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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1122/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
D'AN FA ed IA RA
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Fratta Assunta
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.957/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 02/05/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in accoglimento integrale dell'atto di gravame e disattesa ogni contraria istanza, in riforma della impugnata sentenza nei capi, passi e punti rassegnati in quella sede, per tutto quanto esposto in narrativa:
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza totale o parziale del credito ingiunto in monitorio nei confronti dell'appellante per le causali di cui in narrativa, e segnatamente per la decadenza del creditore dal diritto di escutere il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.; e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in solido in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.».
Per l'appellata
1) dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto in Parte_1 contrasto con gli artt. 342 e 348 bis cpc;
nel merito:
2) respingere l'appello proposto da alla sentenza n. 957/2024 Parte_1 del Tribunale di Vicenza perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto anche incidentalmente confermare l'impugnata sentenza accogliendo le domande e conclusioni formulate nell'interesse dell'appellata / opposta in Controparte_1 primo grado come di seguito trascritte:
“in via preliminare: 1) rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: 2) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2360/22 del Tribunale di
Vicenza promossa da , quale garante in proprio di Insanity 44 Parte_1 srls, e per l'effetto confermare il titolo monitorio opposto, con ogni conseguente statuizione e condanna a carico dell'opponente e della obbligata principale;
3) rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione;
nel merito, in via subordinata: 4) previo accertamento della sussistenza del rapporto negoziale di somministrazione intercorso tra e Insanity 44 srls, garantito in proprio nell'interesse di quest'ultima dal signor CP_2
, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 della somma di € 13.155,30, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di pag. 2/9 giustizia, oltre a interessi di mora ex D Lgs. n. 231/2002 e spese;
5) rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione;
in ogni caso: 6) spese e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. “.
3) con rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione;
in ogni caso:
4) spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2360/2022 del Tribunale di Vicenza dell'08.12.2022 emesso in favore di CP_1 con cui veniva ingiunto allo stesso - in solido con Insanity 44 s.r.l.s.- di
[...] pagare la somma di euro 13.155,30 oltre interessi e spese, in relazione al contratto di somministrazione ( di caffè e prodotti da bar) stipulato tra e Insanity Controparte_1 srls in data 13 settembre 2018.
L'opponente deduceva l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù del foro del consumatore stante l'estraneità dello stesso alla gestione aziendale, la decadenza del creditore dall'escussione fideiussoria ex art. 1957 primo comma, c.c. e l'illiquidità del credito ingiunto.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale ed il rigetto dell'opposizione con conferma del titolo opposto.
Con la sentenza n.957/24 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e dichiarava il decreto ingiuntivo n. 2360/2022 definitivamente esecutivo condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, escludeva il carattere autonomo della garanzia prestata dall'attore opponente e la natura fideiussoria, riconducendola al ruolo svolto dall'opponente quale amministratore e legale pag. 3/9 rappresentante della società debitrice, con esclusione dell'applicabilità della decadenza ex art.1957 cod. civ.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.957/24 del Tribunale di Vicenza, ha Parte_1 interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza nonché insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita eccependo in via preliminare di rito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ha chiesto il rigetto dell'istanza ex art. 351 c.p.c. e il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con l'impugnazione proposta è stata censurata la sentenza ove il giudice di prime cure ha escluso l'accessorietà formale e sostanziale fideiussoria della garanzia prestata sussumendola in un tertium genus di provenienza legale derivante ope legis in capo al garante per la sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società debitrice, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza ex art.1957 cod. civ.
Parte appellante ha contestato l'assunto secondo cui sussisterebbe responsabilità diretta di per il solo fatto di rivestire la carica di amministratore e Parte_1 legale rappresentante della società tenuto conto che tale ricostruzione non trova fondamento nelle norme del nostro ordinamento. L'appellante ha evidenziato come l'accessorietà della garanzia risultava inequivocamente assicurata dallo stesso testo contrattuale che la costituiva ed ha riproposto l'eccezione di decadenza ex art.1957 cod. civ.
Ragioni della decisione.
La ribadita domanda di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., svolta in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore degli appellati, è priva di fondamento, in quanto preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello. pag. 4/9 Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'atto di appello indica con chiarezza i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Tanto premesso l'appello va accolto.
Nel contratto risulta espressamente previsto che “ … quale Controparte_3 gestore dell'esercizio commerciale denominato bar… in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig. … il quale dichiara di Parte_1 intervenire nel presente contratto anche in proprio quale garante delle obbligazioni assunte dalla suindicata ditta con il presente contratto … “ “sottoscrivono il presente contratto anche i Garanti, i quali garantiscono l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Cliente con il presente contratto e si obbligano quindi ad adempiere alle medesime obbligazioni anche in via solidale con il Cliente, senza necessità di preventiva escussione del Cliente”.
