Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2025, proposto da
Marseglia Energia e Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Mase Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V Procedure Via e Vas, Mase Commissione Tecnica Pnrrpniec, Ministero Cultura Soprintendenza Speciale per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 20.5.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 16,63 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco, pur a fronte della diffida del 8.05.2025;
per la condanna
dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Mase Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V Procedure Via e Vas, del Mase Commissione Tecnica Pnrrpniec e del Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il Pnrr;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LV IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- con nota del 20.5.2022, la società Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l. “ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, (“MASE”) un’istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 (“TUA”), in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 16,63 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (d’ora innanzi, per brevità, anche “Progetto” o “Impianto”)”;
- in data 23.12.2022 “il MASE pubblicava l’avviso al pubblico, assegnando al progetto il codice identificativo ID_VIP 8479 e un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento”, sicché la “fase di consultazione del pubblico terminava … in data 22.01.2023”;
- “a partire da tale momento, si è registrato un ingiustificato stallo nel procedimento”;
- pertanto la società “ha dapprima, in data 1.2.2024, rivolto un invito e, successivamente, in data 8.5.2025, una formale diffida al MASE”;
- “anche a fronte delle citate iniziative, il procedimento di VIA risulta in una fase di assoluto stallo”;
Premesso, altresì, che la società ricorrente ha denunciato “l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione resistente che, nonostante il decorso dei termini di cui all’art. 25 TUA, non ha ancora concluso il procedimento di VIA attivato dalla Società”;
Rilevato che:
- la difesa erariale ha prodotto in giudizio il parere tecnico istruttorio in data 7.3.2024, con cui il Ministero della Cultura, premesso che “ il progetto ricade in area idonea ”, ha conclusivamente ritenuto che “ l’impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell’area interessata, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 ”;
Considerato che:
- l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso;
- il parere tecnico del Ministero della Cultura non vale a definire il procedimento di cui all’art. 25 TUA: “ deve ritenersi che l'adozione del parere contrario da parte del MIC non faccia venire meno l'obbligo di concludere il procedimento da parte del MASE, alla luce della natura non vincolante del suddetto atto di concerto, dal momento che nel caso di specie si tratta pacificamente di un impianto che ricade in area idonea ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.12.2024, n.10485);
- nel caso di specie, l’inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica appare priva di alcuna giustificazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto, con la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a riscontrare con provvedimento espresso l’istanza presentata dalla società ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza al precipuo scopo di definire il relativo procedimento;
Ritenuto che in caso di inutile decorso del predetto termine si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione con possibili profili di danno erariale;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo quanto alla posizione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre devono essere compensate nei confronti delle altre parti intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AS, Presidente
LV IA, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV IA | TO AS |
IL SEGRETARIO