Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai IGi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1152 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Fadda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
30/10/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lorefice, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/09/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Capoterra (CA) nella Traversa di via Della Vittoria, 21 di proprietà del IG , verrà assegnata con quanto la arreda (di CP_1 proprietà della ) a quest'ultima, che in essa vivrà unitamente ai due figli Pt_1 minorenni, e che manterranno la residenza anagrafica presso PE Per_2
l'anzidetto immobile, mentre il sig. trasferirà altrove la propria. CP_1
La sig.ra , a sua cura e spese, si obbliga a provvedere alle volture delle Pt_1 varie utenze a proprio nome.
3) I comuni figli, e , verranno affidati ad entrambi i genitori, PE Per_2 secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica in Capoterra alla Traversa di Via della Vittoria, 21 presso la madre.
4) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, e riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per i comuni figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago, e in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di traporto personali;
eserciteranno, di contro, separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando al più presto possibile l'altro genitore.
5) Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dello stesso.
Pag. 2 di 3 I genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative ai comuni figli, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dei minori, preservando e da pressioni proprie e dei rispettivi PE Per_2 familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
che, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sostengano a vicenda al cospetto dei figli e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi.
6) Il IG , potrà vedere di anni 16, ogni volta che gli stessi lo CP_1 PE vorranno;
starà con il padre due pomeriggi a settimana, dalle 16.00 Per_2 alle 22.00, in base ai turni di lavoro del padre (previa comunicazione alla sig.ra di almeno 4 giorni prima) e un week end alternato il sabato dalle ore 12 Pt_1
e fino alle 20 della domenica (in base alla decisione volontaria del bambino o comunque cercando di farlo abituare).
Durante le festività tradizionali di Natale, il minore trascorrerà con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza.
Con lo stesso criterio un genitore terrà il figlio con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Durante le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo, il comune figlio , Per_2 trascorrerà con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.
7) Il IG , verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei comuni CP_1 figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, di cui €
200,00 per il mantenimento di ed € 200,00 per il mantenimento di PE
, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_2
Le parti concordano espressamente che la IGa percepirà l'intera Pt_1 somma (100%) erogata dall'INPS a titolo di Assegno Unico e Universale.
Il IG si impegna a corrispondere in favore della IGa , il CP_1 Pt_1
50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i comuni figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Cagliari.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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