Rileva il Collegio come, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, la circostanza che rivestiva la qualifica di amministratore e legale Parte_1 rappresentante della società garantita non consente di ritenere di per ciò solo integrata una garanzia ex lege in favore della società (peraltro nel caso di specie società di capitali).
In proposito, quanto al riferimento alla carica rivestita dall'appellato, va richiamato quanto già evidenziato dalla Suprema Corte laddove ha sottolineato che “Il socio di una società di persone, ancorchè illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacchè questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio,
l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di pag. 5/9 potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del "beneficium excussionis" di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società.” ( cfr. Cass. civ.
n.7139/2018).
Né può dirsi che ricorra nel caso di specie un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia tenuto conto che il medesimo si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art.1945 cod. civ e della conseguente preclusione del debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo ( cfr. Cass. civ. n.16213/18; n.19693/22)
Nel caso di specie non risultano rinvenibili le limitazioni suindicate e dal testo contrattuale risulta previsto che il garante si è impegnato all'adempimento delle medesime obbligazioni della società garantita (“Sottoscrivono il presente contratto anche i Garanti, i quali […] si obbligano quindi ad adempiere alle medesime obbligazioni anche in via solidale con il Cliente”) sicchè non può che confermarsi la riconducibilità della garanzia ivi prevista alla fattispecie fideiussoria.
Va sul punto evidenziato come, diversamente da quanto allegato dal procuratore di parte appellata, non risulta nel testo contrattuale in oggetto alcuna pattuizione “a prima richiesta”, né alcuna deroga convenzionale all'estensione temporale della garanzia e tantomeno nel senso di correlarla al pieno adempimento dell'obbligazione principale piuttosto che alla sua naturale scadenza contrattuale.
Ciò posto quanto alla specifica previsione per cui “si obbligano quindi ad adempiere alle medesime obbligazioni anche in via solidale con il Cliente, senza necessità di preventiva escussione del Cliente” va evidenziato come l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, pag. 6/9 con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, prevista come normale dall'articolo 1944 primo comma cod. Civ. sia alla fideiussione eccezionale del secondo comma del medesimo articolo (ove le parti hanno convenuto che il fideiussore sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale). Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore (cfr. già Cass.civ. SSUU
n.5572/1979). La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione. (cfr. Cass.civ. n.9862/2020)
Nel caso di specie risulta provata la decadenza del creditore ex art.1957 cod. civ. tenuto conto che a fronte della lettera di risoluzione contrattuale determinata dalla disdetta della somministrata recapitata in data 25.01.2022 e della comunicazione della fornitrice, recapitata in data 18.02.2022, di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456
c.c. ed art. 4 del contratto, comportante la scadenza dell'obbligazione del debitore alle prestazioni previste a titolo di penale all'art. 11 del contratto medesimo il ricorso monitorio è stato depositato il 2.12.22, oltre i sei mesi .
In riforma della sentenza n.957/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
02/05/2024 va dunque accolta l'eccezione di decadenza ritualmente sollevata dall'attore opponente in primo grado, per avere il creditore mancato di promuovere le proprie istanze entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Conclusioni e spese pag. 7/9 In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza
n.957/24 pubblicata in data 02/05/2024 va dunque accertata e dichiarata l'inesistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti di e per Parte_1
l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo n. 2360/22 emesso dal Tribunale di Vicenza nei soli confronti di . Parte_1
IU ZA va condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Parte_1 secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese , secondo lo scaglione da euro
5.001,00 a euro 26.000,00 per il primo grado in euro 3.397,00 per compensi, euro
145,50 (marca e c.u.) oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.966,00 per compensi euro 382,50 (per marca e c.u. se e in quanto versati risultando nel fascicolo l'avvio della procedura per il recupero forzoso) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA , con distrazione in favore dei difensori avv.to RA IA e FA D'AN dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma la sentenza del Tribunale di Vicenza
n.957/24 pubblicata in data 02/05/2024 accerta e dichiara l'inesistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti di e per l'effetto revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2360/22 emesso dal Tribunale di Vicenza nei soli confronti di
Parte_1
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
,le spese processuali, che si liquidano, ex DM 55/14, quanto al primo grado
[...] in 3.397,00 per compensi e euro 145,50 per spese oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge e quanto al secondo grado in 3.966,00 per compensi, euro 382,50 (se e in quanto versati) oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge con distrazione in favore dei difensori avv.to RA IA e FA D'AN dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
pag. 8/9 L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1122/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
D'AN FA ed IA RA
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Fratta Assunta
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.957/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 02/05/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in accoglimento integrale dell'atto di gravame e disattesa ogni contraria istanza, in riforma della impugnata sentenza nei capi, passi e punti rassegnati in quella sede, per tutto quanto esposto in narrativa:
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza totale o parziale del credito ingiunto in monitorio nei confronti dell'appellante per le causali di cui in narrativa, e segnatamente per la decadenza del creditore dal diritto di escutere il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.; e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
2. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in solido in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.».
