catasto al Fg. 49, Part. 498 Sub. 501, acquistato dalla convenuta società in virtù di Decreto di Trasferimento del 2002 emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma. Nel proseguire, evidenziava che l'intero complesso immobiliare in cui si trovano ubicati gli immobili predetti, era stato oggetto presso il Catasto Edilizio Urbano di Denuncia di Variazione
n. 498/B del 5/12/1985 con frazionamento delle varie unità immobiliari tanto che, a seguito di ciò, l'immobile della veniva distinto nel Sub. 501 CP_5
mentre l'immobile di proprietà nel Sub. 502. Infine che da tempo la CP_3
aveva illegittimamente ed arbitrariamente occupato l'immobile di CP_5
proprietà sostituendo la serratura del locale ed impedendo agli stessi CP_3
il legittimo godimento con danni derivanti dal mancato godimento ed utilizzo del bene.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la CP_5 [...]
per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza in CP_5
fatto ed in diritto;
in subordine, eccepiva l'intervenuta usucapione decennale ex art. 1159 c.c.; restavano invece contumaci i sigg.ri , Controparte_2 [...]
e . CP_3 Controparte_4
Nel corso del giudizio, previa concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
, veniva ammessa CTU.
La causa dopo essere stata rimessa sul ruolo con ordinanza assunta in data
22.04.2024 ai fini dell'espletamento delle prove orali, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 30.05.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante ex art. 2697
c.c. con riferimento alla dimostrazione della proprietà del bene in contestazione.
Nel particolare, per quanto la CTU non sia un mezzo di prova ai fini della dimostrazione del diritto di proprietà, la stessa è stata ammessa sul presupposto che anche l'individuazione del bene formava oggetto di differente identificazione. Nel particolare, pur risultando da entrambe le parti individuato nel locale sito in AR IN con accesso da Via Spunticchia n. 10 (retrostante il locale commerciale con accesso su via Rieti 2), l'attrice ne ha rivendicato la proprietà identificandolo con quello distinto in catasto al foglio 49, p.lla 298 sub 502, mentre la convenuta lo ha individuato quale parte di quello distinto in catasto al foglio 49, part.lla 298 sub 501, dalla stessa acquistato all'esito della procedura esecutiva promossa in danno di r.g. 76909) Persona_3
esitata nel decreto di trasferimento reso dal Tribunale di Roma in data
19.12.2002 allegato in atti (cfr. all. A).
Nel rispondere ai quesiti posti (“1. Presa visione degli atti di causa, effettuato se necessario accesso alla documentazione detenuta presso gli
Uffici del Catasto, dica il CTU quali siano i dati identificativi catastali dell'immobile sito in AR IN, via Spunticchia 10; 2. Identifichi il
CTU, producendo le relative planimetrie, i beni distinti in Catasto al Fg. 49,
Part. N. 298 rispettivamente alle particelle sub. 501 e 502, e chiarisca se tali beni abbiano acquisito l'attuale consistenza a seguito di frazionamenti;
3.
Individui il CTU, attraverso l'esame della documentazione in atti, il bene oggetto del trasferimento avvenuto con decreto di trasferimento del
Tribunale di Roma del 13.11.2002.”.), il consulente ha evidenziato che:
- i beni distinti in Catasto al Foglio 49, Part. 298 e rispettivamente ai sub. 501 e 502, hanno acquisito l'attuale consistenza a seguito di frazionamento, come da Variazione apportata durante la procedura esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma R.G.E. 76909, con giusto protocollo n. G07479.1/1999 del giorno 30/11/1999, dell
[...]
, già ; CP_6 Controparte_7
- l'immobile oggetto di trasferimento è riferibile al cespite n. 1 – distinto al N.C.E.U. del Comune di AR IN al Foglio 49 –
Particella 298 – Subalterno 501 a seguito di Variazione apportata durante la procedura esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma R.G.E. 76909, con giusto protocollo n. G07479.1/1999 del giorno
30/11/1999, dell , già . Controparte_6 Controparte_7
Si ricava dalla lettura della perizia:
“Dalla presa visione della documentazione in atti, con particolare riferimento alla documentazione depositata in “Comparsa di Costituzione e Risposta” all'Allegato 2 – Decreto di trasferimento si evince che: “Esecuzione R.G.E.
n. 76909 – Il Giudice dell'Esecuzione … Rilevato che in data 13.11.2002 è stato aggiudicato alla SO , … il lotto Controparte_5
unico … Trasferisce … il seguente bene: - Locale sito in Comune di
AR IN, via Rieti, posto al piano terreno, esteso mq. 435 circa, confinante con proprietà , Viale Rieti, strada privata, salvo Persona_4
altri, distinto al foglio n. 49 particella n. 298, sub. 501.”
Così identificato il bene oggetto del decreto di trasferimento, si osserva però che in occasione della CTU redatta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare il perito riceveva “l'ulteriore incarico di accatastare e produrre la sola planimetria del supermercato necessaria per la vendita dei locali.”.
All'espletamento dell'incombente procedeva però effettuando i seguenti passaggi: 1) Un FRAZIONAMENTO di tutti i locali al P.T.; 2)
[...]
del locale sito a fianco del Supermercato occupato dal CP_8
corniciaio dai locali del supermercato;
3) La FUSIONE E
ACCORPAMENTO con variazione toponomastica dei locali del
aventi ingresso da Via Spunticchia … che nella grande Parte_3
planimetria figuravano invece come allegato E.
In buona sostanza, il locale contraddistinto con la lettera “E” riconducibile al sub. 5 (il locale di cui è causa), veniva ANNESSO alla restante porzione immobiliare riconducibile al sub. 8 “Lettera D (immobile oggetto di decreto di trasferimento)”.
Consegue da quanto sopra che illegittimamente si è provveduto all'accorpamento dei locali, mancando l'idoneo titolo costituito dal diritto di proprietà in capo alla parte esecutata sul bene distinto in catasto al foglio 49,
p.lla 298 sub 502 posto che il cespite trasferito all'odierna convenuta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avrebbe dovuto essere solo quello distinto al Foglio 49 – Particella 298 – Subalterno 501.
In definitiva:
- il nuovo sub 501 è stato originato dalla soppressione del vecchio 502 di proprietà della sig.ra CP_3
- il bene di proprietà della sig.ra è stato accorpato al cespite CP_3
oggetto del decreto di trasferimento creando una nuova particella 501.
Tuttavia la convenuta non può rivendicare anche la proprietà del cespite oggetto di accorpamento, posto che il titolo di provenienza non ne faceva cenno;
in base ad esso si è provveduto al trasferimento della sola part.lla distinta al foglio n. 49 particella n. 298, sub. 501.
Relativamente invece alla svolta domanda riconvenzionale di usucapione del cespite, parte convenuta ha dedotto la sussistenza dei presupposti per l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., in considerazione della buona fede al momento dell'acquisto, dell'esistenza di un titolo idoneo al trasferimento del diritto e del possesso continuato per la durata di dieci anni.
Rileva tuttavia in contrario il Tribunale che secondo la giurisprudenza della
S.C., “titolo idoneo al trasferimento della proprietà, al fine dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., è l'atto annullabile, in quanto operante fino a quando non venga annullato, ma non l'atto nullo, perché il vizio di nullità, rilevabile da chiunque vi abbia interesse, investe la giuridica esistenza dell'atto medesimo” (cfr. Cass. 1813/1982).
Nel caso di specie, il decreto di trasferimento reso in data 13.11.2002 deve ritenersi nullo nella parte in cui ha trasferito alla società aggiudicataria un bene che l'esecutata non possedeva;
difetta dunque in radice la sussistenza di un atto qualificabile come titolo idoneo al trasferimento del cespite perché
l'usucapione abbreviata presuppone la coincidenza tra il bene posseduto e quello oggetto del titolo di acquisto, ipotesi che non sussiste nel caso di specie.
Deve pertanto essere accolta la domanda di restituzione avanzata dall'attrice, senza riconoscimento di danni, essendo rimasta la domanda risarcitoria del tutto indimostrata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara che la Sig.ra è comproprietaria, Parte_1
unitamente ai Sigg.ri , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
dell'immobile sito in AR IN e distinto in Catasto al
[...]
Fg. 49, Part. 298 Sub 502, originariamente individuato al Sub 5, Int.
E, Cat. C/2, Cl. 8, Cons. 48 mq., Rendita E. 99,16;
2) Ordina alla società di , in persona del l.r.p.t. CP_5 CP_5
il rilascio dell'immobile individuato al capo che precede;
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
4) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Tivoli, lì 20.08.2025
Il Giudice O.P.
Dott. FA LO