Per l'appellata
1) dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto in Parte_1 contrasto con gli artt. 342 e 348 bis cpc;
nel merito:
2) respingere l'appello proposto da alla sentenza n. 957/2024 Parte_1 del Tribunale di Vicenza perché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto anche incidentalmente confermare l'impugnata sentenza accogliendo le domande e conclusioni formulate nell'interesse dell'appellata / opposta in Controparte_1 primo grado come di seguito trascritte:
“in via preliminare: 1) rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: 2) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2360/22 del Tribunale di
Vicenza promossa da , quale garante in proprio di Insanity 44 Parte_1 srls, e per l'effetto confermare il titolo monitorio opposto, con ogni conseguente statuizione e condanna a carico dell'opponente e della obbligata principale;
3) rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione;
nel merito, in via subordinata: 4) previo accertamento della sussistenza del rapporto negoziale di somministrazione intercorso tra e Insanity 44 srls, garantito in proprio nell'interesse di quest'ultima dal signor CP_2
, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 della somma di € 13.155,30, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di pag. 2/9 giustizia, oltre a interessi di mora ex D Lgs. n. 231/2002 e spese;
5) rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione;
in ogni caso: 6) spese e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. “.
3) con rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione;
in ogni caso:
4) spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2360/2022 del Tribunale di Vicenza dell'08.12.2022 emesso in favore di CP_1 con cui veniva ingiunto allo stesso - in solido con Insanity 44 s.r.l.s.- di
[...] pagare la somma di euro 13.155,30 oltre interessi e spese, in relazione al contratto di somministrazione ( di caffè e prodotti da bar) stipulato tra e Insanity Controparte_1 srls in data 13 settembre 2018.
L'opponente deduceva l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù del foro del consumatore stante l'estraneità dello stesso alla gestione aziendale, la decadenza del creditore dall'escussione fideiussoria ex art. 1957 primo comma, c.c. e l'illiquidità del credito ingiunto.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'eccezione di Controparte_1 incompetenza territoriale ed il rigetto dell'opposizione con conferma del titolo opposto.
Con la sentenza n.957/24 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e dichiarava il decreto ingiuntivo n. 2360/2022 definitivamente esecutivo condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, escludeva il carattere autonomo della garanzia prestata dall'attore opponente e la natura fideiussoria, riconducendola al ruolo svolto dall'opponente quale amministratore e legale pag. 3/9 rappresentante della società debitrice, con esclusione dell'applicabilità della decadenza ex art.1957 cod. civ.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.957/24 del Tribunale di Vicenza, ha Parte_1 interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza nonché insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita eccependo in via preliminare di rito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ha chiesto il rigetto dell'istanza ex art. 351 c.p.c. e il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza dell'11 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con l'impugnazione proposta è stata censurata la sentenza ove il giudice di prime cure ha escluso l'accessorietà formale e sostanziale fideiussoria della garanzia prestata sussumendola in un tertium genus di provenienza legale derivante ope legis in capo al garante per la sua qualità di amministratore e legale rappresentante della società debitrice, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza ex art.1957 cod. civ.
Parte appellante ha contestato l'assunto secondo cui sussisterebbe responsabilità diretta di per il solo fatto di rivestire la carica di amministratore e Parte_1 legale rappresentante della società tenuto conto che tale ricostruzione non trova fondamento nelle norme del nostro ordinamento. L'appellante ha evidenziato come l'accessorietà della garanzia risultava inequivocamente assicurata dallo stesso testo contrattuale che la costituiva ed ha riproposto l'eccezione di decadenza ex art.1957 cod. civ.
Ragioni della decisione.
La ribadita domanda di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., svolta in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore degli appellati, è priva di fondamento, in quanto preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello. pag. 4/9 Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'atto di appello indica con chiarezza i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge che ravvisa nella pronuncia censurata e la rilevanza di tali violazioni, connessa alla conseguente riforma che viene sollecitata.
Tanto premesso l'appello va accolto.
Nel contratto risulta espressamente previsto che “ … quale Controparte_3 gestore dell'esercizio commerciale denominato bar… in persona dei legali rappresentanti pro tempore sig. … il quale dichiara di Parte_1 intervenire nel presente contratto anche in proprio quale garante delle obbligazioni assunte dalla suindicata ditta con il presente contratto … “ “sottoscrivono il presente contratto anche i Garanti, i quali garantiscono l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Cliente con il presente contratto e si obbligano quindi ad adempiere alle medesime obbligazioni anche in via solidale con il Cliente, senza necessità di preventiva escussione del Cliente”.
Rileva il Collegio come, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, la circostanza che rivestiva la qualifica di amministratore e legale Parte_1 rappresentante della società garantita non consente di ritenere di per ciò solo integrata una garanzia ex lege in favore della società (peraltro nel caso di specie società di capitali).
In proposito, quanto al riferimento alla carica rivestita dall'appellato, va richiamato quanto già evidenziato dalla Suprema Corte laddove ha sottolineato che “Il socio di una società di persone, ancorchè illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacchè questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio,
l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di pag. 5/9 potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del "beneficium excussionis" di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società.” ( cfr. Cass. civ.
n.7139/2018).
Né può dirsi che ricorra nel caso di specie un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia tenuto conto che il medesimo si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art.1945 cod. civ e della conseguente preclusione del debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo ( cfr. Cass. civ. n.16213/18; n.19693/22)
Nel caso di specie non risultano rinvenibili le limitazioni suindicate e dal testo contrattuale risulta previsto che il garante si è impegnato all'adempimento delle medesime obbligazioni della società garantita (“Sottoscrivono il presente contratto anche i Garanti, i quali […] si obbligano quindi ad adempiere alle medesime obbligazioni anche in via solidale con il Cliente”) sicchè non può che confermarsi la riconducibilità della garanzia ivi prevista alla fattispecie fideiussoria.
Va sul punto evidenziato come, diversamente da quanto allegato dal procuratore di parte appellata, non risulta nel testo contrattuale in oggetto alcuna pattuizione “a prima richiesta”, né alcuna deroga convenzionale all'estensione temporale della garanzia e tantomeno nel senso di correlarla al pieno adempimento dell'obbligazione principale piuttosto che alla sua naturale scadenza contrattuale.
Ciò posto quanto alla specifica previsione per cui “si obbligano quindi ad adempiere alle medesime obbligazioni anche in via solidale con il Cliente, senza necessità di preventiva escussione del Cliente” va evidenziato come l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, pag. 6/9 con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, prevista come normale dall'articolo 1944 primo comma cod. Civ. sia alla fideiussione eccezionale del secondo comma del medesimo articolo (ove le parti hanno convenuto che il fideiussore sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale). Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore (cfr. già Cass.civ. SSUU
n.5572/1979). La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione. (cfr. Cass.civ. n.9862/2020)
Nel caso di specie risulta provata la decadenza del creditore ex art.1957 cod. civ. tenuto conto che a fronte della lettera di risoluzione contrattuale determinata dalla disdetta della somministrata recapitata in data 25.01.2022 e della comunicazione della fornitrice, recapitata in data 18.02.2022, di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456
c.c. ed art. 4 del contratto, comportante la scadenza dell'obbligazione del debitore alle prestazioni previste a titolo di penale all'art. 11 del contratto medesimo il ricorso monitorio è stato depositato il 2.12.22, oltre i sei mesi .
In riforma della sentenza n.957/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
02/05/2024 va dunque accolta l'eccezione di decadenza ritualmente sollevata dall'attore opponente in primo grado, per avere il creditore mancato di promuovere le proprie istanze entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Conclusioni e spese pag. 7/9 In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza
n.957/24 pubblicata in data 02/05/2024 va dunque accertata e dichiarata l'inesistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti di e per Parte_1
l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo n. 2360/22 emesso dal Tribunale di Vicenza nei soli confronti di . Parte_1
IU ZA va condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Parte_1 secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese , secondo lo scaglione da euro
5.001,00 a euro 26.000,00 per il primo grado in euro 3.397,00 per compensi, euro
145,50 (marca e c.u.) oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 3.966,00 per compensi euro 382,50 (per marca e c.u. se e in quanto versati risultando nel fascicolo l'avvio della procedura per il recupero forzoso) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA , con distrazione in favore dei difensori avv.to RA IA e FA D'AN dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma la sentenza del Tribunale di Vicenza
n.957/24 pubblicata in data 02/05/2024 accerta e dichiara l'inesistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti di e per l'effetto revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2360/22 emesso dal Tribunale di Vicenza nei soli confronti di
Parte_1
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
,le spese processuali, che si liquidano, ex DM 55/14, quanto al primo grado
[...] in 3.397,00 per compensi e euro 145,50 per spese oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge e quanto al secondo grado in 3.966,00 per compensi, euro 382,50 (se e in quanto versati) oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge con distrazione in favore dei difensori avv.to RA IA e FA D'AN dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
pag. 8/9 L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli